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martedì 31 maggio 2011

Decreto “Ufficio Procedimenti Disciplinari” per personale docente ed ATA – scuole di Milano e provincia

Decreto di composizione dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari nei confronti del personale docente ed ATA delle scuole di Milano e provincia, operante presso l’Ufficio XVII – Ambito territoriale di Milano

Prot. MIURAOOUSPMI R.U 12645 del 23/5/2011

Il DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.L del Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, emanato in attuazione della Legge n. 15 del 04.03.2009 e in particolare il Capo V del Titolo IV del predetto Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del Decreto Legislativo n. 150/09, che impone la costituzione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

VISTO il provvedimento n° 251 in data 3/5/2010, mediante il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia ha proceduto alla riorganizzazione dell’ Ufficio, modificando struttura e competenze degli uffici;


VISTA la nota prot. MIURAOODRLO R.U. 11002 in data 22/6/2010, con cui il Direttore Generale ha rappresentato ai Dirigenti responsabili degli ambiti territoriali della regione Lombardia la necessità di procedere alla ricostituzione degli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (UCPD) per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A.;

VISTO il provvedimento prot. MIURAOOUSPMI R.U. 13876 del 5/7/2010 con cui veniva costituito l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, secondo le indicazioni della sopra citata nota direttoriale, individuando il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Scolastico XVII, dott. ssa Giuliana PUPAZZONI quale componente dell’ U.C.P.D.;

VISTO il D.D.G. n° 27 del 25/1/2011, con cui la dott. ssa Adriana GIAMPAOLI, Dirigente tecnico in servizio presso l’U.S.R. per la Lombardia, veniva incaricata di svolgere temporaneamente, “almeno sino alla nomina del Dirigente Responsabile dell’Ufficio XVII – Ambito territoriale di Milano”, le funzioni già attribuite alla dott. ssa PUPAZZONI a seguito del passaggio ad altro ruolo di quest’ultima, la quale, in data 17/1/2011, aveva assunto servizio quale Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria

RAVVISATA la necessità di confermare, in via definitiva, la designazione della Dirigente dott. ssa GIAMPAOLI quale componente dell’U.C.P.D. operante nei confronti del personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche di Milano e provincia, anche in relazione alle esigenze organizzative dell’Ufficio XVII – Ambito territoriale di Milano;

D E C R E T A

1) Ai sensi dell’art. 69, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/09, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed ATA delle scuole di Milano e provincia, operante presso l’Ufficio XVII – Ambito territoriale di Milano, è così composto:

  • dott. ssa Adriana GIAMPAOLI – Dirigente tecnico presso l’U.S.R. per la Lombardia;
  • dott. ssa Emanuela ROMANO – Funzionario Esperto - Area III F3 presso l’U.S.T XVII di Milano;
  • sig. a Mariachiara GAMBARE’ – Funzionario Esperto - Area III F3 presso l’U.S.T XVII di Milano.

2) Nelle specifiche fattispecie previste dalle disposizioni di cui all’art. 69, comma 1, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 150/09, l’U.C.P.D. provvede all’attivazione, gestione e conclusione dei procedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale scolastico.

Il Dirigente
Giuseppe Petralia

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Servizio Legale
via Ripamonti n. 85
Milano

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di
Milano e Provincia

Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola di
Milano e Provincia

Al sito

lunedì 30 maggio 2011

Forum sui precari della scuola: punti di accordo e divergenze


[Donofrio: Sin dal luglio del 2004 in diverse assemblee di precari emerse l’idea

degli incarichi triennali. Il motivo principale era nella possibilità di evitare il problema

del cambiare scuola ogni anno: l’assegnazione delle cattedre triennali si

sarebbe dovuta applicare sia per i precari questo modo, oltre a dare una certa tranquillità

ai professori, si sarebbe garantita ai ragazzi la continuità d’insegnamento,

fondamentale per una buona formazione.

Ancora oggi siamo convinti che questa soluzione darebbe due risposte alla precarietà:

la prima, imprescindibile, è considerare tutti i posti in organico al 31 agosto

da coprire con nomine in ruolo già dal1° settembre 2008. Il secondo vantaggio

potrebbe essere l’incarico triennale sui posti non coperti da contratti a tempo indeterminato.

Pur comprendendo dunque i diritti da parte degli aspiranti docenti in

servizio o in graduatoria ad esaurimento, occorre un intervento radicale volto a risolvere

la situazione creatasi, per poi urgentemente riformare il sistema di reclutamento

dei docenti, altrimenti non si risolve nulla, la scuola non funziona e tutto

resta come sempre.]

