Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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giovedì 28 aprile 2011

MIUR Lombardia: Benefici riconosciuti a persone con disabilità e a coloro che debbano assisterle

Ecco la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4640 del 27.04.2011
inviata a : Ai Dirigenti Responsabili degli Ambiti Territoriali della Regione LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado LORO SEDI
Oggetto: Permessi per persone con disabilità e per assistenza a persone con disabilità
L. 104/92, art. 33 (come novellato dall’art. 24 della L. 183/2010) -



Continuano a pervenire a questa Direzione numerosi quesiti concernenti la materia di cui in oggetto, ciò che fa ritenere opportuno, al fine di rispondere alla platea dei richiedenti consulenza e supporto, riepilogare, se pure in forma schematica, i principali aspetti della vigente normativa circa i benefici riconosciuti a persone con disabilità e a coloro che debbano assisterle.
Al riguardo, si rammenta in primo luogo come questo Ufficio abbia già diffuso, in tempi recenti, note esplicative in materia [1], divulgando anche il contenuto della circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica [2], che contiene specifiche ed importanti indicazioni circa l’applicazione dell’art. 24 della L. 183 del 04.11.2010 (Collegato Lavoro).
Requisiti oggettivi per la concessione dei permessi
1) Accertamento della situazione di handicap in condizioni di gravità.
Condizione essenziale per la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/92 è la produzione, da parte dell’interessato, del verbale della Commissione medica di cui all’art. 4 L. 104/92, redatto al termine della prescritta procedura, dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave (il verbale deve recare l’attestazione esplicita della sussistenza di situazione di gravità ex art. 3, c. 3, L.104/92).
Si ricorda che, a partire dal 01.01.2010, per effetto di quanto disposto dall’art. 20 della L. 102 del 03.08.2009, risultano modificati alcuni passaggi dell’iter di domanda, accertamento e riconoscimento, anche per le situazioni di cui alla L.104/92 (presentazione istanza all’INPS; integrazione commissione con medico INPS; modalità di rilascio del c.d. “certificato introduttivo”; termini per la visita; verbale elettronico in doppia versione; verifica etc.) [3 ]
Rimangono, ovviamente, valide le certificazioni acquisite prima di tale data, e ciò sino al successivo accertamento, qualora previsto.
2) Assenza di ricovero permanente della persona da assistere
La persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere, o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria.
Fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:
• interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e/o terapie debitamente certificate;
• ricovero a tempo pieno del disabile in coma vigile, stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale;
• ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità grave, nei confronti del quale i sanitari della struttura che lo ospita certificano la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà, naturalmente, risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare attentamente.
Condizioni soggettive per la concessione dei permessi
1) Lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all'art. 33, c. 3 della L. 104/92 per assisterepersone in situazione di handicap grave:
-Coniuge
-Parenti e affini entro il secondo grado[4]:
-parenti di primo grado: genitori, figli;
-parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli)
-affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero
-affini di secondo grado: cognati.
2) Eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
Estensione della legittimazione ai permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.
-parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
-affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Per valutare tale ultima ipotesi, nel caso di genitore o coniuge affetto da patologie invalidanti, è necessario acquisire idonea documentazione medica relativa a [5]:
“1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;


2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;


3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;”.
Il caso di mancanza di genitori o coniuge della persona in situazione di handicap grave è riconducibile ad ipotesi di:

-decesso

-assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato; stato di figlio naturale non riconosciuto)
-situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
3) Posizione di referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.
L'art. 24 della legge 183/2010 nell'innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire di permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza (oltre a quello, già superato, della convivenza), che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia.
La legge stessa ha però espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".
Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito." (così Consiglio
di Stato - parere n. 5078 del 2008).
4) Genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave
Particolari norme sono invece dettate per i genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave.
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente).
Fermo restando, dunque, il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio.
Nel caso di genitori di minore di tre anni disabile, sussiste la possibilità di fruire dei permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e s.m.i., in alternativa alle altre prerogative previste nel D.Lgs. 151/2001.
Resta fermo, quindi, il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
È opportuno segnalare, infatti, che trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, c. 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di
riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 e viceversa.
5) Possibilità, per una sola persona, di assistere più soggetti in situazione di disabilità grave
Le nuove norme non precludono invece espressamente la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili.[ 6 ]
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.
Modalità di fruizione
L’art. 71, c. 4 della L. 133/2008 (conversione del D.L. 112/08) prevede che “la contrattazione collettiva o le specifiche normative di settore… definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni”
I permessi in questione sono previsti espressamente dalla Legge in esame (art. 33, comma 3) nella misura di tre giorni al mese.
Il vigente CCNL Comparto scuola, come noto, nulla prevede in termini di quantificazione oraria di detti permessi e/o di fruizione alternativa degli stessi; in adesione alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica [7] e da giurisprudenza consolidata [8 ]si conferma, dunque, che il personale della scuola può
fruire dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., solo nella modalità dei tre giorni al mese, richiedibili anche in maniera continuativa.
Presentazione della domanda per la fruizione dei benefici di cui all’art. 33 L. 104/92
Il dipendente interessato ha l'onere di :
· presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge;
· dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione, attraverso la produzione di idonea documentazione;
DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE
verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave;
(solo per ipotesi di deroga) certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, c. 3, della L. 104 e la documentazione medica relativa a quanto riportato nel precedente paragrafo 2) - requisiti oggettivi;
idonea documentazione, ovvero apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), per certificare la sussistenza di tutte le condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.[9]Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza [10] dalla quale risulti che:
il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per necessità legate alla propria situazione di disabilità;
il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile;
il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
Salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività didattica o amministrativa.
Adempimenti dell'amministrazione
A fronte dell’istanza di fruizione delle agevolazioni in esame, l’Ufficio/struttura di appartenenza del dipendente dovrà
-verificare l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione;
- monitorare periodicamente i provvedimenti di accoglimento al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. (Si richiama l'attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile);
- revocare i benefici per effetto della decadenza, nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi;
- procedere ad attivare tempestivamente procedimento disciplinare ove emergessero, nell'ambito o a seguito degli accertamenti, gli estremi di una responsabilità del dipendente, nonché, nelle ipotesi di reato, procedere alle necessarie comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;
- effettuare, entro il 31 marzo di ogni anno, le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della L. 183/2010.
Non appare superfluo ricordare ancora che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si deve procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso eventualmente già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova norma.
In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, la concessione dovrà essere revocata e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza.
Il dipendente interessato, che si trovi nella condizione di poter fruire di permessi a diverso titolo in base alla nuova legge, avrà ovviamente l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto.
Conclusivamente si rammenta che la materia in esame è soggetta ad evoluzione, tenuto conto anche della delega conferita al Governo mediante l’art. 23 della L. 183/2010, per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi nonché per la “razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L.104/92”.

