Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni
Documenti di interesse clicca on ARAN

domenica 25 dicembre 2011

Modulistica per la presentazione delle liste RSU IUniScuola 2012

per ricevere tutta la modulistica scrivere a:
candidaturersuiuniscuola.it




Modello di: delega a presentare lista, designazione componenti commissione elettorale, presentazione lista, designazione scrutatori, elenco candidati, firme sottoscrittori, ecc...


L'url del documento è:





Aran:Elenco delle associazioni sindacali

ASSOCIAZIONE "ISTRUZIONE UNITA SCUOLA" in sigla IUniScuola

Attestato d' iscrizione nell'elenco
rilasciato il 16.10.2006
prot. Aran 8881


ATTESTATI ARAN Elenco delle associazioni sindacali a cui l'Aran ha rilasciato gli attestati di seguito indicati agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione delle RSU, ai sensi dell'accordo ...



leggi tutto

domenica 20 novembre 2011

MINISTRO FRANCESCO PROFUMO:“Voglio essere il ministro dell’ascolto e del dialogo, ma condanno ogni forma di violenza”

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO FRANCESCO PROFUMO (foto)
Per questo governo, e per me, i giovani - quindi in particolar modo gli studenti - rappresentano una grande risorsa di questo Paese, che il Presidente Monti ha giustamente indicato come una delle priorità dell’azione dell’ esecutivo.
E’ mia intenzione ascoltare con attenzione e interesse tutte le voci del mondo della scuola e dell’università che vogliano essere propositive.
Per questo mi rendo disponibile ad incontrarle a breve. Da professore sono abituato ad ascoltare gli studenti, le loro aspettative e speranze sono legittime. Scuola, università e ricerca restano presidi strategici per assicurare all’Italia un futuro solido e prospero, per dare certezze ai giovani, per consentire a tutti i cittadini di assecondare il proprio talento e le proprie ambizioni. Lo ripeto, voglio essere il ministro dell’ascolto e del dialogo. Ma, con la stessa decisione, voglio condannare nella maniera più ferma ogni violenza, a persone e cose. La forza delle proprie idee e proposte non può essere offuscata dalla violenza e dalla prevaricazione.

domenica 6 novembre 2011

Comparto Scuola e reiterazione contratti a termine

Una delle problematiche giuridiche più attuali, anche per il contenzioso in vertiginoso aumento, attiene all’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel comparto scuola. La materia è di particolare interesse anche per l’intreccio della normativa nazionale con quella comunitaria che necessariamente deve prevalere a fronte del mancato recepimento della stessa (quantomeno nelle modalità previste) da parte del legislatore italiano.

In proposito, sull’applicabilità del D. Lgs n. 368 del 2001 ai contratti a termine nel settore del scuola pubblica, merita una considerazione particolare l’intervento legislativo dello Stato italiano con il quale è stata introdotta la misura di cui alla Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE - lettera b) e cioè la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi.

Infatti, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l’art. 5 del D.lgs. n. 368/01, introducendo il comma 4-bis (art 1, comma 40, L. n. 247/07), con cui ha prescritto un ulteriore “barriera” alla stipulazione di contratti a termine tra le stesse parti, prevedendo il limite massimo di 36 mesi (derogabile per una sola volta in presenza delle condizioni previste dalla seconda parte del comma 4 bis del già citato art. 5 D. Lgs. 368/01), superato il quale, il nuovo contratto a termine successivamente stipulato, si considera a tempo indeterminato.

Circa l’applicabilità (anche) del predetto art. 5, comma 4 bis, D. Lgs n. 368/2001, ai contratti a tempo determinato nella scuola pubblica è decisivo rilevare come il legislatore, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, “Disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato in G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, con decorrenza da tale data, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, abbia espressamente previsto che all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. …. sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.".

Con predetta norma , il legislatore ha quindi esplicitamente previsto che il D.Lgs. n. 368/01 non si applicherebbe (più) ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA: detta disposizione, quindi, dimostra inequivocabilmente che, prima del 13 maggio 2011, il D.Lgs. n. 368/01 e segnatamente l’art 5, comma 4-bis, si applicava ai contratti a tempo determinato nel settore scolastico.

Detta conclusione, ad oggi, risulta confermata ed imposta, da una interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 5, comma 4 bis, in esame, nonché ribadita dallo stesso Stato italiano, innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Causa C-3/10. In proposito si riportano, di seguito, i punti salienti dell’Ordinanza della Corte di Giustizia, Sesta Sezione, 1 ottobre 2010, Affatato):

“ (punto 48) A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che l’art. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato. (punto 49) Analogamente a quanto già dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze Marrosu e Sardino (punti 55 e 56), nonché Vassallo (punti 40 e 41), nei confronti dei provvedimenti previsti dal decreto n. 368/2001 nella sua versione originaria (v., altresì, ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 128), così come in quelle riguardanti altre disposizioni nazionali paragonabili (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punto 188, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 90), una disciplina nazionale siffatta potrebbe soddisfare i requisiti ricordati nei punti 45- 47 della presente ordinanza”.

Tale interpretazione, circa l’integrale applicabilità alla P.A. del D.Lgs. n. 368/01, ed in particolare dell’art. 5, comma 4-bis (comprensiva della “sanzione” della conversione del contratto a termine), dopo le leggi nn. 244/07 e 247/07, è inoltre confermata, a livello logico – giuridico come pure a livello sistematico, dalle numerose disposizioni succedutesi ed incidenti sia sul D. Lgs. n. 368 del 2001, sia sull’art. 36 del D. Lgs 165 del 2001 (che, nelle diverse formulazioni succedutesi, non può risultare di ostacolo all’applicazione di una normativa di derivazione comunitaria e comunque ad una normativa comunitaria direttamente applicabile nello Stato italiano), nonché, da ultimo, sull’art. 4, L. n. 124 del 1999 (D.L. n. 112 del 2008, Legge n. 102/09, D.L. n. 134/09, L. n. 167/09, D.L. 25.09.2009, n. 134, D.L. n. 225/10, L. n. 10/11, D.L. 70/11 e L. 12 luglio 2011 n. 106: per una dettagliata disamina dell’evoluzione della normativa interessata da tali interventi si veda: Tribunale di Napoli 16 giugno 2011; Tribunale di Trani 18 luglio 2011). Ogni diversa interpretazione appare, sulla scorta del dato normativo interno, insostenibile, perché le predette disposizioni normative sarebbero, al contrario, prive di alcun effetto e significato giuridico.

In relazione al periodo di vigenza del limite temporale massimo di mesi 36 nel rapporto di lavoro nella scuola pubblica, si può opinare solo sul dies ad quem della vigenza dell’art. 5, comma 4-bis, e cioè se tale norma trova applicazione:

a) fino al 25.9.09, data di entrata in vigore del D.L. n. 134/09, convertito con modificazioni dalla L. n. 167 del 2009, che all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 ha aggiunto, il seguente comma: “14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.”.

b) ovvero fino al 13.5.11 (data di entrata in vigore del già menzionato D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, concernente la menzionata modifica dell’art. 10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, che, in relazione ai contratti a termine nella scuola, espressamente dispone che: “ …. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.).

Le conseguenze derivanti dall’illegittimità dei contratti a termine nel particolare settore della scuola pubblica, relativamente al periodo successivo all’entrata in vigore dei predetti provvedimenti legislativi (sia esso dopo il 25 settembre 2009 oppure dopo il 13 giugno 2011), rimarranno comunque inquadrabili nella problematica dell’assenza, nella materia de qua, di una misura ostativa all’abuso del contratto a termine (e quindi riprende pieno vigore la tesi della violazione della Direttiva 1999/70/CE) nel pubblico impiego.

In conclusione, nella scuola pubblica, anche a voler ritenere che il periodo di vigenza del limite temporale massimo di mesi 36, si arresti al 25 settembre 2009, si dovrà procedere come segue:

- i contratti in essere al 1° gennaio 2008, esplicano i propri effetti fino alla naturale scadenza e ad essi non si applica la sanzione della conversione per il superamento del periodo massimo di 36 mesi;

- i contratti a termine sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2008, che si sono conclusi entro il 31 marzo 2009 non hanno conseguenze sul piano della trasformazione in contratto a tempo indeterminato anche se, sommati ai contratti precedentemente sottoscritti, si è superato il limite di 36 mesi. Al contrario, qualora detti contratti, si siano conclusi oltre il 31 marzo 2009, e, sommati a quelli intrattenuti precedentemente, determinano il superamento del limite di 36 mesi, si avrà la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto lavorativo (Min. lav. Circ. 2.5.2008, n. 13).

- Nel caso di contratti a termine conclusi a partire dall’1.4.09, il periodo di lavoro già effettuato alla data del 1.1.08 (data di entrata in vigore della legge 247/07), si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis (in quanto, all’ 1.4.09 sono infatti decorsi quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/07, così come previsto dalla disciplina transitoria della medesima legge).

- Ed infine, in considerazione del fatto che, nel particolare settore della scuola, la stipulazione dei contratti a termine avviene tra la fine di agosto e la fine di settembre di ogni inizio di anno scolastico, per tutti quei contratti a termine stipulati nei mesi di agosto/settembre relativi all’anno scolastico 2009/2010 (la cui stipula sia comunque avvenuta entro il 25 settembre 2009) non opera ancora la preclusione di cui all’art 1, comma 12-bis, della legge 124/99, come già introdotta dal D.L. 134/09, e pertanto, il periodo di lavoro già effettuato alla data del 1.1.08 (data di entrata in vigore della legge 247/07), si computerà, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione (e dell’eventuale superamento) del periodo massimo dei 36 mesi.

La richiamata norma “ostacolo” (la prima in ordine di tempo) a siffatto computo dei 36 mesi è infatti in vigore solo dal 25 settembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 134/09, poi convertito con modificazioni con legge 167/09).

In ordine alla prospettata conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato, vanno comunque segnalati opposti orientamenti giurisprudenziali, nel senso che, trattandosi di pubblico impiego, da un lato vi è chi, a priori, nega la conversione e limita le conseguenze ad un importo da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno (da ultimo si cita Trib. Treviso, 18.4.2011), e, dall’altro, vi è chi ammette la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato (di recente, v. Trib. Trani, 19.9.2011 n. 4554), in quanto coerente sia con la normativa comunitaria sia con l’art. 97 Cost., che sancisce il principio del pubblico concorso quale regola per l’accesso al pubblico impiego, atteso che il rispetto di una legge sovranazionale può esser fatto rientrare nei casi previsti dalla legge che l’art. 97 fa espressamente salvi (nello stesso senso Cass. n. 9555/2010, Trib. Siena 27.9.2010; Trib. Livorno 25.1.2011).

Circa la commisurazione del risarcimento spettante al dipendente tra i vari criteri proposti, si segnala Trib. Treviso 18 aprile 2011, secondo cui il danno dev’essere quantificato nella maggiore retribuzione che sarebbe spettata all’insegnante qualora fosse stato assunto a tempo indeterminato sin dalla conclusione del primo contratto a termine.(Avvocato Daniela Carbone)
Fonte Laprevidenza.it

lunedì 24 ottobre 2011

Comunicazioni Dipartimento Istruzione (i documenti citati sono consultabili sulwww.anci.lombardia.it / Sezione Circolari).

Ecco la circolare n. 117/11 -Milano, 19 ottobre 2011.Prot. n. 1496/11
Al Sig. SINDACO
Al Sig. ASSESSORE all’Istruzione
Al Sig. RESPONSABILE Uff. Scuola
Comuni della Lombardia
LORO SEDI
Oggetto: Comunicazioni Dipartimento Istruzione (i documenti citati sono consultabili sul
sito www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari).
1. Monitoraggio spese per assistenza scolastica disabili scuole superiori
Sono quasi 1.000 i Comuni lombardi che, in poche settimane, hanno risposto alla
richiesta inviata da ANCI Lombardi in merito all’oggetto. Nonostante la scadenza per
l’invio dei dati fosse il 30 settembre, molti Comuni stanno ancora trasmettendo
informazioni relative alle spese sostenute negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 per
l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità frequentanti scuole superiori. Tuttavia,
poiché diventava urgente comunicare i dati alla Regione Lombardia, essendo imminente
la scadenza concordata con la Regione per l’eventuale sospensione del servizio (31
ottobre 2011), ANCI Lombardia ha deciso di interrompere il monitoraggio al 14 ottobre,
inviando alla Regione il prospetto allegato.
E’ evidente lo sforzo sostenuto dai Comuni lombardi per un servizio importante,
che però è di competenza di un altro ente. Analizzando i dati del monitoraggio, inoltre,
risulta che molti Comuni hanno utilizzato risorse comunali anche per il trasporto degli
alunni disabili delle scuole superiori, quando la Regione ha messo a disposizione delle
Province risorse finanziarie dedicate (€ 5.000.000,00, come da Decreto Dirigenziale n.
13512 del 9 dicembre 2009). Infine, va rilevato anche che molti Comuni sostengono
spese per l’assistenza di base, che invece deve essere garantita dal Personale ausiliario
delle scuole (ex bidelli).
Numerosi Comuni, dimostrando grande senso di responsabilità ed attenzione
verso le famiglie degli alunni disabili, ci confermano la disponibilità a collaborare nella
prosecuzione del servizio anche dopo il 31 ottobre, fermo restando l’impegno delle
Province ad assumere il relativo onere finanziario.
Le sentenze del TAR emesse nei mesi di giugno e luglio 2011, infatti, consentono
ad assumere impegni di spesa solo per attività di competenza dei Comuni, per evitare
prevedibili interventi della Corte dei Conti, con eventuali penalizzazioni per i Comuni.
Pertanto, in base agli accordi assunti con la Regione e con UPL, dal 1° novembre
il servizio potrà proseguire solo a fronte di un preciso impegno di spesa
dell’Amministrazione provinciale di competenza. Tale precisazione è stata inserita nella
nota inviata alla Regione unitamente ai dati del monitoraggio. ANCI Lombardia pertanto
sosterrà in ogni sede istituzionale la disponibilità alla collaborazione tra enti, per non
penalizzare gli alunni disabili e le loro famiglie, a condizione che la Provincia assuma il
relativo impegno di spesa. Attiverà inoltre le necessarie procedure nei confronti delle
Province, per la richiesta di rimborso ai Comuni delle spese sostenute e non dovute.
Ci auguriamo, infine, che non sia necessario intraprendere altre azioni giudiziarie,
oltre a quelle già assunte dai Comuni interessati alle sentenze della scorsa estate.
Qualora, però, si verificasse tale ipotesi, ANCI Lombardia valuterà la possibilità di
garantire il necessario sostegno ai Comuni, al fine di sancire l’importante principio che
anche la Regione ha fatto proprio e cioè che, in base al Decreto Legislativo n. 112/98,
art. 139, gli alunni frequentanti le Scuole superiori sono l’utenza di riferimento delle
Province per tutte le competenze connesse ai servizi di istruzione (dimensionamento
scolastico, edilizia scolastica, offerta formativa, servizi mensa, trasporto e assistenza
scolastica).
2. Dimensionamento istituzioni scolastiche – Anno scolastico 2012/13
Alla luce delle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia con la nota del 27
settembre scorso, alcuni Comuni hanno ritenuto opportuno rinviare l’approvazione delle
delibere di modifica del Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, non
avendo raggiunto la necessaria intesa con la Dirigenza scolastica né con gli Organi
collegiali delle scuole. Si ricorda, in proposito, la necessità di informare le Province in
merito alle criticità incontrate, in modo che le medesime possano riferire alla Regione,
ente titolato a deliberare in materia di dimensionamento.
Numerosi altri Comuni, invece, hanno potuto procedere con la soppressione dei
Circoli didattici e delle Scuole secondarie di primo grado, avendo ottenuto il parere
favorevole da parte delle scuole stesse, garantendo quindi il raggiungimento degli
obiettivi previsti dall’art. 19, comma 4, della Legge 15 luglio 2011, n. 111.
ANCI Lombardia ribadisce la necessità di avviare comunque una riflessione nei
territori, al fine di verificare l’opportunità di istituire istituti comprensivi, considerando i
dati relativi alla popolazione scolastica e i trend demografici, anche valutando possibili
intese coi Comuni vicini, al fine di raggiungere l’obiettivo della continuità educativa e
didattica, previsto dalla Legge citata, ottenendo nel contempo la garanzia
dell’assegnazione di un Dirigente scolastico titolare e non reggente (considerando anche
i possibili sviluppi previsti dalle disposizioni governative inserite nella Legge di stabilità
approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 ottobre).
3. Progetto “Vivere in Italia – L’italiano per il lavoro e la cittadinanza”
Lo scorso 13 ottobre si sono riunite le 12 équipes territoriali, per la
programmazione dei corsi finalizzati all’acquisizione di competenze linguistiche per i
cittadini extracomunitari. Il progetto approvato dal Ministero dell’Interno, infatti, ha come
obiettivo l’erogazione di percorsi di formazione per l’orientamento al lavoro e
l’educazione alla cittadinanza. I corsi verranno realizzati nel corso dell’anno scolastico
2011/12, in collaborazione con diverse agenzie formative (Ufficio Scolastico Regionale,
Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti, ISMU, ENAIP Lombardia,
Fondazione, Caritas Ambrosiana, Farsi Prossimo onlus, Soc. Coop. Galdus).
Per un costante aggiornamento delle iniziative programmate, consultare il sito
www.anci.lombardia.it, alla sezione denominata “Progetto Vivere in Italia – L’italiano per
il lavoro e la cittadinanza”, visibile sulla colonna di sinistra dell’home page.
4. Un Master su “Cittadinanza e Costituzione”
Come già comunicato con precedente circolare, per il prossimo anno accademico
2011/12 la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano organizza un Master universitario di primo livello in “Cittadinanza e
Costituzione. Cultura e professione per l’intervento nella scuola e sul territorio”. Il Master
fa riferimento alla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 ed è rivolto ad insegnanti, operatori dei
servizi sociali di enti pubblici e privati, educatori ed animatori socio-culturali e si propone
la finalità di qualificare professionisti capaci di progettare, gestire e monitorare/valutare
attività di intervento educativo e di formazione sul tema della partecipazione civile sia
nella prospettiva della prevenzione di comportamenti devianti che in quella della
promozione della cultura della cittadinanza e della partecipazione alla vita pubblica.
I Comuni interessati possono organizzare stage per gli studenti o consentire ai loro
dipendenti di partecipare, con eventuale compartecipazione alle spese.
Per informazioni: elena.riva@unicatt.it oppure master.universitari@unicatt.it.
In allegato il programma definitivo dei corsi.
5. Sezioni Primavera
A tutt’oggi non sono state diramate indicazioni per l’avvio delle Sezioni Primavera per
l’anno scolastico 2011/12. In Comuni sono invitati a consultare il sito
www.istruzione.lombardia.it per eventuali aggiornamenti.
6. Finanziamenti L. R. 31/ 80 – Diritto allo studio
Molti Comuni chiedono notizie sulla mancata pubblicazione del bando regionale per
l’erogazione dei finanziamenti per gli interventi relativi al Diritto allo Studio di cui alla LR
31/80. Da informazioni assunte in Regione, causa la mancanza di fondi sul bilancio
2011, la delibera relativa all’anno scolastico 2011/12 non è stata approvata, né la
Regione ritiene di poterlo fare nel corrente esercizio finanziario. Si auspica che possa
procedere con l’esercizio 2012.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dipartimento: Istruzione –
Cultura – Comunicazione
(Dr. Pier Franco Maffè)

INPDAP MILANO

Sede territoriale Milano 1
Dirigente:
LUCA MARCELLO MANGANARO
Indirizzo: Bastioni di Porta Nuova, 19 20121 Milano (MI)
Telefono: 02 290861
Fax: 02 6551305
Email: MIDirezione@inpdap.gov.it
PEC: dprovmilano1@postacert.inpdap.gov.it
URP - Sede territoriale Milano 1
Responsabile:
MASSIMILIANO ZITO
Email: mi1urp@inpdap.gov.it
Telefono: 02 290861
Fax: 02 6575029
Orari di apertura al pubblico

Il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 si ricevono i Patronati firmatari del protocollo d'intesa con la Sede.
Lunedì 09:00 12:00
Martedì 15:00 16:30
Mercoledì
09:00 12:00
Giovedì 15:00 16:30
Venerdì
09:00 12:00

mercoledì 28 settembre 2011

Retribuzioni annue lorde dei Dirigenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a tempo determinato

AMATO ELISA (ds)*108.895,35
BARILE MARIA FERNANDA (ds)*106.284,08
BIASIOL PIETRO (ds)*108.424,36
CAMPANELLA ARTURO (ds)*80.725,49
CAPOBIANCO FRANCESCO (ds)*110.866,03
CATALANO NICOLA (ds)*98.004,72
COTOLONI ANNA MARIA (ds)*93.714,11
GIANFERRARI LAURA (ds)*132.899,66
GIUGANINO ANNA MARIA (ds)*138.538,34
GRAZIANI PATRIZIA (ds)*138.538,34
LUPO ALFONSO (ds)*70.595,70
MARCIA OTTAVIO (ds)*87.372,55
MARTINEZ MARIA LUISA (ds)*107.053,40 1
MERLETTI CLAUDIO (ds)*108.127,20
MIOLA GIANNA MARISA (ds)*146.201,29
MODENINI MORENA (ds)*102.213,24
PEPE GIUSEPPE (ds)*94.358,04
PETRALIA GIUSEPPE (ds)*91.777,24
PETTA GIULIANA (ds)*103.842,78
PONTARA GIOVANNI (ds)*105.956,96
QUAGLIA STEFANO (ds) *139.910,53
RAIMONDI MARIA ROSA (ds)*152.554,64
RAMBALDI FRANCA (ds)*97.238,76
RUCCO MARCELLA (ds)*107.847,20
SAGRETTI CARLA (ds)*92.449,39
VENTURELLA FRANCO (ds)*111.378,64
* Retribuzione annua lorda

PER SAPERNE DI PIU', CLICCA QUi

sabato 24 settembre 2011

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia- Elenco candidati Concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici

POSTI MESSI A CONCORSO:
-FRIULI - VENEZIA GIULIA(Lingua italiana) 43 (candidati 474);
-FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena) 3 ( candidati 17).

