Modello 730/2011 - Redditi 2010 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati
Testo:
SOMMARIO
PREMESSA
1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON IL MODELLO 730/2011
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESTARE ASSISTENZA FISCALE
2.1. I sostituti d’imposta
2.1.1. Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
2.2. Caf-dipendenti e professionisti abilitati
2.2.1. Elenco dei professionisti abilitati
3. COMPENSI
3.1. Sostituti d’imposta
3.2. Caf e professionisti abilitati
4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730
4.1. Presentazione ai sostituti d’imposta
4.2. Presentazione al CAF o al professionista abilitato
5. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MODELLO 730
5.1. Dichiarazione congiunta
5.2. Dichiarazione “730-integrativo”
5.2.1. Dichiarazione integrativa a favore - codice 1
5.2.2. Dati del sostituto d’imposta errati – codice 2
5.2.3. Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3
6. RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEGLI ANNI 2008 E 2009
7. ELABORAZIONE DEL MODELLO 730
7.1. Adempimenti del sostituto
7.2. Adempimenti del Caf e del professionista abilitato
7.2.1. Visto di conformità
8. ESITI E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE 730
8.1. Sostituti d’imposta
8.2. Caf e professionisti abilitati
8.2.1. Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo
9. RISULTATO CONTABILE MODELLO 730-4
9.1.Flusso telematico dei modelli 730-4
9.2. Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta
10. CONGUAGLI
10.1. Modalità e termini
10.1.1. Conguagli a credito
10.1.2. Conguagli a debito
11. SITUAZIONI PARTICOLARI
11.1. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
11.2. Decesso del contribuente
11.3. Eventi eccezionali
PREMESSA
La presente circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è stata rinnovata nella struttura e predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell’assistenza fiscale, delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d’imposta da quelle rivolte ai Caf e ai professionisti abilitati.
Inoltre, con l’intento di semplificare e rendere più immediate le indicazioni relative ai diversi adempimenti, sono state eliminate le informazioni che, pur essendo relative all’attività dell’assistenza fiscale sono anche rivolte al contribuente e, per questo, contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione 730.
Per quanto riguarda le novità principali contenute nella circolare si segnalano le modalità per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate a tassazione ordinaria. E’ stato chiarito che il rimborso può essere richiesto nell’ambito dell’assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato nonché al sostituto d’imposta in determinati casi, se il contribuente è in possesso di un CUD che ne certifica la corresponsione.
Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.
La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4. A tale riguardo, viene chiarito che, anche i sostituti d’imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 devono trasmettere, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l’indicazione di nuovi dati per l’identificazione del sostituto, se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate.
1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2011
Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730/2011, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.
Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni sopra esposte.
I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.
2. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili vedi punto 2.2.1.).
2.1. I sostituti d’imposta
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.
L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.
Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.
2.1.1. Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
Il risultato finale delle dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica effettuata dai CAF ai sensi dell’16 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (v. punto 9), che deve essere compilato dai sostituti d’imposta e trasmesso entro il 31 marzo, indicando la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.
Questa procedura semplifica gli adempimenti a carico dei sostituti, poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i sostituti inseriti nel flusso hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.
Poiché il modello di comunicazione, da trasmettere entro il 31 marzo 2011, richiede l’indicazione di nuovi dati per l’identificazione del sostituto d’imposta deve essere presentato anche da chi negli anni scorsi ha già partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4.
2.2. Caf-dipendenti e professionisti abilitati
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e definisce, all’articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.
I CAF per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello o l’espletamento di particolari attività connesse con la presentazione del modello 730/2011 (v. punto 3.2. penultimo e ultimo periodo).
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche gli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 - 22 - 25 e 26 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
2.2.1. Elenco dei professionisti abilitati
L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
L’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione.
A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione.
Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2011, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2011, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente.
Si mette in evidenza che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22 del decreto 164 del 1999 il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.
Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.
Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.
Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.
La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
3. Compensi
3.1. Sostituti d’imposta
Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
I compensi non spettano:
alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate.
3.2. Caf e professionisti abilitati
Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.
Non spetta alcun tipo di compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate.
Non spettano i compensi di cui all’art. 3, comma 3-ter, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti d’imposta che hanno prestato l’assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette.
Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 2.2.1.) non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.
Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate.
Anche nel caso in cui il contribuente, con la compilazione del rigo 13 del quadro F del modello 730/2011, abbia richiesto il rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e/o 2009 assoggettate a tassazione ordinaria, il CAF o il professionista può chiedere un corrispettivo poiché, per il calcolo del rimborso richiesto, il soggetto che presta l’assistenza deve effettuare una nuova liquidazione per ognuna delle pregresse annualità interessate.
4. Presentazione della dichiarazione modello 730
4.1. Presentazione ai sostituti d’imposta
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2011:
il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.
Che il supporto cartaceo non sia indispensabile ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è confermato dalla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, dove, nel chiarire il dato testuale dell’articolo 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, si afferma che la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può “non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.”
Ciò consente di prevedere una modalità telematica di presentazione al sostituto d’imposta del modello 730, anche sulla scorta delle precisazioni rese con la risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009, secondo cui la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita la dichiarazione annuale del diritto alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del T.u.i.r., “non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l’adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d’imposta.”
Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
4.2. Presentazione al CAF o al professionista abilitato
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2011:
il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2010” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2011”.
Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tal caso il sostituto d’imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.
Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.
L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie.
L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005).
La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.
5. Particolari tipologie di modello 730
5.1. Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
Comunque, non può essere utilizzata la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.
5.2. Dichiarazione “730-integrativo”
5.2.1. Dichiarazione integrativa a favore - codice 1
Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2011, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Quando si e verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
5.2.2. Dati del sostituto d’imposta errati – codice 2
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.
5.2.3. Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3
Se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.
6. Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009
Il contribuente in possesso di CUD/2011 che certifica la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività assoggettabili a imposta sostitutiva negli anni 2008 e/o 2009, sottoposte invece a tassazione ordinaria, può recuperare le eventuali maggiori imposte utilizzando il modello 730/2011.
Se nell’anno in cui dette somme sono state percepite erano presenti anche altre somme erogate per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, qualora intenda scegliere la tassazione sostitutiva per le nuove somme certificate, l’intera somma erogata a tale titolo deve essere assoggettata a imposta sostitutiva.
Si specifica che tale richiesta di rimborso è riservata al recupero delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite a titolo di incremento della produttività, pertanto, per le correzioni delle dichiarazioni di anni precedenti attinenti ad altri aspetti, restano ferme le ordinarie modalità di rimborso e di rettifica delle dichiarazioni.