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Donofrio marcia al fianco dei precari francesi

BY Rassegna Stampa del 27/03/2006


Torna e mobilita i precari della scuola: "A Milano sono il 30% del personale in servizio: riprendiamoci le piazze". di Teresa Palese
L'inossidabile sindacalista e socialista milanese, Leonardo Donofrio, torna dalla Francia dove ha manifestato  contro il CPE (Contrat Première Embauche)al fianco dei precari , e annuncia che anche a Milano guiderà la protesta dei precari della scuola.

Quindi anche Milano avrà a partire
dal 4 aprile il suo Cpe, che Donofrio denomina "Contratti Precari Eterni". Si partirà con una grande assemblea del personale della scuola, organizzata dall'associazione ScuolaMetropolitana, nella sede sindacale di Sesto Marelli, per proseguire con una serie di iniziative che sfoceranno in una grande manifestazione dopo le elezioni. "I posti messi a disposizione dei precari della scuola sono 23.550 su 200.000- dice Donofrio dopo aver studiato gli organici- assolutamente insufficienti a garantire una scuola di qualità che dovrà passare inevitabilmente dall'assunzione stabile del personale".

Spiega che "dobbiamo iniziare da subito una lotta seria che coinvolga tutti i precari del nostro Paese, e respingere la prospettiva che nel prossimo futuro il precariato diventi il solo mezzo di entrata e permanenza nel mondo del lavoro". Forte del suo stage a Strasburgo, non si lascia tirare per la giacchetta da nessuno: "La mobilitazione dovrà continuare anche se dovesse vincere Prodi, affinché sia sciolta l'incertezza con la quale i giovani sono costretti ad affrontare oggi il mondo del lavoro".
Donofrio, invitato dal sindacato di Strasburgo, è stato protagonista insieme a un milione e mezzo di studenti e lavoratori francesi, in una serie di manifestazioni per contrastare il disegno di legge sul primo impiego, presentato dal Governo Villepin, e che ricorda la "legge Biagi" italiana.
Progetto che dovrebbe regolare i rapporti di lavoro tra i giovani minori di 26 anni e le imprese con meno di 20 dipendenti. Infatti l'articolo II dell'emendamento prevede la piena autorità da parte del datore di lavoro di licenziare il dipendente senza preavviso nell'arco dei primi due anni di prova. Una legge quindi che prende le parti delle imprese e va contro il lavoro giovanile. Perché tende a precarizzare i diritti dei giovani che si affacciano al primo impiego, vuole legittimare il licenziamento senza giusta causa e intende discriminare la posizione dei lavoratori in base all'età.
Il segretario del Parti Socialiste, François Hollande, ha risposto al governo che se la legge passerà all'Assemblea Nazionale, presenterà una mozione di censura.
Il CPE, è giunto in un momento dove il mercato del lavoro risente della crisi internazionale, e dove la metà delle offerte di lavoro sono contratti di stage. Dove bisogna prima imparare per essere competitivi, e poi guadagnare.
In Francia gli studenti effettuano diversi stage, a volte anche lunghi (6-12 mesi), svolti alla fine degli studi universitari per validare la laurea.
Un po' come avviene da noi. Dove troviamo ragazzi che a trent'anni, già laureati, continuano a studiare, tra master e doppie lauree, sperando di trovare presto un lavoro. E intanto vivono ancora in casa completamente a carico della famiglia.
I giovani francesi riprendendosi le piazze, come nel '68, hanno dimostrato che "il lavoro non si tocca", e che questo tema va ben oltre la "concertazione" dei cinque sindacati francesi con il ministro Villepin, al fine di trovare una soluzione ai conflitti.
In Italia, dove si è voluto far passare l'idea che è giusto rendere precario il lavoro per ridurre la disoccupazione, ora abbiamo politicanti che invece di trovare soluzioni al rilancio dell'economia e del mercato del lavoro, discutono nei salotti televisivi se la legge Biagi è da tenere o abrogare.
Ma da noi si ha quasi una sorta di timore a riprendersi le piazze. I nostri giovani, come pugili suonati, aspettano fiduciosi che siano Prodi o Berlusconi di turno a risolvergli il problema.
di Teresa Palese

