Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni
Documenti di interesse clicca on ARAN

domenica 11 marzo 2012

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n.16

Pubblicato GAZZETTA UFFICIALE - Serie Generale n. 52 del 02-03-2012
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n.16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
(12G0036)
Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento
dell'azione dell'amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana


il seguente decreto-legge:

Art. 1 Rateizzazione debiti tributari

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di
cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento
dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte
comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione
della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la seguente:
«consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite
le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.
Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi
fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento delle
quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,
entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per
l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima
della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle
societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato
di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai
sensi del comma 2 se il cessionario e' lo stesso soggetto
consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella
misura massima stabilita.».
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta».
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle
seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento
della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,
ovvero per le imprese individuali la data indicata nella
dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in
mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e
3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio
della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la
precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove
espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e'
soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti:
«di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative
norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione
esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati
relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.
504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a
vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto
legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al
comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle
contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle
contabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in
sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita'
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con
produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente
dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere
confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,
lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto
del deposito fiscale e le modalita' di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,
la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di
denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del
bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi
dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la
residenza fuori del territorio dello Stato,
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione
dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto
corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di
cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello
scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i
cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma
4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e
pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'
differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al contenuto
e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del
codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e
dall'articolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «72-ter
(Limiti di pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad
un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un
settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la
misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura
civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di
altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro.»;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito
per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di
assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la
garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo
del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente:
«registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite le
seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente».
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,
comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite
le seguenti: «, nonche' del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
Art. 4 Fiscalita' locale

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite
dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima
dell'approvazione del presente decreto.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b),
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della
quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di
cui all'articolo 1, comma 1.».
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate
prima dell'approvazione del presente decreto.
5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli
comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le
somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economia
e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente
deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle
entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo
certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti
erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente
locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e'
reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza
pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo.»
Titolo II
EFFICIENTAMENTO
E
POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
Capo I Efficientamento
Art. 5 Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono
sostituite dalle seguenti: «16 aprile».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'anno
precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto
una somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata,».
4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che
disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione
finanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' ad
essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di
cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni
possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono
rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di
revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di
finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per
l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici
nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le
Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» e' sostituita
dalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,
seguono».
Art. 6 Attivita' e certificazioni in materia catastatale

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che
puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le
amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,
l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere le attivita' di
valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali.
Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei
costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita
nella Convenzione di cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more
della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla
determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli
elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo
conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si
applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2,
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine
dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati
con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle
dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Art. 7 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimita' relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per
la valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in
relazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II Potenziamento Sezione I Accertamento
Art. 8 Misure di contrasto all'evasione

1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni
di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso
delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita'
in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi
interessi.».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non
concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si
applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti
emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi
definitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al
periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli
che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o
comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento
agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle
entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione
tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure
cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di
accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate».
8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria
attivita' di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di
contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma
non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in
ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta
fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo
dei corrispettivi.
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali
elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del
minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Al
fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore
aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con
servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare
puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la
validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo
35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato
di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del
soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona
fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza
del pagamento.».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
10 e' abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice
spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le
somme per la riscossione»;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla
lettera b)»;
3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai
fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di
rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari
disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «16 maggio»;
d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle
seguenti: «sui redditi»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come
determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini
dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in
mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;
f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente
locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e'
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a
ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente «23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita'
finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi
dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1? luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto non si
configurano violazioni in materia di versamenti.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000
euro annui».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro annui».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le
dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460,».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio
assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo
periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13
maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al
Ministero sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti
capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in
relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la
funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire
una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di
cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura
delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette
procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati,
potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e'
fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto
vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita
procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e'
conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei
dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure
concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non
potra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse
disponibili sul bilancio dell'Agenzia.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il
seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le
modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in
attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai
contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno
comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le
certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche'
il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle
certificazioni disciplinate dal presente comma.».
Art. 9 Potenziamento dell'accertamento in materia doganale

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per
l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del
medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati
nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
3. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile e' inserito il
seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione
europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai
crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.».
Art. 10 Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a
cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il
fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per
effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza,
il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente
comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato
nelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare le
operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel
settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il
pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonche' ai
parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi
indicati.»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le
seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,
322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti:
«644,»; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo
o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti
opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la
condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti ed
affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le
occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimento
delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni,
anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,
con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito
indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita' di
cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed
alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai
concessionari di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di
versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie
fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa.
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.
Sezione II Sanzioni amministrative
Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a
50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,
con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, e' il terzo periodo e' soppresso.
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
e' sostituito dal seguente:
«303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate
alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra
dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla
quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione
definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con
bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il
dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a
euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia
comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso
si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur
essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con
precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da
rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di
accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci
di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle
merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo
l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' applicata come segue:
a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000
euro a dieci volte l'importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000
euro.».
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per
le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o
tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni
di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da
quelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n.
504.».
7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti
obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di
mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni
amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro e' eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al
comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri
casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza
su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo'
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la
soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e'
superiore a 10 mila euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila
euro.
1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a
200 euro.
1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle
dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento
in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale
prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle
dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve
i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di
300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si
tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o
che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono
soppresse.
Sezione III Contenzioso
Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis.
(Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione
tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto
avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione
di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti
catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque
annotate negli atti catastali con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di
commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi
legali.
7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di
procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse
gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di
ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle
pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese
sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore
stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla
Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota
spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di
energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo
7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima
Regione quale contributo dello Stato.»
Art. 13 Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno
2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8,
comma 21, del presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli
: Severino

Nessun commento:

Posta un commento