Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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sabato 26 febbraio 2011

Permessi assistenza persone disabili

Ecco la CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n.13
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilita' - Banca dati informatica presso il
Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24. (11A01923)

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
1. Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262,
e' stata
pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.". La legge entra in vigore il 24 novembre
2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravita'". La disposizione innova parzialmente il
regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l'istituzione e la
gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione
dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio
e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei
permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i
lavoratori con disabilita' che fruiscono delle agevolazioni per le
esigenze della propria persona.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente
interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di
carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e
privato. La finalita' della presente circolare e' quella di rendere
degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova
normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna
amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e
gestionale. Rimane fermo quanto gia' illustrato dal Dipartimento
della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e
2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.
Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario
compiere una precisazione di tipo terminologico. Come noto, il
dibattito circa la terminologia da utilizzare per indicare le persone
con disabilita' e' stato ampio ed e' ancora vivace. Lo spirito che
anima il dibattito e' quello di evitare espressioni o definizioni che
possano recare insitamente un'idea di disvalore, promuovendo invece
l'uso di termini e concetti che consentano di mettere in risalto il
valore derivante dalla diversita'. A livello internazionale, e' ormai
diffuso il concetto di "persona con disabilita'", che viene
utilizzato nella Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006
sui diritti delle persone con disabilita', ratificata in Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la
soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute
in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell'esame
della disciplina contenuta nella l. n. 104 del 1992, che e' la legge
italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con
disabilita'. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello
specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo,
utilizza la diversa espressione di "persona in situazione di
handicap". Benche' questa espressione possa ormai risultare
inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa e' ancora presente
nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con
chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono
stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 4 della legge
stessa (Accertamento dell'handicap). Tali accertamenti, dai quali
puo' emergere anche una connotazione di gravita' dell'handicap quando
ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 (ovvero "qualora
la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione" della persona),
rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni
previste nella legge stessa; la situazione certificata di handicap
grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei
permessi previsti nell'art. 33.
Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicita' di
esposizione, nella presente circolare e nelle eventuali successive
note interpretative verra' mantenuto il riferimento all'espressione
"persona in situazione di handicap" e "persona in situazione di
handicap grave" pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di
queste espressioni rispetto all'evoluzione della normativa
internazionale e del costume sociale.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate
dall'art. 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella
restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per
assistere persone in situazione di handicap grave, nell'eliminazione
dei requisiti della convivenza e della continuita' ed esclusivita'
dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del
diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso
di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e
nell'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi
di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere
persone in situazione di handicap grave.
La principale novita' della legge riguarda la materia dei soggetti
legittimati a fruire dei permessi per assistere una persona in
situazione di handicap grave. In proposito, il comma 1, let. a),
dell'art. 24 sostituisce il testo dell'art. 33, comma 3, della l. n.
104 e il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 2
dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 e ne abroga il comma 3.
Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 citato prevede: "A
condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'
di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e'
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente."
Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla
fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di
handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il
secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova
disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i
lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha posto la
limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.
Data la regola generale, la legge ha pero' previsto un'eccezione
per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere
abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando
eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa
dell'eta' non piu' giovane o della patologia del famigliare, la legge
prevede la possibilita' di estendere la legittimazione alla
titolarita' dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il
terzo grado.
Pertanto, la novita' piu' rilevante rispetto al regime previgente
e' rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che
possono fruire dei permessi, poiche' con la nuova norma si passa dal
terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle
situazioni eccezionali dell'assenza, dell'eta' anagrafica o delle
patologie.
Per comodita', si rammenta che il rapporto di parentela e quello di
affinita' sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "La
parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge"). In base alla legge, sono parenti di
primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni,
fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo
grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle),
pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a,
nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di
terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In
mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della
salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste
patologie e' rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto
interministeriale - Ministero per la solidarieta' sociale, Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari
opportunita' 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53,
concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina
le ipotesi in cui e' possibile accordare il congedo per gravi motivi
di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare,
si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute
o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o
croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;".
In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere
tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei
famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3,
della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti
dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza
adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel
caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di
handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo
elenco, l'assistenza potra' essere prestata anche da parenti o affini
entro il terzo grado.
Come detto, si puo' passare dal secondo al terzo grado di parentela
anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della
persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in
esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre
alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni
giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e
certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono,
risultanti da documentazione dell'autorita' giudiziaria o di altra
pubblica autorita'.
E' opportuno evidenziare che la possibilita' di passare dal secondo
al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno
solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle
descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti),
poiche' nella diposizione normativa e' utilizzata la congiunzione
disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti").
3. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla
stessa persona in situazione di handicap grave.
Come anticipato, l'art. 24 della legge, nell'innovare la disciplina
sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i
requisiti della continuita' e dell'esclusivita' dell'assistenza che
quindi non sono piu' esplicitamente previsti dalle disposizioni in
materia. La legge ha pero' espressamente stabilito che il diritto
alla fruizione dei permessi "non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'.". Con tale prescrizione e' stato
percio' ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusivita'
dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi
possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla
stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un
unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che
assume "il ruolo e la connessa responsabilita' di porsi quale punto
di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone
il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell'assistito."(cosi' il Consiglio di Stato, nel parere n.
5078 del 2008).
Considerato che sulla questione sono stati ricevuti numerosi
quesiti, e' opportuno segnalare che le nuove norme non precludono
espressamente la possibilita' per lo stesso dipendente di assistere
piu' persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che,
ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potra'
fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare
assistenza a piu' persone disabili. Con l'entrata in vigore della
nuova disciplina, si deve ormai ritenere superato il parere n. 13 del
2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008),
pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un
lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro
soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in
presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potra' fruire dei
permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.
E' chiaro che una tutela piu' adeguata nei confronti del disabile
e' realizzabile, almeno in astratto, quando questi puo' contare
sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure
in maniera esclusiva; infatti, un'attivita' prestata nei confronti di
piu' famigliari puo' risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre
che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo
stesso lavoratore crea notevole disagio all'attivita' amministrativa
per la possibilita' di assenze frequenti e protratte del lavoratore
stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente
che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente,
limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono
altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non e'
possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre
giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente
ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda,
non puo' che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di
responsabilita' del lavoratore interessato, considerato il loro
carattere assolutamente relativo e la difficolta' di un eventuale
accertamento.
4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione
di handicap grave.
La nuova legge ha dato rilevanza alla specialita' del rapporto
genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori
che assistono un figlio in situazione di handicap grave. Tali norme
sono contenute nel testo novellato dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992 e nell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.
L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime
piu' flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del
referente unico" che e' stato illustrato nel paragrafo precedente.
Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33,
l'assistenza puo' essere prestata alternativamente da entrambi i
genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.).
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni
mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal
lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al
medesimo figlio. Si segnala peraltro che, in base alla nuova
disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai
genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave.
Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della
previgente disposizione (comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino", dall'altro i genitori sono comunque compresi nella
categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma
in esame, cosicche' non sarebbe giustificato un trattamento deteriore
o meno favorevole dei genitori del minore di tre anni rispetto al
resto dei parenti o affini. Cio' significa che, in un'ottica di
ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'art. 33,
comma 3, della legge prevale rispetto alla previsione dell'art. 42,
comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 come novellato.
La possibilita' per i genitori di minore di tre anni disabile di
prendere i permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre
prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo
il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di
handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri
mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari
retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
E' opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali
rispondenti alle medesime finalita' di assistenza del figlio
disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non
cumulativa nell'arco del mese, cosicche' nel mese in cui uno dei due
genitori abbia fruito di uno o piu' giorni di permesso ai sensi
dell'art. 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare
per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del
prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art. 42,
comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamando l'art. 33, comma 4,
della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilita' dei
riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per
la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilita' tra
di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come
alternativi (ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151
citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in
alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1
dell'art. 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art. 42
sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo
di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui
all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedo
parentale), ne' di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al
giorno) e 3 dell'art. 33 della l. n. 104 (permessi giornalieri).
Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3
dell'art. 33 si aggiunge poi la possibilita' di fruire dei permessi
anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione,
naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai
genitori.
5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:
a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere
ricoverata a tempo pieno.
Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il
presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile
da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi
l'interpretazione gia' fornita sotto il vigore della precedente
normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il
ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero
rilevante ai fini della norma e' quello che avviene presso le
strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che
assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti
applicativi gia' emersi anche per il lavoro nel settore privato, si
precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti
circostanze:
interruzione del ricovero per necessita' del disabile di
recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o
terapie;
ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in
situazione terminale;
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap
grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura
il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovra'
naturalmente risultare da idonea documentazione medica che
l'amministrazione e' tenuta a valutare.
b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della
continuita' ed esclusivita' dell'assistenza.
L'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 interviene
sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le
parole da "nonche'" fino a "non convivente". A seguito di tale
intervento, i requisiti della "continuita'" e dell' "esclusivita'"
dell'assistenza non sono piu' menzionati espressamente quali
presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in
argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione
dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non e' piu' presente
il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione
dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53
del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del
d.lgs. n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei
genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di eta'
potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che
l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio.
L'art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato il comma
5 dell'art. 33. La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di
cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo'
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.". Con la
modifica e' stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si
puo' ottenere mediante il trasferimento non e' verso il domicilio del
lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio
della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza
che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e
la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento
per la piu' agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare
che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile,
accorda al lavoratore un diritto, che puo' essere mitigato solo in
presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la
mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede,
mentre non puo' essere subordinato a valutazioni discrezionali o di
opportunita' dell'amministrazione.
7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle
agevolazioni.
Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza
per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di
dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione
attraverso la produzione di idonea documentazione.
In particolare, il dipendente e' tenuto a presentare il verbale
della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della
situazione di handicap grave, nonche', se del caso, il certificato
medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33,
comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al
precedente paragrafo 5, let. a). Inoltre, l'interessato e' tenuto a
certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la
fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo
quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R. "Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi
previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.".
Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare
dichiarazione sottoscritta di responsabilita' e consapevolezza dalla
quale risulti che:
il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il
quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita
delle agevolazioni per le necessita' legate alla propria situazione
di disabilita';
il dipendente e' consapevole che le agevolazioni sono uno
strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento
delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale
oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di
assistenza;
il dipendente e' consapevole che la possibilita' di fruire delle
agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di
spesa pubblica che lo Stato e la collettivita' sopportano solo per
l'effettiva tutela dei disabile;
il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la
perdita della legittimazione alle agevolazioni.
A seguito dell'accoglimento della domanda da parte
dell'amministrazione, il dipendente dovra' comunicare tempestivamente
il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto
che comporta il venir meno della titolarita' dei benefici e dovra'
aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando
cio' si renda necessario, anche a seguito di richiesta
dell'amministrazione.
Ancora una volta, e' utile richiamare le previsioni del citato
Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non
piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. " (art. 76,
comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).
Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'art. 55
quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi,
prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei
permessi, l'interessato dovra' comunicare al dirigente competente le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con
riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire
la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa.
8. Doveri dell'amministrazione.
L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle
agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare
l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata,
chiedendone, se del caso, l'integrazione.
I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente
monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e
verificare l'attualita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte a
supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla
necessita' di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di
accertamento di handicap grave rivedibile.
L'amministrazione procedera' alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive secondo le consuete modalita' (artt. 71 e 72 del d.P.R.
n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in
osservanza dell'art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o
comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla
gestione del personale. La verifica dovra' essere svolta
periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento
risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione
dei permessi, l'amministrazione provvedera' a revocare i benefici per
effetto della decadenza.
Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti
emergessero gli estremi di una responsabilita' disciplinare del
dipendente, l'amministrazione procedera' alla tempestiva
contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo
procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorita'
competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le
previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle
dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si
ricordano ancora in questa sede le gia' citate norme contenute
nell'art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari
debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica
come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.
L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovra' effettuare le
comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per
l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della l. n.
183 del 2010.
In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovra'
procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso gia' adottati al
fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla
nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva
integrazione della documentazione prodotta in passato da parte
dell'interessato, l'atto di assenso dovra' essere revocato e le
agevolazioni non potranno essere piu' accordate per effetto della
decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione
di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova
legge avra' l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla
documentazione di supporto.
9. La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o
del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione
dei diritti.
L'art. 24, comma 1, let. c), introduce un nuovo comma, il 7 bis,
nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione
stabilisce che "Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti.". Con la novella e' stato reso esplicito che
poiche' le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in
base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la
possibilita' di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa
l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o
pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro
privato.
Al di la' del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore
di cui al comma 3 (cioe' al lavoratore che fruisce dei permessi per
assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti
del presente articolo, e' chiaro che la regola espressa dalla
disposizione ha una portata piu' ampia, non potendo non riguardare
tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle
agevolazioni in realta' non e' in possesso dei requisiti legali per
la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita
della possibilita' di continuare ad usufruire dei permessi,
rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per
la legittimazione all'istituto e, come tale, essa e' prevista nel
menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a
proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75
del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di
cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si puo' verificare la
decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave
che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore
che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42
del d.lgs. n. 151 del 2001.
A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla
decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap
grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona
in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo
pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono
permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap
grave.
10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
L'art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto
l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una
banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima
fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne
fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in
situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte
nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per
elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
Una volta attivata la banca dati, le pubbliche amministrazioni
dovranno effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'attivazione della banca dati e le modalita' operative da seguire
per effettuare le comunicazioni saranno oggetto di successiva
circolare del Dipartimento.
Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 321