NOTE:
1 v. nota prot. MIURAOODRLO R.U. 19533 del 9.12.2010
2 v. nota prot. MIURAOODRLO R.U. 20152 del 21.12.2010
3 v. circolare INPS 28.12.2009 n. 131
4 art. 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge"

5 art. 2, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro edella previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278

6 v. circ. 13/2010 Dip.Funzione Pubblica, che supera il precedente parere n. 13/2008
7 v. circ. 8/2008 Dip.Funzione Pubblica
8 v. sentenza Corte Cassazione – sez. Lavoro 18/6/2009 n. 14184 “Permessi di cui al 3° comma art. 33 L. 104/92 –
fruibilità frazionata in ore – insussistenza”.
9 art. 76 d.P.R. 445/2000 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."
10 Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 13/2010
F.to Il dirigente Luciana Volta

Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare

In G.U. n. 16 del 13-4-2011 è pubblicata la Sentenza 4 aprile 2011 n. 116
Ecco la sentenza:
1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 16 del 13-04-2011
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 04 aprile 2011, n.116
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo
obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino
nella casa familiare - Mancata previsione - Eccepita
inammissibilita' della questione per richiesta di pronuncia
additiva non costituzionalmente obbligata - Reiezione.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.
Lavoro e occupazione - Lavoratrici madri - Ipotesi di parto prematuro
con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o
privata - Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua
richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute
attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di
parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa
familiare - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di
trattamento tra il parto a termine ed il parto prematuro -
Contrasto con i precetti costituzionali posti a tutela della
famiglia -Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, lett. c).
- Costituzione, artt. 3, 29, primo comma, 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di Palermo nel
procedimento vertente tra C. C. e l'INPS ed altra con ordinanza del
30 marzo 2010, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore
Alessandro Criscuolo;
udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di
parto prematuro, qualora il neonato abbia necessita' di un periodo di
ricovero ospedaliero, la possibilita' per la madre lavoratrice di
usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di
ingresso del bambino nella casa familiare».
2. - Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunziarsi
nel giudizio di merito, iniziato dalla signora C. C. nei confronti
dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di Telecom
Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell'art. 669-octies del
codice di procedura civile ed espone che l'attrice, la cui figlia era
stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo
in terapia intensiva, venendo dimessa soltanto l'8 agosto 2005, era
stata posta in congedo obbligatorio dall'INPS, in base all'art. 16
d.lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto medesimo.
La lavoratrice aveva inoltrato all'ente previdenziale la
richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con
decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall'ingresso della
neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria
prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l'INPS aveva
respinto detta richiesta.
Pertanto - aggiunge il rimettente - la parte privata aveva
promosso un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc.
civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del
ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi
dall'attivita' lavorativa a far data dall'8 agosto 2005 e per i
cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda
diretta ad ottenere la declaratoria del diritto della signora C. C.
ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.
Cio' premesso, il giudicante - ritenuta rilevante la questione
sollevata, in quanto dalla dichiarazione d'illegittimita'
costituzionale della norma censurata dipenderebbe l'accoglimento
della domanda nel merito - richiama il dettato di tale norma che,
disciplinando il congedo di maternita', vieta di adibire al lavoro le
donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. n 151 del 2001; b) ove il
parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi
dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternita' dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che
disciplina l'estensione del divieto, nonche' l'art. 18 il quale
sanziona con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle
disposizioni de quibus.
In questo quadro, il Tribunale osserva che l'art. 16 d.lgs. n.
151 del 2001 trova un precedente nell'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato
dall'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
citta').
Il detto art. 4, poi abrogato con l'intera legge n. 1204 del 1971
dall'art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l'altro) il
divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il
parto.
Questa Corte, con sentenza n. 270 del 1999, dichiaro'
l'illegittimita' costituzionale della norma, «nella parte in cui non
prevede(va) per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei
termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare
una adeguata tutela della madre e del bambino».
Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato
art. 16, la domanda della attrice, diretta ad usufruire dell'intero
periodo di congedo (tre mesi piu' due mesi) dalla data d'ingresso
della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del
parto, non potrebbe essere accolta, neppure in via parziale, restando
l'obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non adibire
la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo gia' detto.
Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha
dato luogo ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente
orientata, in guisa da consentire, nell'ipotesi in esame, la
decorrenza dell'intero periodo di congedo obbligatorio dal momento
dell'ingresso in famiglia della neonata. Ritiene, pero', di non poter
condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un
ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151
del 2001, il quale punisce l'inosservanza delle disposizioni
contenute negli artt. 16 e 17 con l'arresto fino a sei mesi.
Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della
materia presenta gli stessi vizi di legittimita' costituzionale
riscontrati da questa Corte con riferimento all'art. 4 della legge n.
1204 del 1971, perche' il circoscritto intervento del legislatore non
sarebbe sufficiente.
La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata
disparita' di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra il
caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo
soltanto nel primo caso un'adeguata tutela della maternita' e la
salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e
del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).
Invero, come gia' sottolineato da questa Corte nella sentenza
citata, finalita' dell'istituto dell'astensione obbligatoria (oggi
congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la
tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio,
che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed e' decisiva
per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo
di madre.
La norma censurata, non prevedendo la possibilita' di differire
il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino puo' fare
ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non
garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando,
come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il
termine del congedo.
Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di
tornare al lavoro se non con il decorso di cinque mesi dal parto,
anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di
assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue
condizioni di salute lo permetterebbero.
Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in
contrasto con il principio di parita' di trattamento e con i valori
costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con
conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.
In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non
ha colmato il vuoto normativo gia' posto in evidenza con la citata
sentenza della Corte costituzionale; e, a sostegno della necessita'
di un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe
richiamato l'art. 14, comma 5, decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), alla stregua del quale
«In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta
comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante
la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di
licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora
non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino».
3. - Nel giudizio di legittimita' costituzionale si e' costituito
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), depositando il
3 settembre 2010 una memoria, con la quale ha chiesto che la
