Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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domenica 28 agosto 2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n.119-Congedi, aspettative e permessi.

Serie Generale n. 173 del 27-07-2011

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n.119
Attuazione dell'articolo 23 della legge  4  novembre  2010,  n.  183,

recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia
di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del
2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni
finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai
lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del
2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari
opportunita';

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Oggetto e finalita'

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione
dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) ed e), al
fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i
presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e
le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle
aspettative, comunque denominati, nonche' di razionalizzare e
semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.



Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della
gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.».



Art. 3


Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita
del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso.



Art. 4

Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di
handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al
comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.»;
b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».



Art. 5


Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in
materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla
contrattazione collettiva.».



Art. 6

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al
comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave,
residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.».



Art. 7


Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24
dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla
quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita'
invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di
comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il
lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta
sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509.



Art. 8

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del
bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di
adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».



Art. 9


Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'

giovedì 11 agosto 2011

Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A-Anno scolastico 2011/2012

Ecco la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III
Prot. n. AOODGPER 6635 Roma, 10 agosto 2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2011/2012 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2011/12.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con il D.M. 13 giugno 2007, n. 131 che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. Com'è noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è operante il nuovo termine del 31 agosto, stabilito dall’art. 9, comma 19, della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70.
A decorrere dal 1°settembre 2011, l'individuazione e la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2011/12 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle "scuole di riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate dall’art. 3, comma 2, del citato Regolamento, si ricorda che tali atti, sia se individuino una specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali degli U.S.R. che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
1 - la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2 - la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3 - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c. 6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 della .L. n. 133/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 26 agosto 2011, al Dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di aspirante inserito in prima fascia.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti Uffici territoriali dell’U.S.R. e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità,su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2011/2012; in caso di esito negativo si ricorre successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori” e, in subordine, si attinge alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del Regolamento procede utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità.
Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del Regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3, e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento della prima e della seconda fascia, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
relativamente alle specifiche discipline di indirizzo in essi previste
Entro il 18 agosto 2011 tutti i licei musicali e coreutici pubblicano sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili e quello relativo alla copertura delle supplenze temporanee per l’a.s. 2011/12, facendo riferimento agli specifici insegnamenti attivati presso le singole istituzioni scolastiche con l’indicazione analitica dei vari strumenti musicali.
Tutti gli interessati, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previste dall’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le classi di concorso A031, A032 e A077 possono, entro il 31 agosto 2011, presentare domanda, alle istituzioni scolastiche della provincia nella cui graduatoria a esaurimento sono inclusi, per essere inseriti nell’elenco relativo al personale fornito di abilitazione.
Il suddetto personale deve, altresì, dichiarare il possesso dei titoli previsti dalla nota prot n. 272 del 14 marzo 2011 – Allegato E, tabella Licei - tenendo conto delle precisazioni sul servizio valutabile contenute nell’art. 6 comma 7 dell’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011.
Gli elenchi di cui sopra sono compilati secondo le modalità indicate nel citato allegato.
Entro la medesima data del 31 agosto possono presentare domanda anche coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto. I suddetti aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei medesimi specifici requisiti previsti dall’allegato E .
Le istituzioni scolastiche, dopo puntuale verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati, procedono all’inclusione nell’elenco, secondo il punteggio agli stessi attribuito nelle graduatorie di provenienza e secondo il seguente ordine: docenti della A031, della A032 e della A077. Per tale operazione si avvalgono della supervisione scientifica dei Comitati di valutazione costituiti ai sensi dell’art. 5, c.4, del Regolamento per il conferimento delle supplenze di cui al DM n. 131 del 13 giugno 2007.
Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, le istituzioni scolastiche procedono all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori. Gli elenchi devono essere pubblicati nei modi ordinari e inviati all’Ufficio territoriale competente entro il 15 settembre 2011.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di scelta della sede.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, c.8, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione dell’attribuzione del primo contratto di lavoro. E’ ritenuta comunque valida la certificazione eventualmente già presentata
Sull’argomento si ritiene che, nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della L 133/08 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
PERSONALE ATA - CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica, non preclude all’aspirante, di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale , sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota prot. n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo le indicazioni già fornite con nota prot. 6568 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale.
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, c. 8, e l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto conto delle disposizioni dettate dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Esaurita tale possibilità i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede, ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2011/2012, le disposizioni impartite per il personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già richiamate disposizioni dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e accessibili.
E ciò a maggior ragione dopo il 31 Agosto, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento” o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
ASSUNZIONI EX L. n. 68/99
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SSLL vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta