By La previdenza.it
Il Decreto Legge n. 6.12.2011 n.201 coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 operativo dal 6 dicembre 2011 (c.d. Manovra Monti) all'articolo 24 comma 3, salvaguardia trattamenti in materia di pensioni , laddove Il lavoratore maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente, prima della data di entrata in vigore del decreto di che trattasi, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità -
Le donne che raggiungono 35 anni di anzianità e 57 anni d'età, possono ottenere la pensione anticipata optando per il calcolo del loro trattamento di quiescenza e e connessa liquidazione con il sistema contributivo.
Molte lavoratrici , proprio malgrado, decidono di convergere a tale condizione in prospettiva che la loro vita lavorativa si allungherebbe di non pochi anni , tenuto conto, in molti casi, delle compressioni e difficoltà della vita quotidiana.
Al fine di ottenere i 35 anni, e indi avvalersi della legge del 2004 /243 vi sono situazioni di dipendenti statali che decidono quindi di riscattare la laurea in possesso, nei limiti degli anni previsti. Qui sorgono problematiche interpretative differenti anche tra gli stessi istituti previdenziali.
Si premette che il riscatto del corso legale di laurea é ammesso a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
i periodi di iscrizione fuori corso;
i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;
diploma accademico di secondo livello;
diploma di specializzazione;
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea , anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Vi sono state innovazioni dal 01.01.2008 ai sensi della LEGGE N. 247/2007
Tali innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal citato anno indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea :
il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all’estero (msg. n. 5529 del 09.03.2009).
Sulla base di queste disposizioni appare impregiudicato il diritto di potere riscattare gli anni di frequenza ed iscrizione a corsi di laurea non coperti da alcuna posizione contributiva previdenziale obbligatoria .
Sorgono pare difficoltà per le dipendenti le quali in corso di lavoro, si sono laureate e decidono di riscattare i periodi pregressi di frequenza ai detti corsi di studio legale e (non fuori corso) riagganciati quest'ultimi ed indispensabili per il raggiungimento del titolo di laurea .
Il caso esempio nella fattispecie riguarda una dipendente statale
che optando per il sistema contributivo intende riscattare 2 anni di laurea per raggiungere 35 anni di contribuzione, quindi chiede il riscatto per quegli anni di frequenza all'università con diverse materie sostenute (anni 1973 e seg. )
L'inps sostiene che il riscatto é possibile. ,L'Inpdap invece intende respingere la domanda perché le lauree nel caso in specie sono state conseguite in corso di attività di lavoro.
Invero i periodi di corsi universitari documentati e certificati che s'intendono riscattare sono quelli precedenti all'attività di lavoro e non coperti da contribuzione. l'Inpdap di fatto in atto ha la gestione delle attività pensionistiche, seppure con la manovra approvata, tale istituto dovrebbe essere assorbito dall'Inps. Di fatto questo orientamento non consentirebbe, per tutte le lavoratrici che hanno conseguito la laurea in corso di attività di lavoro, di ricorrere al riscatto e quindi al recupero contributivo mirato ad avvalersi del trattamento pensionistico ai sensi di una norma del 2004 (legge n..243) per cui con 57 anni e 35 (anni di contribuzione) potrebbero accedere alla pensione optando per il sistema per l'appunto contributivo-
Da dire che tale risoluzione invece si risolverebbe in un grande risparmio per lo Stato perchè la rinuncia al sistema retributivo costituisce una sorte capitale di spessore, ed inoltre il rigetto della domanda di riscatto per tutti coloro che trovasi nelle condizioni sopra delineate comporterebbe una certa ed irreversibile perdita erariale.
(di Dr. Carlo Teri -Catania Già ispettore del lavoro -Mediatore civile D.M.18.10.2010 n.180)
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