Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia
di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.
3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice
civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
Art. 3
Accesso dei giovani alla costituzione
di societa' a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente
articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita'
limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei
requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del
registro, su richiesta degli amministratori, verificata la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si
applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle
partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori
devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la
trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della concorrenza
nelle Regioni e negli enti locali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti
funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
Capo II Tutela dei consumatori Art. 5
Tutela amministrativa
contro le clausole vessatorie
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i
consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di
interpello, non possono essere successivamente valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente."
Art. 6
Norme per rendere efficace
l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica
artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un
prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese
che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono
autonomamente.
Capo III Servizi professionali Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i
primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi
professionisti soci".
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista
collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di
fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
Art. 12
Incremento del numero dei notai
e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono
distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la
nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i
Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio,
il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto
per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci,
previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e'
necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha
sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV Disposizioni in materia di energia Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo
del gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di
riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n.130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas naturale per le imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese
di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 15
Disposizioni in materia
di separazione proprietaria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche
e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione
dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le
modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque
per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono
sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed
ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di
mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure
sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito
presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali
e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di
cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il
termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello
sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi
novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione
della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione
competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'
correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente
alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e
conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigente
che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per
l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico
degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito
dal seguente comma:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".
Capo V Servizi pubblici locali Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non
inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio
provinciale e tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e
Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti
locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita'
stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale
dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle
societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.".
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed autonomie locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali
e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della Camera di commercio del proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria
degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti.";
b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e
prima delle parole "verificano la realizzabilita'" inserire le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi
di servizio pubblico e universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza
di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di
esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".
3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi,
entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale
non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi
del presente articolo.".
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie
di gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;".
5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro
annui".
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» puo'
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del
servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio
dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance
(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";
b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: "32-ter. Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare
la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali
assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett.
e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto,
fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente
articolo.".
8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422";
b) in fine e' inserito il seguente periodo: "Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la
realizzazione", sono sostituite le parole "dell'intero" con la
seguente: "del" e dopo le parole "servizio," sono inserite le
seguenti: "che puo' essere";
b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',
ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a),
smaltimento";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".
3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio
esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e
dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e
recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle
domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3,
lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
Capo VI Servizi bancari e assicurativi Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni
delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso
sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari
1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto
di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in
forma specifica
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai
due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a
trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione,
predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con
provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i
quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate
all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e'
messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo
del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo.".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni
contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere »
sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo
135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della
denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le
cose danneggiate devono essere messe a disposizione per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano
state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini
dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni
sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita', come definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo'
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di
cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e`
prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da
incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il
risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro
100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono
comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale,
peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita'
di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per
cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita'
speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o
cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse
esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,
per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Capo VII Trasporti Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo
presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente
decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorita' di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione
economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilita' urbana collegata a
stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento
dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico
o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un
fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi
casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di
diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per
l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo
svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a
stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e
stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da
parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacita'; vigilare sulla loro corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le
funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo
i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di
garantire il diritto di mobilita' degli utenti nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di
realta' comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e' accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di
coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti
derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure
attribuendole a chi gia' le detiene, con facolta' di vendita o
affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate
modalita';
b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di essere
sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al di fuori dell'area per la quale sono state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle
tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di
quelle massime a tutela dei consumatori";
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole
"individuata ai sensi del medesimo comma";
c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2";
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata
dal comma 2";
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :
"6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo di
personale, complessivamente non superiore alle ottanta unita'
comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico
delle amministrazioni di provenienza. ".
2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".
Art. 37
Misure per il trasporto ferroviario
1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono
soppresse;
b) la lettera b-bis) e' soppressa.
Capo VIII Altre liberalizzazioni Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono
previste" inserire le parole ", secondo le modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d'autore
1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti
complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono
altresi' vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e
defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e
restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a
garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per
contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto
cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma
attuata, e' libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla
Societa' Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del
codice fiscale ai cittadini iscritti
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e
definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una
dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale
dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai
comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle
Entrate."
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione
del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per
territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente.
Titolo II INFRASTRUTTURE Capo I Misure per lo sviluppo infrastrutturale Art. 41
Emissioni di obbligazioni da parte delle societa' di progetto -
project bond
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di
progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione
dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti".
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le
infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo
studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta
e' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove
necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene
rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto
preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo.".
