Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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giovedì 9 febbraio 2012

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 2 (Finalità e principi)
1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.
7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.
Art. 3(Valorizzazione dell'autonomia scolastica)
1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.
2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.
a) dopo il comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.
2 ter E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.
2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale”.Art. 4(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.
Art. 5(Ruolo della Regione)
1. Spettano alla Regione in particolare:
a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;(1)
c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
e) (2)
f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.
2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.
3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.
Art. 6(Ruolo delle province e dei comuni)
1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
f) l'educazione degli adulti;
g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.
Art. 7(Programmazione dei servizi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.
2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.
3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.
4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.
6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 7 bis (3)(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica e istituzione del Fondo per l’edilizia scolastica) (4)
1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.
2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.
3. Al fine di supportare le attività programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l’anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell’Osservatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 22/2006.
3 bis. Per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica, è istituito presso Finlombarda s.p.a. il Fondo per l’edilizia scolastica.(5)
3 ter. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 7.600.000 euro ed è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del Fondo sono definite con apposita convenzione.(6)

Art. 7 ter(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)(7)
1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.

Art. 8(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)
1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 9(Quota regionale dei piani di studio)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

TITOLO II Sistema di istruzione e formazione professionale

CAPO ISistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro

Art. 10(Sistema di certificazione)
1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.(8)
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:
a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;
b) attestato di competenza di III livello europeo;
c) attestato di competenza di IV livello europeo;
d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.(9)
7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.
9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

CAPO IIOfferta formativa

Art. 11(Natura e articolazione dell'offerta)
1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:(10)
a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della ricerca, anche triennale;(11)
c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.(12)
2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:
a) specializzazione professionale;
b) formazione continua;
c) formazione permanente;
d) formazione abilitante.
3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.(13)

Art. 12(Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.
a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Gli istituti professionali statali possono offrire percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente al terzo e al quarto anno.”Art. 13(Educazione degli adulti)
1. La Regione, sentito il Comitato regionale per l'educazione degli adulti, promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di accordi, tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunità formative, formali e non formali, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire:
a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.

Art. 14(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)
1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.
3. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.
4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.
5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.
6. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.

Art. 15(Istruzione e formazione tecnica superiore)
1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.
2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.
3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

Art. 16(Poli formativi)
1. Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati, intese volte alla costituzione di poli formativi.
2. I poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici.

Art. 17(Formazione continua e permanente)
1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.
2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.
3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 22/2006.

Art. 18(Formazione abilitante)
1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all’individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all’istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni.(14)
2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

Art. 19(Orientamento scolastico e professionale)
1. L'orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.
3. Le istituzioni formative di cui all'articolo 24 si raccordano con istituzioni scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella prospettiva dell'integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Art. 20(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)
1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.
5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

Art. 21(Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro)
1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità in coerenza con l'articolo 18 della l.r. 22/2006.
2. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003 conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo.
3. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22 sono definiti i requisiti dei percorsi di apprendistato, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati.
4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006.

Art. 22(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)
1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato.
3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:
a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003;
b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 276/2003;
c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.
4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23(Il repertorio regionale)
1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IIIRete degli operatori
Art. 24(Istituzioni formative)
1. Il sistema mative)
regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:
a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;
b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25.
2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.
4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.
5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attivitàè improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.
6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.
6 bis. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettera c), dotate di aree e strumentazione connesse all’esercizio di un’attività aziendale, possono utilizzare tali spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con l’offerta formativa; a tal fine predispongono uno specifico progetto nel piano dell’offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall’alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell’attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all’incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.(15)

Art. 25(Albo dei soggetti accreditati)
1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.
2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.
3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.
4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 26.

Art. 26(Modalità e criteri per l'accreditamento)
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
a) sistema certificato per la gestione della qualità;
b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
d) affidabilità economico-finanziaria;
e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
f) disponibilità di competenze professionali;
g) capacità di correlazione con il territorio;
h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

CAPO IV Efficacia ed efficienza del sistema

Art. 27(Valutazione del sistema)
1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;
b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.
3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 28(Attribuzione delle risorse)
1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.
2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza e alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. Il medesimo criterio può essere altresì utilizzato per l'attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di interesse generale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

TITOLO IIIPolitiche
Art. 28 bis
‘Lombardia eccellente’: azioni regionali per la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano(16)
1. La Regione promuove ‘Lombardia eccellente’, programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo.
2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.
3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:
a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;
b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacita di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell’apprendimento come elemento di arricchimento umano;
d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;
e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell’iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:
a) propensione al risultato;
b) orientamento alla persona;
c) qualità delle attività formative;
d) gestione per processi;
e) radicamento sul territorio;
f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
g) responsabilità sociale.
5. L’iscrizione all’albo (17), contestuale alla presentazione del progetto di ‘attività di eccellenza’, è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli ‘Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione’ approvati ai sensi dell’articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.
6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.
7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.

Art. 29(Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)
1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 30(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010.(18)
3. (19)
4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.
6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007- 2008.
7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.
7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).(20)
7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).(21)
7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell’abrogazione di cui all’articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.(22)

Art. 31(Trasferimento delle risorse)
1. Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-Regioni o unificata.

