STATUTO
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ....
Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C. la libera associazione senza fini di lucro denominata:
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 383/2000;
persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è apartitica e si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 - Finalità e attività
L’associazione si propone di:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.
Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio riservato esclusivamente ai soci.
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni che ne facciano richiesta al Comitato di gestione purché condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
E' espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del Centro Socio Ricreativo Culturale, di essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi dell'associazione stessa.
I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il Comitato di gestione dovrà intervenire e deliberare le sanzioni coerenti quali il richiamo, la diffida o l'esclusione dall'associazione.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci si esprima in merito.
Art.4 - Gli Organismi
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Comitato di Gestione;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 - l'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:
Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo;
Per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro scadenza;
Per deliberare sui regolamenti interni;
Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
La convocazione deve indicare la data, il luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di mano.
Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente dell’assemblea e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno :
il Presidente e il Vice presidente.
Il Comitato di gestione:
Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
Predispone i rendiconti consuntivi e preventivi;
Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
Delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36 2° comma del C.C.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.
Art. 10 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo comune, costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 - Le risorse
Le entrate dell’associazione sono costituite:
Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Comitato di gestione;
Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art. 12 - Il rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario nel quale devono essere evidenziati separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri relativi alle attività, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività convenzionate.
Tale rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 – Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia.
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ....
Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C. la libera associazione senza fini di lucro denominata:
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 383/2000;
persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è apartitica e si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 - Finalità e attività
L’associazione si propone di:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.
Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio riservato esclusivamente ai soci.
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni che ne facciano richiesta al Comitato di gestione purché condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
E' espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del Centro Socio Ricreativo Culturale, di essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi dell'associazione stessa.
I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il Comitato di gestione dovrà intervenire e deliberare le sanzioni coerenti quali il richiamo, la diffida o l'esclusione dall'associazione.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci si esprima in merito.
Art.4 - Gli Organismi
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Comitato di Gestione;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 - l'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:
Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo;
Per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro scadenza;
Per deliberare sui regolamenti interni;
Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
La convocazione deve indicare la data, il luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di mano.
Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente dell’assemblea e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno :
il Presidente e il Vice presidente.
Il Comitato di gestione:
Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
Predispone i rendiconti consuntivi e preventivi;
Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
Delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36 2° comma del C.C.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.
Art. 10 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo comune, costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 - Le risorse
Le entrate dell’associazione sono costituite:
Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Comitato di gestione;
Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art. 12 - Il rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario nel quale devono essere evidenziati separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri relativi alle attività, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività convenzionate.
Tale rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 – Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ………………………………………………….. PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ANNESSI SITI IN VIA
Rep. N._________________ del __________________________
BOZZA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ………………………………………………….. PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ANNESSI SITI IN VIA ……………………………………..
TRA
Il Comune di Milano (denominato di seguito Comune) C.F. e P.IVA 01199250158, legalmente rappresentato dal Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, che agisce ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. ----- del ------
E
L’Associazione
- Centro socio ricreativo culturale ……….. (denominata di seguito Associazione)
– C.F. ……… - con sede legale in …….
rappresentato dal suo Presidente, quale legale rappresentante ……………………………………………. nato/a a
…………………….…….il……………………….. residente a …………………………………
PREMESSO che
· Con delibera del Consiglio Comunale n. 50/93 del 22.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati previsti, quale sostegno alla popolazione anziana, i Centri Socio Ricreativi Culturali aventi finalità di prevenzione contro il decadimento fisico e psichico mediante la partecipazione attiva dell’anziano ad una serie organica d’interventi preventivi quali le attività culturali, ricreative, di tempo libero, di educazione permanente, attività dirette a impedire il nascere o il consolidarsi di situazioni di emarginazione e di abbandono.
Tale deliberazione prevede, altresì, che presso ciascun Centro operi un’Associazione di anziani, i cui associati sono gli utenti stessi del Centro, che ne assicura il funzionamento. Ogni Associazione è dotata di un proprio statuto e di autonomia finanziaria.
· Con delibera della Giunta Comunale n. 4871/95 del 07.11.1995 avente ad oggetto : “Destinazione di spazi comunali ad Associazioni di anziani ed approvazione della convenzione fra le nominate Associazioni e il Comune di Milano per attività socio-ricreative e culturali”, vengono individuati spazi da destinare ad uso gratuito alle Associazioni di anziani presenti nei Centri Socio Ricreativi, riconoscendo le stesse “come parte integrante e interagente del sistema di offerte ricreative, culturali e formative predisposte dal Comune di Milano per la generalità dei cittadini” .
· Il “Piano di sviluppo del Welfare” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.09.2012, si pone tra gli altri, l’obiettivo di incrementare la socialità come miglior forma di protezione sociale, inserendo i Centri Socio Ricreativi Culturali in una rete più ampia e diffusa, attraverso il coinvolgimento di Associazioni del Terzo Settore e delle Zone cittadine in uno spirito di reciproca collaborazione.
A
tal fine, con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 30.01.2015 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la costituzione
della rete dei Centri Socio Ricreativi Culturali della città di Milano e per la
concessione dei locali alle Associazioni di Promozione Sociale di Anziani per
lo svolgimento di attività sociali, aggregative, culturali, ricreative” che individuano come obiettivi generali :
- invertire il processo di privatizzazione degli spazi pubblici e delle occasioni di socialità
- connotare gli spazi di socialità per anziani in luoghi ricreativi e aggregativi, dove potersi informare sulle possibili alternative con cui essere utili alla comunità, per poter orientarsi tra centri di socialità, spazi condivisi di fruizione culturale, progetti e reti sociali o esplicite e tradizionali forme di volontariato
-
mettere
in rete i tradizionali spazi di socialità pubblici che si rivolgono di norma a
target più specifici e fragili con una rete più ampia e diffusa di socialità
con l’obiettivo di sviluppare la cultura della prossimità, attraverso un programma coordinato e continuativo di azioni
mirate a sostegno dei cittadini anziani, come richiesto dal Piano di Sviluppo
del Welfare;
Per
consentire le attività necessarie alla trasformazione dell’attuale Associazione
in Associazione di Promozione Sociale, e, in particolare, all’effettuazione
delle assemblee straordinarie per l’approvazione delle modifiche statutarie,
con determinazione dirigenziale n. 31 del 12/01/2015 è stata disposta la
prosecuzione delle convenzioni in essere sino al 30 aprile 2015
CONSIDERATO che
- Per meglio favorire lo sviluppo delle attività dei Centri Socio Ricreativi Culturali e il loro inserimento nella Rete del Terzo Settore, la predetta delibera di G.C. n. 103/2015 ha altresì costituito:
-
un apposito
“Tavolo Centrale” presieduto
dall’Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute e composto dai
Presidenti di Zona o loro delegati, da un rappresentante del Terzo Settore e
dai Presidenti delle Associazioni, che si riunirà di norma almeno una volta al
mese;
e ha previsto:
-
la
costituzione di appositi “Tavoli Zonali” composti dal rappresentante della Zona
di Decentramento, dal Direttore di Zona, dal rappresentante dell’APS e dal
rappresentante del competente Settore della Direzione Centrale Politiche
Sociali e Cultura della Salute. Inoltre, potrà partecipare anche un
rappresentante del Terzo Settore;
-
la
possibilità di associarsi, aperta di norma a tutti i cittadini
ultracinquantacinquenni, con un’unica tessera, il cui costo è definito dal
Tavolo Centrale. La tessera associativa consente di accedere a tutti i Centri
della Rete del Comune di Milano e di partecipare a tutte le loro attività, nel
rispetto delle norme vigenti. Il cittadino che desiderasse partecipare alle
attività di altri Centri della Rete, deve farne richiesta con congruo anticipo
al Comitato di Gestione del Centro prescelto che potrà autorizzare la frequenza
nel rispetto delle norme vigenti.
