• Approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.1990 con deliberazione n. 749/90
(inviata al CO.RE.CO. il 24.12.1990, pubblicata all’Albo Pretorio dal 24.12.1990
all’8.1.1991, divenuta esecutiva dal 15.1.1991, ai sensi dell’art. 46, I comma, della Legge
8.6.1990 n. 142).
• Successivamente modificati gli artt. 5 e 7 con deliberazione n. 69/98 nella seduta del
20.7.1998, (esecutiva dal 7.8.1998).
• Con deliberazione n. 103/2002 del 5.12.2002 il Consiglio comunale ha modificato
l’oggetto del Regolamento e gli artt. 1, 2, 4, 5 e integrato con l’art. 14.
• Con deliberazione n. 44/2014 del 18.12.2014 il Consiglio comunale ha modificato gli
artt. 1, 2, 4, 5.
• Con deliberazione n. 18/2015 del 6.7.2015 il Consiglio comunale ha modificato gli artt.
1, 2, 4.
Articolo 1
1. L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede
alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell’art. 12
della legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società –
Organizzazioni – Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine
“Enti”, per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di
aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi,
svolte dagli “Enti” in via continuativa nel corso dell’anno, o per attività di tipo
occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari
categorie di cittadini e nell’ambito del territorio comunale.
2. In occasione di eventi particolarmente eclatanti (terremoti, alluvioni, disastri di
ogni genere, attentati, atti vandalici, comportamenti delittuosi cui conseguono
accadimenti che suscitano particolare turbamento e commozione nell’opinione
pubblica), verificatisi nel territorio del Comune di Milano, o nella città
metropolitana di Milano, quando istituita, in esito ai quali si è verificata la perdita
di vite umane o sono conseguite gravi infermità di carattere permanente o
temporaneo o danni alle cose e al patrimonio, il Comune può intervenire a ristoro
degli Enti e delle persone fisiche coinvolte infortunate o comunque danneggiate o
dei coniugi e/o dei parenti di primo grado - particolarmente di quelle coinvolte
nell’evento nell’adempimento del proprio dovere - pure con sussidi finanziari ed
in considerazione anche della situazione economica dei medesimi.
3. Allo stesso modo si potrà intervenire, di norma a favore solo di cittadini milanesi,
in caso di eventi della stessa natura verificatisi fuori del predetto territorio.
4. Possono essere destinati contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro,
piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie, diretti a:
a) favorire la ripresa economica a seguito del disagio generato dalla prossimità a
cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche;
b) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali
verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al
patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi
attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
c) riqualificare le attività economiche attraverso l’ammodernamento delle
strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature, in particolare per interventi
a favore dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla legge, per il contenimento del rumore;
d) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati
dall’Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza,
la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell’arredo, la qualità ed il decoro di
ambiti territoriali o di categorie di attività economiche.
Articolo 2
1. Il sostegno finanziario di cui all’art. 1 viene deliberato dalla Giunta Comunale,
previa valutazione degli scopi che gli “Enti” perseguono e sulla scorta dei seguenti
criteri:
a) per le attività continuative svolte dall’Ente nel corso dell’anno:
• natura dell’attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o
complementare a quella dell’Amministrazione Comunale;
• numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
• capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
• rendiconto delle spese e delle entrate;
• presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
b) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
• finalità pubblica o di interesse pubblico;
• contenuto;
• livello di partecipazione;
• soggetti raggiunti;
• preventivo di spesa;
• presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o
da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di
iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.
2. I rappresentanti legali di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni ed Enti
pubblici in genere che richiedono contributi ed altre erogazioni, previsti dal
presente regolamento, dovranno unire all’istanza relativa una dichiarazione
formale, sotto la propria personale responsabilità, dalla quale dovrà risultare se
l’organismo rappresentato benefici dell’uso di locali di proprietà del Comune e/o
abbia conseguito per lo stesso anno contributi da altri Enti Comunali e/o da
Aziende Municipalizzate e/o da Società per Azioni con partecipazione azionaria
del Comune di Milano.
