Dipartimento della Funzione PubblicaDirettiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 ostativi all’allattamento” Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilitàLa ministra Marianna Madia ha emanato una direttiva, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, affinché assumano azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque non ostacolino le esigenze di allattamento. L’allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e le madri devono essere sostenute nella realizzazione del desiderio di allattare. Tale diritto è riconosciuto dalla legislazione comunitaria e nazionale. La direttiva 2006/141/CE richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica. Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 15 del 24/1/2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri - incarichi dirigenziali di 1 e 2 fascia conferiti ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/01 - cessazione degli stessi alla data del 1 novembre 2012 in base all’art. 1 comma 1 legge n. 135/2012 - incostituzionalità della normaSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della legge n. 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) nella parte in cui prevede che all’esito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 1 novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Dicono infatti i giudici delle leggi che : “la norma scrutinata viola i principi posti dagli artt. 3, 97 e 98 Cost. prevedendo un meccanismo di decadenza automatica da incarico dirigenziale che incide negativamente sul buon andamento dell’amministrazione e lede, al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell’affidamento che i lavoratori interessati riponevano sulla naturale durata dell’incarico dirigenziale quindi del rapporto di lavoro a tempo determinato ad esso connesso”.Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 26 del 27/1/2017 Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: d.lgs. n. 23/2015 recante: “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato a tutele crescenti in attuazione della L. n. 183/2014” nella sua interezza e dell’art. 18 L. n. 300/1970”Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 27 del 27/1/2017 Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: art. 29, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.».Vai al documento
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Corte CostituzionaleSentenza n. 28 del 27/1/2017 Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: - artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3°, dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)” Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher).Vai al documento
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Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 217 del 9/1/2017 Dirigenza pubblica – demansionamento ingiustificato – risarcimento del danno – ripristino dell’incarico Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici rigettano il ricorso, proposto da una azienda Sanitaria ospedaliera condannata, in primo e secondo grado, a risarcire il danno ad un dirigente che aveva subito un forte ed ingiustificato demansionamento con conseguente impoverimento della sua professionalità, e a reintegrarlo nelle mansioni svolte prima del suddetto demansionamento. La Corte detta poi questo importante principio di diritto: “In applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della configurazione del ripristino dell'incarico dirigenziale come una forma di tutela attribuibile da parte del giudice ordinario in favore dei dirigenti pubblici che siano stati privati, in tutto o in parte, delle loro mansioni per effetto di un illegittimo provvedimento della P.A. datrice di lavoro, il suddetto ripristino - non necessariamente riferito all'incarico originario e comunque da limitare alla durata originariamente pattuita, con detrazione del periodo già trascorso – può essere disposto dal giudice ordinario, senza che eventuali sopravvenute modifiche organizzative adottate dall'Ente datore di lavoro possano impedire una simile pronuncia, laddove sia stato accertato che la privazione delle mansioni maggiormente caratterizzanti l'incarico dirigenziale conferito non sia avvenuta per effetto dell'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di revoca - in ipotesi illegittimo, ma comunque espresso e motivato - ma a causa di una riorganizzazione aziendale la quale, pur lasciando integri formalmente i compiti affidati al dirigente, di fatto li abbia ridotti a quelli relativi agli interventi di carattere routinario, oltretutto a vantaggio di un consulente privato esterno alla P.A., senza alcuna specifica motivazione al riguardo. In tale ultima ipotesi, infatti, il contrasto con i principi costituzionali e legislativi di riferimento è ancora più grave che nel primo caso in quanto si riscontra la violazione non solo dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (per il prodursi di una ingiustificata discontinuità dell'azione amministrativa), ma anche del principio del giusto procedimento (perché si viene a determinare una revoca implicita dell'incarico dirigenziale, in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi) nonché dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per l'ingiustificato aumento della "spesa complessiva per il personale regionale e locale", che, come più volte sottolineato dal Giudice delle leggi è una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico.”Vai al documento
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Corte di CassazioneSezione Lavoro Sentenza n. 2000 del 26/1/2017 Art. 21 CCNL dirigenza medica e veterinaria 5/12/1996 - interpretazione costituzionalmente orientata - diritto alle ferie - irrinunciabilità Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleNella sentenza la Suprema Corte chiarisce quale è l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21 comma 13 del CCNL 5 dicembre 1996 area medica e veterinaria: “L’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere".Vai al documento
