Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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mercoledì 23 settembre 2015

STATUTO COMUNE DI SAN FELE

C O M U N E DI S A N F E L E PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Segreteria C.F. : 85000910761 P.I. : 00232860767 C.A.P. : 85020

Approvato con delibera nr 81 del 16/11/2007
TITOLO I IL COMUNE DI SAN FELE
IL COMUNE DI SAN FELE
Art. 1 (Il Comune) 
1. Il Comune di SAN FELE, di seguito chiamato Comune, è costituito dal centro abitato e dalle frazioni di PIERNO, PRIORE, CERRITO , CECCI., SIGNORELLA, MONTAGNA e DIFESA.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 9.600.
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone.
4. Il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa.
5. La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Mazzini.
Art. 2 (Autonomia Statutaria)
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
Art. 3 (Principi e finalità)
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 4 (Funzioni)
1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 2 economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
Art. 5 (Organi)
1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna..
Art. 6 (Consiglio Comunale)
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio, scelto tra i consiglieri eletti. In caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente, eletto tra i consiglieri di minoranza. le funzioni di Presidente, ogni qualvolta che egli non possa adempierle, come pure nel caso di sopravvenuta vacanza dell’ufficio, sono esercitate dal Vice Presidente eletto tra i Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza”
2/bis : il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio vengono eletti nella prima seduta del Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In sede di prima applicazione l’elezione viene effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta efficacia della presente disposizione statutaria.
2/ter : il Presidente ed il Vice Presidente, durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti e possono essere revocati, prima della scadenza del mandato, secondo le modalità ed il procedimento delineato dal regolamento;
2/quater : in caso di concomitante assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le relative funzioni sono assolte dal Sindaco.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell’organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede comunale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 7 (Convocazione del Consiglio Comunale)
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto. entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute, sia di prima convocazione sia di seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E’ fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l’avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.
5. L’attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.
7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui è consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
9. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 3 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l’opportunità o l’urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
10. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 8 (Consiglieri Comunali)
1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 7. I Consiglieri Comunali hanno l’obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale per tutte le comunicazioni inerenti la carica.
8. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 9 (Gruppi consiliari)
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.
5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 10 (Decadenza dalla carica) 
1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza opportuna comunicazione circa i motivi dell’impedimento sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente del consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 11 (Sindaco)
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di 4 rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente. Il Sindaco è competente, altresì: - alle nomine commissariali; - a disporre l’annullamento, per motivi di legittimità, degli atti e dei provvedimenti adottati dai responsabili titolari di funzioni gestionali, chiedendo parere e consulenza al Segretario Comunale - chiede al presidente del consiglio di disporre le sedute consiliari e trasmette i relativi atti; - Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere; - In ogni momento può revocare l’incarico di responsabile del settore/servizio in caso di comprovate manchevolezze o di ravvisato danno al Comune, ovvero in caso di risultato negativo della propria attività amministrativa e gestionale o per mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con tutti i sistemi di garanzia e trasparenza da parte del direttore generale o dal nucleo di valutazione. -
5.Salvo diverse prescrizioni dettate da specifiche disposizioni legislative, il Sindaco può altresì delegare talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti, al Direttore Generale, ove nominato, al Segretario Comunale e/o agli altri organi gestionali del Comune, nonché ad altro personale ritenuto idoneo. -
6.Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla Legge, assumono la denominazione di “ decreti”; -
7. I decreti sindacali, salvo diversa prescrizione, sono esecutivi dalla data della relativa adozione e sono pubblicati all’Albo pretorio 15 giorni consecutivi. Essi sono registrati, numerati cronologicamente e conservati presso l’Ufficio di segreteria. Gli atti comportanti impegni di spesa sono controfirmati dal Responsabile dei servizi finanziari
Art. 12 (Cessazione dalla carica) 
1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 13 (Impedimento permanente del Sindaco)
1. L’impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, è accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all’amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.
2. La procedura per la verifica dell’impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 14 (Linee programmatiche di mandato)
1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 15 (Mozione di sfiducia) 
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle 5 leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art. 16 (Vicesindaco)
1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. L’incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art. 17 (Nomina della Giunta Comunale)
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a sei. 2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva all’elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco. Art 18 (Competenze della Giunta Comunale) 
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna al Direttore generale con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio, di norma alla fine dell’anno solare, sulla propria attività svolta durante l’anno e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6. La Giunta delibera sulla proposta di formulazione del bilancio e di variazione, di assegnazione di spese obbligatorie ed impreviste, di storni di fondi, di destinazione delle entrate e di contrazione di mutui.