Se sono rilevati errori od omissioni nella dichiarazione originaria il contribuente deve produrre una dichiarazione integrativa (per l’anno 2008 è possibile solo la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito, quindi a sfavore del contribuente) e, solo dopo, può presentare il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività, tenendo conto delle variazioni apportate con la dichiarazione integrativa.
Conseguentemente, il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l’imposta sul reddito dovuta e le relative addizionali.
Le detrazioni legate al reddito (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente o pensione, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione) dovranno essere nuovamente calcolate mantenendo inalterati i dati già dichiarati (giorni di spettanza, percentuali) che ne hanno determinato la fruizione nell’anno della dichiarazione originaria.
Anche per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2008 e 2009, in quanto esonerati, si dovrà procedere alla nuova liquidazione delle imposte dovute partendo dai dati indicati nei CUD relativi a tali anni.
Se il modello 730/2011 è presentato al proprio sostituto d’imposta la richiesta di rimborso può essere effettuata solo se lo stesso sostituto ha fornito l’assistenza fiscale per l’anno o gli anni cui si riferiscono le somme erogate per incremento della produttività o se per gli stessi anni il dipendente non ha presentato dichiarazione perché esonerato ed ha un solo CUD rilasciato dallo stesso sostituto. Stessa modalità può essere utilizzata qualora si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ovvero passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo.
Il Caf o il professionista, con l’apposizione del visto di conformità sul modello 730/2011, certifica la sussistenza del rimborso calcolato a seguito della/e liquidazione/i della/e dichiarazione/i precedente/i avendo esaminando la documentazione necessaria per tale operazione.
In presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro diversa dal CUD non è possibile utilizzare il 730/2011 per ottenere il rimborso. In questo caso, il contribuente potrà presentare UNICO/2011 o istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Se il CUD originario presenta errori od omissioni non può essere utilizzato il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività; pertanto il contribuente potrà presentare esclusivamente istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Parimenti, se il contribuente intende correggere la dichiarazione per il 2008 contenente errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito, non essendo più consentito presentare una dichiarazione integrativa con esito favorevole essendo decorso il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per il recupero delle imposte pagate sulle somme per incremento della produttività riferite a tale anno, non può essere utilizzato il modello 730/2011 ma è necessario presentare una istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
7. Elaborazione del modello 730
7.1. Adempimenti del sostituto
Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.
Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.
7.2. Adempimenti del Caf e del professionista abilitato
Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.
Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.
7.2.1. Visto di conformità
Il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:
della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.
Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:
copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.
Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Al riguardo, la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005 ha chiarito che il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà “qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione”.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Pertanto, il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:
la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità.
Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti.
8. Esiti e trasmissione della dichiarazione 730
8.1. Sostituti d’imposta
Entro il 31 maggio 2011 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.
La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la n. 145/E del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato;
sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio, dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata;
i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione;
i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.
La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica.
Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.
Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30 giugno 2011.
Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.
Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2013.
8.2. Caf e professionisti abilitati
Entro il 15 giugno 2011, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:
gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef.
Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato.
Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2011 Persone fisiche.
Entro il 30 giugno 2011, il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.
Le specifiche tecniche relative al modello 730/2011, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2011, prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi codici.
Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.
Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.
8.2.1. Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo
Il CAF o il professionista abilitato:
rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro il 10 novembre 2011, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (v. punto 9.1.);
trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo direttamente al sostituto d’imposta che non è incluso negli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.).
9. Risultato contabile modello 730-4
9.1.Flusso telematico dei modelli 730-4
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011 ha definito, per l’anno in corso, modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta, in via telematica, entro il 31 marzo 2011, per comunicare l’utenza telematica presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i dati dei 730-4 (v. punto 2.1.1.).
La procedura telematica del flusso informativo semplifica gli adempimenti dei soggetti che intervengono nell’assistenza fiscale, costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.
Possono richiedere di ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate tutti i sostituti d’imposta; restano esclusi alcuni grandi sostituti indicati al successivo punto 9.2..
L’Agenzia rende disponibile ai CAF e ai professionisti abilitati l’elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione.
Conseguentemente, i predetti soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno trasmesso la comunicazione.
Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730/2011 entro il 30 giugno 2011.
I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:
1) l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;
2) vengono restituiti al CAF da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.
In entrambi i casi la dichiarazione 730/2011 viene acquisita dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il codice fiscale del sostituto d’imposta, indicato nel riquadro del frontespizio ”Sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio”, non è inserito nell’elenco dei sostituti d’imposta fornito dall’Agenzia delle entrate. In questo caso il CAF o il professionista deve trasmettere all’Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.
9.2. Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta
Qualora il sostituto d’imposta non sia inserito nell’elenco fornito dall’Agenzia delle entrate il CAF o il professionista abilitato deve comunicare, entro il 30 giugno 2011, direttamente al sostituto d’imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. E’ opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.
I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito provvedimento, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata telematicamente seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet nei confronti dei seguenti sostituti: INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa.
Tali sostituti d’imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in base al punto 3.1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011, poiché in questo caso, la quantità dei dati trattati e la tempistica necessaria ai vari adempimenti richiede ancora una fase di graduale attuazione per garantire ai dipendenti e pensionati la tempestiva effettuazione delle operazioni di conguaglio.
I sostituti d’imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.
10. Conguagli
10.1. Modalità e termini
L’articolo 19 del decreto n. 164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.) ricevono i risultati contabili direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati.
I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2011.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2011.
In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI.
Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.
Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.
Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI.
Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile.
La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.
Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.
10.1.1. Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2011.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.
10.1.2. Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2011. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2011 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
11. Situazioni particolari
11.1. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
11.2. Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
11.3. Eventi eccezionali
I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, in assenza di espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di sospensione degli adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi.
Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale, devono rispettare gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti. Analogamente devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono l’assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.
Documento in formato pdf
lunedì 14 marzo 2011
sabato 26 febbraio 2011
Permessi assistenza persone disabili
Ecco la CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n.13
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilita' - Banca dati informatica presso il
Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24. (11A01923)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
1. Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, e' stata
pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.". La legge entra in vigore il 24 novembre
2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravita'". La disposizione innova parzialmente il
regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l'istituzione e la
gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione
dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio
e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei
permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i
lavoratori con disabilita' che fruiscono delle agevolazioni per le
esigenze della propria persona.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente
interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di
carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e
privato. La finalita' della presente circolare e' quella di rendere
degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova
normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna
amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e
gestionale. Rimane fermo quanto gia' illustrato dal Dipartimento
della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e
2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.
Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario
compiere una precisazione di tipo terminologico. Come noto, il
dibattito circa la terminologia da utilizzare per indicare le persone
con disabilita' e' stato ampio ed e' ancora vivace. Lo spirito che
anima il dibattito e' quello di evitare espressioni o definizioni che
possano recare insitamente un'idea di disvalore, promuovendo invece
l'uso di termini e concetti che consentano di mettere in risalto il
valore derivante dalla diversita'. A livello internazionale, e' ormai
diffuso il concetto di "persona con disabilita'", che viene
utilizzato nella Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006
sui diritti delle persone con disabilita', ratificata in Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la
soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute
in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell'esame
della disciplina contenuta nella l. n. 104 del 1992, che e' la legge
italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con
disabilita'. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello
specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo,
utilizza la diversa espressione di "persona in situazione di
handicap". Benche' questa espressione possa ormai risultare
inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa e' ancora presente
nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con
chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono
stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 4 della legge
stessa (Accertamento dell'handicap). Tali accertamenti, dai quali
puo' emergere anche una connotazione di gravita' dell'handicap quando
ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 (ovvero "qualora
la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione" della persona),
rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni
previste nella legge stessa; la situazione certificata di handicap
grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei
permessi previsti nell'art. 33.
Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicita' di
esposizione, nella presente circolare e nelle eventuali successive
note interpretative verra' mantenuto il riferimento all'espressione
"persona in situazione di handicap" e "persona in situazione di
handicap grave" pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di
queste espressioni rispetto all'evoluzione della normativa
internazionale e del costume sociale.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate
dall'art. 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella
restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per
assistere persone in situazione di handicap grave, nell'eliminazione
dei requisiti della convivenza e della continuita' ed esclusivita'
dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del
diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso
di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e
nell'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi
di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere
persone in situazione di handicap grave.
La principale novita' della legge riguarda la materia dei soggetti
legittimati a fruire dei permessi per assistere una persona in
situazione di handicap grave. In proposito, il comma 1, let. a),
dell'art. 24 sostituisce il testo dell'art. 33, comma 3, della l. n.
104 e il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 2
dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 e ne abroga il comma 3.
Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 citato prevede: "A
condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'
di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e'
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente."
Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla
fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di
handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il
secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova
disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i
lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha posto la
limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.
Data la regola generale, la legge ha pero' previsto un'eccezione
per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere
abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando
eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa
dell'eta' non piu' giovane o della patologia del famigliare, la legge
prevede la possibilita' di estendere la legittimazione alla
titolarita' dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il
terzo grado.
Pertanto, la novita' piu' rilevante rispetto al regime previgente
e' rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che
possono fruire dei permessi, poiche' con la nuova norma si passa dal
terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle
situazioni eccezionali dell'assenza, dell'eta' anagrafica o delle
patologie.
Per comodita', si rammenta che il rapporto di parentela e quello di
affinita' sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "La
parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge"). In base alla legge, sono parenti di
primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni,
fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo
grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle),
pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a,
nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di
terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In
mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della
salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste
patologie e' rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto
interministeriale - Ministero per la solidarieta' sociale, Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari
opportunita' 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53,
concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina
le ipotesi in cui e' possibile accordare il congedo per gravi motivi
di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare,
si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute
o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o
croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;".
In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere
tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei
famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3,
della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti
dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza
adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel
caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di
handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo
elenco, l'assistenza potra' essere prestata anche da parenti o affini
entro il terzo grado.
Come detto, si puo' passare dal secondo al terzo grado di parentela
anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della
persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in
esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre
alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni
giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e
certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono,
risultanti da documentazione dell'autorita' giudiziaria o di altra
pubblica autorita'.
E' opportuno evidenziare che la possibilita' di passare dal secondo
al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno
solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle
descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti),
poiche' nella diposizione normativa e' utilizzata la congiunzione
disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti").
3. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla
stessa persona in situazione di handicap grave.
Come anticipato, l'art. 24 della legge, nell'innovare la disciplina
sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i
requisiti della continuita' e dell'esclusivita' dell'assistenza che
quindi non sono piu' esplicitamente previsti dalle disposizioni in
materia. La legge ha pero' espressamente stabilito che il diritto
alla fruizione dei permessi "non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'.". Con tale prescrizione e' stato
percio' ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusivita'
dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi
possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla
stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un
unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che
assume "il ruolo e la connessa responsabilita' di porsi quale punto
di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone
il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell'assistito."(cosi' il Consiglio di Stato, nel parere n.
5078 del 2008).
Considerato che sulla questione sono stati ricevuti numerosi
quesiti, e' opportuno segnalare che le nuove norme non precludono
espressamente la possibilita' per lo stesso dipendente di assistere
piu' persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che,
ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potra'
fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare
assistenza a piu' persone disabili. Con l'entrata in vigore della
nuova disciplina, si deve ormai ritenere superato il parere n. 13 del
2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008),
pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un
lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro
soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in
presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potra' fruire dei
permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.
E' chiaro che una tutela piu' adeguata nei confronti del disabile
e' realizzabile, almeno in astratto, quando questi puo' contare
sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure
in maniera esclusiva; infatti, un'attivita' prestata nei confronti di
piu' famigliari puo' risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre
che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo
stesso lavoratore crea notevole disagio all'attivita' amministrativa
per la possibilita' di assenze frequenti e protratte del lavoratore
stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente
che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente,
limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono
altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non e'
possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre
giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente
ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda,
non puo' che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di
responsabilita' del lavoratore interessato, considerato il loro
carattere assolutamente relativo e la difficolta' di un eventuale
accertamento.
4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione
di handicap grave.
La nuova legge ha dato rilevanza alla specialita' del rapporto
genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori
che assistono un figlio in situazione di handicap grave. Tali norme
sono contenute nel testo novellato dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992 e nell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.
L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime
piu' flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del
referente unico" che e' stato illustrato nel paragrafo precedente.
Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33,
l'assistenza puo' essere prestata alternativamente da entrambi i
genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.).
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni
mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal
lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al
medesimo figlio. Si segnala peraltro che, in base alla nuova
disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai
genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave.
Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della
previgente disposizione (comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino", dall'altro i genitori sono comunque compresi nella
categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma
in esame, cosicche' non sarebbe giustificato un trattamento deteriore
o meno favorevole dei genitori del minore di tre anni rispetto al
resto dei parenti o affini. Cio' significa che, in un'ottica di
ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'art. 33,
comma 3, della legge prevale rispetto alla previsione dell'art. 42,
comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 come novellato.
La possibilita' per i genitori di minore di tre anni disabile di
prendere i permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre
prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo
il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di
handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri
mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari
retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
E' opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali
rispondenti alle medesime finalita' di assistenza del figlio
disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non
cumulativa nell'arco del mese, cosicche' nel mese in cui uno dei due
genitori abbia fruito di uno o piu' giorni di permesso ai sensi
dell'art. 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare
per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del
prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art. 42,
comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamando l'art. 33, comma 4,
della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilita' dei
riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per
la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilita' tra
di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come
alternativi (ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151
citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in
alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1
dell'art. 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art. 42
sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo
di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui
all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedo
parentale), ne' di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al
giorno) e 3 dell'art. 33 della l. n. 104 (permessi giornalieri).
Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3
dell'art. 33 si aggiunge poi la possibilita' di fruire dei permessi
anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione,
naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai
genitori.
5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:
a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere
ricoverata a tempo pieno.
Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il
presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile
da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi
l'interpretazione gia' fornita sotto il vigore della precedente
normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il
ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero
rilevante ai fini della norma e' quello che avviene presso le
strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che
assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti
applicativi gia' emersi anche per il lavoro nel settore privato, si
precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti
circostanze:
interruzione del ricovero per necessita' del disabile di
recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o
terapie;
ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in
situazione terminale;
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap
grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura
il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovra'
naturalmente risultare da idonea documentazione medica che
l'amministrazione e' tenuta a valutare.
b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della
continuita' ed esclusivita' dell'assistenza.
L'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 interviene
sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le
parole da "nonche'" fino a "non convivente". A seguito di tale
intervento, i requisiti della "continuita'" e dell' "esclusivita'"
dell'assistenza non sono piu' menzionati espressamente quali
presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in
argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione
dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non e' piu' presente
il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione
dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53
del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del
d.lgs. n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei
genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di eta'
potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che
l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio.
L'art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato il comma
5 dell'art. 33. La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di
cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo'
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.". Con la
modifica e' stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si
puo' ottenere mediante il trasferimento non e' verso il domicilio del
lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio
della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza
che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e
la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento
per la piu' agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare
che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile,
accorda al lavoratore un diritto, che puo' essere mitigato solo in
presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la
mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede,
mentre non puo' essere subordinato a valutazioni discrezionali o di
opportunita' dell'amministrazione.
7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle
agevolazioni.
Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza
per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di
dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione
attraverso la produzione di idonea documentazione.
In particolare, il dipendente e' tenuto a presentare il verbale
della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della
situazione di handicap grave, nonche', se del caso, il certificato
medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33,
comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al
precedente paragrafo 5, let. a). Inoltre, l'interessato e' tenuto a
certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la
fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo
quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R. "Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi
previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.".
Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare
dichiarazione sottoscritta di responsabilita' e consapevolezza dalla
quale risulti che:
il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il
quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita
delle agevolazioni per le necessita' legate alla propria situazione
di disabilita';
il dipendente e' consapevole che le agevolazioni sono uno
strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento
delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale
oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di
assistenza;
il dipendente e' consapevole che la possibilita' di fruire delle
agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di
spesa pubblica che lo Stato e la collettivita' sopportano solo per
l'effettiva tutela dei disabile;
il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la
perdita della legittimazione alle agevolazioni.
A seguito dell'accoglimento della domanda da parte
dell'amministrazione, il dipendente dovra' comunicare tempestivamente
il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto
che comporta il venir meno della titolarita' dei benefici e dovra'
aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando
cio' si renda necessario, anche a seguito di richiesta
dell'amministrazione.
Ancora una volta, e' utile richiamare le previsioni del citato
Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non
piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. " (art. 76,
comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).
Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'art. 55
quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi,
prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei
permessi, l'interessato dovra' comunicare al dirigente competente le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con
riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire
la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa.
8. Doveri dell'amministrazione.
L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle
agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare
l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata,
chiedendone, se del caso, l'integrazione.
I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente
monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e
verificare l'attualita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte a
supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla
necessita' di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di
accertamento di handicap grave rivedibile.
L'amministrazione procedera' alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive secondo le consuete modalita' (artt. 71 e 72 del d.P.R.
n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in
osservanza dell'art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o
comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla
gestione del personale. La verifica dovra' essere svolta
periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento
risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione
dei permessi, l'amministrazione provvedera' a revocare i benefici per
effetto della decadenza.
Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti
emergessero gli estremi di una responsabilita' disciplinare del
dipendente, l'amministrazione procedera' alla tempestiva
contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo
procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorita'
competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le
previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle
dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si
ricordano ancora in questa sede le gia' citate norme contenute
nell'art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari
debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica
come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.
L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovra' effettuare le
comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per
l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della l. n.
183 del 2010.
In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovra'
procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso gia' adottati al
fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla
nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva
integrazione della documentazione prodotta in passato da parte
dell'interessato, l'atto di assenso dovra' essere revocato e le
agevolazioni non potranno essere piu' accordate per effetto della
decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione
di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova
legge avra' l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla
documentazione di supporto.
9. La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o
del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione
dei diritti.
L'art. 24, comma 1, let. c), introduce un nuovo comma, il 7 bis,
nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione
stabilisce che "Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti.". Con la novella e' stato reso esplicito che
poiche' le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in
base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la
possibilita' di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa
l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o
pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro
privato.
Al di la' del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore
di cui al comma 3 (cioe' al lavoratore che fruisce dei permessi per
assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti
del presente articolo, e' chiaro che la regola espressa dalla
disposizione ha una portata piu' ampia, non potendo non riguardare
tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle
agevolazioni in realta' non e' in possesso dei requisiti legali per
la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita
della possibilita' di continuare ad usufruire dei permessi,
rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per
la legittimazione all'istituto e, come tale, essa e' prevista nel
menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a
proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75
del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di
cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si puo' verificare la
decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave
che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore
che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42
del d.lgs. n. 151 del 2001.
A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla
decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap
grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona
in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo
pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono
permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap
grave.
10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
L'art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto
l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una
banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima
fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne
fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in
situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte
nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per
elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
Una volta attivata la banca dati, le pubbliche amministrazioni
dovranno effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'attivazione della banca dati e le modalita' operative da seguire
per effettuare le comunicazioni saranno oggetto di successiva
circolare del Dipartimento.
Roma, 6 dicembre 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 321
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilita' - Banca dati informatica presso il
Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24. (11A01923)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
1. Premessa.
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, e' stata
pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.". La legge entra in vigore il 24 novembre
2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravita'". La disposizione innova parzialmente il
regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto
nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l'istituzione e la
gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione
dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio
e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei
permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i
lavoratori con disabilita' che fruiscono delle agevolazioni per le
esigenze della propria persona.
La presente circolare e' stata elaborata a seguito di un lavoro
istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente
interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di
carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e
privato. La finalita' della presente circolare e' quella di rendere
degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova
normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna
amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e
gestionale. Rimane fermo quanto gia' illustrato dal Dipartimento
della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e
2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.
Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario
compiere una precisazione di tipo terminologico. Come noto, il
dibattito circa la terminologia da utilizzare per indicare le persone
con disabilita' e' stato ampio ed e' ancora vivace. Lo spirito che
anima il dibattito e' quello di evitare espressioni o definizioni che
possano recare insitamente un'idea di disvalore, promuovendo invece
l'uso di termini e concetti che consentano di mettere in risalto il
valore derivante dalla diversita'. A livello internazionale, e' ormai
diffuso il concetto di "persona con disabilita'", che viene
utilizzato nella Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006
sui diritti delle persone con disabilita', ratificata in Italia con
legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la
soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute
in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell'esame
della disciplina contenuta nella l. n. 104 del 1992, che e' la legge
italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con
disabilita'. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello
specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo,
utilizza la diversa espressione di "persona in situazione di
handicap". Benche' questa espressione possa ormai risultare
inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa e' ancora presente
nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con
chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono
stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 4 della legge
stessa (Accertamento dell'handicap). Tali accertamenti, dai quali
puo' emergere anche una connotazione di gravita' dell'handicap quando
ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 (ovvero "qualora
la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione" della persona),
rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni
previste nella legge stessa; la situazione certificata di handicap
grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei
permessi previsti nell'art. 33.
Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicita' di
esposizione, nella presente circolare e nelle eventuali successive
note interpretative verra' mantenuto il riferimento all'espressione
"persona in situazione di handicap" e "persona in situazione di
handicap grave" pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di
queste espressioni rispetto all'evoluzione della normativa
internazionale e del costume sociale.
Di seguito si procede quindi ad illustrare le novita' apportate
dall'art. 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella
restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per
assistere persone in situazione di handicap grave, nell'eliminazione
dei requisiti della convivenza e della continuita' ed esclusivita'
dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del
diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso
di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e
nell'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi
di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere
persone in situazione di handicap grave.
La principale novita' della legge riguarda la materia dei soggetti
legittimati a fruire dei permessi per assistere una persona in
situazione di handicap grave. In proposito, il comma 1, let. a),
dell'art. 24 sostituisce il testo dell'art. 33, comma 3, della l. n.
104 e il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 2
dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 e ne abroga il comma 3.
Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 citato prevede: "A
condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'
di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e'
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente."
Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla
fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di
handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il
secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova
disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i
lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha posto la
limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado.
Data la regola generale, la legge ha pero' previsto un'eccezione
per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere
abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando
eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa
dell'eta' non piu' giovane o della patologia del famigliare, la legge
prevede la possibilita' di estendere la legittimazione alla
titolarita' dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il
terzo grado.
Pertanto, la novita' piu' rilevante rispetto al regime previgente
e' rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che
possono fruire dei permessi, poiche' con la nuova norma si passa dal
terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle
situazioni eccezionali dell'assenza, dell'eta' anagrafica o delle
patologie.
Per comodita', si rammenta che il rapporto di parentela e quello di
affinita' sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "La
parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge"). In base alla legge, sono parenti di
primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni,
fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo
grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle),
pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a,
nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di
terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In
mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della
salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste
patologie e' rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto
interministeriale - Ministero per la solidarieta' sociale, Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari
opportunita' 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni
di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53,
concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina
le ipotesi in cui e' possibile accordare il congedo per gravi motivi
di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare,
si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale,
ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica,
neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute
o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o
croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
trattamento sanitario;".
In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere
tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei
famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3,
della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti
dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza
adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel
caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di
handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo
elenco, l'assistenza potra' essere prestata anche da parenti o affini
entro il terzo grado.
Come detto, si puo' passare dal secondo al terzo grado di parentela
anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della
persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in
esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre
alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni
giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e
certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono,
risultanti da documentazione dell'autorita' giudiziaria o di altra
pubblica autorita'.
E' opportuno evidenziare che la possibilita' di passare dal secondo
al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno
solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle
descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti),
poiche' nella diposizione normativa e' utilizzata la congiunzione
disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti").
3. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla
stessa persona in situazione di handicap grave.
Come anticipato, l'art. 24 della legge, nell'innovare la disciplina
sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i
requisiti della continuita' e dell'esclusivita' dell'assistenza che
quindi non sono piu' esplicitamente previsti dalle disposizioni in
materia. La legge ha pero' espressamente stabilito che il diritto
alla fruizione dei permessi "non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravita'.". Con tale prescrizione e' stato
percio' ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusivita'
dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi
possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla
stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un
unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che
assume "il ruolo e la connessa responsabilita' di porsi quale punto
di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone
il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell'assistito."(cosi' il Consiglio di Stato, nel parere n.
5078 del 2008).
Considerato che sulla questione sono stati ricevuti numerosi
quesiti, e' opportuno segnalare che le nuove norme non precludono
espressamente la possibilita' per lo stesso dipendente di assistere
piu' persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che,
ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potra'
fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare
assistenza a piu' persone disabili. Con l'entrata in vigore della
nuova disciplina, si deve ormai ritenere superato il parere n. 13 del
2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008),
pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un
lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro
soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in
presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potra' fruire dei
permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.
E' chiaro che una tutela piu' adeguata nei confronti del disabile
e' realizzabile, almeno in astratto, quando questi puo' contare
sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure
in maniera esclusiva; infatti, un'attivita' prestata nei confronti di
piu' famigliari puo' risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre
che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo
stesso lavoratore crea notevole disagio all'attivita' amministrativa
per la possibilita' di assenze frequenti e protratte del lavoratore
stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente
che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente,
limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono
altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non e'
possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre
giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente
ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda,
non puo' che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di
responsabilita' del lavoratore interessato, considerato il loro
carattere assolutamente relativo e la difficolta' di un eventuale
accertamento.
4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione
di handicap grave.
La nuova legge ha dato rilevanza alla specialita' del rapporto
genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori
che assistono un figlio in situazione di handicap grave. Tali norme
sono contenute nel testo novellato dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992 e nell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.
L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime
piu' flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del
referente unico" che e' stato illustrato nel paragrafo precedente.
Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33,
l'assistenza puo' essere prestata alternativamente da entrambi i
genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.).
Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni
mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal
lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al
medesimo figlio. Si segnala peraltro che, in base alla nuova
disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai
genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave.
Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della
previgente disposizione (comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104 del
1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino", dall'altro i genitori sono comunque compresi nella
categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma
in esame, cosicche' non sarebbe giustificato un trattamento deteriore
o meno favorevole dei genitori del minore di tre anni rispetto al
resto dei parenti o affini. Cio' significa che, in un'ottica di
ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'art. 33,
comma 3, della legge prevale rispetto alla previsione dell'art. 42,
comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 come novellato.
La possibilita' per i genitori di minore di tre anni disabile di
prendere i permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre
prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo
il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di
handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri
mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari
retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
E' opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali
rispondenti alle medesime finalita' di assistenza del figlio
disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non
cumulativa nell'arco del mese, cosicche' nel mese in cui uno dei due
genitori abbia fruito di uno o piu' giorni di permesso ai sensi
dell'art. 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare
per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del
prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art. 42,
comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamando l'art. 33, comma 4,
della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilita' dei
riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per
la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilita' tra
di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come
alternativi (ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151
citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in
alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1
dell'art. 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art. 42
sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo
di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui
all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedo
parentale), ne' di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al
giorno) e 3 dell'art. 33 della l. n. 104 (permessi giornalieri).
Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3
dell'art. 33 si aggiunge poi la possibilita' di fruire dei permessi
anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione,
naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai
genitori.
5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:
a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere
ricoverata a tempo pieno.
Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il
presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile
da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi
l'interpretazione gia' fornita sotto il vigore della precedente
normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il
ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero
rilevante ai fini della norma e' quello che avviene presso le
strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che
assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti
applicativi gia' emersi anche per il lavoro nel settore privato, si
precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti
circostanze:
interruzione del ricovero per necessita' del disabile di
recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o
terapie;
ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in
situazione terminale;
ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap
grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura
il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovra'
naturalmente risultare da idonea documentazione medica che
l'amministrazione e' tenuta a valutare.
b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della
continuita' ed esclusivita' dell'assistenza.
L'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 interviene
sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le
parole da "nonche'" fino a "non convivente". A seguito di tale
intervento, i requisiti della "continuita'" e dell' "esclusivita'"
dell'assistenza non sono piu' menzionati espressamente quali
presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in
argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione
dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non e' piu' presente
il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione
dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53
del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del
d.lgs. n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei
genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di eta'
potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che
l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
6. Le prerogative relative alla sede di servizio.
L'art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato il comma
5 dell'art. 33. La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di
cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro piu' vicina al domicilio della persona da assistere e non puo'
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.". Con la
modifica e' stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si
puo' ottenere mediante il trasferimento non e' verso il domicilio del
lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio
della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza
che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e
la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento
per la piu' agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare
che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile,
accorda al lavoratore un diritto, che puo' essere mitigato solo in
presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la
mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede,
mentre non puo' essere subordinato a valutazioni discrezionali o di
opportunita' dell'amministrazione.
7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle
agevolazioni.
Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza
per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di
dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione
attraverso la produzione di idonea documentazione.
In particolare, il dipendente e' tenuto a presentare il verbale
della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della
situazione di handicap grave, nonche', se del caso, il certificato
medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33,
comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al
precedente paragrafo 5, let. a). Inoltre, l'interessato e' tenuto a
certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la
fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo
quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R. "Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi
previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.".
Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare
dichiarazione sottoscritta di responsabilita' e consapevolezza dalla
quale risulti che:
il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il
quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita
delle agevolazioni per le necessita' legate alla propria situazione
di disabilita';
il dipendente e' consapevole che le agevolazioni sono uno
strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento
delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale
oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di
assistenza;
il dipendente e' consapevole che la possibilita' di fruire delle
agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di
spesa pubblica che lo Stato e la collettivita' sopportano solo per
l'effettiva tutela dei disabile;
il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la
perdita della legittimazione alle agevolazioni.
A seguito dell'accoglimento della domanda da parte
dell'amministrazione, il dipendente dovra' comunicare tempestivamente
il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto
che comporta il venir meno della titolarita' dei benefici e dovra'
aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando
cio' si renda necessario, anche a seguito di richiesta
dell'amministrazione.
Ancora una volta, e' utile richiamare le previsioni del citato
Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non
piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. " (art. 76,
comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).
Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'art. 55
quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi,
prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei
permessi, l'interessato dovra' comunicare al dirigente competente le
assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con
riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire
la migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa.
8. Doveri dell'amministrazione.
L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle
agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare
l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata,
chiedendone, se del caso, l'integrazione.
I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente
monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e
verificare l'attualita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte a
supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla
necessita' di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di
accertamento di handicap grave rivedibile.
L'amministrazione procedera' alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive secondo le consuete modalita' (artt. 71 e 72 del d.P.R.
n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in
osservanza dell'art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o
comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla
gestione del personale. La verifica dovra' essere svolta
periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento
risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione
dei permessi, l'amministrazione provvedera' a revocare i benefici per
effetto della decadenza.
Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti
emergessero gli estremi di una responsabilita' disciplinare del
dipendente, l'amministrazione procedera' alla tempestiva
contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo
procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorita'
competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le
previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle
dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si
ricordano ancora in questa sede le gia' citate norme contenute
nell'art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell'art. 55 quinquies,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari
debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica
come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.
L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovra' effettuare le
comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per
l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della l. n.
183 del 2010.
In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovra'
procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso gia' adottati al
fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla
nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva
integrazione della documentazione prodotta in passato da parte
dell'interessato, l'atto di assenso dovra' essere revocato e le
agevolazioni non potranno essere piu' accordate per effetto della
decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione
di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova
legge avra' l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla
documentazione di supporto.
9. La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o
del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione
dei diritti.
L'art. 24, comma 1, let. c), introduce un nuovo comma, il 7 bis,
nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione
stabilisce che "Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di
cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il
venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti.". Con la novella e' stato reso esplicito che
poiche' le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in
base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la
possibilita' di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa
l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o
pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro
privato.
Al di la' del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore
di cui al comma 3 (cioe' al lavoratore che fruisce dei permessi per
assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti
del presente articolo, e' chiaro che la regola espressa dalla
disposizione ha una portata piu' ampia, non potendo non riguardare
tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle
agevolazioni in realta' non e' in possesso dei requisiti legali per
la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita
della possibilita' di continuare ad usufruire dei permessi,
rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per
la legittimazione all'istituto e, come tale, essa e' prevista nel
menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a
proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75
del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di
cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si puo' verificare la
decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave
che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore
che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42
del d.lgs. n. 151 del 2001.
A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla
decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap
grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona
in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo
pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono
permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap
grave.
10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
L'art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto
l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una
banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima
fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne
fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in
situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte
nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per
elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
Una volta attivata la banca dati, le pubbliche amministrazioni
dovranno effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'attivazione della banca dati e le modalita' operative da seguire
per effettuare le comunicazioni saranno oggetto di successiva
circolare del Dipartimento.
Roma, 6 dicembre 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 321
LA SCUOLA SPOGLIATA: UN FURTO LEGALIZZATO
ASASI:La Letterina n. 270 - giovedì 24 febbraio 2011
Gentili Onorevoli Ministri Gelmini, Brunetta,
mi sia concesso, attraverso la “Letterina” di questa settimana, socializzare con Loro
e con i lettori del settimanale dell’Associazione scuole autonome della Sicilia, una
mia riflessione.
Un vecchio adagio latino affermava: “ab esse ad posse valet illatio a posse ad esse
non valet illatio” che tradotto liberamente significa: affermare che un “si deve” si
possa tradurre in un “imperativo categorico” è una logica conseguenza, ma dire che un
“può avvalersi” si debba tradurre in un “dovere categorico” è un’illazione illogica.
Il suo Ministero, On. Gelmini, almeno questa volta, ha trasformato una possibilità in un imperativo categorico, violando fra l’altro, anche i suoi decreti, On. Ministro Brunetta,
che davano all’Amministrazione il potere di disattendere certi patti scellerati.
Mi riferisco alle due circolari emanate l’8 febbraio 2011 che prevedono un altro scippo alle scuole. La prima, la n. 11 Prot.AOODGPER.751 che riguarda le “Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica”.
Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2011/2012.
La seconda, la 12 Prot.AOODGPER. 752 che riguarda: “Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
• enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
• associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
• università e altri istituti d’istruzione superiore”.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Pensavo che non ci fossero più motivi (ammesso che i precedenti fossero reali e impellenti) per continuare ad asciugare le residue povere acque scolastiche, ma il suo Ministero, On.Gelmini, ricordandosi che per legge l’Amministrazione può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di cinquecento dirigenti scolastici e/o docenti e di altri duecento (e se richiesto anche di più!) per il sostegno dei sindacati e delle associazioni, ha subito tradotto il “posse” in“esse” operativo, ciò che è previsto come possibilità, è stato tradotto in un dovere urgente e indispensabile, in un vero imperativo categorico. E così 700 unità di personale scolastico, l’anno prossimo, lasceranno l’insegnamento e/o la direzione di un istituto.
Non sarò molto specializzato in sociologia o particolarmente esperto sui valori fondanti la democrazia diun Paese, ma penso di avere ancora un poco di “materia grigia” per tenere lontano da me l’idea di negare la necessità di rappresentatività dei lavoratori e dei diritti sindacali. Anzi, a scanso di ogni equivoco, affermo subito che, senza i sindacati, specialmente quando superano le ideologie e i corporativismi, non può essere pienamente garantita la democrazia di un Paese.
Se, comunque, si vuole utilizzare personale della scuola a servizio d’organizzazioni sindacali e professionali, vorrei, almeno, che non mi si neghi, con sterili polemiche, il diritto d’indignazione e la possibilità di affermare, con piena libertà, che continuare a retribuire quanti lavorano “fuori dagli istituti scolastici”, con i soldi dello Stato, è un furto legalizzato e che l’attuale linea ministeriale che prevede di conservare i comandi nonostante i pesanti tagli delle risorse umane, strutturali ed economiche, è in pratica un omicidio programmato giacché le scuole non riescono più a dare adempimento agli attuali carichi di lavoro.
Non è credibile l’Amministrazione scolastica, non lo sono i sindacati e le associazioni che difendono, spesso a chiacchiere, la scuola pubblica e poi si prestano al saccheggio quando c'è in gioco l'interesse privato e corporativo.
A limite, mi si consenta almeno, una proposta lineare e costruttiva: si proceda subito alla regolarizzazione del numero e del tempo dei comandi per ogni associazione che ne faccia richiesta e la sospensione del trattamento economico dei “comandati” che potranno essere pagati dai sindacati (si legga anche: associazioni, partiti …) che incassano regolarmente le tessere degli associati.
Pensando, ancora, al personale dirigente e docente che sarà comandato/utilizzato per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso le Amministrazioni Scolastiche Centrali e Periferiche del MIUR e altri Enti e Istituzioni, “sorge spontanea una domanda”: ma il supporto per l’attuazione dell’autonomia scolastica non sarebbe anche una competenza dei dirigenti tecnici chiamati “al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità d’istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche e educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori Generali”?
Se è così perché questi comandi/utilizzazioni?
In una realtà, fra l’altro, nella quale 2.800 dirigenze su 10.000 sono vuote (e il prossimo anno lo saranno 3.500), esonerare centinaia di dirigenti scolastici da inserire negli USR, e lasciare acefali gli istituti non mi sembra né logico né vantaggioso. Dobbiamo porre l’accento sulla flessibilità e sull’oggettività dei criteri per selezionare i 500 comandati?
Basti pensare che a un dirigente scolastico, nonostante fosse il primo per titoli, è stato negato il comando perché vincitore del concorso 2004 e quindi inamovibile dalla propria sede, mentre proprio alla stessa USR di Palermo sono stati comandati due dirigenti che hanno vinto lo stesso concorso.
È stato mai verificato, ancora per inciso, il contributo dei nuclei di supporto? Le scuole, dopo un decennio di autonomia, sono ancora “minori” da tutelare? Sono stati calcolati i costi della consulenza fornita dai gruppi di supporto? La legge (del secolo scorso!), che affrontava a quel tempo i problemi dell’innovazione, non è, oggi, anacronistica?
Le scuole non possono che chiedere la piena attuazione dell’autonomia.
A mio avviso sarebbe opportuno smetterla con questi comandi di comodo, svincolare quindi la mobilità per i dirigenti vincitori del concorso 2004 (viste anche il gran numero di sedi vacanti) e fare i concorsi per personale esterno negli USR come impone il buon senso o utilizzare il personale in quiescenza con contratti di consulenza.
La circolare n. 11 prevede che il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve possedere competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, deve avere, perciò, una motivazione professionale a far parte dei processi d’innovazione, la capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità e un significativo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
Se i dirigenti tecnici non possono, non sanno o non debbono esercitare il compito di supporto all’autonomia, per evitare di distogliere personale scolastico dalle “aule” e/o dagli uffici della dirigenza,perché non ipotizzare una legge che preveda un ruolo autonomo con accesso attraverso un corso-concorso pubblico al quale, chiunque ne abbia i requisiti, possa partecipare?
Spero fortemente, Sigg.ri On.li Ministri, in una risposta qualunque per l’ASASi che ha a cuore solamente il bene della scuola.
Distinti saluti.
Giuseppe Luca,
Gentili Onorevoli Ministri Gelmini, Brunetta,
mi sia concesso, attraverso la “Letterina” di questa settimana, socializzare con Loro
e con i lettori del settimanale dell’Associazione scuole autonome della Sicilia, una
mia riflessione.
Un vecchio adagio latino affermava: “ab esse ad posse valet illatio a posse ad esse
non valet illatio” che tradotto liberamente significa: affermare che un “si deve” si
possa tradurre in un “imperativo categorico” è una logica conseguenza, ma dire che un
“può avvalersi” si debba tradurre in un “dovere categorico” è un’illazione illogica.
Il suo Ministero, On. Gelmini, almeno questa volta, ha trasformato una possibilità in un imperativo categorico, violando fra l’altro, anche i suoi decreti, On. Ministro Brunetta,
che davano all’Amministrazione il potere di disattendere certi patti scellerati.
Mi riferisco alle due circolari emanate l’8 febbraio 2011 che prevedono un altro scippo alle scuole. La prima, la n. 11 Prot.AOODGPER.751 che riguarda le “Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica”.
Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2011/2012.
La seconda, la 12 Prot.AOODGPER. 752 che riguarda: “Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
• enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
• associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
• università e altri istituti d’istruzione superiore”.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Pensavo che non ci fossero più motivi (ammesso che i precedenti fossero reali e impellenti) per continuare ad asciugare le residue povere acque scolastiche, ma il suo Ministero, On.Gelmini, ricordandosi che per legge l’Amministrazione può avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di cinquecento dirigenti scolastici e/o docenti e di altri duecento (e se richiesto anche di più!) per il sostegno dei sindacati e delle associazioni, ha subito tradotto il “posse” in“esse” operativo, ciò che è previsto come possibilità, è stato tradotto in un dovere urgente e indispensabile, in un vero imperativo categorico. E così 700 unità di personale scolastico, l’anno prossimo, lasceranno l’insegnamento e/o la direzione di un istituto.
Non sarò molto specializzato in sociologia o particolarmente esperto sui valori fondanti la democrazia diun Paese, ma penso di avere ancora un poco di “materia grigia” per tenere lontano da me l’idea di negare la necessità di rappresentatività dei lavoratori e dei diritti sindacali. Anzi, a scanso di ogni equivoco, affermo subito che, senza i sindacati, specialmente quando superano le ideologie e i corporativismi, non può essere pienamente garantita la democrazia di un Paese.
Se, comunque, si vuole utilizzare personale della scuola a servizio d’organizzazioni sindacali e professionali, vorrei, almeno, che non mi si neghi, con sterili polemiche, il diritto d’indignazione e la possibilità di affermare, con piena libertà, che continuare a retribuire quanti lavorano “fuori dagli istituti scolastici”, con i soldi dello Stato, è un furto legalizzato e che l’attuale linea ministeriale che prevede di conservare i comandi nonostante i pesanti tagli delle risorse umane, strutturali ed economiche, è in pratica un omicidio programmato giacché le scuole non riescono più a dare adempimento agli attuali carichi di lavoro.
Non è credibile l’Amministrazione scolastica, non lo sono i sindacati e le associazioni che difendono, spesso a chiacchiere, la scuola pubblica e poi si prestano al saccheggio quando c'è in gioco l'interesse privato e corporativo.
A limite, mi si consenta almeno, una proposta lineare e costruttiva: si proceda subito alla regolarizzazione del numero e del tempo dei comandi per ogni associazione che ne faccia richiesta e la sospensione del trattamento economico dei “comandati” che potranno essere pagati dai sindacati (si legga anche: associazioni, partiti …) che incassano regolarmente le tessere degli associati.
Pensando, ancora, al personale dirigente e docente che sarà comandato/utilizzato per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso le Amministrazioni Scolastiche Centrali e Periferiche del MIUR e altri Enti e Istituzioni, “sorge spontanea una domanda”: ma il supporto per l’attuazione dell’autonomia scolastica non sarebbe anche una competenza dei dirigenti tecnici chiamati “al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità d’istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche e educative, oltre all’attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori Generali”?
Se è così perché questi comandi/utilizzazioni?
In una realtà, fra l’altro, nella quale 2.800 dirigenze su 10.000 sono vuote (e il prossimo anno lo saranno 3.500), esonerare centinaia di dirigenti scolastici da inserire negli USR, e lasciare acefali gli istituti non mi sembra né logico né vantaggioso. Dobbiamo porre l’accento sulla flessibilità e sull’oggettività dei criteri per selezionare i 500 comandati?
Basti pensare che a un dirigente scolastico, nonostante fosse il primo per titoli, è stato negato il comando perché vincitore del concorso 2004 e quindi inamovibile dalla propria sede, mentre proprio alla stessa USR di Palermo sono stati comandati due dirigenti che hanno vinto lo stesso concorso.
È stato mai verificato, ancora per inciso, il contributo dei nuclei di supporto? Le scuole, dopo un decennio di autonomia, sono ancora “minori” da tutelare? Sono stati calcolati i costi della consulenza fornita dai gruppi di supporto? La legge (del secolo scorso!), che affrontava a quel tempo i problemi dell’innovazione, non è, oggi, anacronistica?
Le scuole non possono che chiedere la piena attuazione dell’autonomia.
A mio avviso sarebbe opportuno smetterla con questi comandi di comodo, svincolare quindi la mobilità per i dirigenti vincitori del concorso 2004 (viste anche il gran numero di sedi vacanti) e fare i concorsi per personale esterno negli USR come impone il buon senso o utilizzare il personale in quiescenza con contratti di consulenza.
La circolare n. 11 prevede che il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all’autonomia deve possedere competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, deve avere, perciò, una motivazione professionale a far parte dei processi d’innovazione, la capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità e un significativo spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall’autonomia.
Se i dirigenti tecnici non possono, non sanno o non debbono esercitare il compito di supporto all’autonomia, per evitare di distogliere personale scolastico dalle “aule” e/o dagli uffici della dirigenza,perché non ipotizzare una legge che preveda un ruolo autonomo con accesso attraverso un corso-concorso pubblico al quale, chiunque ne abbia i requisiti, possa partecipare?
Spero fortemente, Sigg.ri On.li Ministri, in una risposta qualunque per l’ASASi che ha a cuore solamente il bene della scuola.
Distinti saluti.
Giuseppe Luca,
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