questione sollevata dal rimettente sia dichiarata inammissibile o,
comunque, non fondata.
Dopo aver riassunto i fatti esposti nell'ordinanza di rimessione,
l'INPS osserva che, ad avviso del rimettente, la disparita' di
trattamento sussisterebbe tra «la fattispecie di parto e termine e
quella di parto prematuro», in quanto l'art. 16, comma 1, lettera d),
d.lgs. n. 151 del 2001 (nonche' le connesse disposizioni di cui agli
artt. 17 e 18 dello stesso decreto), nel disporre che, in caso di
parto prematuro, il congedo obbligatorio dal lavoro (cinque mesi) si
colloca soltanto nel periodo immediatamente successivo al parto,
consentirebbe che solo in caso di parto a termine si realizzi
«un'adeguata tutela della maternita' e una salvaguardia dei diritti,
costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare
(artt. 29, 30, 31, 37)».
Tale questione - prosegue l'Istituto - fu gia' affrontata da
questa Corte con la sentenza n. 270 del 1999. Con tale pronuncia
(cosiddetta additiva di principio), fu dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge n.
1204 del 1971 (ora art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001), nella parte
in cui non prevedeva, per l'ipotesi di parto prematuro, una
decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea
ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino.
La citata sentenza indico' «delle possibili soluzioni da adottare
per risolvere la questione oggi in esame», aggiungendo che la scelta
spettava al legislatore.
Orbene, la norma qui censurata prevede (tra l'altro) il divieto
di adibire al lavoro le donne «durante gli ulteriori giorni non
goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta rispetto a quella presunta. Tali giorni
sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto».
Pertanto, ad avviso dell'INPS, il legislatore, in caso di parto
prematuro, avrebbe stabilito che il periodo di astensione
obbligatoria sia comunque pari a cinque mesi complessivi,
prescindendo dalla data del parto, e, qualora la nascita avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta, avrebbe previsto che i
giorni non goduti (cioe' quelli correnti tra la data presunta e
quella effettiva) siano aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto. Tale soluzione sarebbe in armonia con
altre disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in particolare, con
l'art. 18 dello stesso decreto, che sanziona con l'arresto fino a sei
mesi l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17.
In altri termini, si sarebbe ritenuto inderogabile ancorare la
decorrenza del congedo obbligatorio alla data del parto.
In questo quadro l'Istituto eccepisce, in primo luogo,
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale.
Infatti il legislatore del 2001, proprio a seguito della
menzionata sentenza n. 270 del 1999, avrebbe adottato una delle
possibili soluzioni idonee a porre rimedio all'impossibilita' di far
decorrere, nel caso di parto prematuro, l'intero congedo obbligatorio
dopo il parto effettivo, equilibrando cosi' la situazione tra il caso
di parto a termine e quello di parto prematuro.
Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la richiesta
di pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata. Nella
vicenda in esame, la possibilita' di diverse soluzioni con le quali
risolvere il problema della decorrenza dell'astensione obbligatoria
in caso di parto prematuro sarebbe stata posta in evidenza dalla
stessa Corte costituzionale; circostanza, quest'ultima, che
confermerebbe come la questione sollevata rientri nell'ambito della
discrezionalita' del legislatore.
In ogni caso, la detta questione sarebbe non fondata.
La soluzione adottata dal legislatore sarebbe idonea a porre
rimedio all'impossibilita' di far decorrere, nel caso di parto
prematuro, l'intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo.
In realta', proprio l'invocato intervento additivo «non solo
comporterebbe un inammissibile esercizio della discrezionalita'
politica riservato al legislatore, ma darebbe anche origine ad
effettive disparita' di trattamento».
Infatti, un'eventuale diversa disciplina della decorrenza del
congedo obbligatorio per il caso di parto prematuro, con degenza
ospedaliera del neonato, determinerebbe un'effettiva discriminazione
rispetto al caso di parto a termine con neonato affetto da malattia
necessitante di ricovero ospedaliero.
I principi costituzionali richiamati dal rimettente sarebbero ben
salvaguardati sia dalla norma denunciata sia dagli altri istituti
contemplati dal vigente ordinamento, come il congedo per malattia del
figlio e il congedo facoltativo.
Sarebbe vero che la ratio dell'astensione obbligatoria e' volta
alla tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e
figlio, che s'instaura fin dai primi atti della vita in comune, ma
sarebbe vero del pari che tale istituto e' diretto anche a favorire
il recupero psico-fisico della partoriente. Consentire alla puerpera
di rientrare al lavoro subito dopo il parto potrebbe dar luogo ad un
abbassamento della tutela della sua salute.
Infine, il richiamo all'art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002
non sarebbe pertinente, in quanto tale normativa non potrebbe
costituire un idoneo tertium comparationis, dato il suo carattere
eccezionale, «siccome riferita ad una categoria di lavoratrici che
presta prestazioni lavorative del tutto speciali (personale
militare), non estensibile, pertanto, fuori del sistema considerato».
Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto nel
presente giudizio.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro,
con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita - in riferimento agli
articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della
Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di
parto prematuro, qualora il neonato abbia necessita' di un periodo di
ricovero ospedaliero, la possibilita' per la madre lavoratrice di
usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di
ingresso del bambino nella casa familiare».
2. - Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente -
avendo avuto un parto prematuro perche' la figlia, la cui nascita era
prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo
2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il
Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l'8 agosto
2005 - aveva chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con
decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall'ingresso della
neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria
prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l'INPS aveva
respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei
confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia
Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 del codice di
procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo,
accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad
astenersi dall'attivita' lavorativa a far data dall'8 agosto 2005 e
per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di
trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, che era stato
instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del
diritto dell'attrice all'astensione dal lavoro per il periodo di
tempo suddetto.
Cio' premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova
un precedente nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
(Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall'articolo 11
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'). Il detto
art. 4, poi abrogato con l'intera legge n. 1204 del 1971 dall'art. 86
del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l'altro) il divieto di
adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 270 del 1999, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale del
medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l'ipotesi di
parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo
dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela
della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore del
citato art. 16, la domanda dell'attrice, diretta ad usufruire
dell'intero periodo di congedo (tre mesi piu' due mesi) dalla data
d'ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data
presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l'obbligo
del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151
del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il
periodo gia' detto.
Inoltre egli rileva di non poter condividere l'interpretazione
compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale
prevista dal citato art. 18 per l'inosservanza delle disposizioni
contenute nell'art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva
questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 16, in
riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).
3. - In via preliminare, la difesa dell'INPS ha eccepito
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale,
sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di
questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato «una delle possibili
soluzioni idonee a porre rimedio all'impossibilita' di far decorrere,
nel caso di parto prematuro, l'intero congedo obbligatorio dal lavoro
dopo il parto effettivo, equilibrando cosi' la situazione tra la
fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro».
Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe
costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili
rimesse alla discrezionalita' del legislatore, come, del resto,
proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione
sopra indicata.
L'eccezione non e' fondata.
E' vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato
«l'incongruenza della disposizione in parola nell'ipotesi di parto
prematuro», osservo' che si proponevano diverse soluzioni «con
specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione,
spostandone l'inizio o al momento dell'ingresso del neonato nella
casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una
gravidanza normale» (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa
sentenza mise in luce che la prima soluzione era analoga a quella
relativa all'ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza
n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere
seguita dal disegno di legge n. 4624, recante «Disposizioni per
sostenere la maternita' e la paternita' e per armonizzare i tempi di
lavoro, di cura e della famiglia», presentato dal Governo alla Camera
dei Deputati in data 3 marzo 1998. Essa aggiunse che «La scelta tra
le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore», pervenendo
comunque alla declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art.
4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte
in cui non prevedeva per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza
dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad
assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.
Cio' posto, a parte quanto sara' detto di qui a poco, allorche'
si esaminera' il merito della questione, una riflessione ulteriore va
compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale,
dell'individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo
obbligatorio di maternita' nell'ipotesi di parto prematuro.
Essa non puo' decorrere dalla data presunta del termine
fisiologico di una gravidanza normale. Questo criterio e'
giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del
parto (art. 16, lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perche' e'
l'unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora avvenuto,
il cui avveramento pero' e' ragionevolmente certo e riscontrabile.
Non altrettanto puo' dirsi nel caso di parto prematuro, perche' in
detta circostanza con il richiamo alla data presunta si opera un
riferimento ipotetico ad un evento che, in realta', e' gia' avvenuto,
onde il criterio si risolve in una mera fictio che non consente la
verifica della sua idoneita' ad assicurare una tutela piena ed
adeguata della madre e del bambino per l'intero periodo di spettanza
del congedo. Del resto, lo stesso legislatore, collegando rigidamente
il decorso del congedo post partum alla data del parto, mostra di
volere per la detta decorrenza un riferimento certo.
Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del
periodo di astensione in caso di parto prematuro, resta la soluzione
di ancorare - al termine del ricovero - la relativa data all'ingresso
del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo,
sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di
vita che l'immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera
non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l'unica
percorribile, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata
dall'ente previdenziale.
4. - Nel merito, la questione e' fondata.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il
congedo obbligatorio, oggi disposto dall'art. 16 d.lgs. n. 151 del
2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel
periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di
recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma,
tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo
si instaura tra madre e figlio, e cio' non soltanto per quanto
attiene ai bisogni piu' propriamente biologici, ma anche in
riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo
collegate allo sviluppo della personalita' del bambino.
Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del
congedo di maternita', vieta di adibire al lavoro le donne: a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
quanto previsto all'art. 20 (che contempla la flessibilita' del detto
congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c)
durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20.
La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli
ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti
al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio
post partum decorre comunque dalla data di questo e' rimasto
immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame,
nei quali il parto non e' soltanto precoce rispetto alla data
prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto
prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato
presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve
restare per periodi anche molto lunghi.
In siffatte ipotesi - come questa Corte ha gia' avuto occasione
di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) - la madre, una volta dimessa
e pur in congedo obbligatorio, non puo' svolgere alcuna attivita' per
assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, pero', il periodo di
astensione obbligatoria decorre, ed ella e' obbligata a riprendere
l'attivita' lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa.
Ne' per porre rimedio a tale situazione puo' considerarsi sufficiente
aggiungere al periodo di congedo di maternita' dopo il parto gli
ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un
periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la
realizzazione di entrambe le finalita' (sopra richiamate)
dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.
Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data
prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25
marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all'8 agosto 2005,
vale a dire quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria
della madre ante e post partum.
In simili casi, com'e' evidente, il fine di proteggere il
rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo
immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale
situazione e' inevitabile quando la donna, per ragioni di salute
(alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum e' anche
finalizzato), non possa riprendere l'attivita' lavorativa e, quindi,
debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto puo' dirsi
quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione
medica attestante la sua idoneita' alle mansioni cui e' preposta, a
chiedere di riprendere l'attivita' per poter poi usufruire del
restante periodo di congedo a decorrere dalla data d'ingresso del
bambino nella casa familiare.
In detta situazione l'ostacolo all'accoglimento di tale
richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del
congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l'art. 3
Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento - privo di
ragionevole giustificazione - tra il parto a termine e il parto
prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della
famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).
La tesi dell'ente previdenziale, secondo cui i principi dettati
sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente
ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo
facoltativo, non puo' essere condivisa. Si tratta, infatti,
d'istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e
ulteriore, che pero' non possono essere invocati per giustificare la
carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.
Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in
caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data
d'ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza
ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel
punto 3 che precede.
5. - Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001,
nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con
ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata,
che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da
documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di
parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella
casa familiare.
Infine, e' il caso di chiarire, con riguardo all'art. 18 d.lgs.
n. 151 del 2001, che punisce con l'arresto fino a sei mesi
l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del
medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l'area della
punibilita' della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i
destinatari della norma ne' la sanzione, limitandosi ad introdurre
per la donna lavoratrice la facolta' di ottenere una diversa
decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre
nell'ambito applicativo della norma censurata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 16,
lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente,
nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una
struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice
possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni
di salute attestate da documentazione medica, del congedo
obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla
data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

