Ecco l' art. 9 «Scuola e merito»
1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l’individuazione e l’attuazione di iniziative e progetti
strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe
iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla
attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche
di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a stipulare appositi contratti
di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con
distretti, denominati “Contratti di programma per la Ricerca Strategica”, per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente
innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché
per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma è
consentita anche agli accordi di programma già previsti dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio
1999, n. 297.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di programmazione negoziata.
3. E’ istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di
seguito “Fondazione”) per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il
merito di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonchè con lo scopo di promuovere
la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi
enti ed organismi in Italia e all’estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l’attuazione di
programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, ai sensi della vigente
normativa comunitaria.
4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell’istruzione, dell’università e delle
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima.
6. Lo statuto della Fondazione è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina,
inoltre:
a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali
soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
b) l’istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti
per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità
di predisposizione e svolgimento delle stesse.
7. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con
oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le
altre materie:
a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 4 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito
percepito nell'attività lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le
destinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei
buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo.
Gli atti di cui al presente comma sono trasmessi entro cinque giorni al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
senza che siano stati formulati rilievi
8. In attuazione dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e si
conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove
nazionali standard previste dal comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui
realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all’art. 2, comma
4-undevicies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre
2010, n. 225.
10. Fermo quanto indicato al successivo comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre
essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì,
avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività Fesr
2007/2013” e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione
possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato
di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
11. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all’ articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie
ai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A dette attività
non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I
suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all’articolo 5, comma 7, lett.a) e comma 24, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge, dall’articolo 1
della legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo
della fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi
succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.
13. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralità fiscale.
14. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al
recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante
ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dell’articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell’ articolo 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modifiche. La disposizione di cui
all’articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
16. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 15 del presente articolo è autorizzata la spesa per l’anno
2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 31
dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall’anno 2012.
17. All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d) e f); i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.
18. Per l’attuazione dei commi dal 3 al 17 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10
milioni di euro per l’anno 2011 di cui 9 a favore del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 31 dicembre 2010, n. 240 e 1 milione per la costituzione del fondo di dotazione della
fondazione.
19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi
prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni
vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
20. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche
determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”.
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno.
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno
scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza
dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza
triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia”.
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato
dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal
seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”.
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto
degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale
concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto
del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in
ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma
previsto dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.