Art. 43
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto
previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza
economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto previsto dal
periodo precedente, in coerenza con le specificita', anche
ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta, a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita'
sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da
corrispondersi successivamente alla messa in esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo
rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e' una societa' integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o
con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il
venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
"15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a
proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei
parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo
scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto
di disponibilita',";
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III,
dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono
aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario del
contratto di disponibilita' e' retribuito con i seguenti
corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le
previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di
costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso
d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale,
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono
corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte
presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni
previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione,
nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni
cogenti e puo' prescrivere, a questi soli fini, modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreche' siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del
canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste
agli articoli 165 e seguenti".
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i
progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate
le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura
realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo
il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i
finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il
cronoprogramma di attivita'; le erogazioni annuali devono dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le
indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura
articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano
organizzati in forma di societa' per azioni, e' indicato anche
l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio
derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilata
comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo competitivo
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative
della disciplina prevista dal presente articolo".
Art. 47
Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche
alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti
pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non
inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro."
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di
edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale
pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un
milione di euro."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Art. 48
Norme in materia di dragaggi
1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al
fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o
strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentato
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il
progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e
trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di
pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli
arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della
regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle
attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita' previste dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri
cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel progetto
di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di
sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e
costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di cui al
comma 1, o da attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di
procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione
ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri
trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire
inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non
pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi
dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti
stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono
essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve
le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le stesse strutture devono presentare un sistema di
impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al
perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale
naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di
permeabilita' pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in
vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al
termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e
dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso
una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di
interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"
elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la
verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai
limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti
all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite
analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di
metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito
dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento
degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II,
classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del
Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle
province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono
approvati con le modalita' di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono
essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con
sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con
autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di
opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono
definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita'
dell'opera.";
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la
concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla
situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello
stesso alla data del subentro".
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei
progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al
procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita'
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'";
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un
milione di euro, previa approvazione" e' inserita la seguente:
"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa
approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto e'
redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".
Art. 53
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di
gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta
velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le
specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli
adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi
di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore della
infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali
garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
di opere pubbliche
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1.bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa
autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.
Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di
costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a
garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere
pubbliche.".
Art. 55
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla
base anche del progetto definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il progetto
definitivo".
Capo II Misure per l'edilizia Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38
per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal
seguente:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,
effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;"
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal
seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un
periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro
delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le
seguenti: "o cessioni";
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e'
sostituito dal seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile
2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Capo III Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura Art. 59
Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti parole: "nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il
25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto
relativa alle operazioni di importazione riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente
precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto
dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento
all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e
determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e
2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione
attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e
2-ter.".
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo
fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del
codice medesimo."
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti:
"o extraeuropei".
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle
seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta
di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il
maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,
all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16."
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di
consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a
principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto,
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei
prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di
sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e'
determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di
cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e'
incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo'
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per
finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e
delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 13 maggio 2003.
Art. 63
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
secondo le modalita' stabilite dal decreto interministeriale 22
novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per
un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai
rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di
cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento -
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati
decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori
agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola
giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani
imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano
le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori
delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei
soggetti interessati possono vendere, per le finalita' e con le
modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei
proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo'
essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella
agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai
commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni e' abrogato.
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di
una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli
ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie
ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente
marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali,
dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso
l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle
filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della
pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento
dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione
vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle
azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli
affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."
Titolo III EUROPA Capo I Armonizzazione dell'ordinamento interno Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui
alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di
servizi
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art. 70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari
aree
1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere
destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle
piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle
aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e
degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto del regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.
Capo II Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi
di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo
parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e
della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a
mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del
traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per
l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente
dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle
operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale.
Art. 73
Autorita' nazionale di vigilanza
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo
71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita
struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e
l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della
Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni
sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente
e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica
nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e
tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il
Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed
al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento
dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu'
sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti
aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di
tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare
all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo
articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,
informandone la Commissione europea, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui
all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di
vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi
diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di
assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo
svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC -
Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale
sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione
dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per la determinazione del sistema o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche
accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza
nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'
aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'
dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in
cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli
investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,
a norma della legislazione di riferimento, da trattare come
informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici
regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di
vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al
comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di
utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione
della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti
aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano
applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di
servizio reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti
al nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto
anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica
militare, che stipula apposita convenzione con il gestore
aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III Altre misure di armonizzazione Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette
all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti
nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono
assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del
comitato etico di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi
dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'
adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si
intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di
mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in
materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita'
di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di
smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle
societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono
soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo
stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede
operativa in Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da
persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative
e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo
2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in
conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,
le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i
criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di
versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti
successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno
agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il
cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la
maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e'
abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4
dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale
nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le
seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I
redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e
monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche
in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono
affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento,
le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e
prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici
che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di
banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o
monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente
alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al
comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla
circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre
autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al
comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione
di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione
a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'
comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e
il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti
l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro
trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione
europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2
quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in
custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi
2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano
alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il
custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'
tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di
sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e
dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro
coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale
penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle
monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella
presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad
esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al
Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni
relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o
delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del
contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di
dati e informazioni.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)
Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art. 2
Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia
di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.
