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giovedì 14 luglio 2011

MIUR: Anno scolastico 2011/2012- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

C.M. n. 63 Roma, 13 luglio 2011 Prot. n. A00DPIT0906

Ai Direttori Generali degli Uffici regionali LORO SEDI

e p.c. Agli Assesori Regionali all'Istruzione LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2011/2012- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.

Con l’occasione, si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, che ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine del 31 luglio di cui alle legge n. 333/2001 di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato).

Le SS.LL, proseguendo negli incontri attivati nella fase di elaborazione degli organici di diritto, sulla base degli elementi e dei dati fatti tenere dalle istituzioni scolastiche, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più idoneo e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri sono tanto più necessari in considerazione della graduale attuazione della riforma del secondo ciclo che, com’è noto, coinvolge le classi prime e seconde dell’a.s. 2011/12, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie relative all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente disciplinano la definizione degli organici, si fa rinvio al Decreto interministeriale (in corso di registrazione), al quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli organici, ricordando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.

Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Com’è noto, il decreto interministeriale relativo agli organici dell’a.s. 2011/12 ha previsto che le riduzioni di cui alla legge n. 133 del 2008, per l’a.s. 2011/12, fossero effettuate tutte in organico di diritto.

Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’ anno 2010/11. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre.

A solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che in organico di fatto possono concorrere a raggiungere l’obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese, cui tale insegnamento deve essere attribuito solo congiuntamente ad altri, e procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni occorrenti per l’attivazione di classi a tempo pieno; - nell’istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e delle condizioni necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato; una puntuale e attenta verifica della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni. Una attenta gestione degli spezzoni orari inferiori a sei ore potrà, inoltre, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento della spese di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008.

Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per un verso l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in coerenza con le finalità di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.

Per la corretta e scrupolosa attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e il pieno e razionale utilizzo da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Pertanto, sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità più idonei all’ottimale impiego delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi tenendo conto delle richieste delle famiglie, all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità conseguenti dall’autonomia organizzativa e didattica.

Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009, debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell’attuale, delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.

A tale riguardo le SS.LL. impartiranno le opportune istruzioni ai dirigenti scolastici affinché i medesimi evitino di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero che l’iscrizione di un limitato numero di alunni debba comportare lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.

In particolare:

a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate;

b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi, per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici, sia per il primo ciclo che per il secondo ciclo, comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 23 luglio p.v., sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell’orario obbligatorio all’interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).

Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Relativamente a tale ultima previsione, si ribadisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi n. 333/01 e n. 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti

ai sensi della legge n. 268/2002.

In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del DPR 297/94, modificato dall’art. 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Personale docente

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi di scuola si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui alla C.M. n. 21/2011, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell’a.s. 2011/12, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi dell’art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo alcuni punti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si ricorda che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati, rammentando che è stata diramata una nota ( n. 26482 del 7 marzo 2011) che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. A tale ultimo riguardo si fa presente che è stato predisposto dal Sistema informativo lo schema di contratto da utilizzare per il pagamento delle ore attraverso l’inoltro per via telematica.

Scuola dell’infanzia:

La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

Pertanto, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito delle risorse complessive assegnate, anche ricorrendo alle compensazioni.

Scuola primaria:

Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, seconde e terze, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla terza e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2011/12.

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.

Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, equivalenti all’orario frontale di due docenti per classe, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigente scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla C.M. 21/11 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili, alle quali sopra si è fatto cenno.

Si ricorda che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.

Scuola secondaria di I grado

Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all’esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l’eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto, all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Scuola secondaria di II grado

Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei.

Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime e seconde dei previgenti ordinamenti nelle classi successive.

Si ricorda che:

- il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali;

- in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno

comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

- nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Classi di concorso

Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Con note n. 272 del 14 marzo e n. 4561 del 31 maggio 2011 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti.

Quanto alla sistemazione del personale in esubero e al potenziamento dell’orario si premette che negli ultimi due anni scolastici il personale docente in esubero a livello provinciale è aumentato anche per effetto della riduzione delle ore settimanali di lezioni delle classi degli istituti tecnici e degli istituti professionali non interessati dal riordino.

Tenendo conto, pertanto, di tale situazione, il personale in esubero dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale che nel rispetto della procedura di cui al CCNI sulle utilizzazioni, verrà utilizzato nella scuola di precedente titolarità, dovrà essere impiegato prioritariamente nelle classi oggetto delle riduzione di orario, per potenziare gli insegnamenti obbligatori previsti dagli indirizzi di studio che sono stati oggetto di

riduzione e, per l’istruzione professionale, anche per attivare i corsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale.

Tale personale, ovviamente, nel caso siano state rilevate riduzioni delle quantità orarie tali da comportare un quadro orario inferiore alle 32 ore settimanali per l’istruzione tecnica e alle 34 ore settimanali per l’istruzione professionale, concorrerà ad integrare le ore mancanti fino alla concorrenza dei citati orari settimanali.

Soddisfatta tale esigenza, il restante personale degli istituti tecnici, professionali e dei licei facente parte delle classi di concorso in esubero, verrà utilizzato per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, nonché per assicurare gli insegnamenti previsti per il conseguimento delle qualifiche professionali.

Mentre per l’utilizzo dei docenti in esubero nelle classi dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionali oggetto delle riduzione di orario non è necessario alcuna richiesta da parte della scuola, nel caso del potenziamento è necessario che l’istituzione scolastica avanzi apposita richiesta all’Ufficio scolastico territoriale.

Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui la D.M. 15 giugno 2010, rientrano nelle attribuzioni dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Tali percorsi, com’è noto, possono essere realizzati, ferma restando la competenza delle Regioni sulla base della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare) come da Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e da previsione delle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale).

Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 21 del 14 aprile 2011 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

 la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;

 la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento.

Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.

In tale fase, per il funzionamento dei percorsi di qualifica, oltre alla utilizzazione della quota di flessibilità, potranno essere impiegate anche le consistenze orarie dei docenti eventualmente in esubero, le quote residuali di organico disponibili, nonché le differenza orarie rispetto alle 18 qualora la cattedra sia costituita con orario inferiore a quello d’obbligo.

Per i percorsi relativi all’offerta sussidiaria complementare, il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella B della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti: tale funzione consente di attribuire lo specifico insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi, nonché di regolamentare l’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella B non dovrà produrre situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo ovviamente a riferimento l’intero sviluppo quinquennale dei corsi statali e triennale dei corsi di IeFP.

Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

Ufficio tecnico

L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti.

I successivi art. 8, comma 4, per l’istruzione tecnica e art. 8, comma 7, per l’istruzione professionale, stabiliscono che i posti relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. Tali modalità sono stabilite dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.

Posti di sostegno

L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsioni ovviamente si applica alle nuove certificazioni;

b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009);

c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010;

d) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2011/12, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .

L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell’organico di fatto.

Come già fatto presente nella C.M. n. 21/2010, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra questo Ministero e il Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2010, ai CTP è stato attribuito un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell’operazione relativa "al rilascio del permesso di soggiorno CE " . Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tenere in debita evidenza tale adempimento, valutando la possibilità di riservare apposite risorse.

Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2010/2011. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell’economia, valuterà la possibilità di concedere la relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

Personale educativo

Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.

Personale ATA

Come già evidenziato nella nota n. 4638 del 1° giugno u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per l’a.s. 2011/2012, l’eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in

argomento, non deve comportare incrementi dell’organico di diritto della dotazione provinciale.

Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria) in merito alla cessazione dei collocamenti fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.

In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo, a condizione che la concentrazione risulti dalla rilevazione anagrafica di tale personale, attivata, in prima applicazione, secondo tempi e modalità indicati nella circolare del 1° giugno scorso.

Di conseguenza, si ritiene di dover evidenziare che l’incremento di posti per la presenza di personale inidoneo risulterebbe privo di motivazione qualora non supportato dal citato riscontro anagrafico. In tale ipotesi, pertanto, le ulteriori, eventuali esigenze rappresentate dai Dirigenti scolastici potranno essere prese in considerazione dalle SS.LL. previa regolarizzazione anagrafica di tutto il personale ATA che si trovi nelle condizioni di cui alla citata legge 289/2002, ovvero di quello che successivamente sia stato o sia dichiarato totalmente o parzialmente inidoneo all’espletamento del profilo professionale di appartenenza. (dalla C.M. 4638 del 1.6.2011: La rilevazione deve essere effettuata, in prima applicazione, contestualmente alla trasmissione dei dati (per l’O.D. 2011/2012) a Sistema informativo da parte delle istituzioni scolastiche. Successivamente, sarà previsto l’annuale aggiornamento, secondo termini e modalità da definire a regime. La funzione informatica del SIDI è già disponibile per le istituzioni scolastiche: in particolare, si deve accedere all’area SIDI "Gestione Assenze". E’ necessario, poi, selezionare la categoria "Esoneri" e il codice "P065 – Personale ATA inidoneo: utilizzazione in altro profilo ovvero con

mansioni ridotte nel profilo di titolarità", comunicando la data di inizio dell’utilizzazione nonché gli ulteriori elementi indicati nel quadro informatico di riferimento).

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.

L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che saranno rese note entro breve termine.

In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.

Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l’a.s. 2011/2012.

Monitoraggio

Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, riguardante le consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;

- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;

- rilevino le condizioni e le consistenze sia delle classi eccessivamente sovradimensionate e che quelle eccessivamente sottodimensionate.

Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta

giovedì 17 marzo 2011

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011

Pubblicato sulla Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2010
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n.35). (11A02399)

ECCIO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008»;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio
2009/20011, le quantita' dei posti della dotazione organica del
personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla
Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del
2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti professionali
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
relativi regolamenti, si e' proceduto alla individuazione delle
classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti
professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185, recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-bis, che proroga il
termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge n. 296/1996;
Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139
regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge
n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010,
riguardante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010
riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale e'
stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le
risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Decreta:

Art. 1 Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A»,
«B», «C», «D», «E», e «F» e costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla
previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla relativa
serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di
handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto
del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna
regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche
dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche' sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo «Per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le
classi successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con
consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1,
comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli
istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni.
3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati
all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle
situazioni problematiche.

Art. 2 Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una
volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con
gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla
ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato
anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati
di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione,
nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di
particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale,
l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici
rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale
regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri
elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema
informativo.
5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla
normativa vigente.

Art. 3 Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20
marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia
sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il
dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle
stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta
formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse
assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010,
relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con
cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero
della classi stesse.

Art. 4 Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento
sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed
alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e' consentita
l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta'
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5 Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20
marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il
tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che
supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e
secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino
a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La
dotazione organica e' comunque fissata in 27 ore settimanali per
classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo,
le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello
di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto
di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata
in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo,
a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con il presente decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a
tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e'
di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri
pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per
le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato
possibile coprire attivando la citata procedura possono essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni
orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno
contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore
sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento delle religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei
commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare
le attivita' educative e didattiche in base al piano dell'offerta
formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente
utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con
rientri pomeridiani.

Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo
alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi
regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione
tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento
e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in
applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione
che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se
costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei)
o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di
«Istituti di istruzione secondaria superiore».
3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione
dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli
istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non
meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che
a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate)
della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della
progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite
cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi
orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante
nelle classi successive alle prime.
8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove
classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto
vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del
secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente
provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di
tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le
attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di
concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare
riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo
delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere
decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.
Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20%
del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel
secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere
ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e
che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo
anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non
dovra' determinare esuberi di personale.
10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7 Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli
23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5
del regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009
relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria
di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a
tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal decreto
ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte
all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire
la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti
musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai
conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il
citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per
ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento
didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ...
art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di
musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».

Art. 8 Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di
qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte
applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli
alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di
diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di
diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 81/2009.
3. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello
delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art.
16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.
7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
8. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul
dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in
relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per
sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione
del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.

Art. 9 Dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal decreto ministeriale 25
ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma
602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa di dare piena
applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica
assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle
attuali consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico
di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni,
debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle
dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10 Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione
secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28
novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza,
la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti
comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le
aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo
esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita'
ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione
didattica in ambiente di cura.

Art. 11 Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per
l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella E, colonna A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E,
colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e'
affetto l'alunno.
2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali
regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni
e dagli enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la
possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato,
insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo
indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine
delle attivita' didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
recante regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti
locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle
risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti
scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra
le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per
classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.

Art. 12 Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto
interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del
personale educativo.
Art. 13

Scuole funzionanti
presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine
e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti
nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche
provinciali.

Art. 14 Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle
previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale,
secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul
dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione
di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei
necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non
possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15 Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici
effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio
dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle
operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura
costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.

Art. 16 Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale
del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua
slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire
complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17 Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle
tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti
di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri
derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per
la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della
scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28
marzo 2003, n. 53.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254

Parte di provvedimento in formato grafico