Il Presidente: De Siervo
Il redattore: Criscuolo
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

mercoledì 27 aprile 2011

Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia sui tagli degli organici delle scuole

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
di ANCI Lombardia riunito a Milano in data 30 marzo 2011
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 14 marzo 2011, n. 21, con cui si trasmette il decreto relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/12, nel quale si prevedono le seguenti riduzioni di unità di personale rispetto all’anno scolastico in corso:

Scuola primaria - 1.424 posti di docente

Scuola secondaria di 1° grado - 235

Scuola secondaria di 2° grado; - 872

VISTO il Piano programmatico del MIUR, redatto nel 2008 d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il triennio 2009/10, 2010/11, 2011/12, che prevede per il prossimo anno scolastico un’ulteriore riduzione di circa 1.900 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
VISTO il verbale del Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia del 24 marzo 2011;
ESPRIME
contrarietà per le riduzioni degli organici del personale docente e A.T.A., che compromettono il livello di qualità e quantità dei servizi scolastici offerti.
SOTTOLINEA
Che in questi anni i Comuni hanno supplito, con risorse proprie, facendosi carico dell’erogazione di servizi di competenza dello Stato. Questo, in futuro, non sarà più possibile a causa della situazione sempre più critica in cui versano le finanze locali.
CONTESTA
il criterio adottato nell’apportare tagli generalizzati agli organici del personale scolastico, che non consente di valorizzare lo sforzo attuato dai Comuni lombardi. Sin dall’avvio della scuola dell’autonomia i Comuni hanno proceduto in diverse forme e occasioni al contenimento della spesa pubblica, dimostrando capacità di programmazione e senso di responsabilità, uniti all’impegno a garantire alle scuole supporto e collaborazione, per garantire il funzionamento dei servizi scolastici e rispondere in modo adeguato alle richieste formulate dalle famiglie lombarde;
CHIEDE
al sig. Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di valutare i sottoelencati dati ed elementi, relativi al sistema scolastico lombardo, che da sempre vede il ruolo attivo dei Comuni nella realizzazione dei servizi previsti dalle norme per il diritto allo studio, nel sostegno alle scuole per gli interventi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nelle attività di facilitazione dell’inclusione di alunni stranieri, nell’allestimento di aule e laboratori per progetti approvati dagli organi collegiali delle scuole, nel garantire sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici:
Istituti autonomi funzionanti in Lombardia nell’anno scolastico 2010/11: n. 1.295
Istituti privi di Dirigente Scolastico: n. 320 (cioè scuole in cui il Dirigente di altro istituto ha ricevuto incarico di reggenza)
Media della popolazione scolastica in Lombardia: n. 870 alunni (parametro min-max DPR n. 233/98: n. 500 / 900 alunni)
Effetti dell’applicazione dell’art. 64 della Legge n. 133/08 nel triennio 2009/10, 2010/11, 2011/12 in Lombardia (in presenza di aumento della popolazione scolastica): Docenti:
- Scuola primaria - 2.985 posti
- Scuola secondaria di 1° grado - 3.336 posti
- Scuola secondaria di 2° grado - 3.272 posti
per un totale di 9.593 posti di docente in meno
Personale A.T.A. (previsione) - 5.700 posti in meno

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, a fronte del consistente aumento di popolazione scolastica nel triennio e della conseguente richiesta formulata dai Dirigenti Scolastici, i Comuni hanno constatato l’insufficiente assegnazione di docenti, che non ha consentito il soddisfacimento delle esigenze espresse. Si ritiene indispensabile ricordare che, nella nostra regione, circa il 60% delle scuole dell’infanzia sono paritarie e che il ruolo dei Comuni è determinante nel sostegno al sistema scolastico integrato. Ci risulta che, in altre parti d’Italia, la presenza di scuole statali sia notevolmente superiore; ancora una volta la Lombardia compensa, con risorse proprie, i mancati interventi dello Stato, anche attraverso l’attivazione di Sezioni Primavera, per le quali si richiede la definizione di risorse certe nonché la tempestività nella loro erogazione.
Per quanto riguarda il Personale A.T.A., l’alto numero di alunni iscritti e frequentanti ha indotto gli enti locali ad accorpare le scuole in istituti comprensivi, articolati in diversi plessi scolastici, per i quali si compie ogni sforzo utile a garantire sicurezza e vigilanza e che nei comuni di minore dimensione demografica costituiscono l’unico spazio di aggregazione sociale. La riduzione di unità di personale ausiliario comporterà difficoltà notevoli nel garantire apertura, chiusura e pulizia delle aule, soprattutto nei piccoli centri, nelle zone disagiate ed in area montana.
Il Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia chiede pertanto:
1. Di quantificare il risparmio conseguito dal Ministero con la mancata assegnazione di diverse centinaia di Dirigenti Scolastici, fenomeno che sicuramente si protrarrà nel tempo. Infatti, se non verrà bandito il relativo concorso, il numero dei posti vacanti crescerà progressivamente, per eventuali pensionamenti o trasferimenti. 2. Di rivedere le assegnazioni, in organico di diritto, di posti di docente e Personale A.T.A. alle scuole lombarde, quantomeno compensando le economie conseguite sui posti di Dirigente.
3. Di adottare criteri mirati e non generalizzati nell’assegnazione delle risorse umane, valutando il numero di alunni iscritti e frequentanti ciascun istituto, il numero dei plessi funzionanti, il rapporto alunni per classe e alunni per docente.
4. Di valutare le oggettive esigenze che caratterizzano la domanda di servizi delle famiglie lombarde: richieste di tempo pieno e di servizi mensa e trasporto, presenza di alunni stranieri, necessità di integrazione degli alunni disabili e di attivazione di servizi educativi integrativi (pre- e post scuola).
5. Di istituire tavoli di confronto interistituzionale, come previsto dalle norme vigenti, per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio dei ruolo di attori e coprogrammatori dell’offerta formativa e dei servizi, non riducendoli a terminale delle lamentele dell’utenza o a improbabili supplenti dello Stato, visti i problemi che i Comuni stanno affrontando nella stesura dei bilanci.
6. Di confrontare i dati della Lombardia con quelli di altre regioni, pubblicandoli ed attivando in proposito un monitoraggio sistematico.

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martedì 19 aprile 2011

Lavoro: riviste le regole per congedi, permessi e aspettative

Rivista la normativa in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo.

Tra le novità:

permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave;

nel caso in cui la persona assistita è residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, si stabilisce che quest’ultimo avrà l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea;

congedo di maternità:

in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, possono riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla normativa vigente;

Congedo parentale: viene precisato che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre (anche adottivi) hanno diritto di fruire - entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino - del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Inoltre il dipendente potrà assistere il coniuge, o un parente o affine entro il primo o il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Dossier “Contratto di rete: agevolazioni per le imprese e maggiore competitività”

giovedì 14 aprile 2011

Inclusione degli alunni con disabilità: in Lombardia il "rito ambrosiano" produce danni

