Il Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 ha esaminato e approvato quattro decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione, riguardanti il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e l'autorizzazione al Miur ad effettuare assunzioni di: dirigenti scolastici, docenti e personale educativo; docenti per le Accademie e i Conservatori di Musica; personale tecnico-amministrativo e tre unità di direttore amministrativo per il settore AFAM.Queste azioni rientrano nella più ampia e complessiva azione del Miur a favore dell'istruzione e della formazione. Un'azione che si articola anche in: procedure per l'abilitazione nazionale dei docenti universitari, un piano straordinario per l'assunzione di professori universitari associati, reclutamento di docenti della scuola tramite concorso.
-1. DPR recante autorizzazione al Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l'a.s. 2012 – 2013, 1213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici per l'a.s. 2012/2013, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo
Le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo autorizzate dal DPR per l'a.s. 2012/2013 rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 per rispondere al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all'assunzione di 1213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni di età per l'assoluta necessità di coprire i numerosi posti che risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.
-2 .DPR recante l'autorizzazione al Miur ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di MusicaLe assunzioni di docenti di I e II fascia autorizzate dal DPR per l'anno accademico 2012/2013 rispondono al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, alla data del 1° novembre 2012 cesseranno dal servizio 214 docenti di prima e seconda fascia. Rispetto a queste nuove vacanze di organico 60 posti saranno ricoperti con l'assunzione autorizzata dal DPR dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali; le restanti cattedre vacanti saranno attribuite con incarichi a tempo determinato annuale.
-3. DPR recante l'autorizzazione al Miur – Direzione generale per l'Alta formaziona artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unità di personale tecnico –amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentaleLe assunzioni del personale tecnico – amministrativo e delle unità di direttore amministrativo autorizzate dal DPR per l'anno accademico 2012/2013 rispondono all'esigenza di garantire un corretto avvio dell'anno accademico per le Accademie e i Conservatori. Infatti, le assunzioni autorizzate servono a coprire quota parte delle vacanze di organico che si determineranno a seguito di cessazioni dal servizio del personale al 1° novembre 2012.
-4. DPR recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazioneQuesto DPR, proposto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, riguarda l'istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento, in linea con le migliori prassi internazionali.Il Sistema di valutazione si basa sull'attività di collaborazione di tre istituzioni: l'Invalsi (l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell'intera procedura di valutazione; l'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.Uno dei perni di questa riforma è costituito dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l'Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell'Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l'obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell'azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.L'intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell'Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato. In quest'ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell'autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all'impegno preciso richiesto dall'Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all'acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche. Procedure abilitazione nazionale docenti universitariDopo l'emanazione dei due bandi per la formazione delle commissioni nazionali per l'abilitazione al ruolo di professore di I e II fascia e per i candidati, si avvicinano le prime scadenze per l'avvio dell'operatività delle procedure: 1) il 28 agosto scadranno i termini per la presentazione da parte dei professori ordinari in servizio presso le Università italiane delle candidature a far parte delle commissioni nazionali; 2) il 3 settembre scadranno i termini per l'eventuale ritiro della candidatura. Si tratta complessivamente di 184 commissioni nazionali che saranno formate a seguito dell'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari da parte dell'ANVUR e successivo sorteggio nell'ambito delle liste di idonei formate per ciascun settore concorsuale. Per quanto riguarda i candidati sarà possibile presentare la domanda entro il 20 novembre attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero e accessibile dal sito dedicato all'abilitazione nazionale.Piano straordinario di assunzione professori universitari associatiPer l'anno in corso si prevede l'assegnazione agli atenei della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di professori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali risorse consentiranno l'assunzione di un numero di professori di II fascia compreso tra 2.500 e 3.000. Si ricorda che l'assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita tra tutte le università statali con perequazione per quelle che sono state escluse dal riparto dell'anno 2011. Il Decreto di riparto terrà inoltre conto dei risultati della didattica e della ricerca di ogni università e del grado di virtuosità relativo alla spesa del personale. Il decreto di assegnazione delle risorse predisposto dal Miur di concerto con il Mef sarà sottoposto per il previsto parere delle competenti commissioni parlamentari agli inizi del mese di settembre.Reclutamento docenti della scuola tramite procedura concorsuale E' prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l'ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l'elevato numero di potenziali candidati, vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l'inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l'abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2013/2014. A questo primo bando seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.
martedì 28 agosto 2012
venerdì 17 agosto 2012
CRISI, CONTRIBUENTI.IT: - 43% FATTURATO STUDI PROFESSIONALI.
NIZZA (FR) - In Italia, Veterinari, avvocati, sociologi, giornalisti, medici, dottori commercialisti e biologi sono le professioni stanno risentendo maggiormente della crisi con un calo del fatturato del 43% nei primi 6 mesi del 2012 e con la chiusura del 22% degli studi professionali. La crisi degli studi professionali in Italia è particolarmente significativa se messa a confronto con quella europea. L'indagine presentata oggi a Nizza (Francia) - elaborata da KRLS Network of Business Ethics per il magazine "Contribuenti.it" - nella giornata conclusiva del settimo simposio internazionale, al quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle associazioni dei contribuenti dei principali paesi europei, mette in evidenza che nei primi 6 mesi del 2012, in tutti i principali paesi europei, si registra una ripresa: in Francia, + 4,3% del fatturato, +3,4% in! Inghilterra, + 3,3% in Germania, + 2,7% in Irlanda, + 2,6% in Olanda e + 2,4% in Svezia.In Italia, invece, le professioni che fanno da trainano e supporto all'economia sono in forte difficoltà. Secondo l'indagine Di KRLS Network of Business Ethics redatta per Contribuenti.it Magazine dell'Associazione Contribuenti Italiani, che ha preso in esame alcuni indicatori economici dei primi 6 mesi del 2012 ed incrociato i dati del fatturato, delle prenotazioni, dell'occupazione e delle forniture professionali, nel bel Paese la situazione è davvero preoccupante.Il settore giuridico-economico (avvocati e dottori commercialisti) è uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Nel primo semestre del 2012, il fatturato globale è diminuito del 48% rispetto al periodo precedente, segnando un -44% nelle prenotazioni, un -22% nell'occupazione ed un -61% nelle forniture professionali. Il settore medico (veterinari, medici e biologi), altro comparto di punta nelle professioni, presenta ! anch'esso tutti gli indicatori negativi: il fatturato globale, nel primo semestre del 2012, ha segnato un -42% rispetto all'anno precedente, il - 47% nelle prenotazioni, il -26% nell'occupazione ed il - 55% nelle forniture professionali.Male anche il settore della comunicazione (sociologi e giornalisti). Del 39% la contrazione del fatturato, dell' 31% le prenotazioni, del 28% l'occupazione e del 53% le forniture professionali."Di fronte alla chiusura del 22% degli studi professionali, costituiti prevalentemente da piccoli studi ed al crollo del fatturato" - ha commentato Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani - ''è impensabile che il governo non intervenga sostenendo anche il comparto delle professioni, prevedendo per i professionisti misure straordinarie, come il pagamento immediato delle parcelle da parte della pubblica amministrazione, il credito d'imposta sugli acquisti e il bonus occupazione per chi assume''.
Fonte ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI
Fonte ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI
domenica 12 agosto 2012
Delega d’autorizzazione alla scelta della sede per l’anno scolastico 2012-13 da parte del personale docente
info iuniscuola@gmail.com o +39 02 39810868 o 346 6872531
modello di delega http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/delega-2012-per-la-scelta-della-sede-da-parte-del-personale-docente/
In vista delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2012-13, si fornisce il modello di delega per la scelta della sede, valido unicamente per il personale docente.
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE ....
______________________
OGGETTO: DELEGA ACCETTAZIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE – ANNO SCOLASTICO 2012-2013.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………………… (prov……………) il ……………………….
Residente nel Comune di ………………………………………………………….. (prov. )
In via …………………………………………………………… tel…………………..…………………………………
Inserito/a nelle graduatorie prov.li ad esaurimento per la/le classe/si di concorso …………………………………………………….
Aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato/determinato per l’a.s. 2012-13;
DELEGA
Con il presente atto:
¨ il Dirigente dell’U.S.T. .................;
¨ il rappresentante dell’Organizzazione Sindacale ………………………………..…………;
¨ il Sign./Sign.ra ………………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………..…(prov……………) il ……………………..…. identificabile con documento ………………………….………… n°………………………………..….
rilasciato da …………………………………………………. in data ……………………………………..…
AD ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE PER L’A.S. 2012/2013
LA SEDE SCELTA DAL DESIGNATO IN VIRTÙ DELLA PRESENTE DELEGA
Con la finalità di cui sopra indica i seguenti criteri in stretto ordine di preferenza:apporre numerazione 1/2/3 nei riquadri
¨ la classe di concorso accettata ………………………………………………………………………..
¨ le sedi …………………………………………………………………………………………………………………
¨ solo cattedre intere e/o raggruppamenti orari disponibili ………………………………….
……………………………………………. …………………………………………………………………
Luogo e data firma
modello di delega http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/delega-2012-per-la-scelta-della-sede-da-parte-del-personale-docente/
In vista delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2012-13, si fornisce il modello di delega per la scelta della sede, valido unicamente per il personale docente.
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE ....
______________________
OGGETTO: DELEGA ACCETTAZIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE – ANNO SCOLASTICO 2012-2013.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………………… (prov……………) il ……………………….
Residente nel Comune di ………………………………………………………….. (prov. )
In via …………………………………………………………… tel…………………..…………………………………
Inserito/a nelle graduatorie prov.li ad esaurimento per la/le classe/si di concorso …………………………………………………….
Aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato/determinato per l’a.s. 2012-13;
DELEGA
Con il presente atto:
¨ il Dirigente dell’U.S.T. .................;
¨ il rappresentante dell’Organizzazione Sindacale ………………………………..…………;
¨ il Sign./Sign.ra ………………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………..…(prov……………) il ……………………..…. identificabile con documento ………………………….………… n°………………………………..….
rilasciato da …………………………………………………. in data ……………………………………..…
AD ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE PER L’A.S. 2012/2013
LA SEDE SCELTA DAL DESIGNATO IN VIRTÙ DELLA PRESENTE DELEGA
Con la finalità di cui sopra indica i seguenti criteri in stretto ordine di preferenza:apporre numerazione 1/2/3 nei riquadri
¨ la classe di concorso accettata ………………………………………………………………………..
¨ le sedi …………………………………………………………………………………………………………………
¨ solo cattedre intere e/o raggruppamenti orari disponibili ………………………………….
……………………………………………. …………………………………………………………………
Luogo e data firma
domenica 5 agosto 2012
Controversie in materia di Invalidità civile
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 103 del 30-07-2012
Ecco il testo
Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/07/2012
Circolare n. 103
-Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza -Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.
SOMMARIO:
1. Premessa2. Disposizioni organizzative 2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012 2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 20123. Ruolo delle Direzioni regionali4. Modifiche procedurali 5. Attività di Formazione6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
1. Premessa
L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n.248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidita’ civile.
L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ.), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.
Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art.38 ha introdotto l’art. 445 bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale successiva fase come un giudizio di merito.
Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito.
A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30.12.2011.
Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”.
La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.
Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende necessario fornire alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative.
Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.
2. Disposizioni organizzative
Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in materia di invalidità civile.
Preliminarmente si fa presente, che, per evidenti ragioni di economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte di Appello.
Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, si dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano trattati come segue:
contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello;
contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.
Nell’ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.
2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv. Civ., la rappresentanza e difesa dell’Istituto in secondo grado sarà curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello.
Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima data.
L’U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2° grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i documenti necessari per un’efficace difesa dell’Istituto.
2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, opera “a regime” , per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ATPO.
Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circolare n.168/2011 e, pertanto, i Funzionari Inv.Civ seguiranno i procedimenti in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase relativa all’ATPO.
Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso di contestazione dell’ATPO, sarà curato unicamente dall’Avvocatura territoriale competente.
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. cureranno la rappresentanza e difesa dell’Istituto anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall’interruzione del pagamento delle provvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonchè nell’eventuale contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà nuovamente consentita, a parziale modifica del messaggio numero 5776 del 2 aprile 2012, l’acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.
I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa dell’Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di invalidità civile.
3. Ruolo delle Direzioni regionali
Come descritto in premessa, all’Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione.
L’esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici Legali, attraverso l’affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate e formate.
La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza il giudizio d’appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla Legge n. 35/2012, una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici attesi.
Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni regionali, alle quali è riconosciuta nell’ambito della responsabilità complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della qualità dei servizi e di assicurarne l’integrazione e lo sviluppo equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte d’Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa, informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
4. Modifiche procedurali
La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i quali sarà adottata la opzione gestionale dell’impiego dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. saranno incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato la determinazione che individua le strutture territoriali presso le quali attivare la suddetta opzione gestionale, l’amministratore della sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei Funzionari amministrativi Inv.Civ..
Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della procedura SISCO.
Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno alla DCPCG l’elenco dei funzionari (file formato excel contenente: sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell’Istituto ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.93/2009; tali funzionari saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell’ambito delle misure di produzione.
5. Attività di Formazione
Al fine di consentire l’impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d’intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale, l’organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio, informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane. Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati con il seguente titolo: “Funzionari Inv.Civ.: la gestione del contenzioso”.
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti all’indirizzo GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare numero 103 del 30-07-2012
Ecco il testo
Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/07/2012
Circolare n. 103
-Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza -Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.
SOMMARIO:
1. Premessa2. Disposizioni organizzative 2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012 2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 20123. Ruolo delle Direzioni regionali4. Modifiche procedurali 5. Attività di Formazione6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
1. Premessa
L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n.248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidita’ civile.
L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ.), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.
Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art.38 ha introdotto l’art. 445 bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale successiva fase come un giudizio di merito.
Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito.
A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30.12.2011.
Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”.
La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.
Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende necessario fornire alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative.
Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.
2. Disposizioni organizzative
Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in materia di invalidità civile.
Preliminarmente si fa presente, che, per evidenti ragioni di economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte di Appello.
Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, si dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano trattati come segue:
contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello;
contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.
Nell’ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.
2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv. Civ., la rappresentanza e difesa dell’Istituto in secondo grado sarà curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello.
Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima data.
L’U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2° grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i documenti necessari per un’efficace difesa dell’Istituto.
2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012
Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, opera “a regime” , per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ATPO.
Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circolare n.168/2011 e, pertanto, i Funzionari Inv.Civ seguiranno i procedimenti in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase relativa all’ATPO.
Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso di contestazione dell’ATPO, sarà curato unicamente dall’Avvocatura territoriale competente.
A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. cureranno la rappresentanza e difesa dell’Istituto anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall’interruzione del pagamento delle provvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonchè nell’eventuale contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà nuovamente consentita, a parziale modifica del messaggio numero 5776 del 2 aprile 2012, l’acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.
I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa dell’Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di invalidità civile.
3. Ruolo delle Direzioni regionali
Come descritto in premessa, all’Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione.
L’esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici Legali, attraverso l’affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate e formate.
La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza il giudizio d’appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla Legge n. 35/2012, una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici attesi.
Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni regionali, alle quali è riconosciuta nell’ambito della responsabilità complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della qualità dei servizi e di assicurarne l’integrazione e lo sviluppo equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte d’Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa, informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
4. Modifiche procedurali
La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i quali sarà adottata la opzione gestionale dell’impiego dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. saranno incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato la determinazione che individua le strutture territoriali presso le quali attivare la suddetta opzione gestionale, l’amministratore della sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei Funzionari amministrativi Inv.Civ..
Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della procedura SISCO.
Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno alla DCPCG l’elenco dei funzionari (file formato excel contenente: sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell’Istituto ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.93/2009; tali funzionari saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell’ambito delle misure di produzione.
5. Attività di Formazione
Al fine di consentire l’impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d’intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale, l’organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio, informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane. Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati con il seguente titolo: “Funzionari Inv.Civ.: la gestione del contenzioso”.
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti all’indirizzo GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
Il Direttore Generale
Nori
venerdì 3 agosto 2012
Firmato Protocollo d'Intesa MIUR e Ministero della Salute per la tutela del diritto alla salute e allo studio degli studenti con disabilità
[Il MIUR e il Ministero della Salute hanno siglato un Protocollo d’Intesa per la tutela del diritto allo studio e alla salute degli studenti con disabilità. L’obiettivo principale dell’accordo è quello di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative per la tutela dei bambini e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.
In particolare l’intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per favorire la diagnosi precoce di disabilità nei bambini in età prescolare; sostenere iniziative per l’integrazione scolastica; promuovere l’applicazione del modello “International Classification of Functioning” dell’Organizzazione mondiale della sanità; esaminare la normativa di settore; promuovere ricerche e studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.]