LA SCUOLA SPOGLIATA: UN FURTO LEGALIZZATO

ASASI:La Letterina n. 270 - giovedì 24 febbraio 2011

Gentili Onorevoli Ministri Gelmini, Brunetta,
mi sia concesso, attraverso la “Letterina” di questa settimana, socializzare con Loro
e con i lettori del settimanale dell’Associazione scuole autonome della Sicilia, una
mia riflessione.
Un vecchio adagio latino affermava: “ab esse ad posse valet illatio a posse ad esse
non valet illatio” che tradotto liberamente significa: affermare che un “si deve” si
possa tradurre in un “imperativo categorico” è una logica conseguenza, ma dire che un
“può avvalersi” si debba tradurre in un “dovere categorico” è un’illazione illogica.
Il suo Ministero, On. Gelmini, almeno questa volta, ha trasformato una possibilità in un imperativo categorico, violando fra l’altro, anche i suoi decreti, On. Ministro Brunetta,
che davano all’Amministrazione il potere di disattendere certi patti scellerati.
Mi riferisco alle due circolari emanate l’8 febbraio 2011 che prevedono un altro scippo alle scuole. La prima, la n. 11 Prot.AOODGPER.751 che riguarda le “Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica”.
Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2011/2012.
La seconda, la 12 Prot.AOODGPER. 752 che riguarda: “Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
• enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
• associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
• università e altri istituti d’istruzione superiore”.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Pensavo che non ci fossero più motivi (ammesso che i precedenti fossero reali e impellenti) per continuare ad asciugare le residue povere acque scolastiche, ma il suo Ministero, On.Gelmini, ricordandosi che per legge l’Amministrazione può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di cinquecento dirigenti scolastici e/o docenti e di altri duecento (e se richiesto anche di più!) per il sostegno dei sindacati e delle associazioni, ha subito tradotto il “posse” in“esse” operativo, ciò che è previsto come possibilità, è stato tradotto in un dovere urgente e indispensabile, in un vero imperativo categorico. E così 700 unità di personale scolastico, l’anno prossimo, lasceranno l’insegnamento e/o la direzione di un istituto.
Non sarò molto specializzato in sociologia o particolarmente esperto sui valori fondanti la democrazia diun Paese, ma penso di avere ancora un poco di “materia grigia” per tenere lontano da me l’idea di negare la necessità di rappresentatività dei lavoratori e dei diritti sindacali. Anzi, a scanso di ogni equivoco, affermo subito che, senza i sindacati, specialmente quando superano le ideologie e i corporativismi, non può essere pienamente garantita la democrazia di un Paese.
Se, comunque, si vuole utilizzare personale della scuola a servizio d’organizzazioni sindacali e professionali, vorrei, almeno, che non mi si neghi, con sterili polemiche, il diritto d’indignazione e la possibilità di affermare, con piena libertà, che continuare a retribuire quanti lavorano “fuori dagli istituti scolastici”, con i soldi dello Stato, è un furto legalizzato e che l’attuale linea ministeriale che prevede di conservare i comandi nonostante i pesanti tagli delle risorse umane, strutturali ed economiche, è in pratica un omicidio programmato giacché le scuole non riescono più a dare adempimento agli attuali carichi di lavoro.
Non è credibile l’Amministrazione scolastica, non lo sono i sindacati e le associazioni che difendono, spesso a chiacchiere, la scuola pubblica e poi si prestano al saccheggio quando c'è in gioco l'interesse privato e corporativo.
A limite, mi si consenta almeno, una proposta lineare e costruttiva: si proceda subito alla regolarizzazione del numero e del tempo dei comandi per ogni associazione che ne faccia richiesta e la sospensione del trattamento economico dei “comandati” che potranno essere pagati dai sindacati (si legga anche: associazioni, partiti …) che incassano regolarmente le tessere degli associati.
Pensando, ancora, al personale dirigente e docente che sarà comandato/utilizzato per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso le Amministrazioni Scolastiche Centrali e Periferiche del MIUR e altri Enti e Istituzioni, “sorge spontanea una domanda”: ma il supporto per l’attuazione dell’autonomia scolastica non sarebbe anche una competenza dei dirigenti tecnici chiamati “al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità d’istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche e educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori Generali”?
Se è così perché questi comandi/utilizzazioni?
In una realtà, fra l’altro, nella quale 2.800 dirigenze su 10.000 sono vuote (e il prossimo anno lo saranno 3.500), esonerare centinaia di dirigenti scolastici da inserire negli USR, e lasciare acefali gli istituti non mi sembra né logico né vantaggioso. Dobbiamo porre l’accento sulla flessibilità e sull’oggettività dei criteri per selezionare i 500 comandati?
Basti pensare che a un dirigente scolastico, nonostante fosse il primo per titoli, è stato negato il comando perché vincitore del concorso 2004 e quindi inamovibile dalla propria sede, mentre proprio alla stessa USR di Palermo sono stati comandati due dirigenti che hanno vinto lo stesso concorso.
È stato mai verificato, ancora per inciso, il contributo dei nuclei di supporto? Le scuole, dopo un decennio di autonomia, sono ancora “minori” da tutelare? Sono stati calcolati i costi della consulenza fornita dai gruppi di supporto? La legge (del secolo scorso!), che affrontava a quel tempo i problemi dell’innovazione, non è, oggi, anacronistica?
Le scuole non possono che chiedere la piena attuazione dell’autonomia.
A mio avviso sarebbe opportuno smetterla con questi comandi di comodo, svincolare quindi la mobilità per i dirigenti vincitori del concorso 2004 (viste anche il gran numero di sedi vacanti) e fare i concorsi per personale esterno negli USR come impone il buon senso o utilizzare il personale in quiescenza con contratti di consulenza.
La circolare n. 11 prevede che il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve possedere competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, deve avere, perciò, una motivazione professionale a far parte dei processi d’innovazione, la capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità e un significativo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
Se i dirigenti tecnici non possono, non sanno o non debbono esercitare il compito di supporto all’autonomia, per evitare di distogliere personale scolastico dalle “aule” e/o dagli uffici della dirigenza,perché non ipotizzare una legge che preveda un ruolo autonomo con accesso attraverso un corso-concorso pubblico al quale, chiunque ne abbia i requisiti, possa partecipare?
Spero fortemente, Sigg.ri On.li Ministri, in una risposta qualunque per l’ASASi che ha a cuore solamente il bene della scuola.
Distinti saluti.
Giuseppe Luca,

