La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta, e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D’Alia, un decreto legge recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Si blocca anzitutto l’acquisto di autoblu fino al 31 dicembre 2015, si riducono le spese per le consulenze e si razionalizzano e semplificano le assunzioni e la mobilità volontaria all’interno delle pubbliche amministrazioni. In coerenza con questo obiettivo, si prevedono forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell’ultimo quinquennio, un’anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. Al contempo, si interviene per:
Razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioniStop all’acquisto di autoblu fino al 31 dicembre 2015Previste misure di contenimento della spesa per auto blu e consulenze. Per quanto riguarda le auto di servizio, viene prolungato di un anno (fino 31 dicembre 2015) il divieto per le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.Si stabilisce poi il divieto, a decorrere dall’anno 2014 – per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e le società dalle stesse amministrazioni controllate – di effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento del limite previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione relativa alle autovetture in dotazione al dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prevista dal Dpcm dell’agosto 2011). Vengono infine introdotte la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni, la nullità dei relativi contratti, la responsabilità per illecito disciplinare a carico del responsabile della violazione delle disposizioni medesime, nonché la nullità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del medesimo. Ulteriore riduzione delle spese per consulenzePer gli incarichi di consulenza, viene stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi – inclusa quella relativa a consulenze conferite a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche – non possa essere superiore al 90 cento del limite di spesa per l’anno 2013. Si prevedono poi la nullità degli atti adottati in violazione delle disposizioni in materia di consulenza, nonché la nullità dei relativi contratti; si stabilisce, inoltre, che l’affidamento degli incarichi in esame in violazione delle disposizioni indicate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.Viene infine prevista la possibilità di disporre ulteriori misure di contenimento della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione, attraverso un regolamento adottato su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze. Contrasto al fenomeno del precariatoViene rafforzato il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nella PA è consentito esclusivamente per rispondere a esigenze temporanee o eccezionali: ne deriva che nella PA non è consentito sottoscrivere contratti elusivi del reclutamento tramite concorso. Il tutto al fine di evitare, per il futuro, la formazione di nuovo precariato.Contestualmente si avviano interventi per risolvere i problemi attuali:
Per quanto riguarda, il comparto sanità, per la specificità del settore che ha caratteristiche diverse dal resto della Pubblica Amministrazione, tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, su proposta del Ministro della Salute, sarà possibile stabilizzare, attraverso procedure concorsuali specifiche, circa 35.000 persone tra medici, personale infermieristico, tecnici e altre figure professionali. Il contenuto del decreto sarà condiviso con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine di accelerare il percorso attuativo di competenza di queste ultime. Sono previste norme di semplificazione per facilitare le procedure di assunzione negli enti di ricerca. Accesso nelle pubbliche amministrazioniIl testo interviene anche sul decreto legge “spending review”, in quanto il margine di assunzione viene subordinato al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l’autorizzazione ad assumere viene valutata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, previa presentazione di un piano di assorbimento delle eccedenze. Viene spostato al 31 dicembre 2015 (invece che al 31 dicembre 2014) il termine previsto per la maturazione dei requisiti pensionistici in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per assorbire le eccedenze in alternativa alle procedure di mobilità del personale, in modo da rendere le disposizioni coerenti con lo slittamento delle procedure di “spending rewiev”.Nessun taglio alle dotazioni organiche previste dalla “spending rewiev” per ordini e collegi professionali. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, inoltre, potrà assumere già nel 2013, nel limite del 20% delle unità cessate nell’anno precedente, circa 150 nuovi dipendenti presi dalle graduatorie dei concorsi. Infine, l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) potrà assumere tre unità dirigenziali che avranno funzione di raccordo con i fondi europei. Mobilità nel pubblico impiegoPer sopperire alle gravi carenze di personale negli uffici giudiziari, si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo: questo avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia.Si introduce, altresì, un sistema di facilitazione della mobilità del personale all’interno delle società partecipate dalla medesima amministrazione al fine di favorire piani industriali più razionali e sostenibili. Lo strumento della mobilità può essere utilizzato anche in ambiti più ampi, regionali e interregionali, con la prevista partecipazione sindacale. Trasparenza, anticorruzione e valutazione performanceLa “mission” della CIVIT (commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) sarà concentrata sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione; sono trasferite all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. A tal fine viene adeguata la composizione del Collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN con l’aggiunta di due ulteriori componenti esperti in servizi e management. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici.Nuove norme sui servizi di controllo aeroportualiSi stabilisce che l’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) possa affidare, nel rispetto dei principi comunitari, ai gestori delle aerostazioni alcuni servizi di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonché degli altri soggetti che accedono alle aree sterili degli aeroporti. La supervisione sui servizi di controllo si svolgerà con il concorso delle forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.Il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti potrà assumere fino a 50 unità di personale per implementare i controlli sulle concessioni stradali. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’Interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della Difesa per l’espletamento delle attività delle commissioni mediche anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. Vigili del fuoco: 1000 unità in piùAl fine di garantire il potenziamento e la piena operatività del corpo nazionale dei Vigili del fuoco viene incrementata di 1.000 unità la dotazione organica oggi composta da 17.193 unità. È inoltre garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 della vigenza di entrambe le graduatorie oggetto delle disposizioni approvate dal 1° gennaio 2008.Rafforzamento delle politiche di coesione territoriale e di miglioramento dell’utilizzazione dei Fondi europeiNel quadro dei provvedimenti che riguardano la pubblica amministrazione si inseriscono anche alcune norme che hanno l'obiettivo di rendere più efficace l’uso dei fondi europei, sia dal punto di vista della capacità di spesa che da quello della qualità della spesa stessa, come è stato anche raccomandato dalla Commissione europea. Per rispondere a questa esigenza è necessario potenziare il coordinamento e il controllo sull’uso dei fondi, obiettivi che comportano un rafforzamento della capacità di governo nazionale.A questo fine viene prevista la creazione di un’Agenzia per la Coesione territoriale che svolga tre tipi di funzioni:
Istruzione: misure per le scuole italiane all’esteroPer garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche all’estero si stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, per specifiche e insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, possano essere conservati, a invarianza di spesa, un numero limitato di posti sui quali possano essere assegnate unità di personale da individuare tra coloro utilmente collocati nelle graduatorie previste dall’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.Semplificazioni sul controllo della tracciabilità dei rifiutiIl SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) sarà molto più semplice e riguarderà principalmente i rifiuti pericolosi. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, potranno aderire al sistema di controllo su base volontaria. Il SISTRI sarà operativo dal primo ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi raccoglie, trasporta e tratta i rifiuti pericolosi e anche per enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria mentre per i produttori cosiddetti iniziali, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania l’inizio dell’operatività sarà il 3 marzo 2014. Le semplificazioni sono finalizzate anche ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema e verranno stabilite periodicamente con decreto del ministro dell'Ambiente.Disposizioni su imprese di interesse nazionaleAl fine di garantire l’attuazione del Piano e delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di provvedere a ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel Comune di Statte, località “Mater gratiae”, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione di impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.Al commissario straordinario dell’ILVA è attribuita la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso d’esecuzione alla data di avvio del commissariamento che non risultino coerenti rispetto alle esigenze connesse alla predisposizione ed all’attuazione del piano delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni. È, infine, riconosciuto il beneficio della prededuzione per i finanziamenti a favore dell’ILVA, funzionali alla predisposizione ed all’attuazione dei piani di risanamento.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, Gianpiero D’Alia, un disegno di legge in tema di lavoro pubblico che persegue l’obiettivo di adottare soluzioni volte alla semplificazione dei meccanismi di assunzione e delle procedure di mobilità volontaria all’interno delle pubbliche amministrazioni. Semplificazione delle procedure di reclutamento del personaleSono disciplinate a regime le procedure di reclutamento del personale, precisando i limiti della riserva di posti per titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e dell’utilizzazione di graduatorie concorsuali.Norme di semplificazioneSono previste norme di semplificazione di vario genere, rispondenti alle esigenze di funzionalità delle amministrazioni:
Misure in materia di protezione civileSoccorso pubblico integrato con mezzi aerei e prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le Regioni e le Province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni e delle Province autonome. Sono fatte salve le funzioni riservate al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. Sono inoltre previste norme che riguardano l’alienazione e la rottamazione di veicoli sequestrati per illecito amministrativo e misure per gli affari esteri in materia di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all’estero.
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Il Consiglio ha avuto termine alle ore 18.50. |
lunedì 26 agosto 2013
Consiglio dei Ministri n.21 del 26 Agosto 2013
giovedì 22 agosto 2013
Legge 220/2012 - Riforma del condominio
- Le parti comuni dell'edificio
- Le tabelle millesimali
- L'amministratore di condominio
- La gestione contabile del condominio
- L'assemblea di condominio
- Il regolamento di condominio
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, si compone di 32 articoli che, novellando principalmente il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.), rappresentano l'approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature. I principali profili di novità introdotti dalla riforma sono i seguenti:
- un'indicazione più completa, anche se non tassativa, delle parti comuni dell'edificio; tra esse, è esplicitamente citato il sottotetto, ove esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune;
- una più aggiornata disciplina dell’ambito di applicazione della disciplina condominiale; in particolare, la novella chiarisce che la normativa del condominio si applica anche al cd. supercondominio, finora istituto d’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale;
- la previsione di modificazioni e tutela delle destinazioni d’uso delle parti comuni;
- la specifica previsione delle condizioni (da tempo individuate dalla giurisprudenza) che giustifichino il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento;
- la possibilità di introdurre particolari innovazioni con una maggioranza meno elevata di quella prevista attualmente dal codice (in generale, sono le innovazioni destinate al miglioramento, alla salubrità o all’uso più comodo delle cose comuni, come l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque da fonte rinnovabile);
- la nuova ripartizione delle spese per scale ed ascensori;
- la disciplina relativa all'amministratore del condominio, forse la parte di maggior rilievo della riforma; in particolare, sono dettate in misura più stringente le sue attribuzioni ed i suoi doveri amministrativi e contabili in funzione di una maggior conoscibilità e trasparenza del suo operato da parte dei condomini (ad es., l'assemblea potrà deliberare l'attivazione di un sito Internet del condominio da cui consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare);
- la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini;
- le nuove regole sulla costituzione dell’assemblea e sulla validità delle deliberazioni, di cui sono abbassati i quorum.
Le parti comuni dell'edificio
Il testo propone, inoltre, le nuove diciture di "impianti idrici e fognari" e di "sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria" che definiscono impianti che ricadono tra le parti comuni. Il provvedimento specifica che in caso di impianti unitari, si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti comuni fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia di reti pubbliche.
Il successivo articolo 1117-quater detta disposizioni per la tutela contro le attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni. In tali casi, l'amministratore o i singoli condomini possono diffidare l'esecutore di tali attività e chiedere la convocazione dell'assemblea che delibera in merito alla cessazione delle attività, anche mediante azioni giudiziarie, con la maggioranza prevista dal codice all'art. 1136, secondo comma (validità delle deliberazioni a maggioranza degli intervenuti e con voti che rappresentino la metà del valore dell'edificio).
L’articolo 4 modifica l’articolo 1119 c.c. in materia di indivisibilità del condominio, specificando che la divisione delle parti comuni può essere operata solo con il consenso di tutti i condomini.
L'articolo 5 incide sulla materia delle innovazioni novellando l'articolo 1120 c.c. I condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (ai sensi del secondo comma dell'articolo 1136 c.c.). Tali innovazioni, nel rispetto delle normative di settore, possono avere ad oggetto, tra l'altro:
- miglioramento della sicurezza e della salubrità degli edifici e degli impianti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- contenimento del consumo energetico;
- realizzazione di parcheggi;
- produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- installazione di impianti centralizzati per la ricezione di qualsiasi flusso informativo, come la ricezione televisiva, e i collegamenti fino alle diramazioni alle singole utenze, ad esclusione di impianti che non pregiudichino la destinazione della cosa comune o il diritto di condomini a farne uso.
L'articolo 6 sostituisce l’articolo 1122 del codice civile - rubricandolo "Opere su parti di proprietà o uso individuale" - escludendo che il condomino possa eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico dell'edificio. L'amministratore deve in ogni caso essere avvisato prima dell'avvio dei lavori ai fini della relativa comunicazione in assemblea.
L'articolo 7 inserisce due nuovi articoli dopo l'articolo 1122 c.c. Il nuovo articolo 1122-bis reca disposizioni su impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (ad esempio le parabole) e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda installazioni di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva e di altri flussi informativi, la disposizione riconosce il diritto individuale del condomino alla ricezione radio-TV con impianti individuali satellitari o via cavo, ne conferma la libera realizzazione – senza previo voto dell’assemblea – precisando l’obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni, agli immobili di proprietà di altri condomini nonché preservando il decoro dell'edificio. Sostanzialmente l’intervento dell’assemblea condominiale è richiesto (con approvazione a maggioranza degli intervenuti e 2/3 dei millesimi, ai sensi del quinto comma dell'art. 1136) soltanto quando siano necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere ordinate modifiche al progetto iniziale e richiesta garanzia per eventuali danni.
L'articolo 26 della legge 220/2012 introduce nelle disposizioni di attuazione l’art. 155-bis, che detta una disciplina transitoria per l’adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell’entrata in vigore della riforma: ai fini dell'adeguamento dei suddetti impianti delibera l'assemblea con le maggioranze prescritte dai primi tre commi dell'articolo 1136 (vedi infra).
Quanto agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riforma ne consente l'installazione per servire singole unità immobiliari "sul lastrico solare" e "su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato", anche da parte di singoli condomini. In tali casi l'assemblea deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, non pregiudicando le forme di utilizzo in atto o previste dal regolamento di condominio. La norma prevede inoltre che, per la progettazione e l’esecuzione dell’impianto, i condomini debbono lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali.Il nuovo articolo 1122-ter prevede la facoltà dell'assemblea di decidere l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni [2] con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 (deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
L'articolo 8 novella l’articolo 1124 c.c., rubricato”Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori”. La modifica sancisce la piena equiparazione - già riconosciuta dalla giurisprudenza - tra scale ed ascensori. La novella non sembra incidere sul caso dell’installazione ex novo dell'ascensore nell'edificio condominiale, le cui spese sono ripartite secondo il criterio dell'art. 1123 c.c. (relativo alle innovazioni) in misura proporzionale ai millesimi posseduti (tra le altre, v. Cass. Sez. II, sentenza n. 165 del 10 gennaio 1996). Trattandosi di innovazione gravosa, tuttavia, i condomini che non intendono usufruire dell’ascensore sono esonerati da ogni contributo alla spesa (art. 1121, comma 1).
Le tabelle millesimali
La legge 220/2012 novella gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di tabelle millesimali. La prima modifica, operata dall'articolo 22, riguarda l'art. 68 e ha esclusive finalità di coordinamento con la modifica all'art. 1118 del codice civile (v. sopra). La seconda, introdotta dall'articolo 23, interviene sull'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile relativo alla revisione delle tabelle millesimali. In particolare, la riforma:
- afferma il principio per cui la revisione delle tabelle millesimali deve essere fatta all’unanimità;
- elenca le eccezioni al suddetto principio, ovvero i due casi in presenza dei quali la revisione può essere effettuata a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Si tratta dell’ipotesi in cui i valori millesimali siano conseguenza di un errore e dell’ipotesi di mutate condizioni dell’immobile. In particolare, la disposizione specifica che la mutazione deve comportare almeno un’alterazione di più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare di un singolo condomino. Il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione;
- prevede che l’eventuale citazione in giudizio del condominio per questioni inerenti la revisione delle tabelle debba avvenire convenendo l’amministratore. Questi dovrà dare tempestiva notizia della citazione all’assemblea dei condomini potendo, in mancanza, essere revocato e obbligato al risarcimento dei danni;
- prescrive che le disposizioni di cui al medesimo articolo 69 "si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali".
Nella normativa vigente, secondo l’orientamento tradizionale, l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali non poteva essere deliberata a maggioranza dall’assemblea condominiale. Come accade per il regolamento contrattuale, si riteneva invece necessario il consenso di tutti i condomini; in assenza di tale consenso unanime, alla formazione delle tabelle provvedeva il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini. Tra gli argomenti a sostegno della tesi dell’unanimità, si affermava che:
- la materia non rientrava tra le competenze della assemblea;
- l’approvazione delle tabelle si risolverebbe in un atto negoziale di accertamento, cioè una manifestazione di volontà volta ad accertare il contenuto di diritti reali spettanti a ciascun condomino.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione è, tuttavia, tornata a pronunciarsi – a Sezioni Unite – in materia di approvazione e modifica delle tabelle millesimali allegate
al regolamento di condominio rendendo più facile l’intervento dell’assemblea condominiale (Cass. civ., S.U., sentenza 9 agosto 2010, n. 18477). Per la Cassazione, infatti, “le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2” (voto a maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio)”.
al regolamento di condominio rendendo più facile l’intervento dell’assemblea condominiale (Cass. civ., S.U., sentenza 9 agosto 2010, n. 18477). Per la Cassazione, infatti, “le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2” (voto a maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio)”.
L'amministratore di condominio
Gli articoli 9 e 10 della legge 220/2012 intervengono sulla disciplina relativa all'amministratore di condominio. In particolare, l’articolo 9 novella l’articolo 1129 c.c. - rubricato “Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore” apportandovi le seguenti novità:
L’articolo 10 integra la formulazione dell’articolo 1130 c.c., in materia di attribuzioni dell’amministratore articolando gli obblighi già previsti dal codice e introducendone di nuovi con finalità di controllo dell’operato dell’amministratore. Come novità, si segnalano la ”esplicita” previsione delle seguenti attribuzioni dell’amministratore:
L’articolo 19 interviene sull’art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di revoca dell’amministratore, per coordinarne il testo con le modifiche apportate agli artt. 1129 e 1131 del codice civile. In particolare, la disposizione specifica che il tribunale non deve limitarsi a sentire l’amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente. Si prevede inoltre la possibilità di proporre reclamo alla corte d'appello contro il provvedimento del tribunale nel termine di 10 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
L'articolo 25 della legge 220 del 2012 inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice civile gli articoli da 71-bis a 71-quater. L’articolo 71-bis enumera i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio. In particolare:
Coloro che hanno svolto l'attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma, sono esonerati dai requisiti di cui alle lettere f) e g), salvo l'obbligo di formazione periodica. Possono svolgere l'incarico di amministratore anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti "dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi".
L'articolo 71-ter prevede che l'amministratore attivi un sito internet del condominio su richiesta dell'assemblea, che delibera con un maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell'art. 1136 c.c.). Le spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini. Il sito consente l'accesso ai documenti previsti dalla delibera assembleare.
L’articolo 71-quater introduce una disciplina specifica della mediazione in relazione alle controversie in materia di condominio. Esso richiama l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede, tra l'altro, che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Al fine dell’applicazione di tale disciplina, esso definisce le controversie in materia come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (articoli da 1117 a 1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione.
Il nuovo articolo 71-quater quindi disciplina alcuni specifici aspetti della mediazione in materia di condominio: la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio, a pena di inammissibilità; al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore; l'assemblea decide in merito a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma). Nei casi in cui i termini di comparizioni inanzi al mediatore non siano compatibili con i tempi necessari all'assunzione della delibera, su istanza del condominio è accordata proroga della prima comparizione; la proposta di mediazione deve essere approvata con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma (vedi sopra), altrimenti essa deve ritenersi non accettata; il mediatore è tenuto a fissare il termine per la proposta di conciliazione tenendo conto delle necessità dell'amministratore di munirsi della prescritta delibera.
- la nomina dell'amministratore deve essere effettuata quando i condomini sono più di otto (nel testo previgente erano quattro);
- il ricorso in caso di mancata nomina può essere promosso, oltre che da un condomino, anche dall'amministratore dimissionario;
- introduzione, in capo all’amministratore, di una serie di specifici obblighi da assolvere (in particolare, comunicazione di dati anagrafici, professionali e fiscali, obbligo di pubblicità della documentazione amministrativa condominiale, affissione nel condominio del nome, recapito e numeri telefonici dell’amministratore) a fini di trasparenza, verifica della qualifica professionale e controllo del suo operato;
- possibilità di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Peraltro l'amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza qualora siano deliberati lavori straordinari;
- apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del condominio sul quale movimentare in via esclusiva le somme ricevute o erogate per conto del condominio stesso; possibilità di tracciabilità e controllo da parte del singolo condomino, "per il tramite dell'amministratore" del conto corrente;
- obbligo di agire con richiesta di decreto ingiuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento per la riscossione forzosa delle quote condominiali, fatta salva l’espressa dispensa ottenuta dall’assemblea;
- allargamento e tipizzazione dei gravi motivi alla base della revoca dell’incarico, anche in relazione alle novelle introdotte dal provvedimento alla disciplina del condominio. Tra le numerose ipotesi di revoca, si segnalano l’omissione del rendiconto di gestione per un solo anno (attualmente 2 anni); la mancata apertura del conto del condominio; l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione di formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei condomini; l’inerzia nel seguire l'azione giudiziaria finalizzata alla riscossione forzosa delle quote condominiali.
L’articolo 10 integra la formulazione dell’articolo 1130 c.c., in materia di attribuzioni dell’amministratore articolando gli obblighi già previsti dal codice e introducendone di nuovi con finalità di controllo dell’operato dell’amministratore. Come novità, si segnalano la ”esplicita” previsione delle seguenti attribuzioni dell’amministratore:
- esecuzione degli adempimenti fiscali. Si tratta dell'obbligo di tenuta della contabilità e di rispondere a eventuali richieste degli Uffici finanziari in relazione a dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale; di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori; dell’obbligo di ritenuta d’acconto Irpef sui pagamenti effettuati dal condominio nonché sui compensi professionali percepiti dallo stesso amministratore.
- tenuta di due nuovi registri obbligatori: il registro dell’anagrafe condominiale, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari; il registro di contabilità (anche informatico) dove sono annotati, entro trenta giorni, movimenti di cassa sul conto corrente dedicato al condominio. Il registro del verbale delle assemblee, (cui andrebbe, ora, allegato il regolamento di condominio) ed il registro di nomina e revoca dell’amministratore (che dovrebbe, ora, contenere le relative variazioni cronologiche e gli estremi di eventuali decreti giudiziari di nomina e revoca) sono documenti di cui è già prevista l’esistenza e la tenuta da parte dell’amministratore ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1136, u.c. e dall’art. 1129, ultimo comma.
- conservazione di tutta la documentazione inerente la gestione del condominio ed i rapporti con i singoli condomini;
- consegna al condomino che ne faccia richiesta dell’attestazione dei pagamenti degli oneri condominali e delle eventuali liti in corso;
- la convocazione dell’assemblea dopo la redazione del rendiconto annuale della gestione (nelle nuove forme di cui all’art. 1130-bis, v. infra) entro 180 giorni per l’approvazione.
L’articolo 19 interviene sull’art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di revoca dell’amministratore, per coordinarne il testo con le modifiche apportate agli artt. 1129 e 1131 del codice civile. In particolare, la disposizione specifica che il tribunale non deve limitarsi a sentire l’amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente. Si prevede inoltre la possibilità di proporre reclamo alla corte d'appello contro il provvedimento del tribunale nel termine di 10 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.
L'articolo 25 della legge 220 del 2012 inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice civile gli articoli da 71-bis a 71-quater. L’articolo 71-bis enumera i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio. In particolare:
- godere dei diritti civili (lett. a));
- non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; delitti non colposi per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (lett. b)) [3];
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione (lett. c));
- non essere interdetti o inabilitati (lett. d));
- non essere annotati nell’elenco dei protesti cambiari (lett. e));
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (lett. f));
- aver frequentato corsi di formazione, iniziale e periodica (lett. g)).
Coloro che hanno svolto l'attività di amministratore di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma, sono esonerati dai requisiti di cui alle lettere f) e g), salvo l'obbligo di formazione periodica. Possono svolgere l'incarico di amministratore anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti "dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi".
L'articolo 71-ter prevede che l'amministratore attivi un sito internet del condominio su richiesta dell'assemblea, che delibera con un maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (secondo comma dell'art. 1136 c.c.). Le spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini. Il sito consente l'accesso ai documenti previsti dalla delibera assembleare.
L’articolo 71-quater introduce una disciplina specifica della mediazione in relazione alle controversie in materia di condominio. Esso richiama l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede, tra l'altro, che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Al fine dell’applicazione di tale disciplina, esso definisce le controversie in materia come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (articoli da 1117 a 1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione.
Il nuovo articolo 71-quater quindi disciplina alcuni specifici aspetti della mediazione in materia di condominio: la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è situato il condominio, a pena di inammissibilità; al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore; l'assemblea decide in merito a maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma). Nei casi in cui i termini di comparizioni inanzi al mediatore non siano compatibili con i tempi necessari all'assunzione della delibera, su istanza del condominio è accordata proroga della prima comparizione; la proposta di mediazione deve essere approvata con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma (vedi sopra), altrimenti essa deve ritenersi non accettata; il mediatore è tenuto a fissare il termine per la proposta di conciliazione tenendo conto delle necessità dell'amministratore di munirsi della prescritta delibera.
Si ricorda che sul carattere obbligatorio della mediazione è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, dichiarando incostituzionale l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Al momento dell'approvazione definitiva del provvedimento in Senato tale sentenza era già stata depositata, ma una modifica del testo avrebbe reso necessario un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, incompatibile con il previsto scioglimento delle Camere. La procedura delineata dall'art. 71-quater potrà comunque essere seguita in caso di mediazione facoltativa.
La gestione contabile del condominio
L’articolo 11 aggiunge al codice civile l'art. 1130-bis, relativo al rendiconto condominiale annuale, con la finalità di assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile dell’amministratore [4].
Il rendiconto deve contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità; il riepilogo finanziario; una sintetica nota di accompagnamento, esplicativa della gestione annuale. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
L'articolo 13, comma 1, modifica l'articolo 1134 c.c. - rubricato “gestione di iniziativa individuale”. Esso conferma, nella sostanza, il contenuto della norma previgente relativa all’esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anziché il riferimento al “condomino che ha fatto spese per le cose comuni” quello, più ampio, al “condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni”. Il comma 2 del medesimo articolo 13 apporta modifiche all'articolo 1135 c.c. in materia di attribuzioni dell’assemblea:
La riforma:
procedura concorsuale. Da tale specifica qualificazione deriva che, in caso di fallimento del condomino e di conseguente liquidazione dell’attivo, per tali specifici crediti si avrà diritto di essere soddisfatti prima degli altri creditori.
Infine, l’articolo 31 della legge novella l’articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio. La legge codifica un principio già emerso in giurisprudenza e ampiamente condiviso, facendo chiarezza anche di limitate opinioni difformi.
Il rendiconto deve contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità; il riepilogo finanziario; una sintetica nota di accompagnamento, esplicativa della gestione annuale. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
L'articolo 13, comma 1, modifica l'articolo 1134 c.c. - rubricato “gestione di iniziativa individuale”. Esso conferma, nella sostanza, il contenuto della norma previgente relativa all’esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anziché il riferimento al “condomino che ha fatto spese per le cose comuni” quello, più ampio, al “condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni”. Il comma 2 del medesimo articolo 13 apporta modifiche all'articolo 1135 c.c. in materia di attribuzioni dell’assemblea:
- prevedendo che per i lavori straordinari, come per le innovazioni, sia obbligatoria (e non eventuale come nel testo vigente) la costituzione di un fondo speciale; l'importo del fondo dovrà essere pari all’ammontare dei lavori;
- consentendo all’assemblea di autorizzare l’amministratore a collaborare a progetti territoriali delle amministrazioni locali, o di soggetti privati qualificati, volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, al miglioramento della vivibilità urbana, della sicurezza e della sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
La riforma:
- specifica che per la riscossione delle somme dovute, l’amministratore può attivare la procedura d’ingiunzione senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all’assemblea;
- obbliga l’amministratore a comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini morosi, affinché questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti).
In base alle disposizioni vigenti, infatti, la natura delle obbligazioni dei condomini verso i terzi è oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza. Secondo l'orientamento prevalente, il principio della ripartizione delle spese pro quota tra i condomini ha valore solo interno, mentre verso i terzi la loro responsabilità è necessariamente solidale, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1294 del codice. La tesi minoritaria della parzialità fa leva sull'art. 1123 del codice (v. sopra), intendendola come norma speciale rispetto all'art. 1294 e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi. La giurisprudenza ha ritenuto, nella maggior parte dei casi, che i singoli condomini, in base all'art. 1294 citato, sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni. La riforma dà una limitata proiezione esterna alla ripartizione pro quota delle spese, affermando che i creditori del condominio devono escutere in prima battuta i condomini morosi, ma non elimina comunque il principio di solidarietà, consentendo laddove l’azione sia infruttuosa, la possibilità di rivolgersi anche ai condomini in regola con i pagamenti.
- stabilisce che l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato se la mora si protrae per 6 mesi. Rispetto al testo previgente viene meno la necessità di una previa autorizzazione a tal fine nel regolamento di condominio.
- conserva la previsione per effetto della quale chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti relativi all’anno in corso e a quello precedente.
procedura concorsuale. Da tale specifica qualificazione deriva che, in caso di fallimento del condomino e di conseguente liquidazione dell’attivo, per tali specifici crediti si avrà diritto di essere soddisfatti prima degli altri creditori.
Infine, l’articolo 31 della legge novella l’articolo 23 del codice di procedura civile in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie tra condomini e condominio. La legge codifica un principio già emerso in giurisprudenza e ampiamente condiviso, facendo chiarezza anche di limitate opinioni difformi.
L'assemblea di condominio
L'articolo 14 introduce novità in materia di deliberazioni dell’assemblea, intervenendo sull'art. 1136 c.c. per prevedere nuove regole di costituzione e validità delle deliberazioni, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi.
In particolare, esso prevede la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione, fermo restando i 2/3 dei millesimi, ove sia presente la maggioranza dei condomini - ovvero degli aventi diritto (laddove precedentemente servivano i 2/3 dei condomini). L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo dei millesimi. Inoltre, le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché un terzodei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano un terzo dei millesimi.
Non viene modificato il secondo comma dell'articolo 1136, che stabilisce generalmente la validità delle deliberazioni approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale maggioranza è sempre richiesta, ai sensi del quarto comma del nuovo articolo 1136, per deliberazioni concernenti:
di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili) sono adottate con maggioranza qualificata: maggioranza degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.
Infine viene confermata la norma secondo la quale l'assemblea, per deliberare regolarmente, deve aver regolarmente convocato tutti gli aventi diritto.
L’articolo 15 sostituisce l’articolo 1137 c.c., in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assembleari. Coerentemente con la giurisprudenza, il nuovo articolo 1137 attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all’assente, anche all’astenuto. La disposizione chiarisce inoltre che il ricorso è volto all’annullamento della delibera assembleare. La disposizione inoltre precisa che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione.
L'articolo 17 reca novella all’art. 2659, primo comma. Si stabilisce – per la nota di trascrizione - che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l’eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale.
L’articolo 20 novella l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea di condominio. La riforma introduce le seguenti novità:
Gli articoli 27, 28, e 29 della legge hanno finalità di coordinamento della normativa vigente con le modifiche apportate dalla riforma in ordine alle maggioranze richieste per le deliberazioni condominiali “di interesse sociale”. In particolare, in tutti gli articoli, il riferimento all’articolo 1136 del codice civile è sostanzialmente sostituito con quello all’articolo 1120, secondo comma del codice civile (come modificato dall'art. 5 della legge, v. sopra). Così facendo, il legislatore richiede in tutti i casi considerati una maggioranza relativa – ovvero degli intervenuti all’assemblea condominiale – purché rappresentativa di almeno un terzo del valore dell’edificio. Analiticamente, tale novella è apportata dall’articolo 27 all’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche. L’articolo 28 novella invece l’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in tema di risparmio energetico. L’articolo 29 opera analogo intervento sull’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 51, in tema di installazione di impianti televisivi.
In particolare, esso prevede la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione, fermo restando i 2/3 dei millesimi, ove sia presente la maggioranza dei condomini - ovvero degli aventi diritto (laddove precedentemente servivano i 2/3 dei condomini). L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo dei millesimi. Inoltre, le deliberazioni dell’assemblea in seconda convocazione sono valide se ottengono un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (anziché un terzodei partecipanti al condominio); rimane ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano un terzo dei millesimi.
Non viene modificato il secondo comma dell'articolo 1136, che stabilisce generalmente la validità delle deliberazioni approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale maggioranza è sempre richiesta, ai sensi del quarto comma del nuovo articolo 1136, per deliberazioni concernenti:
- nomina e la revoca dell’amministratore;
- liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore;
- ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità;
- tutela delle destinazioni d'uso come disciplinata dall'articolo 1117-quater;
- le innovazioni deliberate ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma;
- impianti di videosorveglianza sulle parti comuni ai sensi dell'articolo 1122-ter;
- altre materie disciplinate dall'articolo 1135, terzo comma, relativo a programmi ed iniziative territoriali.
di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili) sono adottate con maggioranza qualificata: maggioranza degli intervenuti e 2/3 dei millesimi.
Infine viene confermata la norma secondo la quale l'assemblea, per deliberare regolarmente, deve aver regolarmente convocato tutti gli aventi diritto.
L’articolo 15 sostituisce l’articolo 1137 c.c., in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assembleari. Coerentemente con la giurisprudenza, il nuovo articolo 1137 attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all’assente, anche all’astenuto. La disposizione chiarisce inoltre che il ricorso è volto all’annullamento della delibera assembleare. La disposizione inoltre precisa che l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione.
L'articolo 17 reca novella all’art. 2659, primo comma. Si stabilisce – per la nota di trascrizione - che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l’eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale.
L’articolo 20 novella l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea di condominio. La riforma introduce le seguenti novità:
- l’avviso di convocazione dell’assemblea, comunicato con almeno cinque giorni di anticipo, deve contenere l’ordine del giorno della stessa. La disposizione codifica un principio già ampiamente affermato dalla giurisprudenza, attraverso un’applicazione anche al condominio degli edifici dell’art. 1105, terzo comma, c.c. (in tema di comunione) in base al quale «Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione». La Cassazione ha infatti avuto modo di sostenere che «in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti» (cfr. Cass. civ. Sez. II, sent. n. 21449 del 2010).
- l'avviso di convocazione deve essere consegnato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano;
- ogni omissione relativa alla convocazione dell’assemblea rende le delibere assunte annullabili;
- l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno solare nel quale era prevista l’assemblea in prima convocazione;
- per velocizzare la procedura è possibile già in sede di convocazione dell’assemblea (prima convocazione) indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.
- prevede che il condomino che voglia farsi rappresentare all’assemblea condominiale debba conferire una delega scritta;
- esclude – se i condomini sono più di 20 - che il delegato possa rappresentare più di un quinto dei condomini o del valore proporzionale;
- esclude che la delega possa essere conferita all’amministratore di condominio.
Gli articoli 27, 28, e 29 della legge hanno finalità di coordinamento della normativa vigente con le modifiche apportate dalla riforma in ordine alle maggioranze richieste per le deliberazioni condominiali “di interesse sociale”. In particolare, in tutti gli articoli, il riferimento all’articolo 1136 del codice civile è sostanzialmente sostituito con quello all’articolo 1120, secondo comma del codice civile (come modificato dall'art. 5 della legge, v. sopra). Così facendo, il legislatore richiede in tutti i casi considerati una maggioranza relativa – ovvero degli intervenuti all’assemblea condominiale – purché rappresentativa di almeno un terzo del valore dell’edificio. Analiticamente, tale novella è apportata dall’articolo 27 all’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche. L’articolo 28 novella invece l’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in tema di risparmio energetico. L’articolo 29 opera analogo intervento sull’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 51, in tema di installazione di impianti televisivi.
Il regolamento di condominio
L’articolo 16 della legge 220 del 2012 coordina il contenuto dell'articolo 1138 c.c. (sull’approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell’articolo 1130 (sulle attribuzioni dell’amministratore). Sulla base di quanto previsto dall’art. 1130, comma 1, si prevede l’allegazione del regolamento di condominio nel registro dei verbali delle assemblee tenuto dall’amministratore.
Il regolamento di condominio non potrà contenere norme che proibiscano di detenere animali domestici [5].
L’articolo 24 interviene sull’art. 70 delle disposizioni di attuazione, in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio. In particolare la disposizione aggiorna la sanzione prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 200 euro. La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 800 euro).
Il regolamento di condominio non potrà contenere norme che proibiscano di detenere animali domestici [5].
L’articolo 24 interviene sull’art. 70 delle disposizioni di attuazione, in tema di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio. In particolare la disposizione aggiorna la sanzione prevista, portandola da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 200 euro. La novella prevede inoltre una sanzione più elevata in caso di recidiva (fino a 800 euro).
- [1] Si ricorda che in relazione alla ripartizione delle spese per il servizio di riscaldamento la Corte di Cassazione ha affermato che i condomini che abbiano distaccato i propri appartamenti dall'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, mentre non possono sottrarsi alla contribuzione nelle spese per la conservazione dell'impianto stesso, non sono tenuti, invece, alle spese inerenti al suo uso (nella specie, per l'acquisto del gasolio), pur dovendosi far carico della eventuale maggiore spesa sostenuta pro quota dagli altri condomini rispetto al periodo anteriore al distacco (Cass. civ. Sez. II, sent. n. 10214 del 20 novembre 1996; Cass. civ. Sez. II, sent. n. 11152 del 12 novembre 1997).
- [2] L’esigenza di un intervento normativo sul punto è stata, a suo tempo, sottolineata dal Garante della Privacy con la segnalazione a Parlamento e Governo del maggio 2008 e, più recentemente con il provvedimento 8 aprile 2010. Nel provvedimento, si segnala l'assenza di una puntuale disciplina in materia volta a risolvere specifici problemi applicativi emersi nell’esperienza degli ultimi anni. Sottolinea il Garante che “non è infatti chiaro se l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia (se occorra cioè l'unanimità ovvero una determinata maggioranza)”.
- [3] Si richiama l'attenzione sulla formulazione di cui alla lettera b), che non contiene, a differenza della successiva lettera c), la previsione relativa agli effetti della intervenuta riabilitazione. Al riguardo si evidenzia che, in assenza di una disposizione espressa sul punto, non potrebbe applicarsi la statuizione di ordine generale contenuta nell'articolo 178 del codice penale, non venendo in rilievo nel caso di specie effetti penali della condanna.
- [4] Secondo la giurisprudenza (v. Cass, Sez. II, sent. n. 1405 del 23 gennaio 2007), attualmente non è necessario che la contabilità sia tenuta dall'amministratore “con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa”.
- [5] La Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 3705 del 15 febbraio 2011, confermando precedente orientamento (in particolare, sentenza n. 12028 del 1993), ha stabilito che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.
lunedì 12 agosto 2013
Se il prof sbaglia il verbo e vince il concorso
Hanno commesso tanti errori ma per la commissione che ne ha esaminato gli elaborati, nominata dall’Ufficio scolastico regionale, sono loro i più bravi, quelli che hanno meritato l’ammissione all’esame orale per insegnare nelle scuole di MARIATERESA LABANCA
L'ufficio scolastico regionale e alcuni degli elaborati: nel primo si confonde la “e” verbo con la congiunzione e nel secondo si dice che lo Zibaldone è un epistolario
POTENZA - Hanno sostituito la “e’” verbo e la “e” congiunzione, hanno confuso lo Zibaldone di Leopardi con l’epistolario di Cicerone, e commesso tanti altri errori che mostrano lacune di conoscenze letterarie ma anche della grammatica elementare.
Eppure, per la commissione che ne ha esaminato gli elaborati, nominata dall’Ufficio scolastico regionale, sono loro i più bravi, quelli che hanno meritato l’ammissione all’esame orale per insegnare finalmente nelle aule. Si tratta del famoso concorsone nelle scuole di tutt’Italia, indetto dal ministero dell’Istruzione lo scorso anno: più di 11.000 nuovi insegnanti da arruolare nelle scuole di tutto il Paese, per 25 posti in Basilicata. Di cui 14 per l’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie inferiori, 7 per la cattedra in materie Letteraria nelle scuole superiori, 2 per la classe di concorso A051 (Latino e Materie Letterarie) e 2 per la classe di concorso A052 (Materie Letterarie, Latino e Greco). Gli aspiranti insegnanti lo aspettavano da ben 13 anni. Ma quando finalmente è arrivato, dopo la prima prova preselettiva che si è svolta a livello nazionale, allo scritto che si è svolto lo scorso febbraio hanno dovuto fare i conti con quelle che sarebbero state vere e proprie irregolarità, esclusioni ingiustificate e varie “anomalie” percepite già nel corso dello svolgimento delle prove. A organizzare le selezioni sul territorio, e a nominare le commissioni, l’Ufficio scolastico regionale. Lo stesso che ha gestito anche le selezioni per i neo dirigenti su cui sta indagando la Procura di Potenza. E al momento i sospetti degli aspiranti insegnanti sembrano essere confermati dai fatti. L’accesso agli atti richiesti da alcuni concorrenti hanno messo in evidenza gravi errori nelle prove scritte di alcuni ammessi agli orali.
Tanto che il deputato lucano di Sinistra ecologia e libertà, Antonio Placido ha presentato un’interrogazione per chiedere provvedimenti urgenti al ministero dell’Istruzione. E a conferma della illegittima esclusione da parte di alcune concorrenti dalla prova orale ieri è arrivata anche una sentenza del Tar. Il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso presentato da alcune candidate, ha stabilito che le ricorrenti dovranno sostenere una nuova prova scritta. Si tratta di aspiranti docenti escluse dagli orali perché avevano presentato l’elaborato scritto in buste chiuse ma non incollate. Errore che però, per il giudice, non è da addebitare alle concorrenti, ma al componente della commissione esaminatrice che all’inizio dell’esame non avrebbe specificato che era necessario chiudere la busta incollandola. «Come dimostra il fatto - si legge nella sentenza - che l’inconveniente si è verificato soltanto con riferimento a 7 candidati, tutti sistemati nella stessa aula nell’istituto Tecnico “De Lorenzo” di Potenza». A giudicare i nuovi elaborati - prevede il dispositivo - sarà sempre la stessa commissione. Speriamo, questa volta, senza nuovi “fraintendimenti”. Per ora il Tar si è espresso su una questione che potrebbe essere definita di natura tecnica. Ma i ricorsi presentati sono ancora tanti da parte di altrettanti candidati. E non è detto che nelle prossime settimane facciano emergere fatti ben più gravi. Nel frattempo, chi ha avuto accesso agli elaborati ha dovuto prendere atto degli erroracci che infarciscono gli scritti di alcuni ammessi agli orali. E per molti meritevoli, alla lunga attesa durata oltre 13 anni è seguita solo una grande delusione.
Eppure, per la commissione che ne ha esaminato gli elaborati, nominata dall’Ufficio scolastico regionale, sono loro i più bravi, quelli che hanno meritato l’ammissione all’esame orale per insegnare finalmente nelle aule. Si tratta del famoso concorsone nelle scuole di tutt’Italia, indetto dal ministero dell’Istruzione lo scorso anno: più di 11.000 nuovi insegnanti da arruolare nelle scuole di tutto il Paese, per 25 posti in Basilicata. Di cui 14 per l’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia nelle scuole medie inferiori, 7 per la cattedra in materie Letteraria nelle scuole superiori, 2 per la classe di concorso A051 (Latino e Materie Letterarie) e 2 per la classe di concorso A052 (Materie Letterarie, Latino e Greco). Gli aspiranti insegnanti lo aspettavano da ben 13 anni. Ma quando finalmente è arrivato, dopo la prima prova preselettiva che si è svolta a livello nazionale, allo scritto che si è svolto lo scorso febbraio hanno dovuto fare i conti con quelle che sarebbero state vere e proprie irregolarità, esclusioni ingiustificate e varie “anomalie” percepite già nel corso dello svolgimento delle prove. A organizzare le selezioni sul territorio, e a nominare le commissioni, l’Ufficio scolastico regionale. Lo stesso che ha gestito anche le selezioni per i neo dirigenti su cui sta indagando la Procura di Potenza. E al momento i sospetti degli aspiranti insegnanti sembrano essere confermati dai fatti. L’accesso agli atti richiesti da alcuni concorrenti hanno messo in evidenza gravi errori nelle prove scritte di alcuni ammessi agli orali.
Tanto che il deputato lucano di Sinistra ecologia e libertà, Antonio Placido ha presentato un’interrogazione per chiedere provvedimenti urgenti al ministero dell’Istruzione. E a conferma della illegittima esclusione da parte di alcune concorrenti dalla prova orale ieri è arrivata anche una sentenza del Tar. Il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso presentato da alcune candidate, ha stabilito che le ricorrenti dovranno sostenere una nuova prova scritta. Si tratta di aspiranti docenti escluse dagli orali perché avevano presentato l’elaborato scritto in buste chiuse ma non incollate. Errore che però, per il giudice, non è da addebitare alle concorrenti, ma al componente della commissione esaminatrice che all’inizio dell’esame non avrebbe specificato che era necessario chiudere la busta incollandola. «Come dimostra il fatto - si legge nella sentenza - che l’inconveniente si è verificato soltanto con riferimento a 7 candidati, tutti sistemati nella stessa aula nell’istituto Tecnico “De Lorenzo” di Potenza». A giudicare i nuovi elaborati - prevede il dispositivo - sarà sempre la stessa commissione. Speriamo, questa volta, senza nuovi “fraintendimenti”. Per ora il Tar si è espresso su una questione che potrebbe essere definita di natura tecnica. Ma i ricorsi presentati sono ancora tanti da parte di altrettanti candidati. E non è detto che nelle prossime settimane facciano emergere fatti ben più gravi. Nel frattempo, chi ha avuto accesso agli elaborati ha dovuto prendere atto degli erroracci che infarciscono gli scritti di alcuni ammessi agli orali. E per molti meritevoli, alla lunga attesa durata oltre 13 anni è seguita solo una grande delusione.
m.labanca@luedi.it
sabato 10 agosto 2013 08:59
by Il Quotidiano della Basilicata
by Il Quotidiano della Basilicata
Concorso presidi, tre mosse per “smontare” il patto burocrazia-sindacati
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da www.ilsussidiario.net
SCUOLA/ Concorso presidi, tre mosse per “smontare” il patto burocrazia-sindacati
Roberto Pellegatta
lunedì 12 agosto 2013
CONCORSO PRESIDI. 1. Una prima promessa il ministro Carrozza l’aveva fatta il 15 luglio in Viale Trastevere ad oltre 150 rappresentanti degli idonei del concorso dirigenti scolastici della Lombardia. Poi l’aveva ribadita il 24 luglio in risposta all’unico parlamentare che abbia assunto una iniziativa su tutta la vicenda: l’interrogazione a risposta urgente della deputata del Pd Maria Coscia. Purtroppo non risultano iniziative di altri politici, lombardi o meno, e neppure degli ultimi ministri ai quali attiene in qualche modo l’origine del concorso stesso. In aula quel giorno il ministro Carrozza garantiva un intervento normativo che “contemperi il giudicato e l’esigenza di dare figure di vertice alla scuola”. Affermava altresì che tale norma poteva essere inserita in un provvedimento urgente del Governo. Prima pareva che la sede dovesse essere la conversione in legge del “Decreto del Fare”. Poi sembrava fosse il decreto-legge in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni predisposto dal ministro D’Alia: era circolata una bozza che all’art. 17 parlava di “Misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico”. Ma lungo il percorso ministeriale i nemici del testo sono cresciuti in modo stranamente veloce. Non così gli amici o sostenitori. Proprio l’altro giorno, giovedì 8 agosto, durante l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, alla fine si è indirettamente consumata la speranza di un’attenzione alla gravità della situazione di quello che sarà a breve l’avvio del più difficile anno scolastico che le scuole della Lombardia ricordino. La mancata presentazione del DL D’Alia ha eliminato ogni possibilità normativa. Le difficoltà e opposizioni erano iniziate da subito, dopo il 15 luglio. La freddezza di tutti i politici (compresi gli ultimi ministri ai quali va imputato l’attuale concorso), ad eccezione della citata on. Coscia. Un sito riferisce che l’ex ministro Gelmini avrebbe tuonato contro la possibilità che quegli incarichi di presidenza avrebbero violato il principio del merito. Poi i comitati che minacciavano nuovi ricorsi. Quindi i “segnali” sindacali. Quindi è toccato ai burocrati della Funzione pubblica, che hanno evidenziato gli ostacoli tecnici, ma non certo collaborato a trovare la loro soluzione normativa. Infine un gruppo di senatori ha tentato in aula (con un ordine del giorno approvato l’8 agosto persino dal Governo in sede di conversione del Decreto del Fare) di utilizzare la proposta ministeriale per avviare l’ennesima sanatoria nazionale sugli ultimi incarichi di presidenza residuali dal 2006. Eppure, nel caso-tormentone del concorso dirigenti della Sicilia tutti (politici e sindacati) avevano persino trovato l’energia di superare normativamente le obiezioni della presidenza delle Repubblica! La bozza dell’art. 17 che doveva andare giovedì 8 al Consiglio dei ministri introduceva la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi di presidenza, per il solo 2013/2014 “al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico” in deroga al DL n. 7 del 31 gennaio 2005 (che eliminava gli incarichi usati fino ad allora), tra gli altri a “soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del Ddg del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell’area V” cioè nei limiti di 355 posti già autorizzati dal Mef. La soluzione era provvisoria, straordinaria e sarebbe cessata “alla data di nomina dell’avente diritto”. L’intervento degli incarichi era scritto in modo da essere anche pienamente rispettoso del giudicato del Consiglio di Stato, senza prefigurare alcuna di quelle sanatorie alle quali invece Parlamento e Ministero ci ha abituato per decenni. Nel frattempo si era avviata la procedura di esecuzione della tanto criticata Sentenza del Consiglio di Stato (la n. 3747 dell’11 luglio 2013). Ora si attende la nomina della nuova commissione, della quale il Miur non ha ancora risolto se sarà regionale o centrale. L’Ufficio scolastico regionale questa settimana ha dovuto per dovere avviare la raccolta della disponibilità alle reggenze dei dirigenti scolastici in servizio. 471 sono le sedi a tutt’oggi da coprire. A queste si aggiungono anche circa 120 istituzioni scolastiche da assegnare ad altro diverso titolo (sottodimensionate, nuovi Centri per adulti, sedi vacanti in forma provvisoria). Con questi numeri (come si sapeva da mesi) il numero di dirigenti scolastici titolari in servizio probabilmente non basterà neppure a coprire tutte le reggenze da assegnare. Anche se purtroppo il triste fenomeno di colleghi che ne chiedono più di una è già accaduto in passato. Prima di valutare quanto accaduto, la posta in gioco e le prospettive a breve, occorre anche ricordare accennare al problema della verifica delle responsabilità. A tutt’oggi il ministero non ha avviato in forma diretta alcun provvedimento disciplinare verso dirigenti o funzionari responsabili del danno attuato alle scuole e alle persone. Purtroppo risulta che solo un funzionario dell’Usr Lombardia sia stato “spostato”: è il solito sistema di colpire i sottostanti senza tirare in causa chi dirigeva ai vari livelli (regionale e nazionale) tutta la procedura del concorso! L’unico annuncio il ministro Carrozza l’ha fatto in aula il 24 luglio segnalando di aver “disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti perché valuti le eventuali responsabilità per danno erariale”. Ma rispetto a tutto il grave danno giuridico, personale ed organizzativo causato (e che si causerà) lo stesso ministro nello stesso intervento rimandava ogni intervento a “quando i diversi contenziosi in atto saranno definiti”. Ma è seriamente immaginabile che vi sarà termine a quella che giustamente Tuttoscuola ha definito “l’orgia dei ricorsi”? E quindi, a quando verifiche disciplinari e di responsabilità a tutti i livelli?
2. Sulla sentenza del Consiglio di Stato questo quotidiano ha già ospitato una lucida analisi critica, che ne ha evidenziato le incongruenze e le contraddizioni con altre sentenze di parere esattamente opposto. Una sentenza, quella di luglio, che rivoluziona la giurisprudenza amministrativa e che, se universalmente applicata, avrebbe dovuto far saltare tutto il concorso nazionale per dirigenti scolastici e tutti i concorsi precedenti dove si sono usate sempre le ormai famose buste lombarde. In quella analisi è stato rilevato giustamente che “il principio per cui ‘chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’ non vale più per i pubblici concorsi”. Quella che ne esce vincente è la logica del ricorso, che oggi può vantare anche il suggello di questa sentenza del Consiglio di Stato, logica che proseguirà ed aumenterà fino a rendere difficilmente attuabile in un solo anno la revisione del concorso in Lombardia. Ne esce pure vincente chi non vuole che la scuola diventi capace di decidere autonomamente le proprie sorti, il proprio futuro, il proprio operare. A comandare sulla scuola restano sempre più tutte le forze esterne ad essa, alla faccia dei bei sogni passati sull’autonomia scolastica. Alla fine, l’irrazionale coacervo di oppositori alle necessarie soluzioni sembra, in modo lucido o indiretto, “riaffermare, costi quel che costi, il primato della norma astratta e il potere dei suoi custodi”, quasi che dietro alle follie di concorsi e sentenze resista sordamente un grumo di forze della conservazione dell’esistente alleate contro ogni mutamento ed a difesa delle varie corporazioni. Nel frattempo il prezzo di queste disfunzioni e incapacità organizzative oggi in Lombardia lo pagheranno i dirigenti scolastici che svolgono seriamente il proprio servizio, i docenti che hanno studiato seriamente per superare un concorso, le famiglie e gli studenti di quelle scuole che dovranno attendere a tempo indeterminato l’assegnazione di un dirigente scolastico stabile al quale hanno diritto. Per queste viene messo a repentaglio l’effettività del diritto all’istruzione, il diritto ad una istituzione scolastica efficiente, proprio in quella regione che tanti vantano come “la più efficiente”! In più della metà delle scuole lombarde assegnate a reggenza (così come in quelle dei titolari che dovranno dividersi con queste prime, quindi in quasi tutte le scuole della regione) la professione del dirigente scolastico (messa a durissima prova psicologica e fisica, laddove esercitata seriamente) viene menomata e vincolata a pura garanzia di adempimenti burocratici, a mere e minime azioni d’ufficio, rese ancora più precarie e difficili da una insostenibile situazione creata da un dimensionamento delle scuole che in Lombardia ha spesso superano il limite massimo di studenti previsto dalle norme. Ancora una volta (e purtroppo, va detto, senza la necessaria consapevolezza da parte di tutti gli interessati) i dirigenti scolastici diventano capri espiatori di tutti i guai della scuola “responsabili di tutto ma con nessuna possibilità di vera decisione dal punto di vista del governo”. Fior di ricerche e dichiarazioni generali sostengono l’importanza di una positiva, stabile e competente direzione delle istituzioni scolastiche. Per questo le scuole hanno diritto, e con esse le comunità locali, le famiglie e gli studenti, ad una direzione stabile, presente, efficace, per garantire il meglio del servizio all’istruzione dovuto a tutti allo stesso modo ed alle stesse condizioni. Ma questo riconoscimento non corrisponde, poi, agli interventi necessari per garantirlo: spesso capita di constatare quanto resti bassa l’attenzione sociale e politica ad una scuola che funzioni bene, salvo poi sbattere in prima pagina i casi di malfunzionamento. Proprio per questo l’associazione professionale Disal sta proponendo ad ogni livello un Manifesto di mutamenti necessari per una direzione delle scuole che possa tornare a curare la prioritaria azione educativa e di istruzione. Invece una buona dose di ipocrisia (oltre alla mala politica e amministrazione) si è nuovamente rivelata a governo della scuola italiana: grandi dichiarazioni e convegni contrapposti alla vita delle scuole di ogni giorno, dove a pagarne saranno non certo chi prenderà reggenze senza farsi vedere a scuola, né (almeno a tutt’oggi) chi, avendo funzioni dirigenziali regionali o nazionali, ha creato il danno. Sembra una attuale conferma delle tesi di Vaclav Havel: un sistema contro la persona non si regge solo su chi esercita il potere, ma anche sulla connivenza di tutti coloro che in forma diretta o indiretta ne accettano le forme di esercizio. 3. Chi lucidamente non accetta questo stato di cose ed ama la realtà della scuola di oggi, sa bene che, contrariamente a quanto sostiene l’alleanza burocrazia-sindacati, nel medio e lungo periodo non se ne uscirà mai senza una effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche nel reclutamento diretto di tutti gli operatori della scuola, compreso il dirigente scolastico.
Sono certo ragionevoli le proposte di taluni quali l’accelerare i concorsi, il migliorarne il funzionamento o perfezionarne le tecniche. Ma è troppo evidente da diversi anni che questa via in Italia non pare funzionare. Ora, per evitare in extremis alle scuole lombarde i danni descritti, restano poche ma chiare possibilità, che potrebbero essere sollecitate da azioni anche oppositive. Innanzitutto una nuova decisione del ministro Carrozza a ripresentare migliorato e corretto il provvedimento urgente che non è entrato nel DL D’Alia. Si potrebbe fare entro il Consiglio dei ministri che pare anticipato a fine agosto, delineando con precisione un testo che istituisca un “incarico temporaneo di dirigenza” limitatamente all’anno scolastico 2013/14, fino alla nomina degli aventi diritto e senza che ciò prefiguri titolo professionale per il futuro. Se questo accadesse anche nella seduta dell’8 settembre – e quindi dopo le nomine delle reggenze che, in questo caso, dovrebbero esser assegnate con riserva – la norma potrebbe prevedere che gli incarichi (o altra forma giuridica diversa da quella dell’ex DL 7/2005 ma con le piene potestà di firma ed il necessario riconoscimento economico) vengano eccezionalmente ed immediatamente dati ai docenti vicari delle scuole vacanti o (in caso di rinuncia) ad altro docente disponibile indicato dal Collegio docenti, così da garantire tutto l’anno scolastico, escludendo ex lege ogni riconoscimento futuro per la funzione esercitata. Una simile procedura è stata in passato spesso usata dagli ex provveditori agli studi. Ritengo invece che la proposta, fatta da alcuni sindacati di dare esoneri totali dalle lezioni ai docenti vicari delle scuole guidate da dirigenti scolatici reggenti esterni, possa essere ultimamente non risolutiva e in certe situazioni controproducente, rischiando di rafforzare l’assenza di un preside a pieno titolo e quindi di una guida stabile, univoca ed efficace. Molti dirigenti scolastici lombardi in questo mese non restano ad assistere passivi e, in assenza di misure normative o amministrative valide, stanno valutando (su proposta di Disal) la possibilità di una “obiezione di coscienza” tesa ad evitare che si rinnovi per il terzo anno un ricorso dilagante e sistematico alle reggenze. Queste dovevano essere dal 2006 strumenti eccezionali, limitati nel tempo e nel numero, legate ad assenze personali di singoli. Sono invece diventate forma generalizzata, sistematica, aggravata nel frattempo da dimensionamenti delle scuole che anche in Lombardia ha raggiunto limiti oltre ogni ragionevolezza. Costoro, pur consapevoli del rischio personale legato al carattere di obbligatorietà di servizio dell’istituto della reggenza, ritengono che il loro gesto possa divenire un estremo “grido” per il diritto delle scuole a ben funzionare e per la dignità della professione direttiva, collaborando con questa forma, certo paradossale, ultimamente alla difesa della qualità del servizio di istruzione nel suo complesso. Resta infine urgente, in tutte le altre regioni, l’autorizzazione del Mef e del Miur a coprire tutte le sedi vacanti di dirigenza scolastica, scorrendo le graduatorie degli idonei, così da non lasciare più scuole senza direzione stabile. Così come è altrettanto indispensabile l’avvio, chiaro e trasparente da parte del ministero, di provvedimenti amministrativi e legali verso i responsabili di quanto accaduto (lo chiede la stessa sentenza del Consiglio di Stato di luglio).
Roberto Pellegatta
lunedì 12 agosto 2013
CONCORSO PRESIDI. 1. Una prima promessa il ministro Carrozza l’aveva fatta il 15 luglio in Viale Trastevere ad oltre 150 rappresentanti degli idonei del concorso dirigenti scolastici della Lombardia. Poi l’aveva ribadita il 24 luglio in risposta all’unico parlamentare che abbia assunto una iniziativa su tutta la vicenda: l’interrogazione a risposta urgente della deputata del Pd Maria Coscia. Purtroppo non risultano iniziative di altri politici, lombardi o meno, e neppure degli ultimi ministri ai quali attiene in qualche modo l’origine del concorso stesso. In aula quel giorno il ministro Carrozza garantiva un intervento normativo che “contemperi il giudicato e l’esigenza di dare figure di vertice alla scuola”. Affermava altresì che tale norma poteva essere inserita in un provvedimento urgente del Governo. Prima pareva che la sede dovesse essere la conversione in legge del “Decreto del Fare”. Poi sembrava fosse il decreto-legge in materia di occupazione nelle pubbliche amministrazioni predisposto dal ministro D’Alia: era circolata una bozza che all’art. 17 parlava di “Misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico”. Ma lungo il percorso ministeriale i nemici del testo sono cresciuti in modo stranamente veloce. Non così gli amici o sostenitori. Proprio l’altro giorno, giovedì 8 agosto, durante l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva, alla fine si è indirettamente consumata la speranza di un’attenzione alla gravità della situazione di quello che sarà a breve l’avvio del più difficile anno scolastico che le scuole della Lombardia ricordino. La mancata presentazione del DL D’Alia ha eliminato ogni possibilità normativa. Le difficoltà e opposizioni erano iniziate da subito, dopo il 15 luglio. La freddezza di tutti i politici (compresi gli ultimi ministri ai quali va imputato l’attuale concorso), ad eccezione della citata on. Coscia. Un sito riferisce che l’ex ministro Gelmini avrebbe tuonato contro la possibilità che quegli incarichi di presidenza avrebbero violato il principio del merito. Poi i comitati che minacciavano nuovi ricorsi. Quindi i “segnali” sindacali. Quindi è toccato ai burocrati della Funzione pubblica, che hanno evidenziato gli ostacoli tecnici, ma non certo collaborato a trovare la loro soluzione normativa. Infine un gruppo di senatori ha tentato in aula (con un ordine del giorno approvato l’8 agosto persino dal Governo in sede di conversione del Decreto del Fare) di utilizzare la proposta ministeriale per avviare l’ennesima sanatoria nazionale sugli ultimi incarichi di presidenza residuali dal 2006. Eppure, nel caso-tormentone del concorso dirigenti della Sicilia tutti (politici e sindacati) avevano persino trovato l’energia di superare normativamente le obiezioni della presidenza delle Repubblica! La bozza dell’art. 17 che doveva andare giovedì 8 al Consiglio dei ministri introduceva la possibilità di conferire in via straordinaria incarichi di presidenza, per il solo 2013/2014 “al fine di consentire l’avvio del regolare anno scolastico” in deroga al DL n. 7 del 31 gennaio 2005 (che eliminava gli incarichi usati fino ad allora), tra gli altri a “soggetti che hanno ottenuto l’annullamento degli atti del concorso bandito nella regione Lombardia ai sensi del Ddg del 13 luglio 2011 e ai controinteressati nel relativo giudizio, nei limiti di spesa già previsti in relazione alla autorizzazione alla copertura di posti disponibili dell’area V” cioè nei limiti di 355 posti già autorizzati dal Mef. La soluzione era provvisoria, straordinaria e sarebbe cessata “alla data di nomina dell’avente diritto”. L’intervento degli incarichi era scritto in modo da essere anche pienamente rispettoso del giudicato del Consiglio di Stato, senza prefigurare alcuna di quelle sanatorie alle quali invece Parlamento e Ministero ci ha abituato per decenni. Nel frattempo si era avviata la procedura di esecuzione della tanto criticata Sentenza del Consiglio di Stato (la n. 3747 dell’11 luglio 2013). Ora si attende la nomina della nuova commissione, della quale il Miur non ha ancora risolto se sarà regionale o centrale. L’Ufficio scolastico regionale questa settimana ha dovuto per dovere avviare la raccolta della disponibilità alle reggenze dei dirigenti scolastici in servizio. 471 sono le sedi a tutt’oggi da coprire. A queste si aggiungono anche circa 120 istituzioni scolastiche da assegnare ad altro diverso titolo (sottodimensionate, nuovi Centri per adulti, sedi vacanti in forma provvisoria). Con questi numeri (come si sapeva da mesi) il numero di dirigenti scolastici titolari in servizio probabilmente non basterà neppure a coprire tutte le reggenze da assegnare. Anche se purtroppo il triste fenomeno di colleghi che ne chiedono più di una è già accaduto in passato. Prima di valutare quanto accaduto, la posta in gioco e le prospettive a breve, occorre anche ricordare accennare al problema della verifica delle responsabilità. A tutt’oggi il ministero non ha avviato in forma diretta alcun provvedimento disciplinare verso dirigenti o funzionari responsabili del danno attuato alle scuole e alle persone. Purtroppo risulta che solo un funzionario dell’Usr Lombardia sia stato “spostato”: è il solito sistema di colpire i sottostanti senza tirare in causa chi dirigeva ai vari livelli (regionale e nazionale) tutta la procedura del concorso! L’unico annuncio il ministro Carrozza l’ha fatto in aula il 24 luglio segnalando di aver “disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti perché valuti le eventuali responsabilità per danno erariale”. Ma rispetto a tutto il grave danno giuridico, personale ed organizzativo causato (e che si causerà) lo stesso ministro nello stesso intervento rimandava ogni intervento a “quando i diversi contenziosi in atto saranno definiti”. Ma è seriamente immaginabile che vi sarà termine a quella che giustamente Tuttoscuola ha definito “l’orgia dei ricorsi”? E quindi, a quando verifiche disciplinari e di responsabilità a tutti i livelli?
2. Sulla sentenza del Consiglio di Stato questo quotidiano ha già ospitato una lucida analisi critica, che ne ha evidenziato le incongruenze e le contraddizioni con altre sentenze di parere esattamente opposto. Una sentenza, quella di luglio, che rivoluziona la giurisprudenza amministrativa e che, se universalmente applicata, avrebbe dovuto far saltare tutto il concorso nazionale per dirigenti scolastici e tutti i concorsi precedenti dove si sono usate sempre le ormai famose buste lombarde. In quella analisi è stato rilevato giustamente che “il principio per cui ‘chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento’ non vale più per i pubblici concorsi”. Quella che ne esce vincente è la logica del ricorso, che oggi può vantare anche il suggello di questa sentenza del Consiglio di Stato, logica che proseguirà ed aumenterà fino a rendere difficilmente attuabile in un solo anno la revisione del concorso in Lombardia. Ne esce pure vincente chi non vuole che la scuola diventi capace di decidere autonomamente le proprie sorti, il proprio futuro, il proprio operare. A comandare sulla scuola restano sempre più tutte le forze esterne ad essa, alla faccia dei bei sogni passati sull’autonomia scolastica. Alla fine, l’irrazionale coacervo di oppositori alle necessarie soluzioni sembra, in modo lucido o indiretto, “riaffermare, costi quel che costi, il primato della norma astratta e il potere dei suoi custodi”, quasi che dietro alle follie di concorsi e sentenze resista sordamente un grumo di forze della conservazione dell’esistente alleate contro ogni mutamento ed a difesa delle varie corporazioni. Nel frattempo il prezzo di queste disfunzioni e incapacità organizzative oggi in Lombardia lo pagheranno i dirigenti scolastici che svolgono seriamente il proprio servizio, i docenti che hanno studiato seriamente per superare un concorso, le famiglie e gli studenti di quelle scuole che dovranno attendere a tempo indeterminato l’assegnazione di un dirigente scolastico stabile al quale hanno diritto. Per queste viene messo a repentaglio l’effettività del diritto all’istruzione, il diritto ad una istituzione scolastica efficiente, proprio in quella regione che tanti vantano come “la più efficiente”! In più della metà delle scuole lombarde assegnate a reggenza (così come in quelle dei titolari che dovranno dividersi con queste prime, quindi in quasi tutte le scuole della regione) la professione del dirigente scolastico (messa a durissima prova psicologica e fisica, laddove esercitata seriamente) viene menomata e vincolata a pura garanzia di adempimenti burocratici, a mere e minime azioni d’ufficio, rese ancora più precarie e difficili da una insostenibile situazione creata da un dimensionamento delle scuole che in Lombardia ha spesso superano il limite massimo di studenti previsto dalle norme. Ancora una volta (e purtroppo, va detto, senza la necessaria consapevolezza da parte di tutti gli interessati) i dirigenti scolastici diventano capri espiatori di tutti i guai della scuola “responsabili di tutto ma con nessuna possibilità di vera decisione dal punto di vista del governo”. Fior di ricerche e dichiarazioni generali sostengono l’importanza di una positiva, stabile e competente direzione delle istituzioni scolastiche. Per questo le scuole hanno diritto, e con esse le comunità locali, le famiglie e gli studenti, ad una direzione stabile, presente, efficace, per garantire il meglio del servizio all’istruzione dovuto a tutti allo stesso modo ed alle stesse condizioni. Ma questo riconoscimento non corrisponde, poi, agli interventi necessari per garantirlo: spesso capita di constatare quanto resti bassa l’attenzione sociale e politica ad una scuola che funzioni bene, salvo poi sbattere in prima pagina i casi di malfunzionamento. Proprio per questo l’associazione professionale Disal sta proponendo ad ogni livello un Manifesto di mutamenti necessari per una direzione delle scuole che possa tornare a curare la prioritaria azione educativa e di istruzione. Invece una buona dose di ipocrisia (oltre alla mala politica e amministrazione) si è nuovamente rivelata a governo della scuola italiana: grandi dichiarazioni e convegni contrapposti alla vita delle scuole di ogni giorno, dove a pagarne saranno non certo chi prenderà reggenze senza farsi vedere a scuola, né (almeno a tutt’oggi) chi, avendo funzioni dirigenziali regionali o nazionali, ha creato il danno. Sembra una attuale conferma delle tesi di Vaclav Havel: un sistema contro la persona non si regge solo su chi esercita il potere, ma anche sulla connivenza di tutti coloro che in forma diretta o indiretta ne accettano le forme di esercizio. 3. Chi lucidamente non accetta questo stato di cose ed ama la realtà della scuola di oggi, sa bene che, contrariamente a quanto sostiene l’alleanza burocrazia-sindacati, nel medio e lungo periodo non se ne uscirà mai senza una effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche nel reclutamento diretto di tutti gli operatori della scuola, compreso il dirigente scolastico.
Sono certo ragionevoli le proposte di taluni quali l’accelerare i concorsi, il migliorarne il funzionamento o perfezionarne le tecniche. Ma è troppo evidente da diversi anni che questa via in Italia non pare funzionare. Ora, per evitare in extremis alle scuole lombarde i danni descritti, restano poche ma chiare possibilità, che potrebbero essere sollecitate da azioni anche oppositive. Innanzitutto una nuova decisione del ministro Carrozza a ripresentare migliorato e corretto il provvedimento urgente che non è entrato nel DL D’Alia. Si potrebbe fare entro il Consiglio dei ministri che pare anticipato a fine agosto, delineando con precisione un testo che istituisca un “incarico temporaneo di dirigenza” limitatamente all’anno scolastico 2013/14, fino alla nomina degli aventi diritto e senza che ciò prefiguri titolo professionale per il futuro. Se questo accadesse anche nella seduta dell’8 settembre – e quindi dopo le nomine delle reggenze che, in questo caso, dovrebbero esser assegnate con riserva – la norma potrebbe prevedere che gli incarichi (o altra forma giuridica diversa da quella dell’ex DL 7/2005 ma con le piene potestà di firma ed il necessario riconoscimento economico) vengano eccezionalmente ed immediatamente dati ai docenti vicari delle scuole vacanti o (in caso di rinuncia) ad altro docente disponibile indicato dal Collegio docenti, così da garantire tutto l’anno scolastico, escludendo ex lege ogni riconoscimento futuro per la funzione esercitata. Una simile procedura è stata in passato spesso usata dagli ex provveditori agli studi. Ritengo invece che la proposta, fatta da alcuni sindacati di dare esoneri totali dalle lezioni ai docenti vicari delle scuole guidate da dirigenti scolatici reggenti esterni, possa essere ultimamente non risolutiva e in certe situazioni controproducente, rischiando di rafforzare l’assenza di un preside a pieno titolo e quindi di una guida stabile, univoca ed efficace. Molti dirigenti scolastici lombardi in questo mese non restano ad assistere passivi e, in assenza di misure normative o amministrative valide, stanno valutando (su proposta di Disal) la possibilità di una “obiezione di coscienza” tesa ad evitare che si rinnovi per il terzo anno un ricorso dilagante e sistematico alle reggenze. Queste dovevano essere dal 2006 strumenti eccezionali, limitati nel tempo e nel numero, legate ad assenze personali di singoli. Sono invece diventate forma generalizzata, sistematica, aggravata nel frattempo da dimensionamenti delle scuole che anche in Lombardia ha raggiunto limiti oltre ogni ragionevolezza. Costoro, pur consapevoli del rischio personale legato al carattere di obbligatorietà di servizio dell’istituto della reggenza, ritengono che il loro gesto possa divenire un estremo “grido” per il diritto delle scuole a ben funzionare e per la dignità della professione direttiva, collaborando con questa forma, certo paradossale, ultimamente alla difesa della qualità del servizio di istruzione nel suo complesso. Resta infine urgente, in tutte le altre regioni, l’autorizzazione del Mef e del Miur a coprire tutte le sedi vacanti di dirigenza scolastica, scorrendo le graduatorie degli idonei, così da non lasciare più scuole senza direzione stabile. Così come è altrettanto indispensabile l’avvio, chiaro e trasparente da parte del ministero, di provvedimenti amministrativi e legali verso i responsabili di quanto accaduto (lo chiede la stessa sentenza del Consiglio di Stato di luglio).
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