ECCO IL PROTOCOLLO D'INTESA
tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e il
Ministero della Salute
PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ VISTI
gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA
la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata il 20 novembre 1989 a New York, ed, in particolare, l’articolo 28, comma 1, lettera e), il quale prevede, tra l’altro, che gli Stati, al fine di garantire l’esercizio del diritto del fanciullo all’educazione gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità, adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica;
VISTA
la legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n.241 e successive modificazioni e integrazioni";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap"; VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTA
la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA
la legge dell'8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali";
VISTA
la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l’articolo 35, comma 7 secondo il quale all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie sulla base dì accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, e della salute;
VISTO
il protocollo d’intesa, siglato in data 24 ottobre 2003, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca e il Ministero della salute, recante: "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da patologie che impediscono temporaneamente la frequenza scolastica, attraverso il servizio di istruzione domiciliare";
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" attuativo della citata legge n. 289/2002, ed, in particolare, l’art.2;
VISTA
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea dell’ONU il 13 dicembre 2006;
VISTA
la legge 3 marzo 2009 n. 18 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
VISTA
l’Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n.39/CU);
VISTA
la legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed, in particolare, l’art. 10, comma 5 nella parte in cui si riferisce all’utilizzo delle classificazioni internazionali dell’OMS nei verbali di accertamento della sussistenza della condizione di handicap al fine della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
VISTA
la legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
VISTA
la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed, in particolare, l’art. 19, comma 11, concernente l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile;
VISTA
la legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
VISTO
il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. serie generale n.139 del 17 giugno 2006, che, nell’ambito della "tutela della salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza", nel rappresentare la situazione dei soggetti disabili per i quali è richiesto un forte impegno a livello sanitario e sociale, un sostegno alla famiglia ed alla scuola ed è necessaria sovente un’integrazione di competenze a livello multidisciplinare che occorre garantire, ha individuato quale obiettivo il miglioramento dell’assistenza ai bambini e agli adolescenti affetti da patologie croniche- mediante lo sviluppo di modelli integrati tra centri specialistici, ospedali, attività assistenziali territoriali, quali l’assistenza psicologica e sociale, la scuola, le associazioni dei malati e il privato no profit;
premesso che:
- il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
- le esperienze in atto hanno garantito l’integrazione degli studenti disabili nell’ambito del sistema di istruzione, fornendo un contributo decisivo al recupero della dispersione scolastica dovuta alla disabilità;
- il coordinamento degli interventi sanitari e scolastici è necessario per l’integrazione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e Disturbi Evolutivi Specifici;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1- Premesse -
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2- Obiettivi -
1. Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a garantire la presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, garantendo l’integrazione degli interventi. A tal fine, le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo interistituzionale, con l'obiettivo di garantire, nella misura massima possibile, il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.
Articolo 3- Oggetto dell’Intesa -
1. Le Parti convengono nel rafforzare la collaborazione istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza nel processo di inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune:
esame e revisione della normativa di settore, su cui le Parti hanno competenza concorrente, con particolare riguardo alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento sia della disabilità che dei disturbi evolutivi specifici, al fine di una più efficace e razionale modalità di intervento oltre che di una ottimizzazione dei costi;
proposta di revisione dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza dell’alunno con disabilità;
attivazione di azioni di monitoraggio congiunto sulle procedure di rilascio di certificazioni diagnostiche, anche al fine di produrre periodiche proposte di miglioramento;
individuazione di misure finalizzate all’estensione agli alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici – ove ne ricorrano le condizioni – di quanto previsto per l’istruzione domiciliare e in ospedale, nel caso in cui sia impedita temporaneamente la frequenza scolastica, e per l’assunzione di farmaci in orario scolastico;
promozione e sostegno di iniziative volte a favorire la diagnosi precoce di bambini con disabilità in età prescolare, nonché sviluppo di iniziative rivolte ad alcune rilevanti tipologie specifiche di disabilità e disturbi evolutivi specifici, in una logica di sistema che integri l’approccio clinico con quello psicopedagogico;
sostegno e promozione di iniziative mirate all’integrazione scolastica da realizzare in collaborazione tra le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Servizio sanitario nazionale;
progressiva applicazione del modello “International Classification of Functioning” (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), opportunamente adeguato alla realtà italiana ed alle peculiarità del modello italiano di inclusione scolastica, tenendo anche conto della sperimentazione attuata in materia dal Centro Controllo Malattie del Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Collaborazione OMS del Friuli Venezia Giulia;
attivazione di programmi di formazione su tematiche specifiche, nell’ambito degli obiettivi prioritari individuati, e definizione di “pacchetti formativi” con contenuti comuni e differenziati per le diverse professionalità coinvolte, rivolti ad operatori sanitari, al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie;
promozione di ricerche e studi di tipo epidemiologico sulla appropriatezza diagnostica e sulla diffusione dei disturbi evolutivi specifici;
scambio di dati e di informazioni, contenuti nella documentazione clinica e scolastica, utilizzando le rispettive reti telematiche e di informatizzazione, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
promozione e sviluppo di iniziative condivise di comunicazione istituzionale - anche con il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità – sia per sostenere azioni congiunte di sensibilizzazione sia per fornire informazioni adeguate alle famiglie su tematiche di interesse prioritario.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a:
promuovere la costituzione di reti di scuole per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
realizzare un sistema di rilevazione dei dati relativi agli alunni ed agli studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, nonchè al personale della scuola impegnato nel processo di inclusione scolastica, condivisibile con gli operatori ed i responsabili sanitari, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
potenziare e mettere in rete i CTS - Centri Territoriali di Supporto, promuovendo il coordinamento con le Aziende Sanitarie;
favorire iniziative di formazione congiunta tra personale scolastico e sanitario.
In particolare, il Ministero della Salute si impegna a:
collaborare con le Regioni e le Province Autonome, affinché nell'ambito dell'assistenza sanitaria sia garantita l’integrazione tra quest’ultima, l’educazione dei bambini e l’istruzione di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici attraverso le seguenti azioni:
assicurare anche attraverso il miglioramento dell’appropriatezza diagnostica e organizzativa, una pronta risposta da parte dei servizi specialistici territoriali per l’infanzia e l’adolescenza alla valutazione dei bisogni del bambino o dell’adolescente e della famiglia, ed al coordinamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali, per la definizione, con gli operatori della scuola, del progetto di integrazione scolastica;
elaborare linee di indirizzo per la certificazione diagnostica di disabilità e disturbi evolutivi specifici finalizzate all’integrazione scolastica, anche attraverso una ridefinizione dei protocolli diagnostici per le principali disabilità, che tengano conto della gravità dei disturbi e delle aree potenziali di sviluppo;
favorire la collaborazione attiva di almeno una figura professionale in rappresentanza dell’azienda sanitaria o di una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
formulare proposte finalizzate ad assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, che gli interventi di riabilitazione si svolgano in orario extrascolastico;
promuovere interventi volti ad ottimizzare l’erogazione e l’utilizzo degli strumenti tecnologici, finalizzati all’autonomia personale e sociale di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, messi a disposizione dal servizio scolastico e da quello sanitario;
favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.
Articolo 4- Comitato paritetico –
1. L'attuazione della presente intesa è demandata ad un Comitato paritetico presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, composto da quattro rappresentanti designati da ciascuna Parte firmataria, con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e delle iniziative realizzate.
2. Potranno essere costituiti Gruppi di lavoro specifici per l’approfondimento di tematiche di comune interesse.
3. Alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro potranno essere invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti provenienti dal mondo della scuola, dell’università e della sanità, o delle Associazioni, senza diritto di voto e senza alcun onere a carico delle Parti.
Articolo 5- Segreteria tecnica –
1. I profili organizzativi, afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa, verranno curati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tramite la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, che assicurerà il necessario coordinamento con il Ministero della Salute, anche attraverso la costituzione di una Segreteria tecnica.
Articolo 6- Clausola di invarianza finanziaria –
1. Dall’attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto della presente Intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Articolo 7- Durata e modifiche al protocollo -
1. Il presente protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e d’intesa tra le Parti, può essere modificato in qualunque momento e con automatico rinnovo se nessuna delle Parti lo disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza.
Roma, 12 luglio 2012
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Francesco Profumo -
Il Ministro della Salute
- Renato Balduzzi
In particolare l’intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per favorire la diagnosi precoce di disabilità nei bambini in età prescolare; sostenere iniziative per l’integrazione scolastica; promuovere l’applicazione del modello “International Classification of Functioning” dell’Organizzazione mondiale della sanità; esaminare la normativa di settore; promuovere ricerche e studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.]
ECCO IL PROTOCOLLO D'INTESA
tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e il
Ministero della Salute
PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ VISTI
gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA
la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata il 20 novembre 1989 a New York, ed, in particolare, l’articolo 28, comma 1, lettera e), il quale prevede, tra l’altro, che gli Stati, al fine di garantire l’esercizio del diritto del fanciullo all’educazione gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità, adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica;
VISTA
la legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n.241 e successive modificazioni e integrazioni";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap"; VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTA
la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA
la legge dell'8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali";
VISTA
la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l’articolo 35, comma 7 secondo il quale all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie sulla base dì accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, e della salute;
VISTO
il protocollo d’intesa, siglato in data 24 ottobre 2003, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca e il Ministero della salute, recante: "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da patologie che impediscono temporaneamente la frequenza scolastica, attraverso il servizio di istruzione domiciliare";
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" attuativo della citata legge n. 289/2002, ed, in particolare, l’art.2;
VISTA
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea dell’ONU il 13 dicembre 2006;
VISTA
la legge 3 marzo 2009 n. 18 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
VISTA
l’Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n.39/CU);
VISTA
la legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed, in particolare, l’art. 10, comma 5 nella parte in cui si riferisce all’utilizzo delle classificazioni internazionali dell’OMS nei verbali di accertamento della sussistenza della condizione di handicap al fine della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
VISTA
la legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
VISTA
la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed, in particolare, l’art. 19, comma 11, concernente l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile;
VISTA
la legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
VISTO
il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. serie generale n.139 del 17 giugno 2006, che, nell’ambito della "tutela della salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza", nel rappresentare la situazione dei soggetti disabili per i quali è richiesto un forte impegno a livello sanitario e sociale, un sostegno alla famiglia ed alla scuola ed è necessaria sovente un’integrazione di competenze a livello multidisciplinare che occorre garantire, ha individuato quale obiettivo il miglioramento dell’assistenza ai bambini e agli adolescenti affetti da patologie croniche- mediante lo sviluppo di modelli integrati tra centri specialistici, ospedali, attività assistenziali territoriali, quali l’assistenza psicologica e sociale, la scuola, le associazioni dei malati e il privato no profit;
premesso che:
- il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
- le esperienze in atto hanno garantito l’integrazione degli studenti disabili nell’ambito del sistema di istruzione, fornendo un contributo decisivo al recupero della dispersione scolastica dovuta alla disabilità;
- il coordinamento degli interventi sanitari e scolastici è necessario per l’integrazione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e Disturbi Evolutivi Specifici;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1- Premesse -
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2- Obiettivi -
1. Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a garantire la presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, garantendo l’integrazione degli interventi. A tal fine, le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo interistituzionale, con l'obiettivo di garantire, nella misura massima possibile, il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.
Articolo 3- Oggetto dell’Intesa -
1. Le Parti convengono nel rafforzare la collaborazione istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza nel processo di inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune:
esame e revisione della normativa di settore, su cui le Parti hanno competenza concorrente, con particolare riguardo alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento sia della disabilità che dei disturbi evolutivi specifici, al fine di una più efficace e razionale modalità di intervento oltre che di una ottimizzazione dei costi;
proposta di revisione dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza dell’alunno con disabilità;
attivazione di azioni di monitoraggio congiunto sulle procedure di rilascio di certificazioni diagnostiche, anche al fine di produrre periodiche proposte di miglioramento;
individuazione di misure finalizzate all’estensione agli alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici – ove ne ricorrano le condizioni – di quanto previsto per l’istruzione domiciliare e in ospedale, nel caso in cui sia impedita temporaneamente la frequenza scolastica, e per l’assunzione di farmaci in orario scolastico;
promozione e sostegno di iniziative volte a favorire la diagnosi precoce di bambini con disabilità in età prescolare, nonché sviluppo di iniziative rivolte ad alcune rilevanti tipologie specifiche di disabilità e disturbi evolutivi specifici, in una logica di sistema che integri l’approccio clinico con quello psicopedagogico;
sostegno e promozione di iniziative mirate all’integrazione scolastica da realizzare in collaborazione tra le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Servizio sanitario nazionale;
progressiva applicazione del modello “International Classification of Functioning” (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), opportunamente adeguato alla realtà italiana ed alle peculiarità del modello italiano di inclusione scolastica, tenendo anche conto della sperimentazione attuata in materia dal Centro Controllo Malattie del Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Collaborazione OMS del Friuli Venezia Giulia;
attivazione di programmi di formazione su tematiche specifiche, nell’ambito degli obiettivi prioritari individuati, e definizione di “pacchetti formativi” con contenuti comuni e differenziati per le diverse professionalità coinvolte, rivolti ad operatori sanitari, al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie;
promozione di ricerche e studi di tipo epidemiologico sulla appropriatezza diagnostica e sulla diffusione dei disturbi evolutivi specifici;
scambio di dati e di informazioni, contenuti nella documentazione clinica e scolastica, utilizzando le rispettive reti telematiche e di informatizzazione, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
promozione e sviluppo di iniziative condivise di comunicazione istituzionale - anche con il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità – sia per sostenere azioni congiunte di sensibilizzazione sia per fornire informazioni adeguate alle famiglie su tematiche di interesse prioritario.