7. La Giunta, qualora consentito, in base alle disposizioni di legge vigenti, può stabilire di affidare la responsabilità gestionale e dirigenziale, di cui all’art. 107 del T.U.E.L. ai singoli Assessori. Il provvedimento di assegnazione delle funzioni è adottato con atto monocratico del Sindaco.
8. Spettano alla giunta: - le decisioni in materia di dotazione organica e relative variazioni, nonché la programmazione del fabbisogno di personale”. - La valutazione circa l’assunzione di personale anche a carattere temporaneo; - L’autorizzazione alla stipula dei contratti collettivi decentrati di cui all’art. 45 comma 4 del D.lg. 3/2/1993 n. 29 e succ. mod. ed int..; - L’affidamento di incarichi per prestazioni professionali e per consulenze esterne, salvo diverse disposizioni di legge; - L’istituzione di comitati e commissioni di studio e la nomina delle commissioni di concorso; - Le candidature di programmi e di progetti; 6 - Le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi; - L’assunzione di servizi pubblici e concessioni degli stessi; - Autorizzazione a stipulare convenzioni con terzi per servizi vari; - La presa d’atto della nomina dei responsabili dei servizi e formula eventuali proposte di variazione al direttore generale; L’approvazione dei regolamenti di attuazione del presente statuto. l’approvazione dei programmi per manifestazioni culturali, ricreative, sportive e fiere; l’adozione di provvedimenti in materia di toponomastica; la formulazione di proposte circa la conferma o la variazione delle piante organiche delle farmacie.
Art. 19 (Funzionamento della Giunta Comunale)
1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 20 (Verbali degli organi collegiali)
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili dei servizi e/o del direttore generale. Le proposte devono essere corredate con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l’organo deliberante è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. Le proposte di deliberazioni consiliari, corredate con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, sono depositate a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui è consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E’ fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
5. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l’indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.
8. Il segretario comunale cura la redazione del verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell’ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all’oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
9. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. “ Copia delle relative deliberazioni sono dichiarate conformi all’originale e pubblicate all’Albo pretorio a cura del Segretario comunale, il quale può delegare al personale in sevizio la responsabilità di tali adempimenti”
7 TITOLO II ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 21 (Principi e criteri organizzativi)
1) Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili . degli uffici e dei servizi, , fatta salva la facoltà della Giunta di attribuire ai propri componenti le funzioni gestionali di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;”
2) 2“Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività”.
3) 3. La Giunta Comunale può prevedere ed istituire una o più Aree di Posizione Organizzative, in cui confluiscono i Settori, i Servizi e gli Uffici.
Art. 22 (ordinamento degli uffici e dei servizi)”
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o piu’ regolamenti in conformità alle disposizioni di legge del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, nazionale ed integrativi, per il personale degli EE.LL.
2. Il Comune attraverso la regolamentazione di cui al precedente comma 1, stabilisce, altresì, le norme generali per il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
3. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in settori e/o servizi i quali, a loro volta, possono essere ripartiti in uffici, secondo l’assetto definito dal regolamento.
4. La copertura delle posizioni apicali previste nella dotazione organica può avvenire mediante contratti a tempo determinato nelle forme indicate all’art. 110 c. 1 del TUEL nr. 267/2000, osservando la disciplina recata dal regolamento.
Art. 23 (Segretario Comunale) 
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale de comune.
6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
Art. 24 (Direttore Generale)
1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite, con apposito atto del Sindaco, al Segretario Comunale.
2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta, sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza in particolare: - Cura l’attuazione dei piani, dei programmi ed impartisce tutte le direttive ai responsabili dei settori, servizi ed uffici; - Adotta gli atti relativi all’organizzazione dei settori, servizi ed uffici; - Dirige, coordina e controlla l’attività dei responsabili dei settori, servizi ed uffici, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, di assenza o impedimento; - Svolge l’attività di organizzazione e gestione del personale del Comune e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro; - Propone al Sindaco la nomina dei responsabili dei settori/servizi;
Art. 25 (Responsabili) 
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili dei settori/servizi.