VALUTATO che
·
La sopraindicata
Associazione tra gli scopi statutari, coerenti agli obiettivi generali
dell’Amministrazione Comunale sopra indicati,
si prefigge in particolare di :
a.
Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei
cittadini ;
b.
Promuovere relazioni sociali fra le persone ;
c.
Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte
culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio ;
d.
Promuovere iniziative socio culturali mirate agli interessi differenziati della
popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno
condivisi dalla generalità dei cittadini;
e.
Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa ;
f.
Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci ;
g.
Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai
cittadini con problemi.
·
L'Associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dalla Legge
383/2000. Persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà
e della dignità degli associati. L’Associazione è apartitica e si ispira ai
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli
associati.
Tutto
ciò premesso, le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto
segue :
Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. Il Comune concede, in comodato d’uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'Associazione di Anziani - Centro Socio Ricreativo Culturale “…………….……………………………………………………………………”sito in ………………………..…………………………………………………….. di seguito denominato "Centro”, poiché svolge un’azione sussidiaria rispetto all’Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di promozione sociale e di sviluppo del territorio.
2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti d’ufficio. La planimetria allegata, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Attività e compiti
dell’Associazione
1. L’Associazione svolge un’attività di sostegno culturale/ricreativo alla popolazione anziana, realizzando presso il Centro una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero al fine di:
a)
Prevenire e contenere l’emarginazione e lo stato di solitudine della
popolazione anziana attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali fra le
persone;
b)
Consentire ai cittadini la più ampia espressione sociale e comunitaria ;
c)
Offrire possibilità di attivazione e mantenimento del benessere
intellettuale e fisico ;
d)
Favorire i principi del pluralismo, democrazia e partecipazione attiva dei
soci alla vita del Centro ;
e)
Agevolare l’inserimento di attività socialmente utili ;
f)
Diffondere le informazioni connesse ai bisogni della terza età ;
g)
Stimolare la produzione creativa attraverso l’organizzazione di attività ;
h)
Fruire al meglio delle offerte delle agenzie culturali e sociali dedicate
alla popolazione anziana presenti sul territorio cittadino ;
i)
Promuovere l’autonomia del Centro e l’autogestione delle attività ;
j)
Promuovere e favorire il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi
sociali ;
k)
Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai
cittadini in difficoltà
2. L’Associazione, in stretto collegamento con il Tavolo Centrale di cui in premessa, al fine di implementare il carattere sociale dell’Associazione stessa dovrà svolgere i seguenti compiti:
a) Partecipare
agli appositi Tavoli dell’Amministrazione Comunale aventi la finalità di una
co-progettazione delle attività dei Centri ;
b) Collaborare
con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di
promozione sociale, d’intesa con la Zona e il competente Settore della D.C.
Politiche Sociali e Cultura della Salute, al fine di sviluppare l’offerta dei
Centri attraverso l’organizzazione congiunta di iniziative ;
c) Informare
regolarmente la Zona di riferimento e il competente Settore della D.C.
Politiche Sociali e Cultura della Salute in merito agli orari e ai periodi di
apertura e chiusura dei Centri ed alla programmazione delle attività che devono
essere apartitiche ;
d) Inviare una relazione
annuale sull’attività e le iniziative realizzate ;
e) Utilizzare
prevalentemente soci volontari per attività svolte dall’Associazione o, qualora
necessario, prestatori d’opera aventi diritto a regolare contratto con
l’Associazione stessa, senza alcun onere per l’Amministrazione.
3. E' consentita la gestione di servizi o attività accessorie da parte di soggetti terzi che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. L'Associazione favorisce l'uso di spazi del Centro da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, informando di ciò il competente Settore della D.C. Politiche Sociali e Cultura della Salute e la Zona, previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci. Tali organizzazioni possono concordare con l’Associazione stessa la programmazione e la gestione delle attività del Centro, impegnandosi a contribuire pro quota agli oneri diretti ed indiretti della gestione.
5. L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio, ivi compresa la Zona stessa e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4 ”Relazioni con il Consiglio di Zona e il competente Settore della D.C. Politiche Sociali e Cultura della Salute” , e con altre associazioni culturali, di promozione sociale, sportive e di volontariato al fine di valorizzare gli spazi del Centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.
6. Per gli accordi di collaborazione sopra citati, può essere previsto che i soci delle altre associazioni o gli utenti delle istituzioni coinvolte, ai soli fini della partecipazione alle iniziative oggetto dell’accordo, possono essere equiparati ai soci del Centro attraverso una tessera unica che consente di accedere alla Rete dei Centri Socio Ricreativi Culturali della città di Milano.
Art. 3 - Orari e calendario di apertura
del Centri
1. La definizione degli
orari e dei periodi di apertura e chiusura dei Centri Anziani è comunicata
all’Amministrazione Comunale.
2. L’Associazione
garantisce la fruizione del Centro agli associati nei periodi dell’anno più
soggetti a criticità sociale.
3. In tali periodi si
prevede la collaborazione a supporto di iniziative proposte dal Comune di Milano.
Art. 4 - Relazioni con la Zona e con
il competente Settore della D.C. Politiche Sociali e
Cultura della Salute
1. L’Associazione si
impegna a partecipare ad un apposito Tavolo Zonale, composto dal rappresentante
della Zona di Decentramento e dal Direttore di Zona o suo delegato, un
rappresentante dell’Associazione e un rappresentante dell’Ufficio di
Coordinamento del competente Settore della D.C. Politiche Sociali e Cultura
della Salute, cui potrà partecipare un rappresentante del Terzo Settore, avente la finalità di:
¨ co-progettazione delle attività del Centro rispetto ai corsi e
ad altre iniziative sul
territorio;
¨ eventuali azioni utili a migliorare l’attività stessa del
Centro;
¨ modalità di utilizzo degli spazi del Centro per eventuali
esigenze della Zona
compatibilmente alle attività e/o agli
orari di attività in corso;
¨ relazione con i Centri di Aggregazione Multifunzionale delle
Zone;
¨ monitoraggio delle iniziative realizzate nei Centri e dalle
Associazioni che vi operano.
2. L'Associazione si impegna
ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, l’Ufficio di Coordinamento
del competente Settore della D.C.
Politiche Sociali e Cultura della Salute e la Zona in merito alla programmazione delle attività
del Centro e ad inviare alle suddette
strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta,
i progetti per il futuro e il bilancio consuntivo.
Art. 5 - Impegni del Comune
L’Amministrazione Comunale provvede:
a) alla manutenzione straordinaria dei locali;
b) alle spese di riscaldamento dei locali del Centro ;
c) alle spese di fornitura dell’energia elettrica, gas ed acqua ;
d) alla pulizia degli spazi e all’attività borsistica affidata a soggetti terzi individuati tramite procedura ad evidenza pubblica e compatibilmente alle disponibilità finanziarie.
Art. 6 - Impegni dell’Associazione
1) Sono a carico dell’Associazione le spese relative a:
a) piccola e urgente manutenzione ordinaria dei beni e degli arredi e le spese telefoniche;
b) custodia e sorveglianza degli spazi e dei beni assegnati ed eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
c) adempimento di tutte le procedure di legge in materia
di prevenzione e sicurezza esclusi gli interventi strutturali
sollevando l’Amministrazione Comunale dal provvedervi
direttamente.
