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lunedì 4 aprile 2011

Milleproroghe bis in Gazzetta Ufficiale


Ecco il DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

(11G0074) (GU n. 74 del 31-3-2011 )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottaredisposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favoredella cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell'areaarcheologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settoredella stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dellospettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazionidella Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Serviziosanitario nazionale della regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 23 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro dell'economia e delle finanze;


Emana


il seguente decreto-legge:


Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura


1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, a decorreredall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e'autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzionee la conservazione dei beni culturali; c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui perinterventi a favore di enti ed istituzioni culturali.


2. All'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ",nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e lerisorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beniculturali".


3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.


4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euroannui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni dieuro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisasulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquotadell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato Idel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimoperiodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottareentro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sulsito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi delpresente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensidell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.225, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggettidi cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti leattivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessivapari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predettiaumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'articolo 6,comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio2007, n. 26. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adisporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei


1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degliinterventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghiricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza specialeper i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i benie le attivita' culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario eurgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione erestauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e' predispostodalla competente Soprintendenza ed e' proposto dal Direttore generaleper le antichita', previo parere del Consiglio superiore per i beniculturali e paesaggistici.


2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvedeanche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le areesottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati allaregione Campania, nonche' di una quota dei fondi disponibili nelbilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici diNapoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni ele attivita' culturali. La quota da destinare al programmastraordinario di manutenzione da parte della regione Campania e'individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma diinteresse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per larelativa presa d'atto.


3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione delprogramma di cui al comma 1 e' autorizzata l'assunzione, in derogaalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-quater, deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediantel'utilizzazione di graduatorie in corso di validita', di personale diIII area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale e' vincolato allapermanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza specialeper i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno unquinquennio dalla data di assunzione. E' altresi' autorizzata, inderoga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo,l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anchedirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso divalidita', nel limite delle ordinarie facolta' assunzionaliconsentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinareall'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Allacopertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, avalere sulle facolta' assunzionali del predetto Ministero,nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazionevigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni ele attivita' culturali e nel rispetto dei limiti percentuali inmateria di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cuiall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita'culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia edelle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato leassunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativioneri.


4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli edi Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1,puo' altresi' avvalersi, nel rispetto dei principi e delledisposizioni di fonte comunitaria, della societa' ALES s.p.a.,interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'appositaconvenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamentodiretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase direalizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui alcomma 1.


5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, itermini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sonoridotti della meta'. Per l'affidamento dei lavori compresi nelprogramma e' sufficiente il livello di progettazione preliminare, inderoga all'articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativon. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritengamotivatamente la necessita' di acquisire un maggiore livello didefinizione progettuale.


6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sonodichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e possonoessere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni deglistrumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.


7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti dasoggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delleforniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita',imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita',previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzatiall'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degliinterventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1,si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubbliconella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su duequotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,contenente un elenco degli interventi da realizzare, conl'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascunointervento. In caso di presentazione di una pluralita' di proposte disponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascuncandidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita'di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dellosponsor, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata oinsufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo'ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita' e anche mediantetrattativa privata.


8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, alfine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenzespeciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita'culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti dirisorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delleSoprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenzefinanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia'presi su dette disponibilita'.


Art. 3


Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione


1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi dimedia audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e' sostituito dalseguente: «12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambitonazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimoprovvedimento di valutazione del valore economico del sistemaintegrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi delpresente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per centodi detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 nonpossono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni inimprese editrici di giornali quotidiani o partecipare allacostituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, conl'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusiesclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anchealle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile.».


Art. 4


Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico


1. Il termine per stabilire, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, i l calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisivadigitale terrestre e' prorogato al 30 settembre 2011.

Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenzeradiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita'disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, nonche', per quanto concerne le frequenzeradiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna areatecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamenteabilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che nefacciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

a) entita' delpatrimonio al netto delle perdite;

b) numero dei lavoratoridipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ampiezzadella copertura della popolazione;

d) priorita' cronologica disvolgimento dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, nonha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione aoperatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'usorelativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree incui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo ilpassaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dellosviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citatoprimo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di dirittod'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti inposizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'usoriferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita'e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari deidiritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a dueprogrammi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambitolocale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'usosulla base delle citate graduatorie.


Art. 5


Sospensione dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010


1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche suiparametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazionealla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorionazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decretoresta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensionedell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nelmedesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del depositonazionale.


Art. 6 Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo


1. Per l'anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionaledella regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mesedi aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicanocon riferimento all'anno 2010. Alla relativa disciplina, anche incoerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzosanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza diprotezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cuiall'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 5, deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n.77.


Art. 7 Operativita' della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)


1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e' inserito il seguente: «8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A.puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevanteinteresse nazionale in termini di strategicita' del settore dioperativita', di livelli occupazionali, di entita' di fatturatoovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sonodefiniti i requisiti, anche quantitativi, delle societa' oggetto dipossibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite ancheattraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccoltapostale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cuial comma 8.».


Art. 8 Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

giovedì 31 marzo 2011

I dirigenti scolastici siano democraticamente eletti

Se ne mancano cinquemila di ruolo, i docenti disoccupati sono cinquemila in più.
E saranno anche di più. (AetnaNet 30 marzo 2011)


Si sono verificate nei trascorsi anni scolastici disoccupazioni di docenti che avrebbero potuto essere evitate, e che a partire dal prossimo anno potrebbero riguardare addirittura 4.000 docenti precari, un peraltro numero destinato a crescere anno dopo anno durante i prossimi cinque anni. Lo vedremo procedendo nella lettura di questo intervento.C’è un aspetto, infatti, che diventa sempre più consistente e al quale tuttora non è stata data adeguata attenzione, nell’epocale disoccupazione dei docenti, quale conseguenza del macroscopico taglio di oltre centomila posti di lavoro “orgogliosamente” operato dalla coppia ministeriale Tremonti-Gelmini per risparmiare sull’istruzione, risultato dell’incapacità di recuperare dalla notevolissima evasione fiscale le risorse finanziarie (sono stati tagliati più di otto miliardi di euro) necessarie alla scuola.Migliaia di docenti in più rispetto ai centomila della sconvolgente riduzione degli organici, ed il numero è destinato ad aumentare, sono rimasti senza lavoro non per i disastrosi effetti causati dalla farisaica riforma scolastica (che di danni all’occupazione ne ha fatti tanti e addirittura irreparabili, e non soltanto all’occupazione), ma per l’esistenza di un ruolo, quello dei dirigenti scolastici, che, oltre ad essere di per se stesso parecchio costoso rispetto alle funzioni, è anche parecchio irrazionale per via delle scuole annualmente date in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti scolastici e quindi dello svolazzare di migliaia di presidi (ricevendo un’indennità aggiuntiva di non molte centinaia di euro) da una scuola all’altra, con ripercussioni conseguentemente negative su l’una e sull’altra scuola. Su migliaia di scuola: cioè, sul doppio delle scuole rimaste annualmente senza dirigente scolastico a tempo pieno. Migliaia di scuole, numericamente crescenti di anno in anno.Si ritiene che a settembre dell’anno in corso le scuole senza dirigente scolastico ufficiale saranno addirittura almeno 3.000 e conseguentemente le scuole con dirigenti scolastici svolazzanti saranno più di 6.000. I docenti annualmente disoccupati (quindi, quelli che sono già rimasti senza lavoro negli anni ormai trascorsi e che lo sono nell’anno in corso, o quelli che rimarranno senza lavoro sin dall’inizio del prossimo anno scolastico) si possono contare a migliaia, tanti quante sono state, sono e saranno le scuole senza dirigente scolastico ufficiale, cioè di ruolo a tempo indeterminato. A partire dal primo giorno del mese di settembre dell’attuale anno 2011, i docenti che a causa di questo dirompente andazzo rimarranno senza lavoro saranno quasi 4.000, ma forse anche di più.Dopo le “bacchettate”, i rimproveri e le proteste di diverse tipologie e provenienze – ormai documenti utili per la ricostruzione storica (e sui quali, essendo legittimi, non si può non essere d’accordo dati gli epocali guasti causati al sistema scolastico e all’istruzione, e il disastroso tsunami che si è abbattuto sull’occupazione, provocando il licenziamento di massa di docenti e di personale tecnico-amministrativo) – nei confronti di chi ha posto in essere una traballante e scompaginata riforma scolastica, adesso è possibile individuare, col supporto di dati e di elementi incontestabili, la leggerezza o l’incapacità. E sarebbe assai grave se invece l’apparente leggerezza e l’eventuale incapacità nascondessero il furbastro intento di ridurre ulteriormente la spesa per l’istruzione, distruggendo l’organizzazione delle scuole e togliendo lavoro ad altri insegnanti precari, perché in tal caso si potrebbe parlare di insipienza, di comportamento scriteriato. Togliendo lavoro ad altri precari come in parte è già avvenuto con le reggenze delle scuole affidate a dirigenti scolastici svolazzanti dalla scuola di titolarità ad altra scuola o ad altre scuole senza dirigente scolastico, a seguito di pensionamento per raggiunto limite d’età o per anticipato pensionamento nella preoccupazione di chissà quali sorprese in ordine alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto. E dal primo giorno del prossimo mese di settembre a restare senza lavoro, dato che sarebbero almeno 3.000 le scuole senza dirigente scolastico titolare, quindi da assegnare in reggenza, il numero dei precari in più che resteranno senza lavoro raggiungerà – come in premessa ho già avuto modo di dire – la quota di ben di più di 3.000 unità, magari 4.000 e anche di più sulla base dei collocamenti in pensione dei dirigenti scolastici, che continueranno ad essere numerosi anche nei prossimi anni..Infatti, se i posti di dirigente scolastico fossero stati coperti con altrettanti dirigenti scolastici ufficiali, si sarebbero liberati altrettanti posti da assegnare ad altrettanti docenti precari, con la formula del contratto a tempo determinato o con quella del contratto a tempo indeterminato. In questo caso, nella corretta considerazione e nella legittima applicazione della norma di legge, riconosciuta dalla recente sentenza del Tribunale del lavoro di Genova che ha condannato il Ministero dell’istruzione al risarcimento complessivo di 450.000 euro a 15 docenti precari, che sancisce l’occupazione a tempo indeterminato dopo tre anni di lavoro. Una sentenza, quella del Tribunale del lavoro di Genova, che ha stigmatizzato il comportamento del Ministero dell’istruzione, e quindi del ministro competente, e nella sostanza dello Stato italiano, con riferimento all’incompatibilità con una direttiva comunitaria che obbliga ogni Stato membro della Comunità europea a limitare il più possibile il ricorso ai contratti di lavoro a termine.Risarcimenti che potrebbero ammontare addirittura a più di 500.000.000 (500 milioni) di euro (se la vertenza avesse a riguardare da 12.000 a 15.000 docenti, ma che potrebbero anche ammontare da 4 a 5 miliardi di euro se ad essere coinvolti risultassero da 120.000 a 150.000 docenti precari, sostanzialmente costretti da molti anni all’umiliazione del precariato nella sussistenza dei posti di lavoro e della loro annuale utilizzazione in regime di contratto e termine. Risarcimenti tutti a carico dello Stato che – per non avere gli attuali suoi ministri rispettato la norma di legge che obbliga il “datore” di lavoro a stipulare contratti a tempo indeterminato con coloro che continuano ad essere necessari, e quindi utilizzati, successivamente (come è accaduto e continua ad accadere per decine di migliaia di docenti, arbitrariamente lasciati nella condizione di precarietà lavorativa) – potrebbe vedere notevolmente intaccate le sue casse, che in definitiva contengono denaro pubblico.Aggiungendosi alle centinaia di milioni di euro che di fatto, per l’utilizzazione di dirigenti scolastici a tempo indeterminato nella scuola di “titolarità” e in una seconda scuola a titolo di “reggenza”, sono stati già sottratti ai docenti precari, rimasti senza occupazione, dal prossimo mese di settembre, risultando senza dirigente scolastico da 3.000 a 4.000 delle 10.294 scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado (alle quali vanno aggiunti 74 C.P.I.A. e 47 tra convitti nazionali ed educandati femminili), saranno sottratti ai precari, per una mancata occupazione che sembra “costruita ad arte” proprio per sottrarglieli, 200 milioni di euro, dato che l’intera copertura dei posti di dirigente scolastico (o presidi, se viene più facile e più semplice, sbrigativamente, chiamarli) avrebbe determinato l’occupazione di circa 4.000 docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di qualsiasi altra tipologia. Una sorta di furto alla povera gente, gente laureata, abilitata, precarizzata a tempo indeterminato, ridotta senza occupazione e quindi senza stipendio dalla “sbadataggine”, dalla disattenzione, dalla sventatezza (o da un disegno astutamente predisposto) di chi ben altrimenti avrebbe dovuto agire, anche perché ormai da molto tempo, e con numerose richieste e segnalazioni (un appello è stato rivolto nello scorso mese di febbraio, dai presidenti di tredici associazioni professionali – dirigenti scolastici e docenti – e di genitori degli alunni, al Presidente della Repubblica, segnalandogli 1.471 scuole con presidi reggenti – “oltre tremila hanno quindi un dirigente a mezzo tempo!” – e aggiungendo subito dopo che “con il prossimo anno più di 5.600, oltre metà delle istituzioni scolastiche statali, verseranno in questa condizione e, se passerà altro tempo, nel successivo anno scolastico la situazione si aggraverà, con il carattere di un’autentica emergenza. D’altra parte i tempi normali per l’espletamento di un simile concorso pubblico sono di solito di due anni!”. A voler essere ottimisti, aggiunge Polibio, anche tenendo presente l’attuale condizione in cui versa il concorso bandito in Sicilia nell’ormai lontano 2004!Il dato complessivo delle scuole senza preside titolare non è tuttavia certo, ma non è inferiore a 3.000 (nel luglio dell’anno scorso, il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, promise, promessa niente affatto mantenuta, e pertanto “promessa di marinaio”, che, come ha riportato l’amico Pasquale Almirante in un suo articolo apparso sul quotidiano “La Sicilia” del 9 gennaio 2011, “entro il 2010 avrebbe bandito un concorso per 2.871 posti di dirigente scolastico”. Di qui, il legittimo sospetto, che sorge spontaneo e non si riduce, anzi addirittura cresce, che, come è stato scritto dall’ANIEF in suo comunicato del 12 gennaio 2011, “non è difficile ipotizzare che l’ostacolo all’emanazione del bando sia, ancora una volta, di carattere economico (che le scuole siano dirette in reggenza, consente all’erario di economizzare)”. Ovviamente, sulla pelle dei docenti precari, che rimangono senza lavoro e senza stipendio. In ogni caso, il numero delle scuole senza preside titolare è destinato, inesorabilmente, a crescere nei prossimi anni, anche perché l’età media degli attuali dirigenti scolastici è parecchio alta e saranno moltissimi ad andare in pensione nei prossimi anni (da due a cinque anni).E allora l’occasione è propizia, e peraltro determinerebbe, come vedremo, un notevole risparmio economico per lo Stato, per passare dallo “status giuridico” di preside a tempo indeterminato a quello di preside eletto, mettendo “ad esaurimento” quello di preside a tempo indeterminato, dato che nel volgere dei prossimi cinque anni addirittura l’80% delle scuole potrebbe risultare senza dirigente scolastico “di ruolo”. Rispettivamente, postati il 17 dicembre 2010 e il 7 gennaio 2011 (e pertanto rintracciabili con una ricerca d’archivio su questo sito alla voce “dirigenti scolastici”), Polibio ha pubblicato sull’argomento presidi per elezione diretta due suoi interventi: “elezione del preside: le scuole non hanno bisogno di dirigenti scolastici in pianta stabile” e “dirigenti scolastici meglio democraticamente eletti al massimo per sei anni che padroni della scuola a tempo indeterminato per concorso”.Si pensi all’annunciata partecipazione di circa 150.000 docenti al concorso pubblico a dirigente scolastico già quando i posti che sarebbero stati inseriti nel bando di concorso “preannunciato” dal ministro Gelmini nel mese di luglio del 2010, tuttora serrato a doppia mandata in una cassaforte della quale sarà andato perduto il codice per poterla aprire, erano 2.871. Ce l’avrebbe fatta uno ogni cinquanta concorrenti a vincere il concorso. Se i posti disponibili diventassero 5.000, a vincere il concorso ce la farebbe uno ogni trenta concorrenti. Chi? Ai posteri l’ardua sentenza, soprattutto per il clima che caratterizza il sistema.Un concorso, dopo essere stato accertati i necessari requisiti in possesso dei concorrenti per parteciparvi, dalle modalità di svolgimento tradizionali: prove scritte, ammissioni alla prova orale e, dopo l’esito positivo della prova orale, quant’altro è stato previsto dal bando di concorso o di corso-concorso che sia. Nella speranza che il principio della meritocrazia (con riferimento ai contenuti culturali e alle competenze professionali corrispondenti alle funzioni da svolgere e non sulla base di quiz di stampo enigmistico e da cruciverba) sia posto sostanzialmente alla base del concorso e caratterizzi tutte le prove, che il concorso si svolga nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dei diritti individuali di ciascuno dei partecipanti alle prove concorsuali. Nella piena osservanza del piano etico e respingendosi ogni e qualsiasi ingerenza di stampo clientelare, politico-clientelare, e non soltanto tale.Tempi lunghi, e impossibile dire quanto lunghi. Un costo enorme: nelle regioni italiane opererebbero 300 sottocommissioni, ciascuna delle quali composta, a norma delle norme vigenti (e peraltro come è stato messo in evidenza nelle sentenze del CGA per la Sicilia con le quali è stato annullato “in radice”, per vizio sostanziale insanabile, il concorso a dirigente scolastico bandito nel 2004), da tre commissari, col presidente a coordinare i lavori. Complessivamente, venti presidenti. Forse anche alquanto di più, qualora nelle grandi regioni si ritenesse di suddividere il territorio per raggruppamento di province. E inoltre l’individuazione di commissari e di presidenti supplenti. Trecentomila elaborati scritti da correggere e da valutare, corrispondenti ad almeno un milione e cinquecentomila pagine. Alla fine, sempre che si concluda il tutto (a parte chissà quanti ricorsi interverranno ad allungare i tempi, a provocare sospensioni e addirittura annullamenti), trascorreranno almeno tre anni, e chissà quanto altro tempo trascorrerà per completare e concludere il percorso, che potrebbe comprendere un corso di formazione, una prova pratica, un esame sulla conoscenza dell’inglese, un esame sulla conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici, la capacità di costruire progetti.In alternativa, ma nella sostanza dicendo addio alla meritocrazia, certificata dai titoli conseguiti e dal curricolo personale, si potrebbe procedere, quale preselezione all’ammissione alle prove scritte, e quindi con la finalità di sfoltire, attuando una sorta di numero programmato, la vasta platea dei 150.000 aspiranti, con i quiz a risposta multipla (fortemente criticati e respinti perché non consentono di aversi oggettivi riscontri in ordine alla meritocrazia) dalle più svariate attribuzioni o sottrazioni di punteggi, tra le quali quella di non togliere nessun punteggio in assenza di risposta e di toglierlo nel caso di risposta errata: meglio non rispondere quando si ha ancorché il minimo dubbio tra due opzioni dopo avere scartate le altre due sicuramente sbagliate, anziché rispondere nella speranza di aver fatto centro, e così mantenere inalterato il punteggio del quale si è in quel momento in possesso. In ogni caso, anche il sistema quiz comporta tempi lunghi e costi elevati, e non soltanto per la vigilanza e per la correzione. Seguite, in tempi successivi, dalle prove scritte per gli ammessi, ancorché con un ridotto numero di commissioni e di sottocommissioni, e quindi di commissari titolari e supplenti, presidenti compresi, e da tutte le altre attività e prove previste dal bando di concorso. Intanto, ormai da tempo, molti aspiranti concorrenti hanno fatto ricorso alla preparazione al concorso, ovviamente a pagamento, naturalmente in “regime” di evasione fiscale, perché non sembra che esistano ricevute e/o fatture a tal proposito. Un sacrificio economico da parte dei docenti aspiranti ad un posto di dirigente scolastico (con retribuzione ben più consistente di quella assai magra, e mantenuta tale ormai da troppo tempo, senza che le organizzazione sindacali abbiano avuto la forza di ottenere di più). Un sacrificio economico destinato a continuare. Un mercato delle vacche grasse, nel quale si spende (per i corsi di formazione anche soltanto on line, per corsi del tutto inutili ma “necessari” all’acquisizione di punti anch’essi spesso inutili, per la preparazione al concorso a dirigente scolastico, per master di secondo livello anche in dirigenza scolastica che sono di elevata specializzazione) nella speranza di avere qualcosa, di raggiungere affermazioni derivanti dalla meritocrazia, ma alla fine non si ottiene nulla.D’altra parte, il nostro è allo stato attuale un paese nel quale per fare il ministro dell’Istruzione, pubblica, è sufficiente una laurea (ed è già tanto, perché è anche il regno di ministri, di sottosegretari, di parlamentari e di tanti altri che occupano posti di enorme rilievo senza aver conseguito la laurea) con 100 su 110 (e il relatore ha dichiarato che la tesi non era meritevole nemmeno di un punto in più rispetto alla media degli esami sostenuti relativi alle singole discipline) seguita, anni dopo, da un percorso migratorio, con cambio di residenza anagrafica, dalla Lombardia (Brescia) alla Calabria (Reggio Calabria), per sostenere e superare gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Il paese del “tutto va bene”, degli illusionisti (politici, ma nell’attività politica la fantasia ha grandissima parte soltanto “se ha per elementi gli uomini, la società, le necessità di vita degli uomini”) e degli illusi. Come scriveva a Torino il 13 novembre 1917 (ma sembra che sia stato scritto qualche giorno fa, o addirittura ieri, concretizzandosi l’universalità del pensiero) l’allora intellettuale giovane Antonio Gramsci (era nato nel 1891), a proposito degli “illusionisti in questo mondo”, gli “illusionisti” sono “quei politicanti i quali, come cantava il Figaro, fingono d’ignorare quel che sanno e di sapere quel che ignorano, si chiudono a doppie porte per meditare sul giornale, si atteggiano a profondi quando non sono che vuoti, pagano dei traditori o intercettano delle lettere, cercando poi di nascondere le bassezze dei mezzi sotto la nobiltà dei fini”. Ebbene, venendo al dunque, con l’attuazione dello status di presidi democraticamente eletti lo Stato (il ministero dell’Istruzione) trarrebbe un vantaggio economico, e potrebbe destinarlo a migliorare le condizioni delle scuole e dell’istruzione, a dare occupazione a migliaia di docenti precari. In Germania, e non soltanto in Germania, i presidi non sono del tutto esenti dallo svolgere attività didattica. Per l’attività svolta, per un tempo maggiore di quello dei docenti, ricevono un’indennità mensile niente affatto elevata: poche centinaia di euroTutte le cariche delle nostre università, a partire da quella del rettore, sono elettive. Gli eletti possono chiedere la riduzione dell’attività didattica, e giammai ne sono esenti del tutto, nonostante l’enorme peso del ruolo e il dovere della ricerca scientifica, da consolidare con pubblicazioni delle quali si dà sostanziale e trasparente comunicazione (e relativo punteggio ad esse attribuito) nel catalogo d’ateneo. Gli eletti alle diverse cariche dell’ateneo non possono superare i due mandati consecutivi: complessivamente, per l’Università di Catania, otto anni. A presentare la propria candidatura alla competizione elettorale, rispettivamente, a rettore, a preside di facoltà, a direttore di dipartimento, di centro di gestione amministrativa, di centro di servizio e a presidente di corso di studi sono generalmente più candidati, ciascuno dei quali presenta un programma da attuare, e può essere sfiduciato. La condivisione del programma, anche nella fase di attuazione di quanto in esso contenuto, risulta fondamentale.Ciascuna unità operativa è composta da un numero di docenti e di personale tecnico-amministrativo e ausiliario ben più elevato di quello di una singola istituzione scolastica dimensionata tra 500 e 900 studenti. Ben poca cosa rispetto alle migliaia di studenti (tra 5.000 e 10.000) in ciascuna delle attuali facoltà, per complessivi 65.000 studenti nell’intero ateneo, nel quale si contano 1.500 docenti, 1.600 non docenti, parecchie centinaia tra dottorati di ricerca, specializzandi, assegnisti di ricerca, ecc. Le attuali indennità di carica, detratti gli oneri a carico dell’ateneo e dell’aliquota Irpef, sono di poca entità, e differenziati rispetto al ruolo ricoperto, mentre l’impegno e le responsabilità derivanti dalla carica da ciascuno degli eletti ricoperta sono incomparabili e incommensurabili rispetto a quelli dei dirigenti scolastici. L’attuale indennità mensile è compresa tra circa 700 e 200 euro, transitando per i 350 e i 300 euro, a seconda che si tratti del rettore, dei presidi di facoltà, dei direttori di dipartimento, dei presidenti del centri di gestione amministrativa, dei presidenti dei centri di servizio.Non si vede perché a dirigere le scuole non possano essere presidi democraticamente eletti, che si confrontano apertamente per ottenere il consenso degli insegnanti e dei non docenti elettori, tutti in grado di valutare oggettivamente i requisiti professionali del candidato (dei candidati) per potere svolgere correttamente e adeguatamente, durante gli anni del mandato conferitogli, la funzione di preside (dirigente scolastico), scaturita da una democratica competizione elettorale. La durata del mandato potrebbe durare tre o quattro anni, eventualmente da rinnovare, per una sola volta, con una nuova elezione. Non c’è alcun dubbio sul fatto che gli elettori saprebbero scegliere bene il loro preside, e peraltro l’elezione del preside potrebbe fare da drenaggio alla “fuga” dei docenti – e sono di ampia e di diffusa conoscenza le scuole dalle quali i docenti “fuggono” annualmente “in massa” – che caratterizza non poche scuole. Inoltre, a presentare la propria candidatura alla carica di dirigente scolastico (preside) saranno sempre gli insegnanti migliori (cioè, preparati alla gestione della scuola, disponibili a svolgere l’attività di gestione in un tempo di 36 ore settimanali aggiungendo allo stipendio da insegnante un’indennità di funzione di poche centinaia di euro), che si confronteranno apertamente per ottenere il consenso degli insegnanti e dei non docenti elettori, che a loro volta sapranno scegliere bene. E non si dica che il preside democraticamente eletto non può garantire una gestione ottimale perché viene ad assumere quella carica all’inizio di un determinato anno scolastico. Lo stesso avviene quando si tratta di un docente (o di una docente) che ha vinto il concorso a dirigente scolastico e che viene a trovarsi per la prima volta in una determinata scuola. Assolutamente nuova per lui, o per lei, mentre il preside democraticamente eletto conosce nei minimi particolari la scuola nella quale ha prestato per molto anni servizio e soprattutto conosce benissimo i colleghi e le colleghe che in quella scuola si sono trovati con lui per lungo tempo. L’apprezzamento è testimoniato dal successo elettorale, ovviamente concretizzatosi con la maggioranza assoluta dei voti a lui (o a lei) attribuiti.Naturalmente, l’elezione del preside dovrebbe avvenire sulla base di un protocollo di titoli e di regole. Titolo di notevole rilievo, oltre alla laurea e all’abilitazione, potrebbe essere il master di secondo livello in dirigenza scolastica (1.500 ore complessive, una parte delle quali in lezioni frontali), titolo di elevata specializzazione successivo alla laurea, conseguito in una delle università italiane. E in aggiunta, altre lauree e altre abilitazioni, corsi di formazione, funzioni svolte nelle scuole e ruoli ricoperti nelle stesse, non meno di cinque anni di servizio scolastico con contratto a tempo indeterminato. Per quanto concerne le regole: valutazione annuale, nelle sedi del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto, dell’attività svolta nella funzione di preside eletto, e valutazione complessiva alla conclusione del mandato sempre nelle stesse sedi collegiali. Essendo stata costruita la maggioranza sul proprio programma, ne scaturisce per il preside eletto l’obbligo dell’assoluta trasparenza e del confronto costante. Conseguentemente, anche “in itinere” in ordine a quanto possa comunque riguardare il programma, con conseguenze tali, nel caso di giudizio negativo alla valutazione annuale (o per negatività in corso d’anno), da determinare la sfiducia, le dimissioni in seguito alla sfiducia, l’elezione di un nuovo preside che sia sempre rispettoso della legge e dei diritti dei lavoratori-elettori. Nel caso di esito negativo alla valutazione annuale, di sfiducia in corso d’anno, di valutazione negativa alla fine del primo mandato, è impossibile presentarsi per un secondo mandato. Le valutazioni (annuali e/o conclusive del mandato) potrebbero svolgersi entro la prima decade del mese di giugno e le elezioni potrebbero svolgersi alla fine dello stesso mese di giugno, con decorrenza della carica di preside dall’inizio dell’anno scolastico successivo.Per quanto concerne la spesa pubblica, dal sistema presidi eletti (complessivamente sarebbero 10.415) deriverebbe un notevole risparmio, quale conseguenza del fatto che lo stipendio dei docenti maggiorato dell’indennità mensile di funzione sarebbe alquanto inferiore a quello attualmente corrisposto, pur nell’articolazione degli aumenti periodici e con riferimento agli anni di servizio, ai dirigenti scolastici assunti o da assumere per concorso. D’altra parte, sempre facendo riferimento all’università, le figure sopra indicate, titolari di cariche d’ateneo per competizione elettorale, continuano a percepire lo stipendio di docenti maggiorato delle poche centinaia di euro mensili quale indennità di carica. E si tratta di professori di ruolo di prima fascia, cioè di professori ordinari.Tra l’altro, e addirittura soprattutto, scomparirebbero le ingenti spese per i concorsi con oltre centoventimila concorrenti. A meno che non si avesse in mente (sul piano governativo e ministeriale) di bandire un concorso a dirigente scolastico riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno frequentato e che hanno positivamente superato gli esami intermedi, il tirocinio formativo e l’esame conclusivo del master di secondo livello in dirigenza scolastica, titolo di specializzazione (iscrizione che viene a costare più di tremila euro, e che sarebbe una spesa inutile se non scaturisse un adeguato riconoscimento del titolo e della specializzazione conseguiti, anche con riferimento alla meritocrazia). Il numero dei concorrenti risulterebbe parecchio ridotto rispetto agli attuali 150.000 circa ormai in lunga attesa di un bando di concorso a dirigente scolastico che non si concretizza. Si tratta, però, di un’ipotesi provocatoria.In ogni caso, sempre che si voglia insistere sul dirigente scolastico assunto per concorso a svolgere una funzione che invece, come accade per le università, potrebbe essere attribuita per elezione democratica, si proceda con la pubblicazione del bando di concorso promesso. Vi parteciperanno 150.000 insegnanti Va benissimo. Passeranno da tre a cinque anni per giungere alla conclusione. Va benissimo anche questo. I posti messi a concorso saranno 3.000, 4.000 o 5.000. Non ha importanza quanti saranno e non importa nemmeno se durante gli anni che verranno se ne renderanno disponibili altri. Anche questo va benissimo. In definitiva, a superare il concorso, e quindi ad essere idonei alla funzione di dirigente scolastico, oltre a quelli che vinceranno, potrebbero essere anche in 50.000. Benissimo anche questo, perché verrebbero iscritti in una graduatoria (una delle tante, perché non fa niente averne una in più o una in meno rispetto a quelle, di diverse tipologie, esistenti, indistruttibili nei decenni) a tempo indeterminato, meglio dire (ma soltanto per dire) “ad esaurimento”, dalla quale attingere immediatamente dopo i pensionamenti o le dimissioni dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato.I posti sono complessivamente poco più di 10.000 e il tempo che abbiamo davanti è abbastanza ampio da poterne sistemare altri 10.000 nei prossimi venti o addirittura trenta anni, naturalmente in età cresciuta di tanti anni quanti saranno stati gli anni di attesa, magari un anno prima d’essere collocati in pensione. Va benissimo anche questo. Ma sempre che di concorsi a dirigente scolastico non se ne facciano altri durante i prossimi trenta anni. Questo, però, potrebbe incorrere in dissensi e in proteste, non soltanto dei docenti attualmente in servizio con contratto tempo indeterminato, ma anche e soprattutto degli insegnanti che avranno la “fortuna” di ottenere un contratto a tempo indeterminato nei decenni futuri. Non andrebbe nella sostanza diversamente, anche se le entità numeriche risultassero di dimensioni più ridotte, nel caso di concorso preceduto dalla selezione dei concorrenti a suon di quiz a risposta multipla. Se le cose stanno così, l’elezione del preside potrebbe risultare una soluzione con aspetti positivi, non soltanto per le casse dello Stato, perché è del tutto evidente che le lunghe promesse e i ritardi che hanno fino ad oggi riguardato la pubblicazione del bando di concorso a dirigente scolastico non sono stati del tutto casuali e non calcolati. Tutt’altro. Bisognava fare cassa, e la si è fatta con le reggenze e sulla pelle dei docenti precari, rimasti senza occupazione perché le reggenze affidate a dirigenti scolastici vaganti da una sede all’altra (come i monaci vaganti del medioevo) hanno eliminato una notevole quantità di posti di lavoro da assegnare per contratto sia pure a tempo determinato a chi è rimasto (e continuerà con molti altri a rimanere) senza occupazione e senza stipendio.Se non si vuole procedere immediatamente con il concorso, o si voglia rinviare “sine die”, si provveda a rendere le scuole sostanzialmente dirette da un preside incaricato, eletto o non eletto che sia, proveniente dai ruoli del personale docente con contratto a tempo indeterminato. Se non si vuole procedere con lo status del preside democraticamente eletto, si potrebbe operare sulla base dell’attribuzione della funzione sulla base di graduatorie provinciali per titoli professionali e di specializzazione, ricordandosi che le scuole senza dirigente scolastico cresceranno notevolmente durante i prossimi cinque anni, fino a risultare il doppio e forse anche di più del doppio delle attuali 3.000. Così operando, ne trarrebbero considerevole vantaggio le scuole per quanto concerne l’organizzazione e la gestione, e si renderebbe giustizia ai docenti ai quali è stato negato il diritto all’occupazione (un diritto negato e arbitrariamente violato) e a tutti gli altri che altrimenti si vedrebbero a partire dal prossimo anno scolastico privati del lavoro pur avendone assoluto diritto. Se il diritto continuerà ad essere violato, allora si potrà oggettivamente dire che quanto è già accaduto e quanto di negativo accadrà per la mancata attribuzione del lavoro a chi ne aveva e ne avrà diritto rientrava, e continua a rientrare, nella volontà occulta (ma non più occulta) di chi non si è fatto e continua a non farsi scrupolo di puntare sul taglio irrazionale dei posti di lavoro per i precari della scuola nell’abito di un’epocale riforma distruttiva del sistema scolastico.

giovedì 17 marzo 2011

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011

Pubblicato sulla Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2010
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n.35). (11A02399)

ECCIO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008»;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio
2009/20011, le quantita' dei posti della dotazione organica del
personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla
Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del
2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti professionali
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
relativi regolamenti, si e' proceduto alla individuazione delle
classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti
professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185, recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-bis, che proroga il
termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge n. 296/1996;
Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139
regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge
n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010,
riguardante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010
riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale e'
stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le
risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Decreta:

Art. 1 Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A»,
«B», «C», «D», «E», e «F» e costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla
previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla relativa
serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di
handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto
del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna
regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche
dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche' sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo «Per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le
classi successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con
consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1,
comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli
istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni.
3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati
all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle
situazioni problematiche.

Art. 2 Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una
volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con
gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla
ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato
anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati
di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione,
nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di
particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale,
l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici
rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale
regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri
elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema
informativo.
5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla
normativa vigente.

Art. 3 Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20
marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia
sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il
dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle
stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta
formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse
assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010,
relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con
cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero
della classi stesse.

Art. 4 Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento
sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed
alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e' consentita
l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta'
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5 Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20
marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il
tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che
supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e
secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino
a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La
dotazione organica e' comunque fissata in 27 ore settimanali per
classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo,
le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello
di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto
di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata
in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo,
a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con il presente decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a
tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e'
di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri
pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per
le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato
possibile coprire attivando la citata procedura possono essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni
orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno
contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore
sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento delle religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei
commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare
le attivita' educative e didattiche in base al piano dell'offerta
formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente
utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con
rientri pomeridiani.

Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo
alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi
regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione
tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento
e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in
applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione
che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se
costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei)
o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di
«Istituti di istruzione secondaria superiore».
3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione
dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli
istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non
meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che
a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate)
della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della
progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite
cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi
orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante
nelle classi successive alle prime.
8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove
classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto
vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del
secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente
provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di
tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le
attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di
concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare
riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo
delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere
decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.
Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20%
del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel
secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere
ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e
che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo
anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non
dovra' determinare esuberi di personale.
10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7 Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli
23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5
del regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009
relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria
di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a
tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal decreto
ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte
all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire
la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti
musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai
conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il
citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per
ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento
didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ...
art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di
musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».

Art. 8 Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di
qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte
applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli
alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di
diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di
diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 81/2009.
3. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello
delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art.
16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.
7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
8. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul
dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in
relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per
sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione
del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.

Art. 9 Dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal decreto ministeriale 25
ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma
602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa di dare piena
applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica
assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle
attuali consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico
di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni,
debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle
dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10 Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione
secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28
novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza,
la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti
comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le
aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo
esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita'
ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione
didattica in ambiente di cura.

Art. 11 Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per
l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella E, colonna A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E,
colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e'
affetto l'alunno.
2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali
regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni
e dagli enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la
possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato,
insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo
indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine
delle attivita' didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
recante regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti
locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle
risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti
scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra
le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per
classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.

Art. 12 Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto
interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del
personale educativo.
Art. 13

Scuole funzionanti
presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine
e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti
nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche
provinciali.

Art. 14 Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle
previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale,
secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul
dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione
di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei
necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non
possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15 Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici
effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio
dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle
operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura
costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.

Art. 16 Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale
del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua
slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire
complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17 Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle
tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti
di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri
derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per
la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della
scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28
marzo 2003, n. 53.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254

Parte di provvedimento in formato grafico

martedì 15 marzo 2011

Modalità operative per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 1950 Roma, 8 marzo 2011
D.G. per il personale scolastico
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) - a. s. 2011/2012 -
- Istanze on-line -
Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .
Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l’apposita domanda (all. G ) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .
E’ noto , altresì, che tale domanda dovrà essere inviata tramite le " istanze on line" , e che non è richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012, evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di digitazione.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione del modello G siano contestuali in tutto il territorio nazionale. L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 29 marzo 20011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011.
La presentazione dell’istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo :
-- la "Registrazione" da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione già disponibile);
-- l’ "Inserimento" dell’istanza on line da parte dell’utente ( disponibile dal prossimo 29 marzo ) .
Nell’apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che Ministero I. U. R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale scolastico GT/ Nota 1950 del 8 marzo 2011- All G - on line -.doc
vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
Al riguardo del procedimento amministrativo in oggetto, si precisa quanto segue:
ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo;
nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto alle istituzioni scolastiche già prescelte per il precedente a. s. 2010/2011, integrarle e/o sostituirle del tutto o in parte;
l’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che intenda confermare in toto le medesime istituzioni scolastiche anche per l’a.s. 2011/2012, non dovrà compilare l’istanza on line in quanto restano automaticamente confermate le istituzioni scolastiche già scelte per l’a. s. 2010/2011, con la sola clausola che l’aspirante rimane nelle graduatorie delle sole sedi che, non essendo state oggetto di dimensionamento, hanno mantenuto lo stesso codice;
l’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che, invece, intenda sostituire le sedi del tutto o in parte o comunicarne di nuove nel limite delle trenta consentite deve necessariamente registrarsi e utilizzare l’apposita funzionalità delle istanze on line.
Tale funzionalità deve necessariamente essere utilizzata anche dall’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 , ma non inserito nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, sempre che desideri figurare nelle citate graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2011/2012.
infine, l’aspirante che, avendone titolo, concorra per l’inclusione nelle citate graduatorie permanenti , e desideri anche l’inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2011/2012 deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi tramite le istanze on line .
Tutti gli aspiranti della 1° fascia sono inclusi in graduatoria in base all’automatica trasposizione dell’ordine con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 .
Si richiama all’attenzione che la procedura non rappresenta in nessun caso una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 ma solo l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET ed INTRANET .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to LUCIANO CHIAPPETTA