Ecco l'avviso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale 34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -
Prot. AOODRFR 11934 Trieste, 26 settembre 2011
Oggetto: D.D.G. 13/07/2011. - Concorso ordinario Dirigenti Scolastici scuole con lingua d’insegnamento italiana .
D.D.G. U.S.R. Friuli Venezia Giulia, prot. AOODRFR 9058, 14 luglio 2011 - Concorso
ordinario Dirigenti Scolastici scuole con lingua d’insegnamento slovena.
Comunicazione SEDE UNICA prova preselettiva regione Friuli Venezia Giulia.
Si comunica che la prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di
Dirigenti Scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti educativi, indetto con D.D.G. 13/07/2011 per le scuole con lingua d’insegnamento italiana e con D.D.G. dell’USR per il Friuli Venezia Giulia, prot. AOODRFR 9058 del 14 luglio 2011 per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, si svolgerà per la regione Friuli Venezia Giulia il 12 ottobre 2011
presso il Liceo Scientifico “G. Oberdan” – Via Paolo Veronese, 1 – TRIESTE.
La scuola è raggiungibile dalla stazione centrale con la linea n. 1, ed è dotata anche di un
parcheggio che può contenere circa 60 auto, riservato al personale disabile.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi
alle ore 08.00, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di penna biro nera. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta,
comporta l’esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro.
In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice, o il Comitato di vigilanza
deliberano l’immediata esclusione dal concorso. Inoltre si fa presente che i candidati, all’atto della compilazione della scheda anagrafica, consegnata loro il giorno dello svolgimento della prova, dovranno indicare, a pena di esclusione, la lingua straniera prescelta.
La pubblicazione della presente, sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, ha valore
di notifica a tutti gli effetti, così come prescritto dall’art.8, comma 5, del bando di concorso.
Si prega di dare massima diffusione alla presente, anche mediante affissione all’albo.
f.to Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Leggi tutto
Sede prova preselettiva ed elenco candidati
CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI (D.D.G. 13/07/2011)
PROVA PRESELETTIVA - 12/10/2011
SEDE LICEO SCIENTIFICO "G. OBERDAN"
VIA P. VERONESE 1 – TRIESTE
ELENCO CANDIDATI
N. prog. Nominativo Data nascita Comune di nascita
1 ABBATE Amalia 24/09/1965 Catania (Catania)
2 ADAMO Mariateresa 04/05/1972 Parma (Parma)
3 ADAMO Patrizia 03/02/1955 Udine (Udine)
4 ADRIANO Marina 01/06/1957 Udine (Udine)
5 AGOLZER Anna 10/03/1962 Udine (Udine)
6 AGOSTI Stefano 28/02/1976 Aviano (Pordenone)
7 AGRIMINO Laura 02/03/1966 Napoli (Napoli)
8 ALICINO Maria Angela 06/06/1967 Pordenone (Pordenone)
9 ALLOCCA Silverio 11/03/1959 Udine (Udine)
10 ALTINIER Roberta 09/02/1957 Prata di Pordenone (Pordenone)
11 ANDRIAN Rossanna 01/03/1963 Monfalcone (Gorizia)
12 ANGELORO Michele 07/03/1955 Torino (Torino)
13 ANTONINI Livia 28/05/1958 Muggia (Trieste)
14 APRILIS Elena 09/04/1959 Pordenone (Pordenone)
15 AVANZI Adriana 04/04/1968 Udine (Udine)
16 BADALOTTI Paolo 27/09/1958 Trieste (Trieste)
17 BAIRO Luisella 21/03/1966 Lanzo Torinese (Torino)
18 BAIS Monica 26/05/1960 Udine (Udine)
19 BALDI Maurizio 26/02/1960 Padova (Padova)
20 BARACHINO Franco 28/04/1956 Svizzera (EE)
21 BARAGIOTTA Lucia 06/08/1970 Pordenone (Pordenone)
22 BARBIERI Oliviero 22/11/1958 Udine (Udine)
23 BARBO Cinzia 18/05/1972 Trieste (Trieste)
24 BASSO Alessandro 17/08/1978 Spilimbergo (Pordenone)
25 BASSO Daniela 20/12/1956 Roma (Roma)
26 BATTAGLIA Andrea 01/01/1972 Capua (Caserta)
27 BATTISTON Lucia 07/03/1965 Canada (EE)
28 BATTOCLETTI Francesca 09/02/1968 Udine (Udine)
29 BAXIU Guido 05/02/1958 Udine (Udine)
30 BAZZO Regina 22/03/1968 Pordenone (Pordenone)
31 BELLOMO Maria Rita 07/09/1964 Concordia Sagittaria (Venezia)
32 BELMONTE Cristina 16/08/1972 Latina (Latina)
33 BELTRAME Sylviane 07/08/1954 Francia (EE)
34 BENES Roberto 05/11/1972 Trieste (Trieste)
35 BERNARDONI Chiara 17/09/1955 Trieste (Trieste)
36 BERNI Silvia 16/01/1972 Mantova (Mantova)
37 BERTOSSI Ariella 23/08/1964 Venezia (Venezia)
38 BETTINI Sabrina 05/06/1964 Monfalcone (Gorizia)
39 BEVILACQUA Maurizio 16/12/1961 Napoli (Napoli)
40 BIANCO Vania 20/07/1964 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
41 BIASCO Mario Tommaso 19/05/1961 Manduria (Taranto)
42 BIGI Roberta 26/02/1967 Pordenone (Pordenone)
43 BINI Riccardo 22/05/1970 Latisana (Udine)
44 BIONDI Claudia 05/08/1969 Salerno (Salerno)
45 BISARO Bruna 24/12/1955 Trieste (Trieste)
46 BIZZOZERO Laura 15/10/1959 Varese (Varese)
47 BLAM Maurizia 13/03/1958 Darfo Boario Terme (Brescia)
48 BLONNA Lucia 08/03/1959 Rocchetta Sant'Antonio (Foggia)
49 BOGARO Anna 09/12/1972 Cividale del Friuli (Udine)
50 BOREATTI Federico 04/06/1956 Gemona del Friuli (Udine)
51 BORIN Laura 27/03/1972 Sacile (Pordenone)
52 BORTOLUZZI Tiziana 23/11/1957 San Daniele del Friuli (Udine)
53 BOSCOLO Alessandro 24/12/1963 Trieste (Trieste)
54 BOSSA Elvira 29/06/1957 Grumo Nevano (Napoli)
55 BOSSER Federica 18/09/1962 Trieste (Trieste)
56 BOVE Fabio Rosario 28/01/1967 Milano (Milano)
57 BOVO Jessica 30/09/1974 Pordenone (Pordenone)
58 BOZZOLA Giulia 05/06/1962 Milano (Milano)
59 BRAINI Silvio 27/11/1957 Trieste (Trieste)
60 BRANCIA Egle 08/09/1950 Trieste (Trieste)
61 BREDA Dario 02/09/1960 Vittorio Veneto (Treviso)
62 BRUN FRISANCHINA Lucia 13/10/1959 Maniago (Pordenone)
63 BRUNETTIN Giordano 02/12/1965 Pordenone (Pordenone)
64 BRUNETTIN Sandra 02/05/1957 Pordenone (Pordenone)
65 BRUZZO Antonia 29/04/1957 Genova (Genova)
66 BUDINI Franca 26/07/1959 Udine (Udine)
67 BULZICCO Stefano 06/09/1962 Udine (Udine)
68 BURBA Lucia Angela 01/08/1963 Palmanova (Udine)
69 BURCHIELLARO Enzo 21/01/1957 Trieste (Trieste)
70 BURELLI Silvia 23/04/1974 Pordenone (Pordenone)
71 BUTTIGNOL Donatella 15/01/1963 Pordenone (Pordenone)
72 CACCIOLA Maria 19/03/1957 Catania (Catania)
73 CALABRO' Nicolo' 11/10/1955 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
74 CALDARONE Maria 30/11/1972 Roma (Roma)
75 CALDERAN Augusta 29/11/1963 Australia (EE)
76 CALELLA Cinzia 23/09/1960 Trieste (Trieste)
77 CALLIGARIS Carlo 12/07/1964 Udine (Udine)
78 CAMPAGNOLO Giambattista 21/10/1962 Vicenza (Vicenza)
79 CAMPISI Maria Lucia 05/05/1957 Lentini (Siracusa)
80 CARBONARI Lorena 21/10/1962 Matelica (Macerata)
81 CARBONE Daniela 31/10/1960 Trieste (Trieste)
82 CARGNELUTTI Caterina 07/09/1965 Gemona del Friuli (Udine)
83 CASISI Melchiorre 17/03/1968 Licata (Agrigento)
84 CASONATTO Dario 27/07/1962 Pordenone (Pordenone)
85 CASTELLANI Cristina 01/05/1961 Francia (EE)
86 CASTIGLIONI Dino 16/04/1955 Taranto (Taranto)
87 CECOTTI Mauro 10/07/1955 Palmanova (Udine)
88 CENGARLE Lucia 25/07/1960 Codroipo (Udine)
89 CERQUETTI Raffaella 14/01/1970 Orvieto (Terni)
90 CESCO Marina 28/05/1956 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
91 CESSELLI Paolo 05/03/1957 Udine (Udine)
92 CHINA Alberta 23/10/1970 Sacile (Pordenone)
93 CILIA Marco 08/04/1969 Udine (Udine)
94 CIMAROSTI Sergio 12/08/1964 Trieste (Trieste)
95 CINELLO Eugenia 27/01/1954 Udine (Udine)
96 CITTA' Rita 20/05/1958 Trieste (Trieste)
97 CLEMENTE Graziella 09/11/1954 Resia (Udine)
98 CLON Roberta 24/05/1969 Trieste (Trieste)
99 CLONFERO Mariagrazia 30/11/1965 Udine (Udine)
100 CODEN Romano 17/06/1951 Spilimbergo (Pordenone)
101 COLUGNATI Silvano 29/04/1952 Romans d'Isonzo (Gorizia)
102 COLUSSA Sandro 20/12/1963 Udine (Udine)
103 COLUSSI Francesco 24/08/1973 Pordenone (Pordenone)
104 CORDENOS Paola 11/12/1957 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
105 CORELLI Susanna 03/08/1966 Pordenone (Pordenone)
106 COSSETTINI Enrichetta 07/11/1971 Udine (Udine)
107 COSTANZO Maria 22/10/1956 Roma (Roma)
108 COTTERLI Silvia 29/10/1960 Cividale del Friuli (Udine)
109 COVRE Graziella 17/05/1956 Udine (Udine)
110 COZZI Carla 25/10/1964 Spilimbergo (Pordenone)
111 CRESCENTI Carmela 28/09/1956 Roma (Roma)
112 CROCCHIOLO Marcello 02/06/1957 Roma (Roma)
113 CROCE Michela Penelope 11/01/1969 Sassari (Sassari)
114 CUCCAROLLO Stefania 21/06/1964 Aviano (Pordenone)
115 CUMBO Gisella 13/05/1957 Cividale del Friuli (Udine)
116 D'AMBROSIO Anna 20/07/1968 Foggia (Foggia)
117 D'ANTONI Cristina 13/09/1963 Udine (Udine)
118 D'APRILE Caterina 03/12/1966 Bari (Bari)
119 D'ARONCO Antonio 30/04/1959 Udine (Udine)
120 D'ERRICO Annalisa 28/05/1978 Trieste (Trieste)
121 D'INCECCO Stefano Maria 22/11/1971 Germania (EE)
122 DA DALT Anna 10/09/1974 Sacile (Pordenone)
123 DA ROS Ruggero 31/03/1962 Colle Umberto (Treviso)
124 DALLA TORRE Giovanni 26/08/1956 Udine (Udine)
125 DATTOLA Antonella 18/12/1955 Paola (Cosenza)
126 DAVINI Romana Marcella 15/05/1962 Belluno (Belluno)
127 DE BORTOLI Tiziana 02/08/1964 Pasiano di Pordenone (Pordenone)
128 DE CECCO Elda 11/10/1957 Casarsa della Delizia (Pordenone)
129 DE COLLE Graziana 26/04/1968 Tolmezzo (Udine)
130 DE FILIPPO Giovanna 06/07/1961 Udine (Udine)
131 DE FRANCISCI Maria Grazia 11/07/1964 Caltagirone (Catania)
132 DE LUCA Rita 13/11/1961 Gorizia (Gorizia)
133 DE NARDO Paolo 05/01/1969 Spilimbergo (Pordenone)
134 DE ROCCO Donatella 20/06/1963 Gorizia (Gorizia)
135 DE WRACHIEN Carla 06/09/1956 Udine (Udine)
136 DE ZAN Daniela 21/02/1958 Pordenone (Pordenone)
137 DEDENARO Roberto 04/02/1956 Trieste (Trieste)
138 DEGANUTTI Federica 01/09/1978 Udine (Udine)
139 DEGIGLIO Adriano 10/06/1972 Udine (Udine)
140 DEL CAVALLO Fabio 01/03/2049 Roma (Roma)
141 DEL FABBRO Loredana 31/03/1958 Udine (Udine)
142 DEL FABBRO Luca 02/08/1971 Motta di Livenza (Treviso)
143 DEL FABBRO Renza 22/07/1957 Udine (Udine)
144 DEL TERRA Elisa 03/05/1972 Udine (Udine)
145 DELLA PIETRA Gladis 23/06/1973 Tolmezzo (Udine)
146 DELLA PIETRA Renato 20/12/1953 Cercivento (Udine)
147 DELLA PUPPA ZORZ Sandrino 23/02/1958 Aviano (Pordenone)
148 DELLA SCHIAVA Marica 15/08/1974 Svizzera (EE)
149 DEMARCHI Eva 24/05/1957 Monfalcone (Gorizia)
150 DI BARBORA Eugenia 26/11/1965 Udine (Udine)
151 DI BIAGGIO Elena 28/03/1963 Udine (Udine)
152 DI FELICE Stefano 24/06/1966 Trieste (Trieste)
153 DI LORENZO Francesco 28/06/1956 Somma Vesuviana (Napoli)
154 DI MAMBRO Maria Cristiana 03/07/1969 Castelforte (Latina)
155 DI MICHELE Sabina 23/04/1961 Foggia (Foggia)
156 DI MONTEGNACCO Isabella 17/02/1969 Udine (Udine)
157 DI PALMA Cinzia 20/06/1962 Salerno (Salerno)
158 DI TERLIZZI Piervincenzo 16/02/1965 Vicenza (Vicenza)
159 DI VORA Mirka 10/06/1977 Pescara (Pescara)
160 DIPASQUALE Raffaela Elena 14/06/1969 Comiso (Ragusa)
161 DONNO Mario 21/09/1959 Svizzera (EE)
162 DONSI' Renato 15/02/1959 Pagliara (Messina)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
163 DOPLICHER Renata 28/08/1956 Trieste (Trieste)
164 DOSE Elisabetta 15/07/1963 Milano (Milano)
165 DRAISCI Giuseppina 20/07/1960 San Giovanni Rotondo (Foggia)
166 DUNI Andrea 26/04/1976 Udine (Udine)
167 ELLERO Tiziana 14/07/1960 Tricesimo (Udine)
168 FABBRO Anna 03/09/1961 Udine (Udine)
169 FABBRO Carla 16/05/1967 Aviano (Pordenone)
170 FABIOCCHI Luigina 10/04/1961 Venezia (Venezia)
171 FACCHINA Loretta 13/02/1968 Codroipo (Udine)
172 FACCHINI Beatrice 20/11/1962 Martignacco (Udine)
173 FACCINI Stefania 26/12/1955 Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova)
174 FAGIOLI Laura 05/03/1969 Trieste (Trieste)
175 FAGOTTO Gianni 23/11/1962 Pordenone (Pordenone)
176 FANUTTI Elisea 25/07/1957 Mereto di Tomba (Udine)
177 FASAN Flavia 20/11/1964 Udine (Udine)
178 FAVARO Mauro 18/07/1956 Gorizia (Gorizia)
179 FAVRETTO Fabio 05/09/1950 Trieste (Trieste)
180 FAZION Milena 20/01/1961 Terzo d'Aquileia (Udine)
181 FEDEL Tiziana 18/06/1964 Monfalcone (Gorizia)
182 FEHL Anna Maria 02/07/1955 Livorno (Livorno)
183 FELETTI Valentina 13/12/1962 Gorizia (Gorizia)
184 FERIANI Sabine 28/01/1970 Germania (EE)
185 FERRARO Ivana Alfredina 28/11/1958 Cosenza (Cosenza)
186 FERRUCCI Fausta 19/03/1964 Aviano (Pordenone)
187 FIGNON Ancilla 25/03/1958 Maniago (Pordenone)
188 FILIPETTO Maria Lidia 02/01/1970 Udine (Udine)
189 FILIPPIN Rita 19/07/1972 Pordenone (Pordenone)
190 FILIPUT Silva 20/08/1958 Gorizia (Gorizia)
191 FIORITTI Mariangela 28/04/1968 San Severo (Foggia)
192 FONDA Luisa 11/03/1958 Trieste (Trieste)
193 FONTANA Roberta 09/10/1967 Udine (Udine)
194 FONZARI Lorenza 30/09/1963 Trieste (Trieste)
195 FORNIZ Adriano 03/07/1953 Pordenone (Pordenone)
196 FRANCARLI Lorella 05/09/1961 Trieste (Trieste)
197 FURLAN Vanda 14/07/1956 Prepotto (Udine)
198 GALASSO Lucia 23/01/1958 Pocenia (Udine)
199 GALGANO Marilisa 30/10/1968 Pordenone (Pordenone)
200 GALLO Liliana 26/09/1957 Cappella Maggiore (Treviso)
201 GALLO Sabrina 26/11/1966 Udine (Udine)
202 GAMBELLIN Barbara 17/01/1969 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
203 GASPARIN Gianpaolo 13/09/1959 Malborghetto Valbruna (Udine)
204 GEMINIANI Marica 08/04/1960 Padova (Padova)
205 GENTILI Ombretta Maria 16/05/1961 Roma (Roma)
206 GENUZIO Francesca 20/10/1970 Trieste (Trieste)
207 GERUSSI Nereo 08/02/1959 Udine (Udine)
208 GERVASUTTI Luca 16/01/1964 Palmanova (Udine)
209 GIACHIN Patrizia 10/01/1960 Udine (Udine)
210 GIAMMONA Vincenzo Riccardo 29/11/1967 Palermo (Palermo)
211 GIAVEDONI Michelina 29/09/1962 Codroipo (Udine)
212 GIGANTE Stefano 15/12/1962 Udine (Udine)
213 GIRARDI Vittoria 01/07/1967 Svizzera (EE)
214 GNOATO Mariangela 19/04/1964 Monfalcone (Gorizia)
215 GOBBO Francesco 04/06/1963 Udine (Udine)
216 GONNELLA Domenico 23/02/1950 Calabritto (Avellino)
217 GORETTI Giuliana 28/04/1961 Pordenone (Pordenone)
218 GOZZOLI Lorena 02/10/1959 Modena (Modena)
219 GRI Francesco 19/01/1964 Udine (Udine)
220 GRI Pier Giorgio 01/01/1953 Forgaria nel Friuli (Udine)
221 GRIGOLON Renzo 25/12/1956 Grado (Gorizia)
222 GRISON Roberto 23/10/1959 Trieste (Trieste)
223 GROSSANO Adriana 28/05/1966 Trieste (Trieste)
224 GROSSO Mario 21/01/1953 Bertiolo (Udine)
225 GUASTAFERRO Gerardo 24/09/1956 Angri (Salerno)
226 GUERRA Elena 22/12/1965 Udine (Udine)
227 GUGLIELMIN Luella 04/11/1965 Svizzera (EE)
228 GUSSETTI Sandra 24/01/1976 Udine (Udine)
229 IACOB Mario 12/01/1957 Gorizia (Gorizia)
230 IACONCIG Fabiana 02/04/1968 Udine (Udine)
231 IANULARDO Antonella 10/06/1962 Napoli (Napoli)
232 IAPPELLI Elisa 29/08/1967 San Daniele del Friuli (Udine)
233 INDELICATO Lucia 24/12/1965 Palermo (Palermo)
234 INDRIGO Alessio 19/06/1967 Trieste (Trieste)
235 IUCULANO LO MASCOLO Silvana 23/05/1971 Ribera (Agrigento)
236 IUS Gabriella 14/07/1960 Zoppola (Pordenone)
237 KRIZMAN Giuliana 08/06/1964 Trieste (Trieste)
238 LA PIETRA Michele 10/06/1952 San Gennaro Vesuviano (Napoli)
239 LA PORTA Giovanni 08/11/1962 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
240 LANZA Maria Angela 29/11/1973 Legnago (Verona)
241 LATERZA Carmen 08/08/1974 Latisana (Udine)
242 LENISA Tizianosandro 05/10/1957 Udine (Udine)
243 LESCHIUTTA Gregorio 01/11/1954 Arta Terme (Udine)
244 LETTIERO Giuseppe 12/08/1968 Napoli (Napoli)
245 LICCIARDI Fabiana 29/05/1965 Cosenza (Cosenza)
246 LOCO Roberto 13/06/1954 Zuglio (Udine)
247 LORUSSO Giovanni 08/05/2049 Bitonto (Bari)
248 LOVATO Elena 06/03/1973 Sandrigo (Vicenza)
249 LUCCHI Marina 24/09/1958 Trieste (Trieste)
250 LUCIS Maria 22/10/1957 Reana del Rojale (Udine)
251 LUPIERI Laura 30/10/1965 Udine (Udine)
252 MACIARIELLO Clementina 22/02/1962 Capua (Caserta)
253 MACRI' Anna Maria 15/03/1970 Como (Como)
254 MADOTTO Debora 16/05/1975 Gemona del Friuli (Udine)
255 MAIERON Olga 07/03/1958 Paluzza (Udine)
256 MAINARDIS Paolo 18/04/1962 Tolmezzo (Udine)
257 MALACHIN Maurizio 02/01/1958 Cordenons (Pordenone)
258 MALIGOI Thea 06/11/1957 Trieste (Trieste)
259 MALISANO Claudia 02/01/1965 Udine (Udine)
260 MANIA Andrea 05/11/1953 Agrigento (Agrigento)
261 MANTOVANI Domenico Romano 21/04/1956 Bitonto (Bari)
262 MANZON Walter 21/02/1960 Pordenone (Pordenone)
263 MARCHIORI Elisabetta 11/04/1968 Udine (Udine)
264 MARCIGOT Paola 11/11/1960 Pramaggiore (Venezia)
265 MARCOLONGO Attilia 07/05/1956 Biella (Biella)
266 MARCUZZI Flavia 20/06/1956 Tolmezzo (Udine)
267 MARINIG Mara 06/12/1975 Cormons (Gorizia)
268 MARINO Silvana 06/04/1971 Erice (Trapani)
269 MARRA Rita 20/03/1970 Udine (Udine)
270 MARRAZZO Antonietta 30/04/1960 Casandrino (Napoli)
271 MARTELLI Michela 23/06/1964 Ancona (Ancona)
272 MARTORELLO Donata 05/11/1960 Pordenone (Pordenone)
273 MARZONA Patrizia 13/03/1957 Udine (Udine)
274 MASCHIETTI Renata 27/08/1959 San Daniele del Friuli (Udine)
275 MASONE Tiziana 17/02/1972 Udine (Udine)
276 MASOTTI Erika 14/11/1972 Udine (Udine)
277 MATTOTTI Paolo 27/06/1956 Brescia (Brescia)
278 MAZZEGA Zilla 15/07/1955 Aviano (Pordenone)
279 MAZZOTTA Antonella 15/09/1962 Aviano (Pordenone)
280 MEZZAROBBA Federica 18/05/1977 Sacile (Pordenone)
281 MICHELI Liviana 07/12/1952 Trieste (Trieste)
282 MICHELUTTI Vittorino 03/09/1961 San Daniele del Friuli (Udine)
283 MICOVILOVICH Maria Teresa 03/10/1960 Loreto (Ancona)
284 MILLO Rossana 19/11/1955 Trieste (Trieste)
285 MININEL Mauro Paolo 02/07/1961 Limbiate (Milano)
286 MODENA Carlo 23/08/1959 Tarvisio (Udine)
287 MONTAGNER Gabriele 14/12/1967 Monfalcone (Gorizia)
288 MONTANINO Antonella 21/01/1973 Napoli (Napoli)
289 MORETTO Sonia 24/11/1967 Motta di Livenza (Treviso)
290 MORO Clara 19/04/1970 Treviso (Treviso)
291 MUNARI Diego 07/09/1960 Milano (Milano)
292 MUNI Andrea 11/11/1978 Udine (Udine)
293 MURADORE GALLAS Alessandro 19/08/1960 Trieste (Trieste)
294 MURER Miriana 23/10/1953 Belluno (Belluno)
295 MUZ Armida 02/04/1965 Pordenone (Pordenone)
296 NAIBO Fabio 18/11/1957 Claut (Pordenone)
297 NAPOLI Anna 17/05/1961 Fisciano (Salerno)
298 NAPOLITANO Angela 03/05/1980 Cologna Veneta (Verona)
299 NAPOLITANO Rosanna 08/07/1959 Napoli (Napoli)
300 NAPOLITANO Tiziana 17/01/1964 Napoli (Napoli)
301 NAPPI Antonietta 26/11/1956 Napoli (Napoli)
302 NARDON Alessandra 31/01/1959 Gorizia (Gorizia)
303 NICOLA Manuela 23/03/1976 Trieste (Trieste)
304 NICOLINI Renzo 28/03/1965 Trieste (Trieste)
305 NOCERINO Antonio 07/10/1954 Trieste (Trieste)
306 NONINI Sabrina 24/02/1961 Udine (Udine)
307 NONIS Jasmin 20/05/1977 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
308 NORO Germana 12/06/1966 Udine (Udine)
309 OBLACH Eliana 27/09/1972 Palmanova (Udine)
310 OCCHIPINTI Francesca 13/03/1959 Catania (Catania)
311 OMETTO Anna Maria 08/07/1953 Padova (Padova)
312 ONGARO Mirco 04/02/1967 Latisana (Udine)
313 OREL Orietta 30/11/1960 Trieste (Trieste)
314 ORLINI Manuela 16/01/1955 Trieste (Trieste)
315 OTTAVIANO Rosaria 02/11/1968 San Paolo Bel Sito (Napoli)
316 PACELLI Monica 09/10/1965 Dragoni (Caserta)
317 PAGANIN Annalisa 23/06/1961 Padova (Padova)
318 PAGOTTO Donatella 10/10/1962 Vittorio Veneto (Treviso)
319 PAGOTTO Roberta 17/08/1964 Pordenone (Pordenone)
320 PAHOR Lucia 25/06/1959 Monfalcone (Gorizia)
321 PALUDO Giuseppe 02/08/1958 Codroipo (Udine)
322 PANIZZUT Gabriella 22/09/2048 Budoia (Pordenone)
323 PARMEGIANI Sebastiano 19/08/1962 Udine (Udine)
324 PARON Maurizio 22/08/1957 Canada (EE)
325 PARUTTA Sabrina 16/10/1968 Pordenone (Pordenone)
326 PASCUTTI Albino 04/08/1959 Monfalcone (Gorizia)
327 PASQUOTTI Francesco 12/05/1957 Trieste (Trieste)
328 PAVAN Bruna 12/05/1960 Aviano (Pordenone)
329 PELOSI Marco 19/06/1964 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
330 PERCO Fabrizia 10/08/1951 Gorizia (Gorizia)
331 PERESSINI Lucia 09/01/1967 Udine (Udine)
332 PERETTO Lidia 10/11/1957 Gorizia (Gorizia)
333 PEROSA Gloria 15/04/1961 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
334 PETTARIN Germano 17/12/1964 Pordenone (Pordenone)
335 PIAZZA Angela 15/01/1971 Conegliano (Treviso)
336 PIEMONTE Moira 06/07/1967 Svizzera (EE)
337 PILLININI Alessandro 13/01/1959 Gemona del Friuli (Udine)
338 PINAT Marina Giovanna 07/11/1965 Ruda (Udine)
339 PINTO Domenico 18/03/1961 Udine (Udine)
340 PIOL Pietro 27/02/1962 Aviano (Pordenone)
341 PISCIOTTA Rosanna 16/09/1966 Udine (Udine)
342 PITTON Claudia 10/08/1967 Savona (Savona)
343 POCECCO Chiara 05/02/1959 Trieste (Trieste)
344 POLLIO Antonino 05/03/1954 Piano di Sorrento (Napoli)
345 PRISCO Daniela 07/04/1966 Napoli (Napoli)
346 PUGGIONI Rossano 07/08/1966 Sassari (Sassari)
347 PUSCHIASIS Ines 11/06/1969 Udine (Udine)
348 PUZZI Alessandro 05/02/1967 Gorizia (Gorizia)
349 QUAGLIA Claudia 01/03/1958 Pordenone (Pordenone)
350 QUASIMODO Oliva 12/04/1958 Palermo (Palermo)
351 REDI Nicola 29/03/1962 Merano (Bolzano)
352 REINA Daniela 01/09/1980 Santo Stefano Quisquina (Agrigento)
353 RENZELLI Barbara 11/01/1972 Latina (Latina)
354 RENZINI Nadia 01/01/1967 Taranto (Taranto)
355 REPPINI Marina 30/01/1959 Trieste (Trieste)
356 RESCHIOTTO Loretta 23/02/1961 Venezuela (EE)
357 RIAVIS Claudio 03/01/1956 Gorizia (Gorizia)
358 RIGONAT Lorella 03/06/1964 Monfalcone (Gorizia)
359 RIGUTTO Maria Liana 10/03/1962 Maniago (Pordenone)
360 RINALDIS Riccardo 15/06/1956 Udine (Udine)
361 RIVA Cristiano 25/10/1961 Trieste (Trieste)
362 RIVAROLI Maria Rita 17/10/1964 Ferrara (Ferrara)
363 RIZZATTO Rossella 18/04/1963 Gorizia (Gorizia)
364 RODARO Maria 10/01/1966 Udine (Udine)
365 ROIAZZI Cristina 10/10/1954 Trieste (Trieste)
366 ROMANELLO Eleonora 25/03/1957 Udine (Udine)
367 ROMANO Elena 17/03/1962 Muzzana del Turgnano (Udine)
368 ROMEO Maria Carmela 05/05/1977 Reggio di Calabria (Reggio Calabria)
369 ROMEO Salvatore 16/05/1955 Catania (Catania)
370 ROMUALDI Mirena 10/08/1955 Santa Sofia
371 ROSA Pietro 16/10/1972 Maniago (Pordenone)
372 ROSSET Alessandra 26/11/1959 Pordenone (Pordenone)
373 ROSSI Anna Maria 05/01/1961 Udine (Udine)
374 ROSSI Donatella 05/12/1957 Pordenone (Pordenone)
375 ROSSI Donatella 07/11/1961 Udine (Udine)
376 ROSSI Sabrina 08/09/1968 Pordenone (Pordenone)
377 ROSSIGNOLI Maria Rosa 03/07/1959 Udine (Udine)
378 ROSSO Gabriella 15/03/1973 Udine (Udine)
379 RUGGIERO Maria Concetta 15/02/1958 Piano di Sorrento (Napoli)
380 RUSSO Elena 26/01/1971 Monfalcone (Gorizia)
381 RUSSO Maria Elisabetta 27/05/1963 Vico Equense (Napoli)
382 SACCOMANO Adriano 16/07/1964 Udine (Udine)
383 SALVADOR Erminia 05/10/1963 Codroipo (Udine)
384 SALVINI Elisabetta 02/07/1964 Trieste (Trieste)
385 SAMAR Giorgio 13/04/1961 Gorizia (Gorizia)
386 SAMORE' Paolo 31/07/1963 Trieste (Trieste)
387 SANNA Marina 01/11/1965 Udine (Udine)
388 SANTIN Raffaela 16/01/1954 Pordenone (Pordenone)
389 SANTONOCITO Sabrina 16/08/1969 Pordenone (Pordenone)
390 SAVONITTI Rosanna 08/05/1960 Artegna (Udine)
391 SCARPA Irene 03/07/1975 Trieste (Trieste)
392 SCHIAVI Milena 08/12/1965 Udine (Udine)
393 SCIUTO Davide 03/06/1967 Catania (Catania)
394 SECOMANDI Andrea 17/06/1967 Pordenone (Pordenone)
395 SELMO Romano 14/06/1954 Palmanova (Udine)
396 SFREDDO Gabriella 15/12/1953 Fontanafredda (Pordenone)
397 SGUASSERO Alessandro 25/08/1969 Palmanova (Udine)
398 SGUAZZERO Paola 01/04/1958 Udine (Udine)
399 SILVERI Paolo 06/02/1957 Trieste (Trieste)
400 SIMONETTI Giuseppe 28/04/1972 Partanna (Trapani)
401 SNAIDERO Germana 05/01/1957 San Daniele del Friuli (Udine)
402 SOLERTI Paola 04/10/1970 Udine (Udine)
403 SORANZIO Massimo 25/07/1963 Gorizia (Gorizia)
404 SORELLA Antonio 12/05/1961 Guglionesi (Campobasso)
405 SORGE Angela 26/08/1957 Udine (Udine)
406 SPESSOT Donatella 16/03/1956 Gorizia (Gorizia)
407 STOCCO Giuseppina 03/01/1958 Castions di Strada (Udine)
408 STOCCO Marika 25/06/1978 Pordenone (Pordenone)
409 STRANO Gaetano 18/08/1965 Trieste (Trieste)
410 STRICCHIOLA Antonia Teresa 15/10/1965 Gioia del Colle (Bari)
411 STUFFERI Paola 17/06/1963 Tolmezzo (Udine)
412 SUPERTI Damiana 11/06/1966 Venezia (Venezia)
413 TAMOS Antonella 14/04/1961 Latisana (Udine)
414 TEDESCHI Maria Carolina 26/08/1962 Pordenone (Pordenone)
415 TERRANA Federica 14/12/1970 Catania (Catania)
416 TESORIERE Giuliana 06/04/1955 Crotone (Crotone)
417 TESSARO Susanna 01/03/1963 Udine (Udine)
418 TOFFOLI Annarosa 24/11/1961 Varmo (Udine)
419 TOFFOLI Giovanni 24/07/1962 Aviano (Pordenone)
420 TOFFOLO Roberto 14/10/1950 Arba (Pordenone)
421 TOMADINI Valeria 04/04/1959 Pordenone (Pordenone)
422 TOMBA Barbara 28/11/1973 Udine (Udine)
423 TOMMASI Marco 08/10/1965 Udine (Udine)
424 TONAZZI Raffaella 03/07/1959 Trieste (Trieste)
425 TONIN Alessandra 15/07/1966 Udine (Udine)
426 TONON Giannamari' 27/11/1961 San Fior (Treviso)
427 TONUTTI Francesca 29/03/1959 Roma (Roma)
428 TONZAR Nedi 11/05/1955 Fiumicello (Udine)
429 TORRE Mariapia 12/09/1959 Gorizia (Gorizia)
430 TOZZI Daniela 27/11/1964 Lucera (Foggia)
431 TREBIAN Tiziana 19/03/1958 Trieste (Trieste)
432 TRELEANI Amelia 27/12/1966 Udine (Udine)
433 TREVISAN Piergiorgio 14/06/1973 Gorizia (Gorizia)
434 TUILLIER Cristiana 21/03/1954 Trieste (Trieste)
435 TURUS Mauro 15/02/1959 Gorizia (Gorizia)
436 ULCIGRAI Marisa 13/03/1956 Trieste (Trieste)
437 VALENTE Stefania 06/04/1965 Catania (Catania)
438 VALENTI Simona 26/04/1977 Modica (Ragusa)
439 VALENTINIS Paola 28/04/1962 Milano (Milano)
440 VARIN Ornella 08/03/1964 Trieste (Trieste)
441 VASCOTTO Massimo 08/08/1967 Trieste (Trieste)
442 VELLO Giorgio 12/09/2047 Udine (Udine)
443 VELLUDO Michela 12/01/1960 Pordenone (Pordenone)
444 VELOCE Matteo 24/01/1953 Vico del Gargano (Foggia)
445 VENDRAMINETTO Carlo 30/06/1953 Portogruaro (Venezia)
446 VENIER Laura 09/03/1957 Udine (Udine)
447 VERGANI Chiara 22/05/1960 Montebelluna (Treviso)
448 VERONESE Dina 28/07/1962 Rovigo (Rovigo)
449 VERSOLATTO Bruna 31/01/1964 Latisana (Udine)
450 VIRGILIO Flavia 25/01/1963 Udine (Udine)
451 VIRGILIO Marco 12/07/1969 Trieste (Trieste)
452 VIRILI Claudia 25/06/1969 Cividale del Friuli (Udine)
453 VISINTIN Laura 27/07/1966 Monfalcone (Gorizia)
454 VOLANTE Tiziana 20/03/1975 Cassino (Frosinone)
455 VOLCIC Tatiana 18/05/1957 Trieste (Trieste)
456 ZAINA Stefania 25/06/1974 Latisana (Udine)
457 ZAMAI Chiara 07/05/1977 Pordenone (Pordenone)
458 ZAMAR Francesca 31/01/1969 Gorizia (Gorizia)
459 ZAMBURLINI Sergio 08/10/1962 Castions di Strada (Udine)
460 ZAMPELLA Angelina 21/06/1967 Aversa (Caserta)
461 ZANCAI Maria 25/01/1970 Pordenone (Pordenone)
462 ZANELLA Ornella 25/07/1956 Oderzo (Treviso)
463 ZANELLO Sonia 31/12/1969 Codroipo (Udine)
464 ZANETTE Luisella 16/09/1966 Pordenone (Pordenone)
465 ZANIBONI Donatella 15/07/1957 Udine (Udine)
466 ZANUSO Antonella 30/12/1964 Gorizia (Gorizia)
467 ZAPPA Luisa 25/04/1965 Genova (Genova)
468 ZERIALI Annamaria 25/08/1966 Trieste (Trieste)
469 ZITO Maria Rosa 09/10/1962 Farra di Soligo (Treviso)
470 ZOCCHELLI Iris 30/04/1965 Trieste (Trieste)
471 ZORZENON Antonella 22/12/1954 Gorizia (Gorizia)
472 ZUCCHIATTI Andrea 13/03/1968 Monfalcone (Gorizia)
473 ZULIAN Lucia 28/11/1951 Trieste (Trieste)
474 ZUPPEL Mauro 25/01/1961 Cormons (Gorizia)

CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI (D.D.G. prot. AOODRFR9058 del 14/07/2011)
PROVA PRESELETTIVA - 12/10/2011
SEDE LICEO SCIENTIFICO "G. OBERDAN"
VIA P. VERONESE 1 – TRIESTE
ELENCO CANDIDATI – SCUOLE CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA
1 BEZELJAK Flavija 19/05/1962 Postumia (SLO)
2 BRAJKOVIČ Maja 05/04/1970 Trieste
3 ČERNIC Peter 13/11/1972 Gorizia
4 ČOK Igor 13/07/1969 Trieste
5 FORAUS Alessandra 28/01/1969 Trieste
6 JARC Emilio 15/05/1955 Gorizia
7 KALUŽA Tamara 10/02/1963 Lubiana (SLO)
8 KRIŽMANČIČ Lučka 04/01/1963 Trieste
9 KUKANJA Vera 20/10/1961 Trieste
10 LAPORNIK Barbara 31/03/1956 Trieste
11 LAPORNIK Maja 24/08/1960 Trieste
12 PAVLETIČ Enzo 23/12/1958 Gorizia
13 PEČENKO Davor 06/04/1957 Trieste
14 STRANI Primož 04/08/1976 Capodistria (SLO)
15 ŠTOKA Egon 30/08/1959 Trieste
16 VISENTIN Carolina 28/10/1964 Gorizia
17 ŽUPANČIČ Sonia 20/05/1954 Trieste

