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Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 706
Definizione posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2013/2014
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito dallalegge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244" e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi ;
VISTA l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo;
VISTO il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il triennio 2012-2014, comunicato dalla Direzione del personale scolastico con nota n.7540 del 9 ottobre 2012;
CONSIDERATO che i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 249/2010 citato in premessa sono attivati per la prima volta nell'anno accademico 2013/2014;
RITENUTO pertanto di considerare in fase di programmazione il fabbisogno complessivo degli anni accademici 2012/13 e 2013/14;
CONSIDERATO che tale fabbisogno professionale risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2013/2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
2. Con riferimento all'anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 convertito dallalegge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244" e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi ;
VISTA l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo;
VISTO il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il triennio 2012-2014, comunicato dalla Direzione del personale scolastico con nota n.7540 del 9 ottobre 2012;
CONSIDERATO che i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. n. 249/2010 citato in premessa sono attivati per la prima volta nell'anno accademico 2013/2014;
RITENUTO pertanto di considerare in fase di programmazione il fabbisogno complessivo degli anni accademici 2012/13 e 2013/14;
CONSIDERATO che tale fabbisogno professionale risulta superiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2013/2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Ciascuna università è autorizzata ad attivare nell'a.a. 2013/14 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti2. Con riferimento all'anno accademico 2013/2014, i posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono definiti in numero di 1.285 per la scuola di infanzia, 1.826 per la scuola primaria, 1.753 per la scuola secondaria di primo grado, 1.534 per la scuola secondaria di secondo grado, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati secondo le modalità previste dal DM 30 settembre 2011 citato in premessa.Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 agosto 2013
IL MINISTRO
f.to Maria Chiara Carrozza
f.to Maria Chiara Carrozza
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