2) E’ fatto divieto all’Associazione:
a) di superare la capienza massima consentita
dai locali assegnati;
b) di installare nei locali e negli spazi
aperti, proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e
impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del
Comune;
c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga
con materiali;
d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature,
impianti e apparecchi in generale di proprietà del Comune, anche se funzionali
all’attività di cui alla presente concessione;
e) di svolgere attività rumorose che
disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di
praticare giochi vietati dalla legge;
f) di tenere comportamenti
scorretti o svolgere attività
antidemocratiche o di svolgere iniziative a carattere politico.
Art. 7 - Punto ristoro e registrazioni
1
E’
consentita, all’interno del Centro, l’apertura di un punto ristoro riservato ai
soci della rete dei Centri socio ricreativi del Comune di Milano. Il punto
ristoro dovrà essere debitamente autorizzato tramite le procedure
amministrative previste per i bar esistenti all’interno di Associazioni.
2. Le pratiche amministrative
per tali autorizzazioni sono a carico dell’Associazione.
3. Il punto ristoro non
potrà somministrare bevande alcoliche.
Art. 8 - Adempimenti amministrativi
L'Associazione è tenuta
ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti
in relazione alle diverse attività promosse.
Art. 9 - Oneri assicurativi e
responsabilità
1. E’ fatto obbligo
all'Associazione di stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva
della Responsabilità Civile verso terzi con esclusivo riferimento al servizio
in questione, con validità non inferiore alla durata della presente
Convenzione.
2. In alternativa alla
stipulazione della polizza che precede, l’Associazione potrà dimostrare l’esistenza
di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate
per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa,
nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio
svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di
sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Copia
della polizza specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme
all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al competente Settore
della D.C. Politiche Sociali e Cultura della Salute entro 20 giorni dalla firma
della presente Convenzione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento
del premio.
Quest’ultima
dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde
verificare il permanere della validità nel corso della durata della
Convenzione.
3. L'Associazione esonera
il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti contrattuali del
personale.
4. Qualora
l’Associazione intenda organizzare nel Centro un bar-ristoro o altri servizi
interni, la stessa ne sarà l’unico gestore responsabile. Essi non potranno in
alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi
Art. 10 - Adempimenti contabili.
1. Al termine di ogni anno l'Associazione comunicherà al competente Settore della D.C. Politiche Sociali e Cultura della Salute ed alla Zona l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Il Tavolo Centrale e il Tavolo Zonale indicheranno delle linee di indirizzo per l’uso della disponibilità, favorendo la cooperazione tra i diversi Centri Socio Ricreativi Culturali al fine di programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.
3. Ogni disavanzo derivante comunque dalla gestione economica della complessiva attività del Centro sarà a carico dell’Associazione.
Art. 11 - Vincoli sull’utilizzo degli
immobili
1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente Convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
2. E’ vietato qualsiasi
intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni
d'uso, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e fatta salva
l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
Art. 12 – Codice di comportamento
Per il funzionamento del
Centro, l’Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite
dall’Amministrazione in collaborazione con il competente Settore della D.C.
Politiche Sociali e Cultura della Salute.
Art. 13 - Durata della convenzione
1. La presente Convenzione ha durata triennale, decorrente dall’1.5.2015, e potrà essere rinnovata solo se permangono le condizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.
2. L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
a) svolgimento presso il Centro di attività contrarie alle finalità indicate all’art. 2;
b) inosservanza dei divieti di cui agli artt. 6,7, 8 ;
d) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni al Centro;
3. Qualora si verifichi lo scioglimento dell’Associazione, la presente Convenzione si risolve di diritto.
Art. 14 - Caso d’uso
La presente convenzione è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 (comma I), tariffa parte 2^ - D.P.R. 26.4.1986 n.131.
Art. 15 - Carta intestata
L’Associazione si impegna
a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono
svolte in convenzione con il Comune.
Art. 16 - Spese imposte e tasse
Le spese, imposte e tasse
inerenti alla presente Convenzione saranno a carico dell’Associazione.
Art. 17 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Milano.
Per l’Associazione
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Per il Comune di Milano
DIREZIONE CENTRALE
POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE
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