mercoledì 21 settembre 2011

Comunicato stampa della Direzione generale dell'USR per la Lombardia-Inizio anno scolastico 2011/2012

La scuola lombarda regge la prova delle criticità: nomine in ruolo, supplenze, classi numerose e sostegno alle disabilità.

A pochi giorni dall’inizio dell’a.s. sono molte le ragioni di soddisfazione nel guardare il percorso avviato dalla scuola in Lombardia, per di più in un contesto nazionale segnato ancora da numerose criticità.

In un passato non troppo lontano il giudizio della stampa è stato talvolta ingrato nei confronti del lavoro compiuto dall’USR per la Lombardia, non avendo tenuto nel dovuto conto i grandi numeri del sistema della scuola nazionale nella nostra Regione (resi disponibili, in forma aggiornata, sul nostro sito WEB) e le sue reali possibilità di manovra, ancora molto relative rispetto alla gestione centrale della scuola italiana. Ancora all’inizio del corrente a.s. gran parte degli organi di stampa si è soffermata su alcuni casi limite riguardanti le problematiche dell’integrazione degli alunni stranieri, senza dare pressoché alcuno spazio ai numerosi e importanti progetti didattici ed educativi facenti capo al nostro USR, pur debitamente presentati in occasione della Conferenza Stampa.

Con un certo orgoglio si può constatare che le operazioni di nomina dei docenti, sia per le supplenze annuali che per i contratti a tempo indeterminato, sono state per lo più concluse entro il 10 di settembre, salvo alcune complicazioni contingenti. Queste ultime, infatti, non possono in alcun modo essere ascritte alla gestione diretta dell’USR della Lombardia, dato che appaiono evidentemente legate al quadro nazionale e, in particolare al sistema delle doppie graduatorie (per i cosiddetti inserimenti “a pettine”) con gli accantonamenti resisi necessari rispetto alla graduatorie 2009/2011, cui si sono aggiunti, in corso d’opera, ulteriori rallentamenti e difficoltà causati da numerose rinunce di posto da parte di aventi diritto, soprattutto nel caso di docenti nominati in località di montagna o isolate.

In particolare, per quanto concerne il personale ATA si sono dovute registrare criticità, anche notevoli, legate all’immissione in ruolo di personale rivelatosi parzialmente inidoneo, oltre che alle numerosissime richieste di part time (con punte locali, come il 25% di richieste che interessa l’ambito di Brescia) che hanno reso particolarmente complicate le operazioni di nomina.

Resta il fatto che nel giro di poco meno di venti giorni l’USR per la Lombardia, con i suoi uffici territoriali, ha stipulato qualcosa come circa trentamila contratti di lavoro, di cui tredicimila circa a tempo indeterminato. Si tratta di un numero davvero elevato, anche rispetto ai parametri europei ed internazionali, capace di mettere a dura prova qualunque struttura amministrativa. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla disponibilità e all’efficienza dimostrata da gran parte del personale dell’USR per la Lombardia, cui la Direzione rivolge i propri sentiti ringraziamenti.

Anche la gestione della comunicazione nei confronti dei lavoratori interessati, docenti ed ATA, è avvenuta con criteri di efficienza, omogeneità e uguaglianza di trattamento, in piena coerenza con il processo di ottimizzazione e digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Lo sforzo organizzativo e manageriale sin qui profuso ha consentito inoltre di contenere a livelli sostanzialmente fisiologici la presenza delle classi numerose (quelle con più di trenta alunni), oggi ridotte, mediamente, a un caso per provincia. Proprio questo caso dimostra quanto poco veritiere siano le polemiche aperte da talune voci aprioristicamente ostili, a mezzo stampa o pagine web. Nel gestire queste situazioni, così come nel darne comunicazione ai nostri stakeholder, l’USR per la Lombardia ha inteso sempre e comunque salvaguardare la priorità del servizio educativo e la dignità, anche comunicativa, del sistema scolastico.

In un quadro organizzativo già di per sé complesso, un caso a sé è certamente quello dei corsi serali, dove le criticità ancora esistenti devono essere attribuite principalmente al fatto che le iscrizioni non hanno avuto luogo nei tempi previsti dalle normative relative agli organici di fatto e di diritto. Sono infatti moltissimi gli alunni, specialmente stranieri, che si sono iscritti all’ultimo momento, magari per motivi molto contingenti; come, del resto, e per ragioni non dissimili, molto alta è la dispersione scolastica all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Anche in questo ambito sta dimostrandosi efficace il sistema di iscrizioni a programmazione condivisa, per rapporto tra numero degli studenti e possibilità degli edifici scolastici, avviato dall’USR per la Lombardia con una serie di circolari risalenti a poco meno di un anno fa.