3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice
civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
Art. 3
Accesso dei giovani alla costituzione
di societa' a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente
articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita'
limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei
requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del
registro, su richiesta degli amministratori, verificata la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate
dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si
applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle
partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositato
entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la
sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo
comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori
devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la
trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede
della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di
questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
Art. 4
Norme a tutela e promozione della concorrenza
nelle Regioni e negli enti locali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti
funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
Capo II Tutela dei consumatori Art. 5
Tutela amministrativa
contro le clausole vessatorie
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la
clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto
opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i
consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare
preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle
clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i
consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di
interpello, non possono essere successivamente valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente."
Art. 6
Norme per rendere efficace
l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle
seguenti "del tutto omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".
Art. 7
Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a
prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica
artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un
prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8
Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e
dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese
che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono
autonomamente.
Capo III Servizi professionali Art. 9
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i
primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
di partecipare al patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi
professionisti soci".
Art. 11
Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista
collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di
fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
Art. 12
Incremento del numero dei notai
e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono
distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la
nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i
Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio,
il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto
per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci,
previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e'
necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha
sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Capo IV Disposizioni in materia di energia Art. 13
Misure per la riduzione del prezzo
del gas naturale per i clienti vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di
riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n.130.
Art. 14
Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas naturale per le imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di cui all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove modalita' di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri
determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di
servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese
di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di
stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle
rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 15
Disposizioni in materia
di separazione proprietaria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge.
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche
e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita
dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione
dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
Art. 18
Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19
Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e
della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del
Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso
ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti,
secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le
modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque
per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono
sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per
ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei
litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed
ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare
riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di
mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In esito alla
predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure
sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al
sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa
fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset
regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia
elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito
presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali
e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di
valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a
procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di
cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il
termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri
entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di
concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello
sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al
fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi
novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico
richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli
strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione
della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione
competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per
individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita'
correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente
alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e
conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigente
che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per
l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico
degli utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito
dal seguente comma:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".
Capo V Servizi pubblici locali Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non
inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio
provinciale e tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e
Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti
locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita'
stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale
dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle
societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.".
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed autonomie locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali
e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della Camera di commercio del proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria
degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi
precedenti.";
b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e
prima delle parole "verificano la realizzabilita'" inserire le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi
di servizio pubblico e universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e' adottata previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza
di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di
esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".
3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi,
entro trenta giorni dal parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale
non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi
del presente articolo.".
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie
di gestione con riferimento all'intera durata programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;".
5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro
annui".
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» puo'
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del
servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio
dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance
(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";
b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: "32-ter. Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare
la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici locali
assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett.
e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto,
fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad
alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente
articolo.".
8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto
ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422";
b) in fine e' inserito il seguente periodo: "Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita' all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la
realizzazione", sono sostituite le parole "dell'intero" con la
seguente: "del" e dopo le parole "servizio," sono inserite le
seguenti: "che puo' essere";
b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',
ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a),
smaltimento";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".
3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a
seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio
esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli
ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di
informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su
richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e
dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e
recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle
domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3,
lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
Capo VI Servizi bancari e assicurativi Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione
bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni
delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi
successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle
transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi,
nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi
successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso
sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono
abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari
1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto
di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in
forma specifica
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai
due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a
trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione,
predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con
provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i
quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al
rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate
all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con
sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di
dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e'
messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture
competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo
del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle
violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il
controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate
alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti
illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del
veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle
tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o
equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del
primo periodo.".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni
contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere »
sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente
dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo
135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della
denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le
cose danneggiate devono essere messe a disposizione per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte
dell'assicuratore. Il danneggiato puo' procedere alla riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate
le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano
state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini
dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie valutazioni
sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non
procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita', come definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo'
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in
merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di
cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e`
prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto del danneggiato di ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in
pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non puo' rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei
termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte
dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da
incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il
risarcimento a carico della societa' assicuratrice si applica la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite
dalla seguente: «invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro
100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono
comportare, secondo i criteri di contabilita' nazionale,
peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita'
di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per
cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri
entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita'
speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o
cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse
esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,
per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Capo VII Trasporti Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo
presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente
decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorita' di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione
economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,
portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilita' urbana collegata a
stazioni, aeroporti e porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento
dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico
o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la
protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un
fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi
casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di
diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per
l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo
svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a
stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi
basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e
stimolare la concorrenza per confronto;
7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da
parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione
delle tracce e della capacita'; vigilare sulla loro corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le
funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo
i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di
garantire il diritto di mobilita' degli utenti nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di
realta' comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e' accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di
coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti
derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure
attribuendole a chi gia' le detiene, con facolta' di vendita o
affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate
modalita';
b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di essere
sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al di fuori dell'area per la quale sono state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle
tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di
quelle massime a tutela dei consumatori";
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole
"individuata ai sensi del medesimo comma";
c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2";
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata
dal comma 2";
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :
"6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo di
personale, complessivamente non superiore alle ottanta unita'
comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico
delle amministrazioni di provenienza. ".