giovedì 3 febbraio 2011

MIUR.DECRETO 10 settembre 2010, n.249

Pubblicato Gazzetta UfficialeSerie Generale n. 24 del 31-01-2011 (Supplemento Ordinario n. 23)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 settembre 2010, n.249
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti
e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera
n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo
1, commi 4 e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 ,
convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008
dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n.
89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di
musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di
secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle
accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad
indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme
sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di
abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 25 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione
della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la
possibilita' di approfondire determinate aree disciplinari nel
percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei
crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in
determinati ambiti non e' attualmente prevista dall'ordinamento
vigente; riguardo alla condizione 8, poiche' la maturazione di
competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati
nelle tabelle ed e' approfondita nel corso del tirocinio; riguardo
alla condizione 11, perche' i criteri di scelta dei tutor sono
oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi
premiali esula dall'ambito del presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota del 7 settembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma
416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo
processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei
docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i
requisiti e le modalita' della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di
cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione
dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
Art. 2
Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti
1.La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e'
finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente
attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari,
psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e
relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di
apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti
l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al
sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i
principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento
dell'unitarieta' della funzione docente.
Art. 3
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di
abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di
cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono cosi' articolati:
a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico
in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal
secondo anno di corso;
b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno
di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle
discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria
di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universita' e
dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si
articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel
successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto
prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini
del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese
di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o
la certificazione di dette competenze costituisce requisito
essenziale per conseguire l'abilitazione;
b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di
utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la
comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali
e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori
virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso
della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello
periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del
sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui
all'articolo 12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e'
incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di
crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero,
da qualsiasi ente organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto
di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi
anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR),
dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
(ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Art. 4
Corsi di laurea magistrale
1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui
al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo
10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere
professionalizzante.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 e'
subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il
concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla
base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu'
atenei o in convenzione tra facolta' universitarie e istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle
universita' e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano
all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede
amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale
docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di
risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il
funzionamento dei corsi.
5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze
psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle
universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e organizzative,
le stesse universita' e istituzioni possono istituire ed attivare
strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali
di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto
tecnico, metodologico e organizzativo, nonche' coordinamento
didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma
accademico e alle attivita' formative previste per il tirocinio
formativo attivo.
6. E' vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di
laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello
indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
interessate.
7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Programmazione degli accessi
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli
accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione
regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale
docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero
dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione,
e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio
eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli
articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 6
Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso e'
attivato presso le facolta' di scienze della formazione e presso
altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la tabella
1 allegata al presente decreto.
4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette, per complessive
600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel
secondo anno di corso e si svolgono secondo modalita' tali da
assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti
formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e
della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente,
esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione,
nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata da due
docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato
dall'Ufficio scolastico regionale.
Art. 7
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado
1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado,
comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato
con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto,
individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1,
lettera a);
b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b).
Art. 8
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di secondo grado
1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado,
comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato
con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 9
Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e
coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado
1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche,
musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo
grado comprendono:
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad
indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al
relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano
per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1,
lettera a);
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al
tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in relazione alle modifiche di
ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle
che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello
necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1,
lettera b.
4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari
dalle specificita' ordinamentali, organizzative e gestionali delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le
funzioni demandate ai consigli di facolta' sono attribuite ai
consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo attivo
e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al
presente decreto.
Art. 10
Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1
lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso
di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano
conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8
comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del
tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si
consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di
secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in
una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22; le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio
corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11
allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso una facolta'
di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica che ne sono altresi' sedi
amministrative. Il corso di tirocinio puo' essere svolto in
collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero fra
facolta' di una o piu' universita' o tra facolta' e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di
attivita':
a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti
formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di
un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in
collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma
6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio,
che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo,
di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare
fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio
sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche
per l'integrazione degli alunni con disabilita'.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un
contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione
tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione
e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di
tirocinio.
4. La gestione delle attivita' del tirocinio formativo attivo e'
affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito:
a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11
comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono
incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori
didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i
dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli
studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto
tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e'
rinnovabile una sola volta;
b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai
docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi
didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici,
designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti
scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche
che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti
tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i
docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola
volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le
attivita' di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici
disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le
modalita' di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor
coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura
da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in
collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivita'.
Della relazione finale di tirocinio e' relatore un docente
universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e
correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attivita' di
tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre
all'esposizione delle attivita' svolte dal tirocinante, deve
evidenziare la capacita' del medesimo di integrare ad un elevato
livello culturale e scientifico le competenze acquisite
nell'attivita' svolta in classe e le conoscenze in materia
psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della
didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivita' di
laboratorio.
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e'
obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla
verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita' di cui al
comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3
lettera b), ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3
lettera c) e ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3
lettera d).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di
abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e
che consiste:
a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio;
b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema
scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita'
accademica, e' composta:
a) nelle universita', da 3 docenti universitari che hanno svolto
attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da
un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e'
presieduta da un docente universitario designato dalla facolta' di
riferimento;
b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto
attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori,
da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed
e' presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato
dall'istituzione di riferimento.
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti
all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30
punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e'
superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a
50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio
risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di
profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo
livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di
tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo,
espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione
secondo le modalita' previste dal presente articolo costituisce,
unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che
da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
Art. 11
Docenti tutor
1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di
riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio
nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai
predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli
studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di
tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso
le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di
documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e
indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita'
in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli
studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola
e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e
monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi
di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a
svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici
e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a
tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto
domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono
altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le
istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi
dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio
scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita'
di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse
scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il
contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2
e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i
criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base
dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad
esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione
ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede
all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di
quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile
solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale
secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per
i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i
tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello
svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'.
7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o
alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla
base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso
formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti
ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti,
questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati
sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle
elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
Art. 12
Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate
1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi
compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui
all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal
fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna
annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i
tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli
articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni
istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato
disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo
curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della
scuola delle attivita' di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari
attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle
rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle
internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla
valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da
parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle
convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni
previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto
della convenzione o del venir meno delle predette condizioni
l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.
Art. 13
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'
1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione
e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di
formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le
universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere
l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere
almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari
e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel
regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali
competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere
gli insegnanti abilitati.
2. Le universita' possono avvalersi, per lo svolgimento di
specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di
personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo
delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del
sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una
prova di accesso predisposta dalle universita'.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito
favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per
l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione
negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
Art. 14
Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera
1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo
possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di
una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi
accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze
certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la
scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di
almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300
ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita'
si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il
Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito
favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le
acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera.
Art. 15
Norme transitorie e finali
1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio
2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che,
secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e'
corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno
dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla
lettera a).
c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso
del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica
(ISEF) gia' valido per l'accesso all'insegnamento di educazione
fisica.
2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto"
della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in
caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di
concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine
alle attivita' di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali
di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida
emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei
Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva
ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010,
ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo
di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del tirocinio
formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai
fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze
disciplinari.
3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1
mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza
fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono
integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi
di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio
1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono
a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali
adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo
attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La
prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle
materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si
articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova
orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio
nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il test
preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la
prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un
massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per
titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita'
indicate nel comma 13.
6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le
modalita' previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova e'
fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
7. Il test preliminare e' una prova costituita da domande a
risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande
volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei
testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di
domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5
punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve
conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita' o delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta
di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di
insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di
concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste
prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per
l'insegnamento dell'italiano e' prevista una prova di analisi dei
testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve
conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il
candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova
e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di
laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle
lingue moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua
straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale
puo' essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile
per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e
alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi:
a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale
dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe
di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di
concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la
selezione:
i) 360 giorni: 4 punti;
ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il
servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti
formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei
crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).
Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano
attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12,
comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi
prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo
articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del
tirocinio senza interrompere la predetta attivita'.
b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici
contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6
punti;
c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di rapporti a
tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni,
anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo
che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali,
i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo
senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di
appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della
stessa.;
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di
profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio
ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un
massimo di 4 punti;
e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di
vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per
un massimo di 4 punti;
f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti
ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi
di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un
massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e'
formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con
votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a
21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova
orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale il
candidato che abbia una maggiore anzianita' di servizio nelle
istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che
non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane.
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10,
comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli
esami di profitto della laurea magistrale o della laurea
specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di
vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al
tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel
corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui
ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio
complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione
all'insegnamento.
16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare
percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento
dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola
primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento
nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al
percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta
secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei
punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il
conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento
delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con
un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e
nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un
docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale
pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione
e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato
dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in
centesimi.
17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti
e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono
l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata
effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio
formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame
di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti
acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli
studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione
primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli
insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale
presso le facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante
l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati
nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione
primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro
la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro
validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di
riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo
didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto
del ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007 n.
137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente
all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del
presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale
abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle
relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati
ammessi.
22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento
nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico
disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono
integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12,
le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici
regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza
sulle attivita' di tirocinio.
24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione
Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di
Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle
localita' ladine si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa
rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli
Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine
dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto
alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi
con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il
coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le
eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente
relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti
scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i
relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico
2011/2012.
Art. 16
Norma finanziaria
1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle
universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro: Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119


La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso
al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con
esclusione:
dell'art. 8, comma 2;
dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato
art. 8, comma 2;
dell'art. 15, comma 24;
all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".
Allegato
TABELLA 1
(Articolo 6)
Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis
devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti
disciplinari oggetto di insegnamento e la capacita' di proporle nel
modo piu' adeguato al livello scolastico, all'eta' e alla cultura di
appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo
scopo e' necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti
nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso
strettamente connesse con le capacita' di gestire la classe e di
progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno
possedere conoscenze e capacita' che li mettano in grado di aiutare
l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.
In particolare devono:
a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto
di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze
fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e
motori);
b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in
funzione dei diversi livelli scolastici e dell'eta' dei bambini e
dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;
c) possedere capacita' pedagogico-didattiche per gestire la
progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' al
livello dei diversi alunni;
d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli
strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale,
discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di
gruppo, nuove tecnologie);
e) possedere capacita' relazionali e gestionali in modo da rendere
il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la
convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole
di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di
responsabilita', la solidarieta' e il senso di giustizia;
f) ?essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della
scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella
progettazione didattica, sia nelle attivita' collegiali interne ed
esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera
la scuola.
In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale
prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o piu'
laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli
studenti in prima persona la trasposizione pratica di? quanto appreso
in aula e, a iniziare dal secondo anno,? attivita' obbligatorie di
tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle
attivita', documentazione per la relazione finale di tirocinio) e
diretto nelle scuole. Le attivita' di tirocinio, per complessive 600
ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi
ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono
concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio e' seguito
da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor
organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il
Corso di Laurea. Prevede attivita' di osservazione, di lavoro in
situazione guidata e di attivita' in cui lo studente sia pienamente
autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una
parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.
La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate
all'insegnamento che possono avere relazione con l'attivita' di
tirocinio.
Al termine del percorso i laureati della classe conseguono
l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il
conseguimento del titolo e' l'esito di una valutazione complessiva
del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di
tirocinio da parte di una commissione composta da docenti
universitari integrati da due tutor e da un rappresentante
ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.
Il profilo dei laureati dovra' comprendere la conoscenza di:
1) matematica: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e
cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra;
elementi di calcolo delle probabilita'; i temi della matematica
applicata.
2) fisica: misure e unita' di misura; densita' e principio di
Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di
meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di
elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura;
fenomenologie di termodinamica; il suono.
3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.
4) biologia: elementi di biologia umana, animale e vegetale;
elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
5) letteratura italiana: testi e problemi della letteratura
italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura
europea.
6) linguistica italiana: linguistica e grammatica italiana;
didattica della lingua italiana per stranieri.
7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e
contemporanea.
9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.
10) attivita' motorie: metodi e didattiche delle attivita' motorie.
11) arte: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi
di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle
diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.
12) musica: elementi di cultura musicale.
13) letteratura per l'infanzia: testi e percorsi di letteratura per
l'infanzia.
14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale;
pedagogia dell'infanzia.
15) storia della pedagogia: storia dell'educazione; storia della
scuola.
16) didattica: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco;
didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il
gruppo nella didattica.
17) ?pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di
valutazione.
19) psicologia: elementi di psicologia dello sviluppo e
dell'educazione; psicologia della disabilita' e dell'integrazione.
20) sociologia: elementi di sociologia dell'educazione.
21) antropologia:? elementi di antropologia culturale.
22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione
scolastica.
23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria
infantile.
24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.
25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed
alimentare.
Si precisa che:
a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso
professionale;
b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa
una parte di didattica della disciplina stessa;
c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo
numero di ore di esercitazione;
d) e' necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga
conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita.
Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati
e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola
primaria;
e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere
suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli
studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2 (Articolo 7)

Classe di abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella
scuola secondaria di I grado
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a):
L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di
seguito elencati:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 102 CFU comprendono:
- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e
L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno
12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia
moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01
Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe
LM-14 - Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A045 - Lingua inglese e seconda lingua
straniera
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei
seguenti SSD:
a) almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi
eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);
b) almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si
intende conseguire l'abilitazione;
c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature
per complessivi 24 CFU;
d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea,
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e
linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12
Linguistica italiana;
2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe
LM-37 - Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4
(Articolo 7)
LM-95
Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona
padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica,
incluse le capacita' di dimostrare e ragionare rigorosamente, di
modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai
contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona
padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche,
chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e
della statistica, con particolare riferimento ai contenuti
dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle
discipline predette;
- possiedono una buona capacita' di collegare le conoscenze
scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni
pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di
laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura,
nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e
scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di
conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie
informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilita' di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con
funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre
allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale,
con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una
buona capacita' di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- L'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
- prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione
statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi
presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende,
strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene
discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un
relatore.
Per ciascuno studente e' previsto un piano di studio individuale
obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello
studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti
almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO,
INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6
in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.
Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7
comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU
cosi' articolati:
a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):
MAT/01 Logica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche Complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e Statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
FIS/01 Fisica Sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, Modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06 Chimica organica
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10 Chimica degli alimenti
CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e petrografia
GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01 Botanica generale
BIO/02 Botanica sistematica
BIO/03 Botanica ambientale e applicata
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/08 Antropologia
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:
INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
SECS-S/01 Statistica.
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5
(Art. 7)
Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2
lettera a): Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attivita'
motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136.
2) Laurea magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle
attivita' motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 -
Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.
I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella
Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive devono
essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali,
metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:
a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attivita'
motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo
sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attivita'
di preparazione fisica ed atletica e delle attivita' sportive per
disabili.
c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata
all'agonismo individuale e di squadra.
I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed
approfondite nel campo delle attivita' motorie e sportive con
attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del
concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle
differenze legate all'eta', al genere, al contesto socio-culturale di
appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla
presenza di disabilita' fisica. Devono inoltre possedere competenze
specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a
promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello
scolastico.
Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.

Ai fini indicati, i laureati dovranno:
- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio
fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in
funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione
atteso, delle condizioni ambientali, dell'eta' e del genere del
praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e
padroneggiare i metodi di insegnamento delle attivita' motorie nel
contesto delle attivita' della scuola secondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche
necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare
relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con
gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello
scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e
culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo
sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una
progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di
promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e
l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni
degenerativi dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le
attivita' motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il
mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport
agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema
scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente
allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei
cittadini;
- essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al
fine di favorire attivita' di ricerca didattica inserendo le
attivita' motorie in un contesto di educazione interdisciplinare
della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei
vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con
capacita' di adattare i diversi modelli anche in funzione di eta',
genere e abilita' dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attivita'
motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti
discipline sportive con capacita' di utilizzare tali conoscenze
adattandole ai diversi contesti di attivita' sportiva, alle
specificita' di genere, all'eta', alla presenza di disabilita', al
contesto socio-culturale di riferimento, nonche' agli obiettivi
individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale
applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al
fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi
impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e
sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione
delle diverse discipline nel contesto di specificita' di genere,
eta', presenza di disabilita' e degli obbiettivi della pratica
sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati
all'attivita' sportiva, saper identificare i limiti di prestazione
individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno
alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni
legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze
negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla
prestazione sportiva anche in relazione alla specificita'
dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di
potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate
illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa
normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per
prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi
formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i
destinatari della loro azione educativa alla scelta di attivita'
motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria,
mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni
dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di
sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del
gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione
interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla
gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le
famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attivita' sportive e
le normative relative alle responsabilita' del proprio operato, alle
istituzione e agli enti coinvolti nelle attivita' sportive.

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi
specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie
per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi
sotto la diretta responsabilita' degli Atenei.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 6
(Articolo 7)
Classe di abilitazione A032 - Musica
1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7
comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72
CFU nei seguenti SSD:
M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei
SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di
SSD:
a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia
L-ART/08;
b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10
oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e
alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05,
L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01
oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure
M-DEA/01);
f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo
(L-ART/05-06).
2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7
comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 -
Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono
acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 7
(Articolo 7)
LM-96
Classe di abilitazione A033 - Tecnologia

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:
- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle
scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una
padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un
adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in
cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai
contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi
sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli
strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della sistemica.
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle
tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che
si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e
dell'informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra
sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le
problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di
laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di
trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e
scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi
livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di
tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali
utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilita' di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico
matematico e scientifico in tale lingua.
I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con
funzioni di responsabilita', attivita' in tutti gli ambiti che, oltre
allo specifico profilo professionale della laurea posseduta,
richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale,
con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una
buona capacita' di comunicare.
In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della
classe si potranno inserire, si indicano:
- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unita' di studio per lo sviluppo della scienza presso
enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che
internazionali.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della
classe:
prevedono attivita' di laboratorio o ambientali, dedicate alla
conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e
tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione
statistica dei dati stessi;
possono prevedere attivita' esterne come tirocini formativi presso
laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende,
strutture della pubblica amministrazione;
prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene
discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un
relatore.
1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7
comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU
cosi' articolati:
MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MA/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07 GENETICA AGRARIA
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI
ICAR/05 TRASPORTI
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
ICAR/07 GEOTECNICA
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA
ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 8
(Articolo 9, comma 2)
Classe di abilitazione A032 - Musica
1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I
livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma
accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei
settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica
(da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale
pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre
1999 n. 508.
2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b: Diploma accademico di secondo
livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) ( 1 ) 12 CFA
Pedagogia generale
Psicologia generale e dell'eta' evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica
( 1 ) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate
dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'» (cfr.
tabella B, nota 1 D.M. 137/07).
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) ( 2 ) 36 CFA
CODD/04 Pedagogia musicale
CODD/04 Psicologia musicale
CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica
CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione
CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica
CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale
CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica
CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale
CODD/06 Elementi di semiologia musicale
CODD/06 Elementi di sociologia musicale
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica
CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo
CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI ( 2 ) 40 CFA

CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale
CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale)
CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale)
CODD/01 Repertorio corale
CODD/01 Didattica del canto corale
CODD/06 Didattica dell'ascolto
CODD/06 Didattica della storia della musica
CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme
CODM/02 Antropologia della musica
CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE 12 CFA

COME/05 Informatica musicale
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
CODM/06 Storia delle musiche d'uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell'organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di
programmazione per la multimedialita'
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06-Storia della popular music
(*) il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di
riferimento

LABORATORI DIDATTICI 10 CFA
TESI FINALE 10 CFA
TOTALE 120 CFA

Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere
accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando
l'acquisizione delle specifiche competenze previste.

Tabella 9
(Art. 9, comma 2)
Classe di abilitazione A077 Strumento musicale
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) : diploma accademico di I
livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di
conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla
specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b) : Diploma accademico di secondo
livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I
grado nella classe di concorso di strumento (A077)
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) 12 CFA

Pedagogia generale
Psicologia generale e dell'et? evolutiva
Didattica e pedagogia speciale;
Didattica generale
Legislazione e organizzazione scolastica

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) 28 CFA

CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica

CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica

CODD/03 Pratiche di musica di insieme

CODD/04 Pedagogia musicale

CODD/06 Storia della musica per didattica della musica

CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica

CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI 48 CFA

Prassi esecutive e repertori ( * )
Metodologia dell'insegnamento strumentale ( * )
COMI/03 Musica da camera
( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di riferimento

ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta) 12 CFA
COME/05 Informatica musicale
COTP/02 Lettura della partitura
CODI/23 Improvvisazione vocale
Improvvisazione allo strumento ( * )
Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*)
CODM/06 Storia delle musiche d'uso
CODM/06 Storia della musica jazz
COCM/01 Tecniche dell'organizzazione
COCM/02 Tecniche della comunicazione
COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione
per la multimedialita'
COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione
audio
COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica
CODM/06 Storia della Popular Music
( * )Il codice sara' attribuito a seconda dello strumento di riferimento

Laboratori didattici 10 CFA

Tesi finale 10 CFA

TOTALE 120 CFA
( 1 ) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate
dalle singole istituzioni in convenzione con l'Universita'» (cfr.
tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

TABELLA 10

(Art. 9, comma 2)
Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine
1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I
livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto
superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis
della legge 21 dicembre 1999 n.508.
2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo
livello strutturato secondo la tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 11
(Art. 10, comma 6)
Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione
all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta'
universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta
formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente
sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita',
secondo le norme dell'art. 10
Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:
a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di
insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu'
adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in
contatto;
b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti
adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in
volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione
frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro
di gruppo, nuove tecnologie);
c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e
gestionali;
d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche
assumendo responsabilita' organizzative.
Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio
formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione,
con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni
speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere
svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i
contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un
tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore
della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di
preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta
di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici
sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori
pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della
disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle
pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il
consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici
disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita'
di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.
Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta'
o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di
riferimento.
L'attivita' di tirocinio formativo attivo nelle scuole e' seguita e
coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso
l'universita' o presso le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti
nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai
dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facolta'
sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono
anche attivita' di coordinamento fra le scuole e la facolta' sede del tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA e' costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4.
L'attivita' di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione
di cui e' relatore un docente universitario, ovvero dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o
il tutor coordinatore che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La
relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a
una semplice esposizione delle attivita' svolte. Esso deve
evidenziare la capacita' del tirocinante di integrare a un elevato
livello culturale e scientifico le competenze acquisite
nell'attivita' svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e
con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare
in particolar modo nelle attivita' di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di
abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso
previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
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