«Con un parallelismo liturgico, il vicepresidente Fish Salvatore Nocera mette in evidenza come l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia abbia diramato una circolare che mette in dubbio la norma che fissa a 20 il numero massimo di alunni per classe, l'eccezionalità della presenza di due o tre alunni disabili nella stessa classe e la necessità di tutelare le esigenze degli alunni con disabilità » di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della Fish ROMA - Col decreto interministeriale trasmesso dal ministero dell'Istruzione n. 21 del 14 Marzo 2011 Il Miur, in collaborazione col ministro dell'Economia, detta le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per l'anno scolastico 2011 -12. Gli articoli che riguardano l'inclusione degli alunni con disabilità sono specificamente l'art 3 sulla formazione delle sezioni e classi della scuola dell'infanzia e primaria, l'art 8 sulla scuola secondaria di I e II grado, l'art 12 sull'organico di sostegno e l'art 15 sugli organici di fatto. L'art 3 ribadisce il principio che la formazione delle classi debba avvenire "secondo i criteri ed i parametri di cui al Dpr n. 81/09", regolamento sulla formazione delle classi. In tale Dpr all'art 5 comma 2 è stabilito che le classi con alunni con disabilità debbono "di norma" essere costituite con 20 alunni. Il termine "di norma" indica che possono esservi eccezioni e l'eccezione è espressamente prevista nell'art 4 dello stesso Dpr, dove è detto che i parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%. Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni le prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni. L'art 8 del decreto sugli organici al comma 1 esplicita che le risorse da assegnare ad ogni scuola debbono tener conto delle esigenze degli alunni con disabilità. L'art 12 ribadisce che gli organici di diritto di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente, a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni. Inoltre deve esservi una distribuzione equilibrata, fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti locali, cioè gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Si riprende la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 sul ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità, per ripristinare l'obbligo dei Dirigenti scolastici di stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in deroga. A tal proposito il comma 4 prevede la possibilità di dare incarichi anche a docenti di ruolo. A mio avviso, tale possibilità deve intervenire solo dopo che siano esaurite le graduatorie di supplenti specializzati, poiché l'art 14 comma 6 della L.n. 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione di docenti di ruolo può essere data a docenti non specializzati se prima non sono esaurite le graduatorie dei supplenti specializzati. Il successivo comma 5 ribadisce che per la certificazione degli alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il dpcm n. 185/06. E questa è una norma che fuga dubbi ed errori in cui sono incorsi alcuni uffici scolastici provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia che volevano, invece, applicare il recente art 20 della L.n. 102/09 che modifica le commissioni di accertamento, introducendo un medico dell'Inps e rendendo più complessa e lunga la procedura, con gravi ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni. Il comma 6 prevede l'opportunità di accordi fra amministrazione scolastica ed altri enti pubblici per garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale delle diverse risorse umane e materiali a supporto dell'inclusione, anche tramite la costituzione di reti di scuole. Il comma 7 è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità debbono essere costituite secondo i criteri ed i parametri del dpr n.81/09 e cioè, di norma con 20 alunni, e solo nel caso che siano presenti in una classe più di due alunni con disabilità, in tali classi diviene insuperabile obbligatoriamente la presenza di 20 alunni. Ciò significa, a mio avviso, che se in una classe è presente un solo alunno con disabilità, la classe non può avere più di 22 alunni in forza della eccezione, prevista dall'art 4 dello stesso Dpr, di cui si è detto sopra; se sono presenti due alunni con disabilità non si dovrebbe superare il numero di 21 alunni e con 3 alunni con disabilità si deve mantenere il numero insuperabile di 20 alunni; ciò per un criterio di gradazione di qualità o minore disagio per la didattica. Quanto alla eventualità che si superi il numero di 3 alunni con disabilità per classe, personalmente riterrei ciò inopportuno e comunque in contrasto coi criteri di qualità sanciti nelle Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009. Inoltre la presenza di due o tre alunni con disabilità nella stessa classe deve essere eccezionale e comunque non deve riguardare alunni con disabilità gravi. Ciò per criteri di ragionevolezza e di qualità della didattica non solo nei confronti degli alunni con disabilità ma pure dei loro compagni. Un'indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella circolare che trasmette il decreto, nella quale "si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità (non si usa il plurale "gravi disabilità"), la formazione delle stesse con più di 20 alunni". Purtroppo di questo avviso non è stato L'Ufficio scolastico regionale (Usr) della Lombardia che ha diramato una circolare del 21 Marzo con la quale invece si invitavano i Dirigenti scolastici a non tener in alcun conto la norma dell'art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 relativo alla formazione di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità. Questa circolare dell'Usr della Lombardia sembra non solo inopportuna, ma in contrasto con quanto stabilito dal decreto e dalla circolare ministeriale di trasmissione e quindi palesemente illegittima. Non ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall'Usr che questa è la fase dell'organico di diritto per poi ricostituire classi da 20 in organico di fatto. Infatti l'art 15 del decreto in esame , concernente proprio l'organico di fatto stabilisce che non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e comunque non risolti entro il 31 Agosto.Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni,come prevede la circolare ambrosiana, in organico di fatto tali classi non potranno essere ridotte e, qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse, con l'autorizzazione dell'USR entro il 31 Agosto, essa non sarebbe più possibile. Non è poi chi non veda come l'orientamento dell'Ufficio scolastico ambrosiano favorisca la deriva di delega della presa in carico dell'inclusione scolastica da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno; infatti con classi numerose e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari hanno buon gioco a dire che essi hanno troppi alunni cui badare e non possono seguire gli alunni con disabilità. Ciò determina il circolo vizioso della via giudiziale all'inclusione scolastica; infatti i genitori degli alunni con disabilità, abbandonati dai docenti curricolari quando mancano i docenti per il sostegno, continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle ore di sostegno , in modo che i figli possano svolgere didattica, anche se non in modo integrato. Così più sono affollate le classi, per motivi di risparmio, più verranno richieste ore maggiori di docenti per il sostegno con aggravio della spesa pubblica che si voleva risparmiare.Non è quindi l'aumento del numero di ore di sostegno, provocato dalla Sentenza n. 80/10 della Corte costituzionale citata a determinare la necessità di aumento del numero di alunni per classe; ma proprio il contrario, poiché quanti ci battiamo per l'inclusione scolastica di qualità abbiamo sempre sostenuto che l'inclusione va fatta dai docenti curricolari anche con poche ore di sostegno; ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, debbono trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue. Per questo, se non vi saranno ripensamenti da parte dell'Usr Lombardia, le associazioni si vedranno costrette ad agire giudizialmente. In concreto ciò significa che il "rito ambrosiano" che, in campo liturgico, rende più breve l'austerità della Quaresima rispetto a quella ufficiale, nel campo dell'inclusione, rende invece inagibili le norme ministeriali, relativamente, più garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità. (14 aprile 2011)

Decreto legislativo che riconosce il diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 1 e 2, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183, IN TEMA DI ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto l’articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Visto l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25 gennaio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

ART. 1 (Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007. Restano fermi gli 3 adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti: a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un’età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007; b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007;

c) per l’anno 2010, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B; d) per gli anni 2011 e 2012, un’età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B. 6. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare: a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. 7. Ai fini dell’applicazione del comma 6, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attività di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà. 8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo. 9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 4

ART. 2 (Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;

b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall’articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, riferibili a: a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente. 5 3. L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 4, all’interessato, nel caso in cui l’accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti previsti. 4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. 5. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all’articolo 4, vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all’articolo 1. 6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

ART. 3 (Meccanismo di salvaguardia)

1. Qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all’articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

ART. 4 (Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono emanate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento: a) all’espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all’articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell’espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 6 b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all’articolo 2, con particolare riferimento all’accertamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all’articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; c) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all’interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all’articolo 2; d) alla predisposizione di criteri da seguire nell’espletamento dell’attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; e) alle modalità di utilizzo da parte dell’ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all’accertamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1; f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all’articolo 1, commi 1 e 6; g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all’articolo 3; h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 6.

