Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2011
Sommario
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011
Determinazione dei limiti e delle modalita' applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. (11A06420)
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 33, 34, 95 e 117 della Costituzione;
Visto l'art. 15 della Carta di Nizza come recepito dal Trattato di
Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in
particolare l'art. 74, comma 4, che rimette all'emanazione di un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti
e delle modalita' applicative delle disposizioni del titolo II e
titolo III del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 al
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti
di ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle
accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 23;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante
norme per il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1
della legge 27 settembre 2007, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, recante «Criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 74, comma 4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i limiti e le
modalita' di applicazione del sistema di misurazione, valutazione,
trasparenza della performance di cui alle disposizioni dei titoli II
e III del citato decreto legislativo al personale docente ed
educativo degli istituti e scuole del primo e secondo ciclo di
istruzione e delle istituzioni educative, a quello delle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi ed ai
ricercatori degli enti di ricerca, tenendo conto delle peculiarita'
connaturate ai predetti settori.
2. Il rispetto delle disposizioni del presente decreto e'
condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito ed
alla performance, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate
dalla contrattazione collettiva integrativa.
3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio delle istituzioni e degli enti
di cui al comma 1, di seguito denominati istituzioni, i quali fanno
ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 2
Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance del personale
di cui all'art. 1, comma 1, sono volte al miglioramento della
qualita' dei servizi offerti dalle istituzioni, nonche' alla crescita
delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del
merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dal
personale anzidetto in un quadro di pari opportunita' di diritti e
doveri e di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per
il loro perseguimento, nel rispetto della liberta' di insegnamento e
di ricerca riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e della
liberta' professionale prevista dall'art. 15 della Carta di Nizza,
come recepita dal Trattato di Lisbona.
2. Le istituzioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance del personale di cui all'art. 1,
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse dei destinatari dell'attivita' e dei servizi,
avvalendosi del sistema di misurazione e valutazione della
performance di cui agli articoli 5, 10 e 14.
3. Le istituzioni assicurano la massima trasparenza delle
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance mediante la pubblicazione nel proprio sito informatico
secondo le modalita' generali di cui agli articoli 8, 12 e 15.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 3
Merito e premi
1. Le istituzioni promuovono il merito e il miglioramento della
performance organizzativa ed individuale del personale di cui
all'art. 1, comma 1, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti
selettivi, secondo logiche meritocratiche, e valorizzano i dipendenti
che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla
base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance
in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione
e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del
2009, secondo le modalita' di applicazione del presente decreto.
Titolo II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione e delle istituzioni educative.
Art. 4
Ciclo di gestione della performance
1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle
seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e contesto di riferimento;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi, anche sulla base di mutate condizioni
finanziarie ed in riferimento alle diversita' socio-territoriali
esistenti;
d) misurazione e valutazione della performance individuale secondo
le modalita' di cui all'art. 7;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati complessivi dell'istituzione
scolastica al dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale di
appartenenza e, mediante il ricorso alle modalita' di cui all'art. 2,
comma 3, e all'art. 8, ai destinatari del servizio scolastico, agli
utenti ed ai soggetti interessati.
Titolo II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione e delle istituzioni educative.
Art. 5
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sulla base delle modalita' definite da un protocollo di
collaborazione adottato d'intesa con la Commissione di cui all'art.
13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce con
apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della
performance di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009
con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le modalita', i
soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e
valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e
verifica dell'andamento della performance.
Titolo II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione e delle istituzioni educative.
Art. 6
Obiettivi
1. Gli obiettivi del personale docente sono riferiti all'arco
temporale di svolgimento dell'anno scolastico e sono individuati
attraverso il ricorso al sistema di valutazione di cui all'art. 5,
tenendo conto dei risultati di apprendimento declinati nelle
indicazioni di carattere nazionale per il primo e il secondo ciclo,
del contesto di riferimento socio-culturale nel quale l'istituzione
scolastica opera, nonche' del Piano dell'offerta formativa di
ciascuna istituzione scolastica.
Titolo II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione e delle istituzioni educative.
Art. 7
Ambiti di misurazione e valutazione
delle performance individuali
1. L'attivita' di misurazione e la valutazione del raggiungimento
degli obiettivi viene effettuata sulla base del sistema di cui
all'art. 5 ed e' collegata:
a) al grado di raggiungimento degli specifici obiettivi;
b) alla qualita' e quantita' del contributo della performance
individuale all'istituzione scolastica di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
relazionali.
2. Nella valutazione della performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e
parentale.
Titolo II
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
del personale docente degli istituti e scuole del primo e secondo
ciclo di istruzione e delle istituzioni educative.
Art. 8
Trasparenza
1. Ai fini del presente decreto, la trasparenza e' intesa come
accessibilita' totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. I
relativi dati sono pubblicati nei siti informatici delle istituzioni
scolastiche in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
denominata «Trasparenza, valutazione e merito».
2. Nella sezione del sito informatico di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche ed educative indicano:
a) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti al
personale;
b) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale;
c) i curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in
conformita' al vigente modello europeo;
d) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Capo II
Merito e premi
Art. 9
Criteri per l'attuazione del sistema premiale
1. I livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il
sistema di valutazione individuato in attuazione del presente decreto
si informeranno ai principi generali dettati dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate, secondo quanto
previsto all'art. 1, comma 2, al trattamento economico accessorio e'
predisposta sulla base dei livelli di performance individuali,
attribuiti al personale docente, secondo il sistema di misurazione e
valutazione di cui all'art. 5.
3. I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di
insegnanti che non potra' comunque superare il 75 per cento e al suo
interno articolata secondo criteri meritocratici che saranno
stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione di cui all'art. 5.
Titolo III
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Art. 10
Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance
1. Le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, tenuto conto di quanto previsto dai regolamenti di cui
all'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, relativi alla valutazione delle attivita' degli
enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM),
assicurano:
a) la misurazione e la valutazione della performance dei docenti,
previa definizione di obiettivi, indicatori e standard;
b) l'utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito e delle eccellenze;
c) la trasparenza dei risultati dell'attivita' di misurazione e
valutazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),
d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo
dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2009,
individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonche' le
modalita' per assicurare il ciclo di gestione della performance dei
docenti delle istituzioni AFAM.
Titolo III
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Art. 11
Ciclo di gestione della performance
1. Il ciclo di gestione della performance del personale docente,
definito ai sensi dell'art. 10, comma 2, si articola nelle seguenti
fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e contesto di riferimento;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi, anche sulla base di mutate condizioni
finanziarie ed in riferimento alle diversita' socio-territoriali
esistenti;
d) misurazione e valutazione della performance individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati complessivi dell'istituzione di
alta formazione alla competente Direzione generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed all'ANVUR.
Titolo III
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Art. 12
Trasparenza
1. Ai fini del presente decreto, la trasparenza e' intesa come
accessibilita' totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. I
relativi dati sono pubblicati nei siti informatici delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in apposita
sezione di facile accesso e consultazione, denominata «Trasparenza,
valutazione e merito».
2. Nella sezione del sito informatico di cui al comma 1, le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
indicano:
a) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti al
personale;
b) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale;
c) i curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in
conformita' al vigente modello europeo;
d) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Capo II
Merito e premi
Art. 13
Criteri per l'attuazione del sistema premiale
1. Sulla base dei livelli di performance attribuiti al personale
secondo il sistema di valutazione individuato in attuazione del
presente decreto e' predisposta una graduatoria delle valutazioni
individuali di merito al fine di garantire l'attribuzione selettiva
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance in conformita' ai principi generali di cui ai titoli
II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Titolo IV
ENTI DI RICERCA
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
degli enti di ricerca
Art. 14
Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance
1. Gli enti pubblici nazionali di ricerca, nell'adozione degli
statuti di autonomia, in attuazione del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, tenuto conto di quanto previsto in materia di
sistemi di valutazione dalla «Raccomandazione della Commissione
dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un
codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori» adottano
specifiche misure volte a garantire:
a) misurazione e valutazione della performance dei ricercatori e
dei tecnologi, previa definizione di obiettivi, indicatori e
standard, individuando fasi, tempi, modalita', soggetti e
responsabilita', nonche' le relative procedure di conciliazione;
b) utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione
del merito e delle eccellenze;
c) trasparenza dei risultati dell'attivita' di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialita'.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANVUR, d'intesa con la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 13, comma
12, del decreto legislativo n. 150 del 2009, individua specifici
obiettivi, indicatori e standard nonche' le modalita' per assicurare
il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei
tecnologi di cui all'art. 1, comma 1.
Titolo IV
ENTI DI RICERCA
Capo I
Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale
degli enti di ricerca
Art. 15
Trasparenza
1. Ai fini del presente decreto, la trasparenza e' intesa come
accessibilita' totale delle informazioni concernenti ogni aspetto
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. I
relativi dati sono pubblicati nei siti informatici degli enti di
ricerca in apposita sezione di facile accesso e consultazione,
denominata «Trasparenza, valutazione e merito».
2. Nella sezione del sito informatico di cui al comma 1, gli enti
di ricerca indicano:
e) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti al
personale;
f) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' del personale;
g) i curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in
conformita' al vigente modello europeo;
h) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati.
3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione
di cui ai commi 1 e 2, e' preclusa l'erogazione delle retribuzioni di
risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
Capo II
Merito e premi
Art. 16
Criteri per l'attuazione del sistema premiale
1. Sulla base dei livelli di performance attribuiti al personale
secondo il sistema di valutazione individuato in attuazione del
presente decreto e' predisposta una graduatoria delle valutazioni
individuali di merito al fine di garantire l'attribuzione selettiva
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance in conformita' ai principi generali di cui ai titoli
II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2011
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011
Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 363
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale. La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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