Art. 32(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);(23)
b) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(24)
c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);(25)
d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);(26)
e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);(27)
f) il comma quarto dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83);(28)
g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980 n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia');(29)
h) l'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);(30)
i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della l.r. 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68);(31)
j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 ' Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);(32)
k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);(33)
l) il numero 4 dell'allegato 'Elenco disposizioni abrogatè della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);(34)
m) il comma 35 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni');(35)
n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);(36)
o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(37)
p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);(38)
q) l'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziario regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006);(39)
r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');(40)
s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2000);(41)
t) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);(42)
u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);(43)
v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);(44)
w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);(45)
x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).(46)
2. Il comma 118 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 22, comma 4.
2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:(47)
a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica);
b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
c) il comma 36 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’ e successive modificazioni e integrazioni);
d) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
e) il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative);
f) il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
g) i commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’);
h) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4 /2002;
i) il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione’– Collegato 2005).
2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:(48)
a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);
b) il comma 15 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).
2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l’albo regionale di cui all’articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5.(49)

Art. 33(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel favorire il raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione e nel promuovere l'apprendimento di qualificate competenze.
2. A tal fine, su iniziativa dell'assessore con delega in materia, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura i percorsi formativi previsti dall'articolo 11 sono stati attivati nelle diverse province ed aree professionali, quali sono gli esiti in termini di iscrizioni, qualifiche e attestazioni rilasciate;
b) con quali modalità, entità, diffusione territoriale e livello di partecipazione sono state realizzate le iniziative di alternanza scuola-lavoro, di passaggio dall'istruzione all'istruzione e formazione professionale e viceversa e di costituzione dei poli formativi; attraverso quali iniziative la Regione ha sostenuto i servizi e le attività di orientamento;
c) come varia negli anni la composizione della rete degli operatori, prevista al capo III, quali sono le modalità di funzionamento del sistema di accreditamento adottato e quali le principali motivazioni di eventuali esclusioni o cancellazioni dall'albo;
d) in che misura è stato implementato il sistema di certificazione delle competenze acquisite, di cui all'articolo 10; quali eccellenze sono emerse sul territorio regionale e quali i criteri individuati nell'erogazione di ulteriori finanziamenti per esse previsti all'articolo 28;
e) in che misura la Regione ha finanziato il sistema educativo disciplinato dalla presente legge, a quali fonti di finanziamento ha fatto ricorso e quali sono le ragioni delle eventuali variazioni nel tempo della spesa sostenuta.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le risultanze delle attività del valutatore indipendente previste all'articolo 27.
4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 34(Norma finanziaria)
1. Per le spese di cui all'articolo 2, comma 4, si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna'.
2. Per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazionè.
2 bis. Per le spese di cui all’articolo 7 bis comma 1 e commi 3 bis e 3 ter si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate all’UPB 2.1.1.3.278 “Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità”, all’UPB 2.1.2.3.78 “Diritto dovere di istruzione e formazione” e all’U.P.B. 7.2.0.3.6 “Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi.(50)
3. Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7 bis comma 3, all’articolo 7 ter, all’articolo 8 e all’articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla l.r. 31/1980, si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali, attualmente stanziate annualmente all'UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazionè e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000, n. 350/2003 stanziate annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazionè, 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel 'Fondo Regionale per il sostegno al percorso educativo' e 'Fondo Risorse Statali per il sostegno al percorso educativo' e sono utilizzate nel rispetto delle sole finalità previste dalle leggi di provenienza.Per l'esercizio finanziario 2008, la Giunta definisce le modalità di utilizzo del fondo.(51)
4. Per le spese di cui all'articolo 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.
5. Per le altre spese di cui all'articolo 14 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazionè, 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
6. Per le spese di cui all'articolo 15 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
7. Per le spese di cui all'articolo 17 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.4.02.70 'Formazione per tutto l'arco della vita e competitività', 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazionè e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
8. Per le spese di cui all'articolo 19 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
9. Per le spese di cui all'articolo 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazionè, 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
10. Per le spese di cui all'articolo 27 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità'.
11. Alle spese di cui all'articolo 29 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazionè e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
12. Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSè.
13. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall’attuazione dell’articolo 28 bis si provvederà con successivo provvedimento di legge.(52)
NOTE:
1. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
2. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 32, comma 2 quater di questa legge. L'abrogazione si è realizzata a seguito della costituzione dell'albo regionale. Vedi d.d.g. 20 ottobre 2009, n. 10678, b.u.r.l. 26 ottobre 2009, n. 43, s.o.
3. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
4. La rubrica è stata sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
7. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
11. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
12. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
16. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
17. Vedi d.d.g. 20 ottobre 2009, n. 10678 (b.u.r.l. 26 ottobre 2009, n. 43, s.o.).
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
19. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
20. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
22. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
23. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 1995, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
24. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
25. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
26. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1981, n. 27 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
27. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1981, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
28. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
29. Si rinvia alla l.r. 27 agosto 1983, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
30. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
31. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
32. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1993, n. 25 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
33. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
34. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
35. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
36. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
37. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
38. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
39. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
40. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
41. Si rinvia alla l.r. 9 maggio 2002, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
42. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
43. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
44. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
45. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
46. Si rinvia al r.r. 14 aprile 1982, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
48. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
49. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
50. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
52. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia © 2007 - Grafica, layout by Cesi Multimedia
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