Scuola protesta dei precari in mutande a Palermo ed in altre città

Effetto Gelmini..precari in mutande
Effetto Gelmini..precari in mutande

ROMA (5 settembre) – Proteste in tutta Italia dei precari della scuola contro i tagli del governo nel “No Gelmini day”. A Roma prosegue l’occupazione dell’Ufficio scolastico provinciale in via Pianciani. Il portavoce dei Cobas della Scuola, Piero Bernocchi, spiega che «l’occupazione è stata decisa contro i drammatici tagli nell’istruzione pubblica che lasciano senza lavoro, dopo anni o decenni di supersfruttamento, decine di migliaia di precari della scuola, docenti e Ata, e immiseriscono ancor più una scuola pubblica già dissanguata da una continua riduzione di investimenti e impegni da parte dello Stato».
«La protesta – prosegue Bernocchi – vuole essere anche una risposta all’ultimo e catastrofico progetto della Gelmini , i cosidetti “contratti di disponibilità” che non sono altro che un tentativo di dividere i precari offrendo a una ristrettissima fascia di essi dei contratti regionali per mansioni vaghe e ultraflessibili in cambio di sottosalari, la cui copertura
finanziaria al momento neanche esiste. Progetto che i precari e i Cobas condannano nettamente e che sta ricevendo invece l’appoggio anche dei sindacati concertativi».

Corteo dei precari anche a Milano. Dietro lo striscione “Da Milano a Palermo assunzione per tutti”, firmato coordinamento 3 ottobre, presenti oltre 300 precari. Tra i partecipanti alcuni esponenti politici locali come Emanuele Fiano del Pd, Antonello Patta del Prc assieme ad altri partiti della sinistra radicale. Secondo Leonardo Donofrio, del sindacato IUniscuola, «hanno ragione i precari nel sentirsi presi in giro e nel diffidare dalle promesse».Scuola effetto Gelmini  i precari in mutande

Precari in mutande a Palermo. Hanno indossato mutande e costumi da bagno, sopra i vestiti, per attirare ancora l’attenzione dell’opinione pubblica sulla loro situazione di precari della scuola «rimasti in mutande» e che non «possono neanche andare a mare per una breve vacanza». La manifestazione di insegnanti e personale Ata si è svolta davanti l’ufficio scolastico in via Praga a Palermo dove da dieci giorni è in atto un presidio permanente di precari con cartelli e striscioni contro la riforma della pubblica istruzione.

Il coordinamento della protesta chiede: il ritiro dei tagli della scuola pubblica; la stabilizzazione di tutti i precari della scuola; la risoluzione della vertenza del personale Ata. Il coordinamento rifiuta poi i contratti di disponibilità. I sindacati provinciali della scuola Flc-Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno indetto per il 14 settembre una manifestazione a Palermo e ieri sera hanno deciso di sospendere l’occupazione dell’Ufficio scolastico.

A Catania oltre cinquecento precari hanno sfilato in corteo. Insegnanti e impiegati Ata hanno portato a spalla un cassa da morto che rappresentava la scuola pubblica italiana e esposto manifesti e scandito slogan contro la Gelmini. «Questa strada – ha sottolineato Giovanni Nastasi, del coordinamento precari di Catania – è piena di persone che l’anno scorso avevano un posto di lavoro, una cattedra. Oggi siamo tutti a spasso: 1.500 tagli nella sola provincia di Catania non sono numeri, ma persone come me e i miei colleghi, persone che hanno una vita, una storia e sentimenti». A Catania da giorni i manifestanti hanno occupato l’Ufficio scolastico provinciale.

A Messina circa 400 precari della scuola stanno protestando per il «No gelmini day» davanti alla sede della prefettura, dove sono giunti in corteo, dopo aver sfilato per le vie della città partendo da piazza Municipio. I manifestanti hanno portato in corteo una bara con scritto «La scuola è a lutto per la perdita dei suoi precari». «In città – ha detto Mariagrazia Pistorino, segretaria della Flc Cgil di Messina – la situazione dei precari è gravissima».

A Benevento gli insegnanti precari sono scesi in piazza dando vita a un corteo per il “no-precary day”. Oltre un centinaio di persone, comprese alcune insegnanti che stanno occupando da una settimana il terrazzo della sede dell’ufficio scolastico provinciale di Benevento, hanno dato vita al corteo di protesta partendo da via Gramazio (sede dell’ex provveditorato) per poi giungere, lungo le strade principali della città, sotto la prefettura di Benevento dove sono stati ricevuti dal neo prefetto Michele Mazza. All’interno del corteo si sono notati striscioni con scritte «500 tagli solo nel Sannio» e «No al più grande licenziamento effettuato in Italia», alludendo ai tagli previsti dal decreto Gelmini.

domenica 29 maggio 2011

Pubblicato il DPCM che autorizza l’assunzione di 2.386 dirigenti scolastici, 450 DSGA e 13 direttori Uffici di Ragioneria


















Pubblicato il DPCM che autorizza l’assunzione di 2.386 dirigenti scolastici, 450 DSGA e 13 direttori Uffici di Ragioneria

DPCM 21 aprile 2011 – Autorizzazione ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento, per complessive n. 2.836 unità, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto…

DECRETA

Art. 1 -

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento di cui alla tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell’effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Amministrazioni

Profilo professionale

Posizione economica

Posti

MIUR

Direzione Generale Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica

Direttori dell’ufficio di Ragioneria – EP1


13



Totale

13

MIUR

Dipartimento per l’Istruzione

Dirigenti scolastici

Dsga


2.386

450



Totale

2.836




Dirigenti Scolastici: esiti incontro al MIUR (su concorso in Sicilia e mutamento d'incarico)

Per la prima questione, l’Amministrazione - in considerazione di quanto previsto dalla legge 202/10 e dal relativo decreto applicativo 3.1.2011 - ha avviato l’iter di rinnovazione attraverso due comunicazioni interne indirizzate al Presidente della commissione d’esame, già nominata, e alla Direzione Regionale Siciliana.
Queste le indicazioni generali contenute nelle due predette note:
  • la data di svolgimento della prova scritta (relazione) per i dirigenti in servizio potrebbe essere fissata per il prossimo 11 luglio;
  • la data di svolgimento della prova scritta (progetto) per gli idonei non nominati potrebbe essere fissata immediatamente dopo la prima (le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto che si possa svolgere proprio il giorno successivo, 12 luglio);
l’operazione per rendere anonimi gli elaborati da sottoporre a nuova valutazione potrebbe essere garantita dal coinvolgimento del “garante della privacy”. La Commissione, pertanto, riceverà gli elaborati da valutare in forma anonima.
Tale procedura è comunque subordinata ad eventuali non difformi pronunce del TAR.

Per quanto attiene il mutamento d’incarico dei dirigenti scolastici, l’Amministrazione - ribadendo che tale problematica non è più oggetto di contrattazione - invierà quanto prima alle Direzioni Generali Regionali una nota nella quale darà indicazioni sulle procedure da mettere in atto.

Le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto che nella nota in questione siano citati tutti gli articoli contrattuali sulla materia ancora vigenti e che siano date indicazioni utili ad omogeneizzare le procedure su tutto il territorio nazionale;
ai “dirigenti scolastici congelati” sia permesso di presentare la richiesta di mutamento d’incarico, anche interregionale.
Circa questi ultimi, l’Amministrazione si è dichiarata disponibile a permettere il mutamento d’incarico, subordinatamente all’esito della prova scritta prevista e alle non difformi pronunce del TAR.

lunedì 9 maggio 2011

Decreto legge sullo sviluppo e il rilancio dell'economia -art. 9 «Scuola e merito»

Ecco l' art. 9 «Scuola e merito»
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti
strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe
iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla
attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche
di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti
di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con
distretti, denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente
innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché
per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è
consentita anche agli accordi di programma già previsti dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio
1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di
seguito “Fondazione”) per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il
merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere
la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi
enti ed organismi in Italia e all’estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai sensi della vigente
normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
6. Lo statuto della Fondazione è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina,
inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti
per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità
di predisposizione e svolgimento delle stesse.
7. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con
oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le
altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.
Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
senza che siano stati formulati rilievi
8. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove
nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, comma
4-undevicies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre
2010, n. 225.
10. Fermo quanto indicato al successivo comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre
essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì,
avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività Fesr
2007/2013” e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione
possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato
di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
11. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all’ articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie
ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività
non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I
suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, lett.a) e comma 24, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall’articolo 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326.
12
. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo
della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi
succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
13. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralità fiscale.
14. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al
recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante
ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell’articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui
all’articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
16. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 15 del presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno
2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31
dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2012.
17. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d) e f); i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
18. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 17 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10
milioni di euro per l’anno 2011 di cui 9 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 31 dicembre 2010, n. 240 e 1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della
fondazione.
19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni
vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
20. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno
scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza
dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza
triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato
dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal
seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto
degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma
previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.