Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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martedì 14 febbraio 2017

NEWS FEBBRAIO 2017 Orientamenti applicativi Aran

 
RICEVIAMO E VOLENTIERI DIFFONDIAMO
Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

In applicazione del principio della correlazione tra compensi incentivanti di qualsiasi natura e retribuzione di risultato dei lavoratori titolari di posizione organizzativa, in sede di regolamentazione della materia, è possibile prevedere la progressiva riduzione della seconda in relazione al crescere dell’importo dei primi, fino al completo azzeramento della stessa laddove i suddetti compensi superino determinate soglie?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Nell’ambito dei criteri di precedenza previsti dall’art.15, comma 4, rispetto all’ordine di priorità ivi indicato, un corso di qualifica professionale di durata annuale dove deve essere collocato?
In relazione all’ordine di priorità previsto dall’art.15, comma 5, un corso di qualifica professionale può essere assimilato ad un corso della scuola media superiore o inferiore? 


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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un dipendente è stato ammesso alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio, in quanto collocato al primo posto della graduatoria, a tal fine predisposta, nel rispetto disciplina contrattuale e delle previsioni del regolamento adottato dall’ente. I lavoratori richiedenti erano due. Poiché il lavoratore avente diritto ha comunicato che utilizzerà solo parzialmente le 150 ore, in quanto terminerà la frequenza dei corsi alla fine del prossimo mese di marzo, è possibile accogliere la richiesta dell’altro lavoratore di fruire delle rimanenti ore non fruite, dopo una eventuale rinunzia formale del primo?

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un ente ha effettuato assunzioni con contratto a termine per la durata di 12 mesi, prorogati poi per ulteriori 12 mesi, di lavoratori LSU ed LPU, ai sensi dell’art.1, comma 207, della legge n.147/2013 e dell’art.13, comma 1-bis, del D.L. n.185/2015. Tali assunzioni sono interamente finanziate dallo Stato e dalla Regione. Queste assunzioni possono giustificare un incremento delle risorse decentrate? Ove tale incremento non fosse possibile, per il trattamento accessorio del personale di cui si tratta è possibile utilizzare le generali risorse decentrate disponibili presso l’ente, quantificate ai sensi dellart.15 del CCNL dell’1.4.1999?  

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Aran
Comparto Regioni e Autonomie locali

Un dipendente vanta una anzianità lavorativa complessiva di 30 anni nel pubblico impiego, di cui 10 prestati  presso l’ente dove attualmente presta servizio e gli altri presso altre amministrazioni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso deve essere rapportata alla complessiva anzianità lavorativa maturata oppure deve essere calcolata con riferimento al solo periodo lavorativo prestato presso l’ente di attuale appartenenza? 

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Sezione Giuridica

Dipartimento della Funzione Pubblica
Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 ostativi all’allattamento”
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
La ministra Marianna Madia ha emanato una direttiva, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, affinché assumano azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque non ostacolino le esigenze di allattamento. L’allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e le madri devono essere sostenute nella realizzazione del desiderio di allattare. Tale diritto è riconosciuto dalla legislazione comunitaria e nazionale. La direttiva 2006/141/CE richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica. 

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 15 del 24/1/2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri - incarichi dirigenziali di 1 e 2 fascia conferiti ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/01 - cessazione degli stessi alla data del 1 novembre 2012 in base all’art. 1 comma 1 legge n. 135/2012 - incostituzionalità della norma
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della legge n. 135/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) nella parte in cui prevede che all’esito del processo di riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 1 novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia, conferiti ai sensi dell’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Dicono infatti i giudici delle leggi che : “la norma scrutinata viola i principi posti dagli artt. 3, 97 e 98 Cost. prevedendo un meccanismo di decadenza automatica da incarico dirigenziale che incide negativamente sul buon andamento dell’amministrazione e lede, al contempo, in modo irragionevole, la tutela dell’affidamento che i lavoratori interessati riponevano sulla naturale durata dell’incarico dirigenziale quindi del rapporto di lavoro a tempo determinato ad esso connesso”.

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 26 del 27/1/2017
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: d.lgs. n. 23/2015 recante: “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato a tutele crescenti in attuazione della L. n. 183/2014” nella sua interezza e dell’art. 18 L. n. 300/1970”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 27 del 27/1/2017
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: art. 29, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.».

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Corte Costituzionale
Sentenza n. 28 del 27/1/2017
Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni: - artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3°, dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185/2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher).

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 217 del 9/1/2017
Dirigenza pubblica – demansionamento ingiustificato – risarcimento del danno – ripristino dell’incarico
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici rigettano il ricorso, proposto da una azienda Sanitaria ospedaliera condannata, in primo e secondo grado, a risarcire il danno ad un dirigente che aveva subito un forte ed ingiustificato demansionamento con conseguente impoverimento della sua professionalità, e a reintegrarlo nelle mansioni svolte prima del suddetto demansionamento. La Corte detta poi questo importante principio di diritto: “In applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della configurazione del ripristino dell'incarico dirigenziale come una forma di tutela attribuibile da parte del giudice ordinario in favore dei dirigenti pubblici che siano stati privati, in tutto o in parte, delle loro mansioni per effetto di un illegittimo provvedimento della P.A. datrice di lavoro, il suddetto ripristino - non necessariamente riferito all'incarico originario e comunque da limitare alla durata originariamente pattuita, con detrazione del periodo già trascorso – può essere disposto dal giudice ordinario, senza che eventuali sopravvenute modifiche organizzative adottate dall'Ente datore di lavoro possano impedire una simile pronuncia, laddove sia stato accertato che la privazione delle mansioni maggiormente caratterizzanti l'incarico dirigenziale conferito non sia avvenuta per effetto dell'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di revoca - in ipotesi illegittimo, ma comunque espresso e motivato - ma a causa di una riorganizzazione aziendale la quale, pur lasciando integri formalmente i compiti affidati al dirigente, di fatto li abbia ridotti a quelli relativi agli interventi di carattere routinario, oltretutto a vantaggio di un consulente privato esterno alla P.A., senza alcuna specifica motivazione al riguardo. In tale ultima ipotesi, infatti, il contrasto con i principi costituzionali e legislativi di riferimento è ancora più grave che nel primo caso in quanto si riscontra la violazione non solo dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (per il prodursi di una ingiustificata discontinuità dell'azione amministrativa), ma anche del principio del giusto procedimento (perché si viene a determinare una revoca implicita dell'incarico dirigenziale, in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi) nonché dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per l'ingiustificato aumento della "spesa complessiva per il personale regionale e locale", che, come più volte sottolineato dal Giudice delle leggi è una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico.”

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 2000 del 26/1/2017
Art. 21 CCNL dirigenza medica e veterinaria 5/12/1996 - interpretazione costituzionalmente orientata - diritto alle ferie - irrinunciabilità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nella sentenza la Suprema Corte chiarisce quale è l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21 comma 13 del CCNL 5 dicembre 1996 area medica e veterinaria: “L’art. 21, comma 13, CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere".

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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 2510 del 31/1/2017
Legge n. 145/2002 - spoils system - incarichi dirigenziali apicali: legittimità - incarichi dirigenziali che comportano esercizio di compiti di gestione: illegittimità.
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nella sentenza la Corte ripercorre le numerose decisioni della Corte Costituzionale sulla materia ed alla fine così conclude: “Con la sentenze n. 124 del 2011 si è ribadita «l'illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico» (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007), ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo spoils system quando riferito a posizioni apicali (sentenza n. 233 del 2006), del cui supporto l'organo di governo «si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo» (sentenza n. 304 del 2010)». 12. I principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale hanno trovato nel tempo rispondenza nell'evoluzione della normativa statale, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la cessazione del rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale: la vigente disciplina statale, dunque, ha escluso dal sistema di regolazione della dirigenza tutte le fattispecie di spoils system, con la sola eccezione, ammessa sul piano costituzionale, degli incarichi di vertice (segretario generale dei ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, comma 3 dell'art. 19) i quali «cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» (art. 19, comma 8). Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. Incarichi dirigenziali «apicali», che non attengono a una semplice attività di gestione.”

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 367/2017
Enti locali - Riduzione fondo salario accessorio - interpretazione art. 1 comma 236 legge 208/2015 (legge stabilità 2016)

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La deliberazione in esame è relativa alla richiesta di interpretazione del disposto del comma 236, dell’art. 1 L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), concernente il calcolo del salario accessorio spettante al personale della pubblica amministrazione. La disposizione ha introdotto un correttivo alla proporzionalità della riduzione dei fondi destinati al trattamento accessorio collegando automaticamente le risorse del fondo non più solo alle riduzioni del personale in servizio ma anche alle possibili assunzioni già inserite nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-2018, posto in essere in base alla disciplina vigente in tema di assunzioni. I magistrati hanno chiarito, che non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio delle effettive assunzioni effettuate dall’amministrazione - così come invece sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 12/2016 - in quanto “la lettera della disposizione appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente dalla sua effettiva assunzione entro fine anno; ai fini dell’individuazione di tale parametro, appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Piano occupazionale 2016, che deve essere adottato non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche di budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.”.

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Veneto deliberazione n. 12/2017
Enti locali – Conferimento incarichi dirigenziali - Applicazione vincoli previsti legge stabilità 2016

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili intervengono relativamente al dubbio interpretativo sollevato da una amministrazione locale, circa l’applicabilità agli enti locali delle disposizioni della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, che vietano alle amministrazioni pubbliche il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo indeterminato, di prima e seconda fascia, sui posti vacanti alla data del 15 ottobre 2015, in attesa dell’adozione dei provvedimenti di riordino della dirigenza pubblica. L’orientamento ribadito dal Collegio, è di considerare il vincolo esteso a tutti i soggetti enunciati nella disposizione, senza alcuna espressa eccezione per gli enti locali, infatti, “il rinvio tout court all’art. 1 co. 2 del d.lg.s 165/2001 costituisce una tipica modalità attraverso cui il legislatore perimetra per relazionem l’ambito soggettivo di disciplina, estendendolo a tutti i soggetti enunciati in materia di pubblico impiego”. Alla luce di queste considerazioni, a parere del Collegio, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti previsti dall’art. 110 co. 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (in tal senso anche sez. Puglia n. 73/2015 e sez. Veneto 56/2017).

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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Sardegna deliberazione n. 11/2017
Enti locali – Trattamento accessorio personale – Applicazione normativa statale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La deliberazione riguarda la possibilità prospettata da una amministrazione locale, di derogare ai vincoli posti dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) in materia di trattamento accessorio del personale, mediante l’applicazione delle norme di una legge regionale (L.R. n.2/2007). I magistrati osservano, che la norma regionale non ha valenza di norma speciale in quanto, nello specifico, disciplina altre materie ma non interviene sulla regolamentazione del trattamento accessorio del personale e inoltre, “il rapporto di specialità troverebbe comunque un limite cronologico essendo stato successivamente introdotto un vincolo di finanza pubblica, da parte di una legge dello Stato, che prevarrebbe nel sistema delle fonti rispetto a diversa regolamentazione regionale”.

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sabato 11 febbraio 2017

Gli Anti-Italicum e i Gruppi Parlamentari Da lunedì consultazioni per evitare nuovi ricorsi


di Stefano Carluccio
Iniziano lunedì i primi incontri tra le presidenze dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato e gli avvocati del pool anti-Italicum che hanno promosso il ricorso contro la legge elettorale, in larga parte accolto dalla Corte costituzionale.
 
Su quali siano i primi gruppi che hanno accettato il confronto c’è, alla vigilia, un impegno di riservatezza. Lo scopo in vista della riforma elettorale è quello di trovare, come auspica il presidente Mattarella, la strada per “armonizzare” le leggi per la formazione delle assemblee di Camera e Senato. Ogni gruppo, subito dopo l’incontro con i legali del pool anti-Italicum, farà un suo comunicato sull’esito della riunione.
 
Per ora si sa che sono quattro i primi gruppi in calendario, di cui tre della Camera e uno del Senato.
Tra questi, un gruppo della maggioranza di governo e tre dell’opposizione. Un giro di “consultazioni extraparlamentari” che intende evitare che nella fretta si finisca per varare una nuova legge elettorale che ripeta gli errori compiuti dopo il Porcellum da cui nacque l’Italicum, anch’esso bocciato dalla Consulta. 
 
Inoltre una “spada di damocle” pende sulla riforma elettorale: la convocazione tra febbraio e marzo di ben otto nuove udienze da parte dei Tribunali Civili di Roma, Bari, Lecce, Potenza, Brescia, Trento, Salerno e Catania, tutte città capoluogo dei distretti di Corte d’Appello. Udienze che potrebbero concludersi con nuove ordinanze di rinvio dell’Italicum alla Consulta, contro le altre parti su cui la Corte non si è espressa.
 
A questo punto, secondo il regolamento della Camera (art. 108), la Commissione Affari Costituzionali dovrebbe tenerne conto nell’ iter di avvio di riforma elettorale in Parlamento, per esaminare le eccezioni di costituzionalità, anche da parte di uno solo degli otto Tribunali con udienza   già fissata.
 
Di qui l’avviso del pool degli avvocanti anti-Italicum ai gruppi parlamentari: “Se si continua a confezionare leggi in fretta - dice Felice Besostri, l’avvocato che ha coordinato il ricorso alla Corte costituzionale - e leggi confezionate su misura secondo il momento politico,  noi faremo il terzo ricorso che vinceremo. Meglio riflettere, quindi, sui cardini di costituzionalità già indicati per la seconda volta dalla Consulta. E tenere conto delle altre osservazioni che saranno oggetto dell’esame di otto Tribunali che si pronunceranno nei prossini sessanta giorni. E potrebbero inviare nuove Ordinanze alla Consulta su altri punti controversi”, sottolinea. 
Besostri guiderà da lunedì la delegazione che con gli avvocati Anna Falcone, Pietro Adami, Giuseppe Sarno, Michele Ricciardi, incontrerà i primi gruppi parlamentari. La proposta di ragionare assieme è stata comunque estesa anche ai segretari di partito. Finora hanno risposto in due: Ferrero (Rifondazione) e Fratoianni (Sinistra Italiana). “Aspettiamo Renzi”, aggiunge. 
Ironico? “No. Sono molto serio. Abbiamo scritto a tutti. Siamo a disposizione di tutti. E proprio l’incontro con Renzi mi pare con tutta evidenza molto significativo. Se accetta di incontrarci”.
Sono sei  i punti segnati negli appunti pronti per gli incontri. 
“Le leggi elettorali non si fanno con procedure speciali come quelle utilizzate dal governo che ha posto il voto di fiducia. In materia elettorale e costituzionale le leggi devono essere varate con procedura normale. Questo va ricordato ai partiti subito”.
Poi si passa dal metodo ai principi, che verranno ribaditi ai parlamentari a soli fini collaborativi:non vogliamo imporre un nostro punto di vista, ma solo dialogare..
“Il voto è sempre diretto. La Costituzione fa divieto di vincolo di mandato, il voto è sempre personale e uguale, così come uguali sono i diritti dell’elettorato passivo, dei candidati”.
 
Quali sono ancora i punti scivolosi, a vostro parere, in una riforma elettorale in questa situazione?
 
“Il premio di maggioranza è dinamite, per chi lo maneggia. E’ accaduto persino all’Avvocatura dello Stato, la controparte nella vertenza davanti alla Corte Costituzionale. Proprio gli Avvocati del Governo, che si è opposto al ricorso, replicando alla nostra obiezione sul sacrificio della rappresentanza che il maggioritario determina, soprattutto in presenza anche di uno sbarramento di accesso, hanno inciampato sul principio del cosiddetto mandato imperativo che la Costituzione vieta. Infatti, abbiamo osservato, “perchè il premio di maggioranza è previsto fino a quota 340 deputati, se per avere una maggioranza bastano 316 seggi?”.  L’Avvocatura dello Stato ha risposto che la differenza in più non costituiva un problema poiché ogni deputato, una volta in Parlamento, può votare secondo coscienza, cioè come gli pare. “Allora abbiamo chiesto - ricorda Besostri - a che servono tutti questi deputati in premio? Non certo a garantire il governo, se ognuno poi vota come vuole, senza mandato imperativo”. Si imponeva cioè una sofferenza inutile al principio di rappresentanza senza assicurare governabilità. Una contraddizione che lascia un problema aperto. Questa sofferenza va tolta. Ma grazie anche all’Avvocatura dello Stato, questa contraddizione  è stata involontariamente resa ancor più chiara. E decisiva per l’abolizione del ballottaggio”.
 
Al punto 3, “Capilista bloccati”. Non è sufficiente il sorteggio per ripristinare il rapporto con il collegio elettorale, sottraendolo così dall’arbitrio della scelta dell’eletto?
 
“Assolutamente no. Il voto è personale e non può ammettere che se ad esempio io intendo dare la preferenza a un candidato in lista, automaticamente il mio voto si “trasmette” al capolista che non intendo votare, ma che è “in allegato” al simbolo della lista. Non intendo votare il capolista, ma il candidato “x”. Tuttavia, il mio voto va a finire anche chi non ho votato. Il capolista non è eletto quindi sulla base di un voto personale. E questa è una violazione di un principio costituzionale. Proprio su questi altri punti si attendono decisioni, che la sentenza della Consulta ha reso più facili.. La partita non è ancora finita”. 
 
Perché non sarebbe un cavillo questo rilievo? Nella riforma elettorale che incidenza potrebbe avere in pratica?
 
“Aggiungo che in un sistema elettorale costituzionale non sono obbligatorie le preferenze. Si può votare anche un unico candidato per collegio. Ma questo significa che se il concorrente vince, chi perde resta fuori. Ecco allora che il capolista bloccato è in realtà un candidato uninominale portato a spalla dai candidati in coda di lista. Le preferenze in realtà sono così uno specchietto per elettori-allodole”.
 
Quindi che devono fare i gruppi?
 
“Eliminare i capilista bloccati se vogliono le preferenze. Sennò meglio i collegi uninominali. Gli elettori non sono, appunto, allodole”.
 
Contestate anche la varietà di soglie per l’accesso al Parlamento tra Camera e Senato, tra lista e coalizione
 
“Certamente questa varietà rende il voto diseguale. E questo è contrario al principio del voto uguale e personale previsto dalla Costituzione. Infatti a parità di risultato elettorale, una lista alla Camera e al Senato vede entrare i propri eletti da una soglia del 3 per cento alla Camera ad una dell’8 per cento al Senato. Significa che fino a da partire 25 anni (età per votare per il Senato, ndr) i voti non sono uguali agli altri. Ma serve una differenza del 5 per cento in più di  elettori ultra-venticinquenni per avere un risultato di eletti che sia in equilibrio con quello della Camera. E’ questa una “disarmonia” tra Camera e Senato (riconfermato dal No al referendum) che penalizza la rappresentanza e ancora una volta la governabilità”.
 
Per le coalizioni?
 
“L’ ingiusta rappresentanza è moltiplicata per 20 (soglia di accesso al Senato per le coalizioni, ndr)
 
 
Punto 5. “Liste alla Camera e Coalizioni al Senato”. Che signfica?
 
“Al Senato restano previste le coalizioni, ma per formarle non ci sono più norme applicabili, perché la loro costituzione rinvia agli articoli 14, 14 bis e 15 del DPR 361/1957 che regolano la formazione delle coalizioni alla Camera e che non ci sono più dal 2015, cioè da quando la Legge 52 le esclude! I gruppi  parlamentari, quindi, facciano attenzione ai “cavilli”. Questi si possono cambiare, ma l’impianto della nuova legge deve risultare coerente in se stesso e con la Costituzione”.
 
Infine chiedete il riequilibrio della rappresentanza di genere tra Camera e Senato.
 
“Al Senato  le circoscrizioni sono regionali, dunque assai ampie per un solo candidato, cui dare la preferenza. Alla Camera invece 100 circoscrizioni sono più piccole e battute da candidati in coppia, uomo e donna. Questo viola il diritto di uguaglianza dell’elettore passivo al Senato rispetto a quello della Camera. Il candidato al Senato ha una campagna elettorale più difficile e costosa di quella del candidato alla Camera che ha il vantaggio dell’abbinamento e di un collegio elettorale più piccolo”.
 
Ecco dunque in breve un’anticipazione della scaletta già pronta e che il pool anti-Italicum presenterà ai gruppi per “armonizzare” Camera e Senato, come chiede il Presidente Mattarella. “Come si vede - dice Besostri -  le questioni sul tappeto per gli otto Tribunali, che hanno già convocato le udienze sul ricorso contro l’Italicum, non mancano. Basta che un solo Giudice invii alla Consulta una nuova Ordinanza di rinvio per l’esame di costituzionalità su uno di questi punti e il lavoro di riforma in Parlamento ne deve tener conto e se la Corte Costituzionale fissasse una nuova udienza persino interrompersi.. Quindi è impossibile procedere con fretta per definire le norme che regolano il processo di formazione della rappresentanza popolare nell’ordinamento dello Stato".
Un’ultima osservazione: "Certamente l’art. 88 della Costituzione consente al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Ma sarebbe una forzatura sciogliere il solo Senato dove la maggioranza è più labile, perché la maggioranza alla Camera è il frutto di una legge elettorale incostituzionale e applicata anche dopo la sentenza del 2014 sul Porcellum, per fare surroghe ”.
 CriticaSociale.net

domenica 5 febbraio 2017

IUniScuoLa Senior:Al Centro Anziani “Ricordi” si mangia bene




L’incontro della Commissione Politiche Sociali del Municipio 3, svoltosi martedì 24 gennaio 2017 presso la sede del Municipio, aveva lo scopo di presentare l’attività del Centro Socio Ricreativo Culturale “Ricordi” di via Boscovich.
Prima di entrare in argomento, gli assessori Scarinzi, Costamagna e la Presidente della Commissione Rosco hanno espresso le loro lodi all’attività del Centro, dove più volte sono stati ospiti a pranzo, e dove si sono trovati molto bene.
Il Presidente del Centro, Franco Gabriele, ha quindi presentato l’attività da quando è stato eletto: oltre ai servizi offerti gratuitamente dal Comune (corsi di ginnastica, di inglese, sui problemi dell’alzheimer) sono stati impegnati ad organizzare pranzi, gite, tombola e balli.
Il Centro, in base allo statuto, ha la missione di promuovere “la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio, e di stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi”, di promuovere  cioè anche il senso civico e di responsabilità dei cittadini. Alcuni soci presenti all’incontro hanno espresso qualche perplessità sulle attività svolte fino ad ora e sui modi in cui vengono utilizzate le risorse messe a disposizione dal Comune.
Altri soci hanno inoltre espresso insoddisfazione per come è stata gestita la recente assemblea per l’approvazione del bilancio, alla quale erano presenti l’assessore Scarinzi e il funzionario del Comune Errico. Ritengono infatti che non siano state date le informazioni opportune e che la sua conduzione sia stata non sufficientemente trasparente.
L’assessore Scarinzi ha voluto precisare che se qualcuno ha dubbi sull’attività del Centro può rivolgersi alla magistratura.
L’incontro è terminato con poca soddisfazione da parte di diversi soci presenti e la richiesta da parte della minoranza della Commissione Politiche Sociali del Municipio 3 di ulteriori approfondimenti sull’attività del Centro e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Anna Reali

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(Whistleblowing)
In attuazione delle indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Milano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31
gennaio 2014, ed in particolare dell’articolo 12 di tale Piano, è stata realizzata nella intranet
comunale una piattaforma dedicata al c.d. “whistleblowing”, ossia alla segnalazione, da parte dei
dipendenti, di un fatto che costituisce un illecito, una illegalità o una irregolarità che possano
arrecare un pregiudizio patrimoniale ed un danno all’immagine dell’Amministrazione
Comunale.
Si tratta di un istituto giuridico espressamente previsto dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge
anticorruzione), che, all’art. 1 comma 51 inserisce nel D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 l’art. 54
bis che così recita: << Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (come da ultimo disposto con Legge n. 144/2014), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente oindirettamente alla denuncia. >>l’apposita piattaforma informatica la segnalazione viene indirizzata all’Organismo
di Garanzia previsto dall’articolo 12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Per poter essere presa in considerazione dall’Organismo di Garanzia la segnalazione deve
essere effettuata in buona fede, deve riguardare comportamenti lesivi dell’interesse pubblico
e deve essere circostanziata.
L’Organismo di Garanzia, che riceve e verifica le segnalazioni al fine di avviare la necessaria
attività istruttoria, è composto da due soggetti qualificati esterni all’Ente e da un dipendente
esperto riconosciuto autorevole da parte della struttura. Detto Organismo, che è stato
nominato con provvedimento del Sindaco in data 24 settembre 2014, dura in carica tre anni
e i suoi membri non sono rinnovabili.
La piattaforma per le segnalazioni messa a punto dal Comune di Milano, tra i primi comuni
italiani ad aver adottato tale strumento, è divenuta operativa da gennaio 2015 e coniuga il
requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell’anonimato con quello di
accessibilità e sicurezza.
Mediante tale istituto il Comune di Milano, in funzione anticorruzione, intende fornire uno
strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento
della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.