Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23-bis)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt.
107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III -
Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Codici | Amministrativo
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n.
239)
** * **
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri
12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 29 marzo
2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera
dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da
parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto:
Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001)
Parte I Attività edilizia
Titolo I Disposizioni generali
Capo I Attività edilizia
Art. 1 (L) Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali
e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo
unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse
non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria
e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti
locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 2-bis (L) Deroghe in materia di limiti di distanza tra
fabbricati (1)
1. Ferma restando la
competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree
territoriali.
(1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), D.L.
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,
n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
(1)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto
alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con
temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto,
in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno
di turisti; (2)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali,
la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(1) Lettera così modificata dal D.L. 27 dicembre 2002, n.
301 e, successivamente, dall’art. 30, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per
l’applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
(2) Lettera così
modificata dall’art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità
costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. (1)
1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data,
che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso
da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e
per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la
connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e
da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle
disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. (2)
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma
1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di
annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste
ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. (2)
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni
pubbliche. (2)
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al
preventivo parere di tale organo consultivo.
(1) Comma abrogato dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.Lgs. 3
marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011.
(2) Comma inserito dall’art. 17-quinquies, comma 1, D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
134.
Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
1-bis Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico
punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio
oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le
amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello
sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. (2)
1-ter Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali
e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al
procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla
osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati
e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia
le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. (2)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a),
anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso
gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento,
all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti
in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di
agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e
le determinazioni provvedi mentali a carattere urbanistico, paesaggistico
ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il
privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del
testo unico.
3. Ai fini del
rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia
acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter,14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso
in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine
al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli
articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato
o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per
gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo
codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia
stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della
stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio
dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti
e vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree
naturali protette. (3)
4. (.....). (4)
4-bis. Lo sportello
unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal
richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in
conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo
34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità
con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
(3) Comma modificato dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1),
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall’art. 13, comma 2, lett.
a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.
7 agosto 2012, n. 134.
(4) Comma abrogato dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 3),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134
Titoli abilitativi D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U.
20.10.2001
Pubblichiamo il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abilitativi (Artt. 6-23-bis)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt.
107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III -
Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
Parte I Attività edilizia
Titolo II Titoli abilitativi
Capo I Disposizioni generali
Art. 6 (L) Attività edilizia libera
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2 ; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) (1)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,
previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento
del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b) le opere dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari,
fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A)
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(2)
e) le aree ludiche
senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le
modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
(4)
3. (5)
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere
a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una
relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale
e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente
agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le
dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui
all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. (6)
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,
l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui
all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere
la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono
individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per
i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di
cui al comma 4;
c) possono stabilire
ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di
quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del
presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente
quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. (3)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n.
73; vedi, anche, l'art. 1, comma 2 della suddetta L. 73/2010 .
(2) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 3
marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 47, comma 1, del medesimo D.Lgs. 28/2011.
(3) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett. f), D.P.R.
1° agosto 2011, n. 151.
(4) Lettera aggiunta dall’art. 13-bis, comma 1, lett. a),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
(5) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 1, lett. b), D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134.
(6) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, lett. c),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134 e, successivamente, così modificato dall’art. 30, comma 1, lett.
b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi il
comma 6 dell’art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di
amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali
o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti,
ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità
con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio
comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi
edilizi su aree demaniali é disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978,
art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi
regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del
primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di
nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri
cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la
superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1,
lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo
comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se
riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Art. 9-bis Documentazione amministrativa. (1)
1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della
formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico,le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni
e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o
perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e
dati.
(1) Articolo inserito dall’art. 13, comma 2, lett. b), D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134.
Capo II Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o
delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni. (1)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul
carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di
costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del
presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44.
(1) Lettera così modificata dal D.L. 27 dicembre 2002, n.
301 e, successivamente, dall’art. 30, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; per
l’applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
.
Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge
23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma
37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire é rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire é trasferibile, insieme
all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed é oneroso ai sensi dell'articolo
16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4,
legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire é rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire é comunque subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, é sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento
urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico
sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un
anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o
rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L) Competenza
al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 41 quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
degli strumenti urbanistici. (1)
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso
di costruire entro i termini stabiliti.
(1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 2, lett. c),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto
dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali é rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale,
nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie
e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di
altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) (1)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio
dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento
motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche
il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito é subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere
ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
(1) Per la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei
lavori di cui al presente articolo, vedi l’art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Sezione II Contributo di costruzione
Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58,
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (1)
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione
dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.(3)
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, é corrisposta in corso d'opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria é stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle
leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui
al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni. (2)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere,
le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici é determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g)
del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo
afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni
in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione é determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il
permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
(1) Comma così modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
(2) Comma inserito dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166.