2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".
Art. 37
Misure per il trasporto ferroviario
1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel settore del trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita' di finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi
gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono
soppresse;
b) la lettera b-bis) e' soppressa.
Capo VIII Altre liberalizzazioni Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono
previste" inserire le parole ", secondo le modalita' fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e
periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d'autore
1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti
complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono
altresi' vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e
defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e
restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a
garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per
contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto
cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma
attuata, e' libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla
Societa' Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del
codice fiscale ai cittadini iscritti
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e
definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni
identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite
della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una
dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale
dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la
circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai
comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle
Entrate."
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di
cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione
del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del
domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per
territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a
legislazione vigente.
Titolo II INFRASTRUTTURE Capo I Misure per lo sviluppo infrastrutturale Art. 41
Emissioni di obbligazioni da parte delle societa' di progetto -
project bond
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di
progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione
dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti".
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le
infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono
presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui
al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo
studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del
progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta
e' corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove
necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene
rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto
preliminare e' approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis,
unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE.
Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella lista di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per l'affidamento di una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo
periodo.".
Art. 43
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto
previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza
economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto previsto dal
periodo precedente, in coerenza con le specificita', anche
ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta, a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalita'
sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da
corrispondersi successivamente alla messa in esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo
rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e' una societa' integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o
con fini non lucrativa contribuiscono alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il
venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
"15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto
mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a
proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei
parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo
scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto
di disponibilita',";
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III,
dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono
aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario del
contratto di disponibilita' e' retribuito con i seguenti
corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le
previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di
costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso
d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale,
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in
dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle
caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono
corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte
presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto
di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni
previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione,
nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione da parte di terze autorita' competenti della
progettazione e delle eventuali varianti e' a carico
dell'affidatario.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni
cogenti e puo' prescrivere, a questi soli fini, modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreche' siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del
canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste
agli articoli 165 e seguenti".
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i
progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di
assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate
le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura
realizzate con il finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo
il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i
finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il
cronoprogramma di attivita'; le erogazioni annuali devono dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le
indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura
articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano
organizzati in forma di societa' per azioni, e' indicato anche
l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio
derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilata
comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo competitivo
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative
della disciplina prevista dal presente articolo".
Art. 47
Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche
alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti
pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non
inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro."
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di
edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale
pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un
milione di euro."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.
Art. 48
Norme in materia di dragaggi
1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al
fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o
strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentato
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il
progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e
trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di
pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli
arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della
regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle
attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita' previste dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri
cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel progetto
di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di
sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e
costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di cui al
comma 1, o da attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di
procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione
ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri
trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire
inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non
pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi
dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti
stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono
essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve
le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le stesse strutture devono presentare un sistema di
impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al
perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale
naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di
permeabilita' pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in
vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al
termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di
sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e
dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso
una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di
interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"
elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la
verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai
limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti
all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite
analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di
metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito
dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento
degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II,
classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del
Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle
province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono
approvati con le modalita' di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono
essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con
sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con
autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di
opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono
definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita'
dell'opera.";
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la
concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla
situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello
stesso alla data del subentro".
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei
progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al
procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita'
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'";
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un
milione di euro, previa approvazione" e' inserita la seguente:
"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa
approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto e'
redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".
Art. 53
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di
gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta
velocita' avviene secondo le relative specifiche tecniche; le
specifiche tecniche previste per l'alta capacita' sono utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli
adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi
di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore della
infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali
garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
di opere pubbliche
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1.bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa
autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.
Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di
costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a
garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere
pubbliche.".
Art. 55
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla
base anche del progetto definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto
preliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il progetto
definitivo".