In ossequio al principio costituzionale del diritto allo studio e in osservanza delle disposizioni di legge, l’USR per la Lombardia ha considerato e considera tra le sue priorità le attività di sostegno agli alunni con disabilità. In questo spirito l’USR per la Lombardia ha posto in essere numerose deroghe, mentre altre sono prossime a essere decretate, per un numero complessivo di oltre 1000, pari, quindi, a quasi il doppio di quelle concesse lo scorso anno. Proprio il fatto che si tratti di interventi di indubbia importanza sociale e pedagogica porta, però, a sottolineare alcune anomalie, in particolare: 1) il costante aumento delle certificazioni, che non appare sempre e del tutto motivato; 2) lo squilibrio, anche statistico, nel numero di disabili certificati provincia per provincia. Vi sono, infatti, province con un numero di disabili certificati pari a circa il 4% della popolazione scolastica interessata, ed altre che non arrivano all’1%. Si deve poi registrare un consistente incremento delle certificazioni di disabilità per la popolazione scolastica straniera, con il caso limite di Brescia, che arriva al 63% di disabili con cittadinanza straniera. L’USR per la Lombardia nello scorso febbraio ha insediato il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’integrazione degli alunni con disabilità) e intende proseguire sulla strada di un servizio che si propone di migliorare il processo di integrazione, anche in un momento di transizione come quello attuale, e che, proprio per questo, intende anche avviare un migliore processo di coordinamento e riequilibrio del sistema delle certificazioni, al fine di garantire l’attività di sostegno in presenza di bisogni reali ed effettivi, evitando comportamenti troppo difformi. Pur all’interno di un quadro finanziario piuttosto critico, i numeri della scuola lombarda restano esemplari anche nell’ambito della politica di sostegno alle disabilità. In tempi di necessario rigore nella gestione dei bilanci occorre ricordare che ogni intervento a sostegno dei disabili comporta, di necessità, degli scostamenti nelle voci del bilancio della scuola e che, proprio per questo, ogni singolo caso deve essere valutato con la serietà richiesta dalle leggi dello Stato e dalla dovuta attenzione al sistema scuola nella sua integralità.

A conclusione del presente comunicato d’inizio a.s. vale la pena di ricordare che il nostro sistema scuola è soprattutto costituito da una gestione ordinaria ben funzionante, cui la Stampa è invitata a guardare, al di là di singoli casi critici o particolari eccezioni. L’USR per la Lombardia lavora per mantenere ed elevare i livelli di eccellenza riconosciuti al nostro sistema regionale dagli ultimi studi OCSE, che vedono la nostra Regione guidare la classifica per competente e conoscenze rispetto al resto d’’Italia, su posizioni superiori alla media OCSE (mentre la media italiana è significamente inferiore alla stessa media). Su questa strada l’USR per la Lombardia continua ad accompagnare e sostenere il processo di riforma che interessa la scuola italiana con progetti e iniziative di avanguardia che interessano il processo di internazionalizzazione e l’informatizzazione. L’USR, che nella prossima primavera 2012 ospiterà e organizzerà le Olimpiadi Internazionali dell’Informatica, considera l’ambito dell’apprendimento delle lingue straniere e quello della digitalizzazione come la più importante sfida didattica del momento e si sforza quindi di promuovere questi processi di eccellenza con tutti gli strumenti a propria disposizione.

Dal punto di vista della gestione ordinaria, il sostegno alla riforma del sistema scolastico nazionale ha luogo, sul piano territoriale, mediante il costante e accurato monitoraggio di tutto il sistema regionale: l’anagrafe regionale degli studenti è definitivamente partita e funzionante; si sta ultimando il monitoraggio degli Istituti Formazione Professionale riguardo gli esiti raggiunti nell’ambito generale della Formazione Professionale; un ulteriore monitoraggio in atto riguarda la già citata situazione dei corsi serali. Prosegue poi il “Progetto Portfolio”, collegato all’anagrafe degli studenti e delle scuole.

La collaborazione con la Regione Lombardia è ricca e feconda. Tra le iniziative poste in essere si ricordano qui il previsto percorso per i valutatori in collaborazione con gli enti regionali e il piano di contrasto alla dispersione scolastica. È stato finalmente avviato anche il progetto sulle strumentazioni informatiche, con la digitalizzazione delle scuole in Lombardia, mentre prosegue con successo il Piano di Orientamento nella scuola sia di primo che di secondo grado. Infine, è pronto il report Lombardia sui dati OCSE-PISA, che verrà presentato il 22 novembre 2011 presso la Sala Gaber della sede della Regione.

Milano, 21 settembre 2011

sabato 10 settembre 2011

Il racconto di una mamma della commissione mensa

Anna Santoiemma, mamma della commissione mensa racconta come si è svolta la partecipazione attiva per la stesura del nuovo menù invernale.
“Siamo molto felici: siamo passati dalle stalle alle stelle. In 10 anni non abbiamo mai fatto un incontro con Milano Ristorazione e in un mese ne abbiamo fatti quattro per per condividere il nuovo menù invernale. Non abbiamo solo condiviso la scelta del menù ma addirittura abbiamo apportato delle variazioni ai piatti, in diversi casi le nostre proposte sono state accettate con entusiasmo: per esempio, abbiamo chiesto che le verdure non siano più surgelate ma fresche, è stato inserito un aperitivo di verdure crude, tipo pinzimonio (carote, sedano, ecc...) in sostituzione dell’insalata che veniva offerta a fine pasto e che non riscontrava grande successo, e poi è in fase di sperimentazione anche l’introduzione di polpette vegetali fatte con le lenticchie. La cosa ci colpisce maggiormente è che Milano Ristorazione ora ci tiene in grande considerazione. Per anni siamo stati completamente ignorati, per cui inizialmente riconosciamo che eravamo prevenuti e diffidenti: il primo incontro infatti, che si è tenuto il 29 giugno, a solo un mese dalla vittoria di Pisapia, nella sala Giunta di Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco e della vicesindaco, è stato piuttosto teso con i dirigenti di Miri (Predolin era ancora in carica). Ma in quell'occasione siamo subito stati rassicurati da Pisapia e da Guida che da quel momento in poi i rapporti con MiRi sarebbero completamente cambiati e saremmo stati ascoltati. Così è stato. Le prime richieste che abbiamo fatto in quella sede erano quelle che avanzavamo da tempo: mettere online gli allegati al contratto di servizio che per legge devono essere pubblici, ma che nei fatti non lo erano, attuare il regolamento dell’organizzazione della commissione mensa, riconoscere il ruolo della rappresentanza dei genitori come previsto dal contratto, e poi predisporre un tavolo di incontri per la stesura dei menù. L'11 luglio è iniziato questo nuovo percorso: a partire dalla bozza dei menù invernali di MiRi abbiamo lavorato collegialmente noi genitori insieme a MiRi, Berrino, e i dirigenti del Comune. Già questo secondo incontro operativo sui menù si è svolto in un clima migliore e siamo rimasti stupiti positivamente dal fatto che da subito siamo entrati nel merito dei menù giorno per giorno andando a sviscerare ogni piatto. Abbiamo quindi potuto esprime liberamente il nostro giudizio sulle singole ricette e da quel momento MiRi è stata veramente molto aperto al dialogo. La maggior parte delle nostre critiche, perplessità e suggerimenti sono state accolti. Il ruolo di mediazione che ha avuto Franco Berrino è ed è stato fondamentale: Berrino ha sostenuto le nostre richieste supportandole di contenuti scientifici e nutrizionali. L’ultimo incontro, che abbiamo fatto a fine luglio, si è svolto in una cucina dove sono stati preparati nuovi piatti, alcuni dei quali sono stati ritenuti adatti ad essere introdotti nei menù invernali: zucca al forno, farinata di ceci con verdure, il passato di lenticchie o fagioli, focacce e i muffins con le mele. In questa occasione il clima era abbastanza sereno perché avevamo concluso il lavoro con ottimi risultati di condivisione. Pensiamo che possiamo ancora migliorare i menù, siamo solo all'inizio di questo percorso. In futuro ci piacerebbe introdurre anche dei menù alternativi: come quello vegetariano e vegano. Siamo molto contenti anche perché alcune delle nostre richieste sono già state accolte e sono da subito diventate operative: abbiamo eliminato dalla pasta pasticciata la besciamelle che non era gradita, e al suo posto è stato introdotto un normale ragù di carne di vitellone; le frittate, gommose e poco saporite, saranno diminuite e verranno sostituite dalle farinate di ceci e dal pesce (nasello). Abbiamo finalmente ottenuto una serie di informazioni che chiedevamo da anni, per esempio: gli ingredienti dei piatti più elaborati come i tortellini o le minestre. Ora siamo a conoscenza delle ricette dei singoli piatti, prima non era così. Ci sono ancora alcuni piatti su cui abbiamo forti perplessità, come i bastoncini di pesce, ma al momento non possono essere eliminati per contrattuali con i fornitori. Abbiamo avuto anche un riscontro positivo per quanto riguarda la possibilità di introdurre biologici, come scritto nel contratto di MiRi, su cui però il precedente CdA era sostanzialmente contrario. Nell’ultimo incontro abbiamo insistito molto perché vengano organizzati degli incontri periodici di educazione alimentare rivolti a genitori e insegnanti perché crediamo che solo in questo modo il maggior numero di mamme e papà possono acquisire la consapevolezza necessaria per approcciarsi ad una corretta alimentazione. Abbiamo anche proposto di fare una festa di primavera per offrire ai bambini bacelli di piselli e fave e altre verdure in modo tale che i bambini possano mangiare direttamente questi ortaggi nella forma in cui sono quando sono appena colti visto che molti di loro hanno visto i piselli solo nel surgelatore".

domenica 28 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n.119-Congedi, aspettative e permessi.

Serie Generale n. 173 del 27-07-2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n.119
Attuazione dell'articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183,

recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia
di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.



Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».



Art. 3


Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.



Art. 4

Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».



Art. 5


Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».



Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».



Art. 7


Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.



Art. 8

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».



Art. 9


Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'

giovedì 11 agosto 2011

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A-Anno scolastico 2011/2012

Ecco la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III
Prot. n. AOODGPER 6635 Roma, 10 agosto 2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2011/12.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art. 9, comma 19, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70.
A decorrere dal 1°settembre 2011, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2011/12 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art. 3, comma 2, del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2 - la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori” e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del Regolamento procede utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità.
Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste
Entro il 18 agosto 2011 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2011/12, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2011, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, tabella Licei - tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell’art. 6 comma 7 dell’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011.
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077. Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.
Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni scolastiche procedono all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori. Gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15 settembre 2011.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. E’ ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata
Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L 133/08 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
PERSONALE ATA - CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, non preclude all’aspirante, di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale , sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo le indicazioni già fornite con nota prot. 6568 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2011/2012, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.
E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta