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giovedì 17 marzo 2011

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011

Pubblicato sulla Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2010
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n.35). (11A02399)

ECCIO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008»;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio
2009/20011, le quantita' dei posti della dotazione organica del
personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla
Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del
2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti professionali
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
relativi regolamenti, si e' proceduto alla individuazione delle
classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti
professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185, recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-bis, che proroga il
termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge n. 296/1996;
Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139
regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge
n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010,
riguardante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010
riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale e'
stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le
risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Decreta:

Art. 1 Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A»,
«B», «C», «D», «E», e «F» e costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla
previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla relativa
serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di
handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto
del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna
regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche
dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche' sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo «Per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le
classi successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con
consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1,
comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli
istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni.
3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati
all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle
situazioni problematiche.

Art. 2 Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una
volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con
gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla
ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato
anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati
di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione,
nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di
particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale,
l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici
rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale
regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri
elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema
informativo.
5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla
normativa vigente.

Art. 3 Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20
marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia
sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il
dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle
stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta
formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse
assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010,
relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con
cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero
della classi stesse.

Art. 4 Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento
sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed
alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e' consentita
l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta'
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5 Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20
marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il
tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che
supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e
secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino
a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La
dotazione organica e' comunque fissata in 27 ore settimanali per
classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo,
le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello
di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto
di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata
in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo,
a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con il presente decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a
tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e'
di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri
pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per
le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato
possibile coprire attivando la citata procedura possono essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni
orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno
contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore
sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento delle religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei
commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare
le attivita' educative e didattiche in base al piano dell'offerta
formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente
utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con
rientri pomeridiani.

Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo
alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi
regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione
tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento
e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in
applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione
che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se
costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei)
o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di
«Istituti di istruzione secondaria superiore».
3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione
dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli
istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non
meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che
a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate)
della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della
progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite
cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi
orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante
nelle classi successive alle prime.
8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove
classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto
vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del
secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente
provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di
tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le
attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di
concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare
riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo
delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere
decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.
Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20%
del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel
secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere
ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e
che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo
anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non
dovra' determinare esuberi di personale.
10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7 Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli
23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5
del regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009
relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria
di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a
tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal decreto
ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte
all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire
la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti
musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai
conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il
citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per
ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento
didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ...
art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di
musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».

Art. 8 Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di
qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte
applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli
alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di
diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di
diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 81/2009.
3. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello
delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art.
16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.
7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
8. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul
dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in
relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per
sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione
del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.

Art. 9 Dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal decreto ministeriale 25
ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma
602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa di dare piena
applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica
assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle
attuali consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico
di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni,
debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle
dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10 Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione
secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28
novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza,
la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti
comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le
aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo
esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita'
ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione
didattica in ambiente di cura.

Art. 11 Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per
l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella E, colonna A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E,
colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e'
affetto l'alunno.
2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali
regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni
e dagli enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la
possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato,
insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo
indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine
delle attivita' didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
recante regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti
locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle
risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti
scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra
le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per
classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.

Art. 12 Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto
interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del
personale educativo.
Art. 13

Scuole funzionanti
presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine
e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti
nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche
provinciali.

Art. 14 Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle
previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale,
secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul
dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione
di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei
necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non
possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15 Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici
effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio
dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle
operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura
costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.

Art. 16 Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale
del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua
slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire
complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17 Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle
tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti
di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri
derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per
la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della
scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28
marzo 2003, n. 53.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254

Parte di provvedimento in formato grafico

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