In particolare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a:
promuovere la costituzione di reti di scuole per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
realizzare un sistema di rilevazione dei dati relativi agli alunni ed agli studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, nonchè al personale della scuola impegnato nel processo di inclusione scolastica, condivisibile con gli operatori ed i responsabili sanitari, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
potenziare e mettere in rete i CTS - Centri Territoriali di Supporto, promuovendo il coordinamento con le Aziende Sanitarie;
favorire iniziative di formazione congiunta tra personale scolastico e sanitario.
In particolare, il Ministero della Salute si impegna a:
collaborare con le Regioni e le Province Autonome, affinché nell'ambito dell'assistenza sanitaria sia garantita l’integrazione tra quest’ultima, l’educazione dei bambini e l’istruzione di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici attraverso le seguenti azioni:
assicurare anche attraverso il miglioramento dell’appropriatezza diagnostica e organizzativa, una pronta risposta da parte dei servizi specialistici territoriali per l’infanzia e l’adolescenza alla valutazione dei bisogni del bambino o dell’adolescente e della famiglia, ed al coordinamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali, per la definizione, con gli operatori della scuola, del progetto di integrazione scolastica;
elaborare linee di indirizzo per la certificazione diagnostica di disabilità e disturbi evolutivi specifici finalizzate all’integrazione scolastica, anche attraverso una ridefinizione dei protocolli diagnostici per le principali disabilità, che tengano conto della gravità dei disturbi e delle aree potenziali di sviluppo;
favorire la collaborazione attiva di almeno una figura professionale in rappresentanza dell’azienda sanitaria o di una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
formulare proposte finalizzate ad assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, che gli interventi di riabilitazione si svolgano in orario extrascolastico;
promuovere interventi volti ad ottimizzare l’erogazione e l’utilizzo degli strumenti tecnologici, finalizzati all’autonomia personale e sociale di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, messi a disposizione dal servizio scolastico e da quello sanitario;
favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.
Articolo 4- Comitato paritetico –
1. L'attuazione della presente intesa è demandata ad un Comitato paritetico presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, composto da quattro rappresentanti designati da ciascuna Parte firmataria, con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e delle iniziative realizzate.
2. Potranno essere costituiti Gruppi di lavoro specifici per l’approfondimento di tematiche di comune interesse.
3. Alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro potranno essere invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti provenienti dal mondo della scuola, dell’università e della sanità, o delle Associazioni, senza diritto di voto e senza alcun onere a carico delle Parti.
Articolo 5- Segreteria tecnica –
1. I profili organizzativi, afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa, verranno curati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tramite la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, che assicurerà il necessario coordinamento con il Ministero della Salute, anche attraverso la costituzione di una Segreteria tecnica.
Articolo 6- Clausola di invarianza finanziaria –
1. Dall’attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto della presente Intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Articolo 7- Durata e modifiche al protocollo -
1. Il presente protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e d’intesa tra le Parti, può essere modificato in qualunque momento e con automatico rinnovo se nessuna delle Parti lo disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza.
Roma, 12 luglio 2012
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Francesco Profumo -
Il Ministro della Salute
- Renato Balduzzi
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