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martedì 1 marzo 2016

Referendum popolare sulle trivelle, si vota il 17 aprile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016 

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». (16A01356) (GU Serie Generale n.38 del 16-2-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014); 
  Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari  data,  con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema
di cassazione, intervenendo per deliberare sull'incidenza  del  comma
239  dell'articolo  1  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2016), sul comma 17 dell'articolo 6
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1  dell'articolo
35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  134,  ha  disposto  il  trasferimento  del  quesito
referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo,  dal
comma 239 dell'articolo 1  della  legge  n.  208  del  2015,  con  la
seguente denominazione: "Divieto di attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi in zone di  mare  entro  dodici  miglia
marine. Esenzione da tale  divieto  per  i  titoli  abilitativi  gia'
rilasciati. Abrogazione della previsione che  tali  titoli  hanno  la
durata della vita utile del giacimento" e con  il  seguente  quesito:
«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo  periodo,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  "Norme  in  materia
ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)",
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile  del
giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e   di
salvaguardia ambientale"?»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del  19  gennaio
2016, depositata il 2  febbraio  2016  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - lª Serie speciale - n. 5 del  3  febbraio  2016,  con  la
quale e' stata dichiarata  ammissibile  la  richiesta  di  referendum
popolare  secondo  il  quesito  di  cui  alla  suindicata   ordinanza
dell'Ufficio centrale per il referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  del  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo
6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia
ambientale),  come  sostituito  dal  comma  1  dell'articolo  35  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134,  trasferito,  come  disposto  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul  comma  17,  terzo
periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2016),  e'
indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato: 
  «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  "Norme  in  materia
ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)",
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile  del
giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e   di
salvaguardia ambientale"?». 
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  17
aprile 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Alfano, Ministro dell'interno                
 
                         Orlando, Ministro della giustizia