SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(Whistleblowing)
In attuazione delle indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31
gennaio 2014, ed in particolare dell’articolo 12 di tale Piano, è stata realizzata nella intranet
comunale una piattaforma dedicata al c.d. “whistleblowing”, ossia alla segnalazione, da parte dei
dipendenti, di un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possano
arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all’immagine dell’Amministrazione
Comunale.
Si tratta di un istituto giuridico espressamente previsto dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge
anticorruzione), che, all’art. 1 comma 51 inserisce nel D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 l’art. 54
bis che così recita: << Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (come da ultimo disposto con Legge n. 144/2014), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente oindirettamente alla denuncia. >>l’apposita piattaforma informatica la segnalazione viene indirizzata all’Organismo
di Garanzia previsto dall’articolo 12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Per poter essere presa in considerazione dall’Organismo di Garanzia la segnalazione deve
essere effettuata in buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell’interesse pubblico
e deve essere circostanziata.
L’Organismo di Garanzia, che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare la necessaria
attività istruttoria, è composto da due soggetti qualificati esterni all’Ente e da un dipendente
esperto riconosciuto autorevole da parte della struttura. Detto Organismo, che è stato
nominato con provvedimento del Sindaco in data 24 settembre 2014, dura in carica tre anni
e i suoi membri non sono rinnovabili.
La piattaforma per le segnalazioni messa a punto dal Comune di Milano, tra i primi comuni
italiani ad aver adottato tale strumento, è divenuta operativa da gennaio 2015 e coniuga il
requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell’anonimato con quello di
accessibilità e sicurezza.
Mediante tale istituto il Comune di Milano, in funzione anticorruzione, intende fornire uno
strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento
della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.
(Whistleblowing)
In attuazione delle indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31
gennaio 2014, ed in particolare dell’articolo 12 di tale Piano, è stata realizzata nella intranet
comunale una piattaforma dedicata al c.d. “whistleblowing”, ossia alla segnalazione, da parte dei
dipendenti, di un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possano
arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all’immagine dell’Amministrazione
Comunale.
Si tratta di un istituto giuridico espressamente previsto dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge
anticorruzione), che, all’art. 1 comma 51 inserisce nel D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 l’art. 54
bis che così recita: << Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (come da ultimo disposto con Legge n. 144/2014), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente oindirettamente alla denuncia. >>l’apposita piattaforma informatica la segnalazione viene indirizzata all’Organismo
di Garanzia previsto dall’articolo 12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Per poter essere presa in considerazione dall’Organismo di Garanzia la segnalazione deve
essere effettuata in buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell’interesse pubblico
e deve essere circostanziata.
L’Organismo di Garanzia, che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare la necessaria
attività istruttoria, è composto da due soggetti qualificati esterni all’Ente e da un dipendente
esperto riconosciuto autorevole da parte della struttura. Detto Organismo, che è stato
nominato con provvedimento del Sindaco in data 24 settembre 2014, dura in carica tre anni
e i suoi membri non sono rinnovabili.
La piattaforma per le segnalazioni messa a punto dal Comune di Milano, tra i primi comuni
italiani ad aver adottato tale strumento, è divenuta operativa da gennaio 2015 e coniuga il
requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell’anonimato con quello di
accessibilità e sicurezza.
Mediante tale istituto il Comune di Milano, in funzione anticorruzione, intende fornire uno
strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento
della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.
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