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Corte di CassazioneSezione Lavoro Sentenza n. 2510 del 31/1/2017 Legge n. 145/2002 - spoils system - incarichi dirigenziali apicali: legittimità - incarichi dirigenziali che comportano esercizio di compiti di gestione: illegittimità. Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleNella sentenza la Corte ripercorre le numerose decisioni della Corte Costituzionale sulla materia ed alla fine così conclude: “Con la sentenze n. 124 del 2011 si è ribadita «l'illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico» (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007), ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo spoils system quando riferito a posizioni apicali (sentenza n. 233 del 2006), del cui supporto l'organo di governo «si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo» (sentenza n. 304 del 2010)». 12. I principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale hanno trovato nel tempo rispondenza nell'evoluzione della normativa statale, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la cessazione del rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale: la vigente disciplina statale, dunque, ha escluso dal sistema di regolazione della dirigenza tutte le fattispecie di spoils system, con la sola eccezione, ammessa sul piano costituzionale, degli incarichi di vertice (segretario generale dei ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, comma 3 dell'art. 19) i quali «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» (art. 19, comma 8). Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. Incarichi dirigenziali «apicali», che non attengono a una semplice attività di gestione.”Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 367/2017 Enti locali - Riduzione fondo salario accessorio - interpretazione art. 1 comma 236 legge 208/2015 (legge stabilità 2016)Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa deliberazione in esame è relativa alla richiesta di interpretazione del disposto del comma 236, dell’art. 1 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), concernente il calcolo del salario accessorio spettante al personale della pubblica amministrazione. La disposizione ha introdotto un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio collegando automaticamente le risorse del fondo non più solo alle riduzioni del personale in servizio ma anche alle possibili assunzioni già inserite nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-2018, posto in essere in base alla disciplina vigente in tema di assunzioni. I magistrati hanno chiarito, che non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio delle effettive assunzioni effettuate dall’amministrazione - così come invece sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 12/2016 - in quanto “la lettera della disposizione appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente dalla sua effettiva assunzione entro fine anno; ai fini dell’individuazione di tale parametro, appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Piano occupazionale 2016, che deve essere adottato non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche di budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.”.Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Veneto deliberazione n. 12/2017 Enti locali – Conferimento incarichi dirigenziali - Applicazione vincoli previsti legge stabilità 2016Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleI magistrati contabili intervengono relativamente al dubbio interpretativo sollevato da una amministrazione locale, circa l’applicabilità agli enti locali delle disposizioni della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, che vietano alle amministrazioni pubbliche il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato, di prima e seconda fascia, sui posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riordino della dirigenza pubblica. L’orientamento ribadito dal Collegio, è di considerare il vincolo esteso a tutti i soggetti enunciati nella disposizione, senza alcuna espressa eccezione per gli enti locali, infatti, “il rinvio tout court all’art. 1 co. 2 del d.lg.s 165/2001 costituisce una tipica modalità attraverso cui il legislatore perimetra per relazionem l’ambito soggettivo di disciplina, estendendolo a tutti i soggetti enunciati in materia di pubblico impiego”. Alla luce di queste considerazioni, a parere del Collegio, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti previsti dall’art. 110 co. 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (in tal senso anche sez. Puglia n. 73/2015 e sez. Veneto 56/2017).Vai al documento
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Corte dei ContiSezione Regionale controllo Sardegna deliberazione n. 11/2017 Enti locali – Trattamento accessorio personale – Applicazione normativa stataleSegnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legaleLa deliberazione riguarda la possibilità prospettata da una amministrazione locale, di derogare ai vincoli posti dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) in materia di trattamento accessorio del personale, mediante l’applicazione delle norme di una legge regionale (L.R. n.2/2007). I magistrati osservano, che la norma regionale non ha valenza di norma speciale in quanto, nello specifico, disciplina altre materie ma non interviene sulla regolamentazione del trattamento accessorio del personale e inoltre, “il rapporto di specialità troverebbe comunque un limite cronologico essendo stato successivamente introdotto un vincolo di finanza pubblica, da parte di una legge dello Stato, che prevarrebbe nel sistema delle fonti rispetto a diversa regolamentazione regionale”.Vai al documento
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