2. Il Direttore Generale assegna il personale di collaborazione ai responsabili in base alle dimensioni ed alle caratteristiche peculiari del servizio.
3. I Responsabili, a loro volta, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi 8 sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
4. In particolare i responsabili: - Formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; - Curano l’attuazione dei progetti e dei provvedimenti ad essi assegnati dal direttore generale; - Controllano l’attività del personale ad essi assegnato con potere sostitutivo in caso di inerzia;
5. I responsabili formulano e sottoscrivono le proposte di deliberazione da sottoporre all’esame della giunta o del consiglio per l’eventuale adozione, previa apposizione del visto del direttore generale, se nominato, che, con la propria firma, ne controlla e ratifica la legittimità e ne cura la pubblicazione, formula eventuali osservazioni.
6. Il direttore generale ove rilevi la sussistenza di erroneo procedimento o di vizio di legittimità rinvia al responsabile del servizio interessato l’atto con la relativa osservazione.
7. I responsabili possono emettere a propria firma e senza controfirma del Direttore Generale, atti verso l’esterno necessari ed indispensabili al fine del completamento dell’istruttoria dei procedimenti. Art. 26 (Dipendenti comunali)
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. In caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o dal personale superiore o di ripetuta valutazione negativa, previa contestazione e contraddittorio, il dipendente può essere sospeso dal servizio ed in caso di maggiori gravità e secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi il dipendente può essere recesso dal rapporto di lavoro.
6. ) Non è consentito ai dipendenti Comunali ricevere incarichi retribuiti né svolgere altre attività di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione non preventivamente autorizzate “….
7. Eventuali attività anche a carattere remunerativo, ma in modo saltuario ed occasionale, possono essere esercitate, al di fuori dell’orario di lavoro e previa autorizzazione rilasciata secondo le modalità stabilite dal Regolamento”
8. I dipendenti in regime di part - time non inferiore al 50% possono svolgere altre attività nel rispetto delle leggi e limitatamente a quelle che non entrano in contrasto con il proprio compito di lavoro svolto nell’ambito del Comune.
9. Ai dipendenti che svolgono attività non autorizzate saranno applicate le sanzioni di legge ivi compresa la risoluzione del rapporto di pubblico impiego.
 Art. 27 (Servizi pubblici comunali)
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. La giunta comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione, una azienda od una gara di appalto;
 b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art. 28 (Aziende Speciali ed Istituzioni)
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati con atto del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti. 9
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi. Art. 29 (Società per azioni o a responsabilità limitata) 
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
Art. 30 (Convenzioni) 
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 31 (Consorzi) 
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 32 (Accordi e Conferenze) 
1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi. TITOLO III ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 33 (Finanza e Contabilità)
1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il bilancio e la contabilità del comune sono organizzati nel rispetto dei principi inderogabili di legge che disciplina l’ordinamento contabile del Comune.
Art. 34 (Ordinamento tributario) 
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, 10 alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 35 (Bilancio e Rendiconto di Gestione) 
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Basilicata e gli altri atti e documenti prescritti.
3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
ART. 35/BIS - (Mancata approvazione del bilancio nei termini)
1) Trascorso il Trascorso il termine normativamente prescritto entro il quale termine normativamente prescritto entro il quale il Bilancio deve essere approvato l Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema il Sindaco , nei successivi tre giorni lavorativi nomina un Commissario , scegliendolo tr lavorativi nomina un Commissario , scegliendolo tra i segretari comunali e provinci a i segretari comunali e provinciali o dirigenti o ali o dirigenti o funzionari amministrativi e/o finanziari , anche in quiescenza, avvocati , commercialisti , revisori dei conti e docenti universitari nelle materie di diritto amministrativo e degli enti locali, affinchè det to amministrativo e degli enti locali, affinchè detto schema venga predisposto d’ufficio entro i successivi 10 giorni e sottoposto per l’approvazione ad opera del Consiglio Comunale entro un termine non superiore a 20 giorni e di tale nomina dà comunicazione al Prefetto. 2) Qualora lo schema di bilancio non venga approvato n Qualora lo schema di bilancio non venga approvato nei term ei termini dal Consiglio Comunale, il ini dal Consiglio Comunale, il Commissario nominato con le modalità ed i termini di cui al comma precedente, nei due giorni successivi alla nomina , invia a ciascun consigliere ed all’organo di revisione , con lettera notifica e ed all’organo di revisione , con lettera notificata in forma amministrativa e trasmessa per conoscenza al Prefetto l’avviso di convocazione della seduta , assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio , con l’esplicita avvertenza che si procederà in via sost l’esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell’adempimen itutiva in caso di omissione dell’adempimento se non dovuto a causa di forza maggiore. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto , il commissario si sostituisce al consiglio provvedendo direttamente entro i successivi 5 giorni all’approvazione del Bilancio medesimo , dandone co all’approvazione del Bilancio medesimo , dandone contestuale comunic ntestuale comunicazione al Prefetto per l’avvio azione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio. in tal caso non si applicano i termini previsti dal regolamento comunale per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le ordinarie procedure. o di previsione secondo le ordinarie procedure. 3) La mancata adozione, entro il termini del 30 settembre di ciascun anno, della deliberazione consiliare di riequilibrio della gestione di cui all’articolo 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 è equiparata alla mancata approvazione del bilancio e equiparata alla mancata approvazione del bilancio ed in tal caso si provvede a norma d in tal caso si provvede a norma del comma del comma precedente.
  Art. 36 (Disciplina dei contratti)
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Per gli atti contrattuali di non rilevante entità, possono essere previste procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni. 3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile del servizio competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. 11
Art. 37 (Revisione economico-finanziaria)
1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell’ambito del Comune.
Art. 38 (Principi generali del controllo interno)
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286. 2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.
TITOLO IV PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 39 (Partecipazione dei cittadini)
1. L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione sono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all’amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
 6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art. 40 (Referendum comunale)
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. L’indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità. 12
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 41 (Associazionismo)
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. A tal fine viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale, l’Albo delle forme Associative.
3. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, ovvero formata da cittadini iscritti all’A.I.R.E. con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3.? Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art. 42 (Volontariato)
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell’Amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 43 (Accesso agli atti)
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla riservatezza.
2. Il direttore generale affida ciascun tipo di procedimento al servizio competente affinché tratti l’affare nei termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
4. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico sono organizzati al fine di garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 44 (Diritto di informazione) 
1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell’ambito della sede municipale, denominato 'Albo Pretorio'. Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. Per le eventuali assunzioni di personale da adibire all’ufficio stampa troveranno applicazione le norme di cui all’art. 90 del TUEL. 13
TITOLO V NORME FINALI 
Art. 45 (Modifiche dello Statuto)
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 46 (Entrata in vigore dello Statuto)
1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, o delle successive modifiche, vengono abrogate tutte le norme del vecchio Statuto e dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

INDICE GENERALE
TITOLO I - IL COMUNE DI SAN FELE 
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art. 3 Principi e finalità Art.
4 Funzioni
Art. 5 Organi
Art. 6 Consiglio Comunale
Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 8 Consiglieri Comunali
Art. 9 Gruppi consiliari Art.
10 Decadenza dalla carica
Art. 11 Sindaco
Art. 12 Cessazione dalla carica
Art. 13 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 14 Linee programmatiche di mandato
Art. 15 Mozione di sfiducia
Art. 16 Vicesindaco
Art. 17 Nomina della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze della Giunta Comunale
Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 20 Verbali degli organi collegiali
TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 21 Principi e criteri organizzativi
Art. 22 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 23 Segretario Comunale
Art. 24 Direttore Generale
Art. 25 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 26 Dipendenti comunali
Art. 27 Servizi pubblici comunali
Art. 28 Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 29 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 30 Convenzioni
Art. 31 Consorzi
Art. 32 Accordi e Conferenze
TITOLO III – ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 33 Finanza e Contabilità
Art. 34 Ordinamento tributario
Art. 35 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 36 Disciplina dei contratti
Art. 37 Revisione economico-finanziaria
Art. 38 Principi generali del controllo interno
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE 
Art. 39 Partecipazione dei cittadini
Art. 40 Referendum comunale
Art. 41 Associazionismo
Art. 42 Volontariato
Art. 43 Accesso agli atti
Art. 44 Diritto di informazione
TITOLO V - NORME FINALI 
Art. 45 Modifiche dello Statuto
 Art. 46 Entrata in vigore dello Statuto

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