3. L’intervento di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo precedente verrà disposto con
deliberazione di Giunta Comunale, che dichiari l’eccezionalità o la gravità ed
efferatezza dell’evento, ed entro il limite massimo di €. 100.000,00= per singola
sovvenzione. Si potrà intervenire in eccedenza al limite predetto solo previa
apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il sussidio di cui al comma precedente può essere assegnato – di norma previa
apposita istanza da parte degli interessati – ai parenti entro il primo grado salvo
motivate eccezioni. Qualora la domanda sia presentata da più soggetti aventi
diritto, il sussidio verrà ripartito tra essi in parti uguali.
5. Le micro, piccole e medie imprese destinatarie dei contributi di cui al comma 4
dell'articolo precedente dovranno possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione alla CCIAA
• Assenza di procedure fallimentari
• Regolarità contributiva
• Sede operativa nell’area oggetto di intervento
L’assegnazione dei contributi dovrà tenere conto rispettivamente dei criteri
seguenti:
per quanto riguarda la lettera a)
della durata e/o della complessità dei cantieri, della distanza degli stessi dalle
attività beneficiarie e dell’impatto sulle attività economiche;
per quanto riguarda la lettera b)
della gravità e dell’estensione dei danni causati dall'evento straordinario e/o della
durata del disagio subito dalle imprese; della tipologia, qualità e onere economico
degli interventi di prevenzione;
per quanto riguarda la lettera c)
della coerenza con le politiche ambientali, sociali e di sicurezza promosse
dall’amministrazione comunale; della partecipazione a programmi e/o progetti di
riqualificazione e sviluppo di particolari ambiti territoriali quali i DUC (Distretti
Urbani del Commerci), le aree di mercato e le zone periferiche
per quanto riguarda la lettera d)
della rispondenza alle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per il
miglioramento dei servizi ai cittadini, della coerenza degli interventi con le
disposizioni in materia di arredo, decoro e qualità urbana; della partecipazione a
programmi e/o progetti di riqualificazione e sviluppo di particolari ambiti
territoriali quali i DUC (Distretti Urbani del Commerci), le aree di mercato e le zone
periferiche.
Articolo 3
1. Le istanze relative alla concessione di contributo annuale, redatte su carta legale,
devono pervenire entro il 1° settembre di ogni anno al Protocollo Generale per
l’inoltro ai Settori di competenza che, nel termine di 60 giorni dalla stessa data,
provvederanno all’istruttoria.
2. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di
contributo dovranno essere presentate di norma entro 90 giorni dalla data di inizio
dell’attività proposta.
Articolo 4
1. Le domande firmate dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, il quale
deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione
dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:
per le attività di cui all’art. 2 lettera a):
1) relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta entro il 30 agosto
dell’anno di competenza e dell’attività da svolgere nel successivo
quadrimestre;
2) atto costitutivo dell’organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui
risulti che l’Ente non persegue fini di lucro;
3) idoneo materiale di informazione;
4) bilancio consuntivo, riferito all’esercizio precedente e bilancio preventivo
dell’esercizio in corso;
5) dichiarazione attestante se all’Ente siano stati assegnati, nel corso dell’anno
e per l’attività svolta, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o
privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l’importo che
l’Ente erogante;
6) copia del codice fiscale dell’Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa
vigente;
7) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di
riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per
conto dell’Ente;
8) dichiarazione che attesti se l’Ente agisce o non agisce in regime di impresa.
I documenti indicati ai punti 1), 4), 5), 7), 8) devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante dell’Ente richiedente.
Per le attività di cui all’art. 2, lettera b):
1. relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa o della manifestazione da
programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
2. eventuale materiale informativo;
3. atto costitutivo dell’organismo proponente con allegato lo Statuto ove
esista;
4. copia del codice fiscale dell’Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa
vigente;
5. preventivo di spesa dell’iniziativa o della manifestazione, analiticamente
suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi
e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o Privati;
6. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura, se l’Ente è una Società.
I documenti indicati ai punti 1) e 5) devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante dell’Ente.
2. La domanda per ottenere il sussidio di cui al secondo comma dell’art. 1 dovrà
essere presentata al protocollo del Comune, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Alla domanda dovrà
essere allegata, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto notorio, a firma degli istanti, con la quale i medesimi attestano
l’esistenza o l’inesistenza di altri aventi titolo al sussidio.
3. In caso di eventi di particolare impatto sulla collettività, l'istanza potrà essere
integrata e completata - con la produzione di documentazione, fiscale,
dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarazione sostitutiva di atto
notorio - anche successivamente alla presentazione della stessa e, comunque,
entro e non oltre il termine, che verrà stabilito dalla Giunta Comunale in sede
di approvazione del sussidio.
4. I contributi alle imprese previsti dall’articolo 1 – comma 4 – vengono concessi a
seguito di avviso pubblico, indicante modalità e tempi di presentazione della
domanda, finalità, requisiti, risorse, soggetti destinatari, misure ed intensità delle
agevolazioni e della compartecipazione privata, eventuali premialità e modalità
di rendicontazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute.
Articolo 5
1. E’ fatto divieto dell’uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio
comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l’Amministrazione.
2. La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l’iniziativa o la
manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa
presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori
rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e
liquidato in proporzione.
3. L’Ente beneficiario del vantaggio economico è altresì tenuto ad apporre la
dicitura “con la sovvenzione del Comune di Milano” sui volantini, inviti,
manifesti e messaggi pubblicitari e insegne vari concernenti attività,
manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli sovvenzionati dalla Civica
Amministrazione.
4. E’ in facoltà dell’Amministrazione erogare, con provvedimento del Sindaco o
suo delegato, un acconto sul contributo deliberato in relazione all’entità dello
stesso e all’attività da svolgere.
L’acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo
deliberato.
5. L’erogazione del sussidio di cui al secondo comma dell’art. 1 sarà disposta
previa apposita istruttoria volta ad accertare la veridicità della
documentazione e dei relativi elementi di fatto e di diritto. La trattazione delle
singole pratiche avverrà anche in rigoroso ordine cronologico di acquisizione
al protocollo. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento
appositamente iscritto nel bilancio e la documentazione giustificativa a
supporto verrà considerata, solo se datata nei 90 giorni successivi all'evento.
Quando si tratti di persone rimaste vittime di attentati o cadute
nell’adempimento del proprio dovere, l’erogazione del sussidio a favore dei
soggetti contemplati al comma 2 dell’art. 1 può essere disposta a prescindere
dalla presentazione dell’istanza.
Articolo 6
1. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all’art. 2 lett. b) l’Ente, per
ottenere la liquidazione del contributo deciso dalla Giunta Comunale, deve
presentare entro il termine di 90 giorni la seguente documentazione:
• relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa;
• rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell’Ente;
• copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
• materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce
il sostegno del Comune;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, comprovante
che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e
non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti
pubblici o privati;
• intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di
riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per
conto dell’Ente;
• introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti
pubblici o privati.
Articolo 7
1. La Giunta Comunale procede alla revoca della concessione del contributo nel
caso di mancata realizzazione dell’iniziativa o modifica sostanziale del
programma oggetto della deliberazione nonché per l’inadempimento
dell’obbligo di cui all’art. 5, 3° comma.
2. Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo la mancata o
parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui all’art. 6
nei termini dallo stesso previsto.
Articolo 8
1. Del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale sarà data comunicazione
all’Ente richiedente non appena divenuto esecutivo.
Articolo 9
1. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non
conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
Articolo 10
1. Non sono suscettibili di presa in considerazione le istanze la cui
documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto all’art. 4 del
presente Regolamento.
Articolo 11
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano
applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti, trovano applicazione
le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l’attività del
Comune.
Articolo 12
1. Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell’attività
contributiva annuale del Comune, l’Amministrazione provvede all’affissione
all’Albo pretorio di apposito elenco degli Enti beneficiari dei contributi con
l’indicazione delle somme a favore degli stessi erogate.
Articolo 13
1. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento, salvo quanto
previsto dal precedente art. 5, quelle iniziative che l’Amministrazione
Comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere
in diretta collaborazione con “Enti” diversi.
2. Fermi restando i criteri e le modalità di cui agli articoli 2 e 6, si terrà conto delle
domande pervenute alla data di approvazione del presente provvedimento.
Articolo 14
1. In deroga al disposto di cui all’art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale,
premesse al codice civile, in sede di prima applicazione delle norme
modificative del previgente testo regolamentare avranno efficacia per eventi
verificatisi anche prima della loro entrata in vigore, purché posteriore al 1°
gennaio 2002.
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