ART. 5 (Obblighi di comunicazione)

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 6 (Disposizioni sanzionatorie)

1. Ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato. 2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità della documentazione di cui all’articolo 2.

ART. 7 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) Elenco n. 1 Voce Lavorazioni 1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti 2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc. 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 6582 Elettrodomestici 6590 Altri strumenti ed apparecchi 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Modulistica per la presentazione delle liste RSU IUniScuoLa

Per ricevere tutta la modulistica scrivere a http://candidaturersuiuniscuola@gmail.com Alla Commissione elettorale per la elezione della RSU Scuola/Istituto……………………………………. Oggetto: delega a presentare la lista per le elezioni RSU Il/la sottoscritto/a , Segretario/a provinciale della IUniScuola di…………………………………………, DELEGAIl/la signor/a……………………………………………………………………………, in servizio in qualità di…………………………………., presso………………………. a presentare la lista la elezione della RSU nella scuola/istituto……………………………………………………………. . Firma del Segretario provinciale (e timbro) ………………............................................. Data…………………………. IUniScuolaRsuAl Dirigente Scolastico Scuola/istituto _______________________ di _________________________________ Prot. n. Oggetto: Designazione componenti Commissione Elettorale elezioni delle RSU Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di Segretario Generale Provinciale del Sindacato IUniScuola di ______________________________________________________________________ CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 del Regolamento per la disciplina dell’elezione delle RSU, la IUniScuola è una associazione sindacale rappresentativa a livello nazionale, che ha aderito alla sottoscrizione dell’accordo per la costituzione delle RSU; COMUNICA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del "Regolamento per la disciplina dell’elezione delle RSU" il rappresentante e un componente aggiunto della scrivente Organizzazione Sindacale nella Commissione Elettorale delegata alle operazioni di voto. I medesimi dichiarano contestualmente che non intendono presentarsi come candidati. NOME E COGNOME QUALIFICA FIRMA Membro effettivo Membro aggiunto Rimane in attesa della comunicazione per l'insediamento della Commissione Elettorale data ___________ Timbro Il Segretario Generale __________________ IUniScuola RsuAlla Commissione elettorale per l’elezione della RSU scuola/istituto ___________________________________________ di _____________________________________________________ Prot. n. Oggetto: Presentazione di lista In riferimento agli Accordi stipulati dalle OO.SS. e dall’Aran il 7 agosto 1998 il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il ___________ a______________________________________________________________________ in servizio presso la scuola/istituto ________________________________________________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del "Regolamento per la disciplina dell’elezione delle RSU" PRESENTA la lista denominata IUniScuola, composta da n. _____ candidati e da n._______ sottoscrittori in servizio presso la scuola/istituto _________________________________________ interessata/o alle elezioni della RSU. Gli elenchi dei candidati e dei presentatori sono allegati. Il sottoscritto DICHIARA inoltre, visto il comma 7 dell’art. 4 citato, che le firme apposte dai presentatori sono autentiche. Data ____________ FIRMA_________________________________ Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di Dirigente Scolastico dichiara autentica la firma sopra apposta in sua presenza, previo accertamento della identità personale dell’interessato, che ha presentato il seguente documento di riconoscimento: ______________________________________________ Ovvero per conoscenza personale Data ___________ (timbro) Il Dirigente scolastico _____________________________ IUniScuolaRsuELENCO DEI CANDIDATI DELLA LISTA IUniScuola PER LE ELEZIONI DELLA RSU presso scuola/istituto _____________________________________________________ COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 _____________________________________ firma del presentatore IUniScuolaRsuFIRME DI SOTTOSCRIZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA IUniScuolaPER L'ELEZIONE DELLA RSUpresso scuola/istituto______________________________________________________ COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Il sottoscritto _______________________________________ presentatore della lista dichiara, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del regolamento elettorale, che le firme dei presentatori sono autentiche. data __________ Il presentatore di lista_______________ Commissione elettorale per l’elezione della RSU scuola/istituto ___________________________________________ di _____________________________________________________ Oggetto: Designazione degli scrutatori di seggio Il/La sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di presentatore della lista IUniScuola designa gli scrutatori e le scrutatrici di seggio cosi come previsto dall'art.7 del Regolamento per la disciplina dell'elezioni delle RSU. SEGGIO COGNOME E NOME Data _________________ Il presentatore della lista ____________________

Al via la predisposizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego



Ecco il COMUNICATO STAMPA ARAN - RSU


E' stata raggiunta l'intesa all'ARAN per la definizione di un protocollo per la predisposizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego. L'intesa prevede un percorso teso a modificare gli accordi quadro sul regolamento RSU e a definire i nuovi comparti di contrattazione secondo la legge Brunetta. Questo percorso dovrà concludersi in ogni caso entro il 12 dicembre 2011, in caso contrario scatterà una clausola di garanzia che definisce già il calendario delle elezioni delle RSU.Tale clausola prevede la votazione per i giorni dal 5 al 7 marzo 2012, nella quale saranno coinvolte circa 40mila Amministrazioni, scuole comprese.Il Commissario straordinario dell'ARAN dichiara: sono veramente soddisfatto che questa lunga è difficile trattativa si sia conclusa con un consenso quasi unanime delle organizzazioni sindacali (non ha firmato la RDB CUB). Il dovere dell'ARAN era quello di trovare una mediazione tra le diverse ipotesi proposte dalle organizzazioni sindacali e rispettare il parere che il Consiglio di Stato aveva reso in base ad una richiesta del ministro Brunetta.