(3) Comma inserito dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire é
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione
é pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica,
purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non é dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento,
in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o
di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o
di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà
dello Stato il contributo di costruzione é commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio
1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo
agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri
nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi,
sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della
costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a
trenta e non inferiore a venti anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione é nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione,
di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne
siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere é stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione
definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16,
nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo
16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei
commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo
17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione é dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.
Sezione III Procedimento
Art. 20 (1) Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che
asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati,
ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica. (2)
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, i
prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la
conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto. (3)
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso
di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti
fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello
sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla
conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per
l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di
cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. (4)
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede
a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma
3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di
cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione
dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta
giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del
1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (5)
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non
abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 9. (6)
1
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso
con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza
di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda
di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del
procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le
indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico,
resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (7)
10. (.....). (8)
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per
gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni
dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa
in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali
coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che
prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque,
nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara
o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il
responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
(1) L'articolo che recitava: "Art. 20 (R). Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i
pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entitarispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di
cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, é tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al
relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati,
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su
beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede
a notificare all'interessato, é adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero
dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire é data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite
dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si
applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire
per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda." è stato così sostituito dall'art. 5
del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12
luglio 2011, n. 106.
(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 2, lett. d),
n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.
(3) Comma così modificato dall’art. 13, comma 2, lett. d),
n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.
(4) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. d), n. 3),
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134.
(5) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 2, lett. d),
n. 4), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.
(6) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. d),
n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6
dell’art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(7) Comma così sostituito dall’art. 30, comma 1, lett. d),
n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9
agosto 2013, n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6
dell’art. 30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
(8) Comma abrogato dall’art. 30, comma 1, lett. d), n. 3),
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto
2013, n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art.
30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 21 (R) (1) Intervento sostitutivo regionale
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e
modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del
permesso di costruire.
(1) L'articolo che recitava: "1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la
facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente
anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende
formato il silenzio-rifiuto." è stato così sostituito dall'art. 5 del D.L.
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011,
n. 106.
Capo III Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) (1) Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso
di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di
inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. (2)
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche'
il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare
o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e'
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n.
301.
(2) Comma così modificato dall’art. 30, comma 1, lett. e),
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto
2013, n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art.
30 del medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 23 (R) (1) Disciplina della denuncia di inizio attività
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione
di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di
quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici
abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti
dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti
edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (3)
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni
e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei
procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica;
in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all'individuazione
dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti
telematici ai fini della presentazione della denuncia. (3)
2. La denuncia di inizio attività é corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed é sottoposta
al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte
non ultimata dell'intervento é subordinata a nuova denuncia. L'interessato é
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove
tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. (4)
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti. (5)
5. La sussistenza del titolo é provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato
di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza. É comunque salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la
sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (2)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n.
301.
(2) Comma così modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n.
311.
(3) Comma inserito dall’articolo 13, comma 2, lett. e), n.
1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 134.
(4) Comma così modificato dall’articolo 13, comma 2, lett.
e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.
7 agosto 2012, n. 134.
(5) Comma così modificato dall’articolo 13, comma 2, lett.
e), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.
7 agosto 2012, n. 134.
Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione
certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori (1)
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione,
l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere
all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari
per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi
atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica
tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20,
comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di
presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e
dell'istanza di
acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio
ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei
lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso,
comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle
zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con
propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali
non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi
di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire,
comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo
della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al
primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee
A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni
caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione
di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per
le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con
modifica della sagoma.
(1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. f), D.L.
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013,
n. 98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
Agibilità degli
edifici D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt.
107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni
finali (Artt. 136-138
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
Parte I Attività edilizia
Titolo III Agibilità degli edifici
Capo I Certificato di agibilità
Art. 24 (L)
Certificato di agibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221,
comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente
o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti
interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire
sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il
soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione
della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e
integrazioni.
4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto
anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le
opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e
siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché
collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e
siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria
dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. g), D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.
98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di
agibilità
(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, é tenuto
a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di
agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della
salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove
previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione,
di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle
zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere
dell'A.S.L. di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio assenso é di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non
sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere
acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del
comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui
al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma
3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la
conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata
dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la
normativa vigente. (1)
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge
le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per
l'effettuazione dei controlli. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. h), D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n.
98; per l’applicazione di tale disposizione vedi il comma 6 dell’art. 30 del
medesimo D.L. n. 69/2013.
Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.
Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt.
107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
Parte I Attività edilizia
Titolo IV
Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e
responsabilità
Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi
di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si
tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di
inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione,
del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il
termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1)
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma
2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
(1) Comma così modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1.
Per le opere eseguite da amministrazioni
statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa
con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27.
2.
Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del
permesso di costruire del committente, del costruttore e del direttore dei
lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di
inizio attività
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in legge 21
giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e
il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei
lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle
opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non é responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e
motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o
di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui é incorso il
direttore dei lavori, che é passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia
di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II Sanzioni
Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi
non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di
cui al
presente comma non si applicano quando i terreni
costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo 3
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa
domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute
modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati
allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la
dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da
una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o
autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato
l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. (1)
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non é allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo é
stato depositato presso il comune.
[6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati
devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia
dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del
competente ufficio del comune ove è sito l'immobile] (2)
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma
1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca
del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile
del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli
atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù.
(1) Comma inserito dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246.
(2) Comma abrogato dal D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.
Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire in
totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate
ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso
la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo
le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita é demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i
dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si
verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi
variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi
sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo
termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa é eseguita
a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al
doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base
dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non
tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/l delle categorie non
comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione é pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 8.
6. É comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale
difformità dalla stessa. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa
ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine
sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio
del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformità dalla denuncia di inizio attività. (1)
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola
unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (2)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
(2) Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n.
70 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
.
Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di
permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su
suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione é eseguita a cura del comune ed a spese
del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto
dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità
dalla stessa. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 36 (L) Accertamento di conformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda. (1)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria é subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento alla parte di opera
difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende
rifiutata.
(1) Comma così modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10
della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui
all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia
di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi
stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. (1)
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di
inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre
norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività
culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la
sanzione pecuniaria da 516 euro a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la
sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non
inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6,
la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento
é in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato,
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.
(1) Comma così modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire,
qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi
stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione
dell'agenzia é notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della
regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito
dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed
i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento é emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed é preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma
1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
di annullamento, deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in
base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività. (1)
(1)
Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n.
301.
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o
la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione é adottato
entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione é
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente,
al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento é comunicato
inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per
la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere é
assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso é tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in
assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 41 (L) (1)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non
sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine
previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo
31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale
occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli
elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti
all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive,
compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a
trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o
mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni; (1)
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni; (1)
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni. (1)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito
nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.
(1) Lettera così sostituita dalla Legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Art. 43 (L) Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II
e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme
vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L) Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici
e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a
51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a
51645 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche
nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in
totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che
vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio é avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per
la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego
del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data
compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi
di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del
permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al
comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad
un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola
delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni
previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà
presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli
estremi della stessa. (1)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto
disposto dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni. (1)
(1) Comma così modificato dal D.P.R. 9 novembre 2005, n.
304.
Art. 48 (L)Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. É vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30
gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di
somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio é tenuto ad allegare alla
domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli
estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del
permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione
per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto
stipulato in difetto di tali dichiarazioni é nullo e il funzionario della
azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, é
soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 euro a 7746 euro. Per le opere che
già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui
al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già
usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977,
in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera é stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
della stessa. (1)
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza
sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi
pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi
contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato
l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli
immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per
intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad
euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché
la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del
funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti. (2)
(1) Comma inserito dal D.L. 27 dicembre 2002, n. 301.
(2) Comma inserito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Capo III
Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo
stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di
contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto
deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure
prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
2. É fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o
dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma
precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare
le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione
della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente é responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti
i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che
copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune,
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici
di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a
condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo
domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di
sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sui redditi e delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti
per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le
parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per
il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve
essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta
comunale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, é esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di
indennizzi é altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza
i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Normativa tecnica per l'edilizia - Disposizioni di carattere
generale
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt.
107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
Parte II
Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in
zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno.
Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera,
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per
la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi
diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
Consiglio. (1)
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Comma così sostituito dall'art. 45, comma 2, lett. a),
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214.
Art. 53 (L) Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e
terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature
che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso,
quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali
si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed
entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica
é assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri
metalli.
Art. 54 (L) Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma,
art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura
ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad
un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture
orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste
rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L) Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono,
e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo,
quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso,
presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed
essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi
pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera;
i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve
realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione
del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del
primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente
collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo
da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo
le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione
nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e
rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati
sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo
59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi
e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere
chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in
metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente
articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che é obbligata a corredare la fornitura con i
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture é responsabile
dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di
cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Art. 59 (L) Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici
e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro
studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma).
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete
ferroviaria italiana spa. (1)
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di
crash test per le barriere metalliche. (1)
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori
ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b)
c) prove di laboratorio su terre e rocce. (2)
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, é
servizio di pubblica utilità.
(1) Lettera aggiunta dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166.
(2) Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 6),
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
2011, n. 106 e dall'art. 45, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3,
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed
aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al
capo secondo.
Art. 61 (L) Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo
quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza
la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza
riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque
giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti
in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni é
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio
tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita
alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L) Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui
all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte
si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata
legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 e dal decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145.
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia,
responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380)
Parte II
Normativa tecnica per l'edilizia
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I Adempimenti
Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo
e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo
tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da
evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma
1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la
parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)
Articolo 65 (R) così rettificato dal: Comunicato relativo al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A).". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n.
239/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).
Gazzetta Ufficiale N. 47 del 25 Febbraio 2002.
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere
tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta
giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le
copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia
di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L) Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati
anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale
dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti é
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori é anche tenuto a
vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65,
il direttore dei lavori é tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto
di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale
dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione
attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue
in proprio, é fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla
presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio,
il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi
parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera,
fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità,
il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico
regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello
unico.
8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se
prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato
di collaudo.
Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L)
Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti
preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed
agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano
alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono
processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed
all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.
Art. 70 (L) Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il
processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al
committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei
lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto
agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione é data comunicazione al
dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III Norme penali
Art. 71 (L) Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore,
esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, é punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
2. É soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da 1032 euro a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli
senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 é punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103
euro a 1032 euro.
Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle
prescrizioni indicate nell'articolo 66 é punito con l'ammenda da 41 euro a 206
euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che
omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della
relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all'articolo 67, comma 5, é punito con l'ammenda da 51 euro a 516 euro.
Art. 75 (L)Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima
del rilascio del certificato di collaudo é punito con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da 103 euro a 1032 euro.
Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1.
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle
precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
quindici giorni da quello in cui é divenuta irrevocabile, al comune e alla
regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente
sia iscritto l'imputato.
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato con le
successive modifiche ed integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R.
380/2001)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt.
1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt.
24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività
urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opesismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli
impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del
consumo di energia negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt.
136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380)
Parte II
Normativa tecnica per l'edilizia
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati
Art. 77 (L)Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione
di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di
nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 52, le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque
prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla
installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli
edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive
di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili
con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. É fatto obbligo di allegare al progetto
la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che
riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma
degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle
barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di
assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne
esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili
e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli
articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle
barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono
essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a più fabbricati.
2. É fatto salvo l'obbligo di rispetto
delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in
cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e
dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94,
l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni
caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non é soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94.
L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il
collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L) Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni
al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla
realizzazione di interventi di cui al presente capo é allegato certificato
medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L ) Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971,
n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al
regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata
acquisita l'approvazione delle predette autorità. (1)
3. Alle comunicazioni allo sportello unico
dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire
per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il
certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le
opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione
d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità é
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo
stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori,
il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente
ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda
da 5164 euro a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma
21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti
edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del
1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla
sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
(1) Comma così modificato dall'art. 5,
comma 2, lett. a), n. 7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(Segue>>)
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato con le
successive modifiche ed integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R.
380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt.
1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt.
24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività
urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale
(Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV -
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli
impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del
consumo di energia negli edifici (Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt.
136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380)
Parte II Normativa tecnica per l'edilizia
Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3;
articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i
comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate
sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di
sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L)Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri
generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di
sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in
relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle
larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli
edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e
verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle
costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle
diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le
fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le
proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioé dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte
dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli
accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1
potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e
della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L) Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e
costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e
orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle
successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83:
a) azioni verticali: non si tiene conto in
genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di
particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche
orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve
essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai
piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo
le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei
pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto
ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 86 (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute
alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 é effettuata tenendo conto della
ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi
resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le
altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso
terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 88 (L) Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe
all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da
parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere
prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono
essere confermate nei piani particolareggiati.
Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono
applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo
61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale
deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il
termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Art. 90 (L)
Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. É consentita, nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli
edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle
prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento
armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il
complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione é consentita previa
certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il
numero massimo di piani che é possibile realizzare in sopraelevazione e
l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L)Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono
tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui
ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Art. 92 (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di
natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi,
comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di
privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo
83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, é
tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei
lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il
progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto é
determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata
una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve
essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un
registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito,
costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed
agenti indicati nell'articolo 103.
Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo
abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83,
non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione é rilasciata entro
sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il
rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla
domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il
termine di cui al comma 2, é ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze.
Sezione III Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute
nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83
é punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti
indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione
delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente
al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico,
trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue
deduzioni.
Art. 97 (L) Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio
tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo
96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al
proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la
sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto é comunicata al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del Governo, su richiesta
del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi
effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene
irrevocabile.
Art. 98 (L) Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il
pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici,
nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni
statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il
dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il
quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di
condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse
costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi
all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza
irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della
regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese
del condannato.
Art. 100 (L)
Competenza della Regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per
qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle
parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle
norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche
idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il
disposto dell'articolo 99.
Art. 101 (L)Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del
decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione
entro quindici giorni da quello in cui la sentenza é divenuta irrevocabile o il
decreto é diventato esecutivo.
Art. 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo
99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822
euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale
fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione
alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente
ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai
contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante
al concessionario, é fatta mediante ruoli resi esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse é fatto
con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L)Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e
in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria,
gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e
degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e
forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle
province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono
altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano
in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi
qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IVDisposizioni finali
Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di
nuova classificazione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30;
articoli 107 e 109 decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di
nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in
vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro
30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto
alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già
legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni
sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al
comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa
essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune
modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata
condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito
certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e
di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai
due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2
dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a
rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica
vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la
demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi
stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II,
capo IV, sezione III del presente testo unico.
Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente
capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello
Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al
presente capo.
Art. 106 (L)Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1.
Per le opere che si eseguono a cura del genio
militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo é assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della
difesa.
Norme per la sicurezza degli impianti D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti
al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
(Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
Parte II
Normativa tecnica per l'edilizia
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107 (L)Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti
relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento,
di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
Art. 108 (L) Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, é l'art. 22 della legge
30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 é subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al
comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie
rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente
autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f),
i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2,
sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. É istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 é
obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 é obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo
sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo degli impianti installati il committente é esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari
di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal
comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di
professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati
sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a
cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità
delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112 (L) Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti
di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i
termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L) Dichiarazione di conformità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Art. 114 (L)
Responsabilità del committente o del proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario é tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.
Art. 115 (L) Certificato di agibilità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia
il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo
114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 113.
Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o
del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali é
già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, é
possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti
approvati di cui all'articolo 111.
Art. 118 (L) Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità
degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Art. 119 (L) Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti
i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado
di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Art. 120 (L) Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa
da 51 euro a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da 516 euro a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le
modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui
all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i
propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente
capo.
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti
al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
(Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
Parte II Normativa tecnica per l'edilizia
Capo VI Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L)
Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione
del presente capo é graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione
al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo
ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio
1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere
stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non
siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite
con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Una copia della documentazione é conservata dallo sportello
unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra
copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,
all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
Art. 126 (R) Certificazione di impianti
1. Il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto
di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi
avvalere della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente
capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della
parte seconda.
Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli
edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e
la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente
o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove é
ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della
singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico
del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per
contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, é tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con
cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile.
Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
Art. 131 (L) Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente capo in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero
entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o
il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del
proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Art. 132 (L) Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 é
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore
a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi
dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione
di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo
126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle
opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127
é punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo
che se ne é assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, é punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 é punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822
euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, é punita con la sanzione
amministrativa non inferiore 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del
2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
Art.
134 (L)Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità
dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 135 (L) Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli
128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge
medesima.
Disposizioni finali
D.P.R. 06.06.2001 n° 380 , G.U. 20.10.2001
Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia aggiornato con le successive modifiche ed
integrazioni.
Testi unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2011)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)
Titolo II - Titolo abitativi (Artt. 6-23)
Titolo III - Agibilità degli edifici (Artt. 24-26)
Titolo IV - Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità
e sanzioni (Artt. 27-51)
Parte II
Capo I - Disposizioni di carattere generale (Artt. 52-63)
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica (Artt. 64-76)
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti
al pubblico (Artt. 77-82) Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche (Artt. 83-106)
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti (Artt. 107-121)
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
(Artt. 122-135)
Parte III - Disposizioni finali (Artt. 136-138)
Testo unico in materia edilizia
(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
Parte III Disposizioni finali
Capo I Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) -
R, comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi
3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e
8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 15; 25, comma 4, come modificato
dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, comma 7, lettera g),
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220
e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33,
41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'art. 1, commi 4 e 5,
come sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26,
27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'art. 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art.
2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50
e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo
61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ad eccezione
degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47, ad eccezione degli articoli di cui
all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge 12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente
previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo
testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 é
sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1
é soggetta a denuncia di inizio attività.".
Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2002.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001 Ufficio di controllo
sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 5, foglio n. 193.
Avvertenza:
I testi normativi sopra riportati sono pubblicati, per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
In
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15
novembre 2001 si procederà alla ripubblicazione dei testi sopracitati corredati
delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.