Capo II Misure per l'edilizia Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38
per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal
seguente:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni,
effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa
convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;"
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal
seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un
periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di
edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro
delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le
seguenti: "o cessioni";
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e'
sostituito dal seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile
2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono
approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli
interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
Capo III Misure per la portualita' e l'autotrasporto e l'agricoltura Art. 59
Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti parole: "nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il
25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto
relativa alle operazioni di importazione riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente
precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto
dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento
all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabilite le modalita' di accertamento, calcolo e
determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e
2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione
attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e
2-ter.".
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo
fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del
codice medesimo."
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti:
"o extraeuropei".
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle
seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta
di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il
maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,
all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16."
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le
caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di
consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a
principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto,
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei
prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di
sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e'
determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di
cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e'
incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo'
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per
finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e
delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 13 maggio 2003.
Art. 63
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
secondo le modalita' stabilite dal decreto interministeriale 22
novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per
un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai
rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di
cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento -
devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati
decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori
agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola
giovanile e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani
imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano
le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori
delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei
soggetti interessati possono vendere, per le finalita' e con le
modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli e a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire
all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei
proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo'
essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella
agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai
commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni e' abrogato.
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di
una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli
ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie
ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente
marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali,
dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche attraverso
l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle
filiere agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della
pesca e dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento
dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione
vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle
azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli
affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."
Titolo III EUROPA Capo I Armonizzazione dell'ordinamento interno Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui
alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di
servizi
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».
Art. 70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari
aree
1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere
destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle
piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle
aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e
degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto del regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.
Capo II Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE delParlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, e' istituita l'Autorita' nazionale di vigilanza, di cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi
di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo
parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 73,
trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e
della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a
compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a
mobilita' ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per
l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli
impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del
traffico e per il servizio degli aeromobili nonche' gli impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che
trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per
l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore
aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente
dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle
operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore
aeroportuale.
Art. 73
Autorita' nazionale di vigilanza
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo
71, comma 3, attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposita
struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e
l'indipendenza dell'Autorita' di vigilanza, l'attivita' della
Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni
sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente
e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica
nonche' da cinque unita' di personale tecnico amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e
tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il
Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed
al funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura. Con lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento
dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non piu'
sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti
aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di
tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare
all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo
articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea,
informandone la Commissione europea, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale di applicare un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui
all'articolo 77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di
vigilanza puo', comunque, operare una modulazione degli stessi
diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di
assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere
rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo
svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi
progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC -
Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale
sull'attivita' svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione
dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o
alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli
elementi utilizzati per la determinazione del sistema o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti
aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche
accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente
gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza
nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'
aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualita'
dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in
cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le
infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si
riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli
investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono,
a norma della legislazione di riferimento, da trattare come
informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici
regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di
vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di
riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi
personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale
specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al
comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano
accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di
utenti che e' possibile accogliere a causa di vincoli di capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione
della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti
aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi
forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano
applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di
servizio reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti
al nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i
provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della
determinazione dei diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto
anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica
militare, che stipula apposita convenzione con il gestore
aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III Altre misure di armonizzazione Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette
all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti
nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono
assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del
comitato etico di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e'
inserita la seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi
dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da'
adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si
intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di
mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in
materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini
dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita'
di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si
considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in
proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere
professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla
qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di
smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonche' alle
societa' il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono
soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a
decorrere dal 2014, e' corrispondentemente incrementato lo
stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul
conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di
Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata
sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle
risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede
operativa in Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da
persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative
e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo
2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in
conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,
le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i
criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di
versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti
successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli
elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno
agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il
cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la
maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454
resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione
Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e'
abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4
dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale
nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano
altresi' residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le
seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I
redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre
2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle
banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e
monete metalliche in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche
in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono
affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla
circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento,
le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e
prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici
che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di
banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o
monete metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che
partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al
pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono
svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea
(ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete
metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente
alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al
comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla
circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che
risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In
relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle
non possono essere rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e
dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un
proprio rappresentante alla verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre
autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete
metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente
articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione
occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al
comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del
contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo
specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione
di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote
interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione
a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di
apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo'
comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale
Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di
altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e
successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di gestori del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e
il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti
l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa
vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di
sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro
trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al
comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale
Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione
europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2
quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in
custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote
custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi
2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano
alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il
custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e'
tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di
sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e
dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro
coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale
penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle
monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella
presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad
esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al
Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni
relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o
delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del
contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di
dati e informazioni.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino