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giovedì 31 marzo 2011

I dirigenti scolastici siano democraticamente eletti

Se ne mancano cinquemila di ruolo, i docenti disoccupati sono cinquemila in più.
E saranno anche di più. (AetnaNet 30 marzo 2011)


Si sono verificate nei trascorsi anni scolastici disoccupazioni di docenti che avrebbero potuto essere evitate, e che a partire dal prossimo anno potrebbero riguardare addirittura 4.000 docenti precari, un peraltro numero destinato a crescere anno dopo anno durante i prossimi cinque anni. Lo vedremo procedendo nella lettura di questo intervento.C’è un aspetto, infatti, che diventa sempre più consistente e al quale tuttora non è stata data adeguata attenzione, nell’epocale disoccupazione dei docenti, quale conseguenza del macroscopico taglio di oltre centomila posti di lavoro “orgogliosamente” operato dalla coppia ministeriale Tremonti-Gelmini per risparmiare sull’istruzione, risultato dell’incapacità di recuperare dalla notevolissima evasione fiscale le risorse finanziarie (sono stati tagliati più di otto miliardi di euro) necessarie alla scuola.Migliaia di docenti in più rispetto ai centomila della sconvolgente riduzione degli organici, ed il numero è destinato ad aumentare, sono rimasti senza lavoro non per i disastrosi effetti causati dalla farisaica riforma scolastica (che di danni all’occupazione ne ha fatti tanti e addirittura irreparabili, e non soltanto all’occupazione), ma per l’esistenza di un ruolo, quello dei dirigenti scolastici, che, oltre ad essere di per se stesso parecchio costoso rispetto alle funzioni, è anche parecchio irrazionale per via delle scuole annualmente date in reggenza a dirigenti scolastici titolari in altri istituti scolastici e quindi dello svolazzare di migliaia di presidi (ricevendo un’indennità aggiuntiva di non molte centinaia di euro) da una scuola all’altra, con ripercussioni conseguentemente negative su l’una e sull’altra scuola. Su migliaia di scuola: cioè, sul doppio delle scuole rimaste annualmente senza dirigente scolastico a tempo pieno. Migliaia di scuole, numericamente crescenti di anno in anno.Si ritiene che a settembre dell’anno in corso le scuole senza dirigente scolastico ufficiale saranno addirittura almeno 3.000 e conseguentemente le scuole con dirigenti scolastici svolazzanti saranno più di 6.000. I docenti annualmente disoccupati (quindi, quelli che sono già rimasti senza lavoro negli anni ormai trascorsi e che lo sono nell’anno in corso, o quelli che rimarranno senza lavoro sin dall’inizio del prossimo anno scolastico) si possono contare a migliaia, tanti quante sono state, sono e saranno le scuole senza dirigente scolastico ufficiale, cioè di ruolo a tempo indeterminato. A partire dal primo giorno del mese di settembre dell’attuale anno 2011, i docenti che a causa di questo dirompente andazzo rimarranno senza lavoro saranno quasi 4.000, ma forse anche di più.Dopo le “bacchettate”, i rimproveri e le proteste di diverse tipologie e provenienze – ormai documenti utili per la ricostruzione storica (e sui quali, essendo legittimi, non si può non essere d’accordo dati gli epocali guasti causati al sistema scolastico e all’istruzione, e il disastroso tsunami che si è abbattuto sull’occupazione, provocando il licenziamento di massa di docenti e di personale tecnico-amministrativo) – nei confronti di chi ha posto in essere una traballante e scompaginata riforma scolastica, adesso è possibile individuare, col supporto di dati e di elementi incontestabili, la leggerezza o l’incapacità. E sarebbe assai grave se invece l’apparente leggerezza e l’eventuale incapacità nascondessero il furbastro intento di ridurre ulteriormente la spesa per l’istruzione, distruggendo l’organizzazione delle scuole e togliendo lavoro ad altri insegnanti precari, perché in tal caso si potrebbe parlare di insipienza, di comportamento scriteriato. Togliendo lavoro ad altri precari come in parte è già avvenuto con le reggenze delle scuole affidate a dirigenti scolastici svolazzanti dalla scuola di titolarità ad altra scuola o ad altre scuole senza dirigente scolastico, a seguito di pensionamento per raggiunto limite d’età o per anticipato pensionamento nella preoccupazione di chissà quali sorprese in ordine alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto. E dal primo giorno del prossimo mese di settembre a restare senza lavoro, dato che sarebbero almeno 3.000 le scuole senza dirigente scolastico titolare, quindi da assegnare in reggenza, il numero dei precari in più che resteranno senza lavoro raggiungerà – come in premessa ho già avuto modo di dire – la quota di ben di più di 3.000 unità, magari 4.000 e anche di più sulla base dei collocamenti in pensione dei dirigenti scolastici, che continueranno ad essere numerosi anche nei prossimi anni..Infatti, se i posti di dirigente scolastico fossero stati coperti con altrettanti dirigenti scolastici ufficiali, si sarebbero liberati altrettanti posti da assegnare ad altrettanti docenti precari, con la formula del contratto a tempo determinato o con quella del contratto a tempo indeterminato. In questo caso, nella corretta considerazione e nella legittima applicazione della norma di legge, riconosciuta dalla recente sentenza del Tribunale del lavoro di Genova che ha condannato il Ministero dell’istruzione al risarcimento complessivo di 450.000 euro a 15 docenti precari, che sancisce l’occupazione a tempo indeterminato dopo tre anni di lavoro. Una sentenza, quella del Tribunale del lavoro di Genova, che ha stigmatizzato il comportamento del Ministero dell’istruzione, e quindi del ministro competente, e nella sostanza dello Stato italiano, con riferimento all’incompatibilità con una direttiva comunitaria che obbliga ogni Stato membro della Comunità europea a limitare il più possibile il ricorso ai contratti di lavoro a termine.Risarcimenti che potrebbero ammontare addirittura a più di 500.000.000 (500 milioni) di euro (se la vertenza avesse a riguardare da 12.000 a 15.000 docenti, ma che potrebbero anche ammontare da 4 a 5 miliardi di euro se ad essere coinvolti risultassero da 120.000 a 150.000 docenti precari, sostanzialmente costretti da molti anni all’umiliazione del precariato nella sussistenza dei posti di lavoro e della loro annuale utilizzazione in regime di contratto e termine. Risarcimenti tutti a carico dello Stato che – per non avere gli attuali suoi ministri rispettato la norma di legge che obbliga il “datore” di lavoro a stipulare contratti a tempo indeterminato con coloro che continuano ad essere necessari, e quindi utilizzati, successivamente (come è accaduto e continua ad accadere per decine di migliaia di docenti, arbitrariamente lasciati nella condizione di precarietà lavorativa) – potrebbe vedere notevolmente intaccate le sue casse, che in definitiva contengono denaro pubblico.Aggiungendosi alle centinaia di milioni di euro che di fatto, per l’utilizzazione di dirigenti scolastici a tempo indeterminato nella scuola di “titolarità” e in una seconda scuola a titolo di “reggenza”, sono stati già sottratti ai docenti precari, rimasti senza occupazione, dal prossimo mese di settembre, risultando senza dirigente scolastico da 3.000 a 4.000 delle 10.294 scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado (alle quali vanno aggiunti 74 C.P.I.A. e 47 tra convitti nazionali ed educandati femminili), saranno sottratti ai precari, per una mancata occupazione che sembra “costruita ad arte” proprio per sottrarglieli, 200 milioni di euro, dato che l’intera copertura dei posti di dirigente scolastico (o presidi, se viene più facile e più semplice, sbrigativamente, chiamarli) avrebbe determinato l’occupazione di circa 4.000 docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di qualsiasi altra tipologia. Una sorta di furto alla povera gente, gente laureata, abilitata, precarizzata a tempo indeterminato, ridotta senza occupazione e quindi senza stipendio dalla “sbadataggine”, dalla disattenzione, dalla sventatezza (o da un disegno astutamente predisposto) di chi ben altrimenti avrebbe dovuto agire, anche perché ormai da molto tempo, e con numerose richieste e segnalazioni (un appello è stato rivolto nello scorso mese di febbraio, dai presidenti di tredici associazioni professionali – dirigenti scolastici e docenti – e di genitori degli alunni, al Presidente della Repubblica, segnalandogli 1.471 scuole con presidi reggenti – “oltre tremila hanno quindi un dirigente a mezzo tempo!” – e aggiungendo subito dopo che “con il prossimo anno più di 5.600, oltre metà delle istituzioni scolastiche statali, verseranno in questa condizione e, se passerà altro tempo, nel successivo anno scolastico la situazione si aggraverà, con il carattere di un’autentica emergenza. D’altra parte i tempi normali per l’espletamento di un simile concorso pubblico sono di solito di due anni!”. A voler essere ottimisti, aggiunge Polibio, anche tenendo presente l’attuale condizione in cui versa il concorso bandito in Sicilia nell’ormai lontano 2004!Il dato complessivo delle scuole senza preside titolare non è tuttavia certo, ma non è inferiore a 3.000 (nel luglio dell’anno scorso, il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, promise, promessa niente affatto mantenuta, e pertanto “promessa di marinaio”, che, come ha riportato l’amico Pasquale Almirante in un suo articolo apparso sul quotidiano “La Sicilia” del 9 gennaio 2011, “entro il 2010 avrebbe bandito un concorso per 2.871 posti di dirigente scolastico”. Di qui, il legittimo sospetto, che sorge spontaneo e non si riduce, anzi addirittura cresce, che, come è stato scritto dall’ANIEF in suo comunicato del 12 gennaio 2011, “non è difficile ipotizzare che l’ostacolo all’emanazione del bando sia, ancora una volta, di carattere economico (che le scuole siano dirette in reggenza, consente all’erario di economizzare)”. Ovviamente, sulla pelle dei docenti precari, che rimangono senza lavoro e senza stipendio. In ogni caso, il numero delle scuole senza preside titolare è destinato, inesorabilmente, a crescere nei prossimi anni, anche perché l’età media degli attuali dirigenti scolastici è parecchio alta e saranno moltissimi ad andare in pensione nei prossimi anni (da due a cinque anni).E allora l’occasione è propizia, e peraltro determinerebbe, come vedremo, un notevole risparmio economico per lo Stato, per passare dallo “status giuridico” di preside a tempo indeterminato a quello di preside eletto, mettendo “ad esaurimento” quello di preside a tempo indeterminato, dato che nel volgere dei prossimi cinque anni addirittura l’80% delle scuole potrebbe risultare senza dirigente scolastico “di ruolo”. Rispettivamente, postati il 17 dicembre 2010 e il 7 gennaio 2011 (e pertanto rintracciabili con una ricerca d’archivio su questo sito alla voce “dirigenti scolastici”), Polibio ha pubblicato sull’argomento presidi per elezione diretta due suoi interventi: “elezione del preside: le scuole non hanno bisogno di dirigenti scolastici in pianta stabile” e “dirigenti scolastici meglio democraticamente eletti al massimo per sei anni che padroni della scuola a tempo indeterminato per concorso”.Si pensi all’annunciata partecipazione di circa 150.000 docenti al concorso pubblico a dirigente scolastico già quando i posti che sarebbero stati inseriti nel bando di concorso “preannunciato” dal ministro Gelmini nel mese di luglio del 2010, tuttora serrato a doppia mandata in una cassaforte della quale sarà andato perduto il codice per poterla aprire, erano 2.871. Ce l’avrebbe fatta uno ogni cinquanta concorrenti a vincere il concorso. Se i posti disponibili diventassero 5.000, a vincere il concorso ce la farebbe uno ogni trenta concorrenti. Chi? Ai posteri l’ardua sentenza, soprattutto per il clima che caratterizza il sistema.Un concorso, dopo essere stato accertati i necessari requisiti in possesso dei concorrenti per parteciparvi, dalle modalità di svolgimento tradizionali: prove scritte, ammissioni alla prova orale e, dopo l’esito positivo della prova orale, quant’altro è stato previsto dal bando di concorso o di corso-concorso che sia. Nella speranza che il principio della meritocrazia (con riferimento ai contenuti culturali e alle competenze professionali corrispondenti alle funzioni da svolgere e non sulla base di quiz di stampo enigmistico e da cruciverba) sia posto sostanzialmente alla base del concorso e caratterizzi tutte le prove, che il concorso si svolga nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dei diritti individuali di ciascuno dei partecipanti alle prove concorsuali. Nella piena osservanza del piano etico e respingendosi ogni e qualsiasi ingerenza di stampo clientelare, politico-clientelare, e non soltanto tale.Tempi lunghi, e impossibile dire quanto lunghi. Un costo enorme: nelle regioni italiane opererebbero 300 sottocommissioni, ciascuna delle quali composta, a norma delle norme vigenti (e peraltro come è stato messo in evidenza nelle sentenze del CGA per la Sicilia con le quali è stato annullato “in radice”, per vizio sostanziale insanabile, il concorso a dirigente scolastico bandito nel 2004), da tre commissari, col presidente a coordinare i lavori. Complessivamente, venti presidenti. Forse anche alquanto di più, qualora nelle grandi regioni si ritenesse di suddividere il territorio per raggruppamento di province. E inoltre l’individuazione di commissari e di presidenti supplenti. Trecentomila elaborati scritti da correggere e da valutare, corrispondenti ad almeno un milione e cinquecentomila pagine. Alla fine, sempre che si concluda il tutto (a parte chissà quanti ricorsi interverranno ad allungare i tempi, a provocare sospensioni e addirittura annullamenti), trascorreranno almeno tre anni, e chissà quanto altro tempo trascorrerà per completare e concludere il percorso, che potrebbe comprendere un corso di formazione, una prova pratica, un esame sulla conoscenza dell’inglese, un esame sulla conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici, la capacità di costruire progetti.In alternativa, ma nella sostanza dicendo addio alla meritocrazia, certificata dai titoli conseguiti e dal curricolo personale, si potrebbe procedere, quale preselezione all’ammissione alle prove scritte, e quindi con la finalità di sfoltire, attuando una sorta di numero programmato, la vasta platea dei 150.000 aspiranti, con i quiz a risposta multipla (fortemente criticati e respinti perché non consentono di aversi oggettivi riscontri in ordine alla meritocrazia) dalle più svariate attribuzioni o sottrazioni di punteggi, tra le quali quella di non togliere nessun punteggio in assenza di risposta e di toglierlo nel caso di risposta errata: meglio non rispondere quando si ha ancorché il minimo dubbio tra due opzioni dopo avere scartate le altre due sicuramente sbagliate, anziché rispondere nella speranza di aver fatto centro, e così mantenere inalterato il punteggio del quale si è in quel momento in possesso. In ogni caso, anche il sistema quiz comporta tempi lunghi e costi elevati, e non soltanto per la vigilanza e per la correzione. Seguite, in tempi successivi, dalle prove scritte per gli ammessi, ancorché con un ridotto numero di commissioni e di sottocommissioni, e quindi di commissari titolari e supplenti, presidenti compresi, e da tutte le altre attività e prove previste dal bando di concorso. Intanto, ormai da tempo, molti aspiranti concorrenti hanno fatto ricorso alla preparazione al concorso, ovviamente a pagamento, naturalmente in “regime” di evasione fiscale, perché non sembra che esistano ricevute e/o fatture a tal proposito. Un sacrificio economico da parte dei docenti aspiranti ad un posto di dirigente scolastico (con retribuzione ben più consistente di quella assai magra, e mantenuta tale ormai da troppo tempo, senza che le organizzazione sindacali abbiano avuto la forza di ottenere di più). Un sacrificio economico destinato a continuare. Un mercato delle vacche grasse, nel quale si spende (per i corsi di formazione anche soltanto on line, per corsi del tutto inutili ma “necessari” all’acquisizione di punti anch’essi spesso inutili, per la preparazione al concorso a dirigente scolastico, per master di secondo livello anche in dirigenza scolastica che sono di elevata specializzazione) nella speranza di avere qualcosa, di raggiungere affermazioni derivanti dalla meritocrazia, ma alla fine non si ottiene nulla.D’altra parte, il nostro è allo stato attuale un paese nel quale per fare il ministro dell’Istruzione, pubblica, è sufficiente una laurea (ed è già tanto, perché è anche il regno di ministri, di sottosegretari, di parlamentari e di tanti altri che occupano posti di enorme rilievo senza aver conseguito la laurea) con 100 su 110 (e il relatore ha dichiarato che la tesi non era meritevole nemmeno di un punto in più rispetto alla media degli esami sostenuti relativi alle singole discipline) seguita, anni dopo, da un percorso migratorio, con cambio di residenza anagrafica, dalla Lombardia (Brescia) alla Calabria (Reggio Calabria), per sostenere e superare gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati. Il paese del “tutto va bene”, degli illusionisti (politici, ma nell’attività politica la fantasia ha grandissima parte soltanto “se ha per elementi gli uomini, la società, le necessità di vita degli uomini”) e degli illusi. Come scriveva a Torino il 13 novembre 1917 (ma sembra che sia stato scritto qualche giorno fa, o addirittura ieri, concretizzandosi l’universalità del pensiero) l’allora intellettuale giovane Antonio Gramsci (era nato nel 1891), a proposito degli “illusionisti in questo mondo”, gli “illusionisti” sono “quei politicanti i quali, come cantava il Figaro, fingono d’ignorare quel che sanno e di sapere quel che ignorano, si chiudono a doppie porte per meditare sul giornale, si atteggiano a profondi quando non sono che vuoti, pagano dei traditori o intercettano delle lettere, cercando poi di nascondere le bassezze dei mezzi sotto la nobiltà dei fini”. Ebbene, venendo al dunque, con l’attuazione dello status di presidi democraticamente eletti lo Stato (il ministero dell’Istruzione) trarrebbe un vantaggio economico, e potrebbe destinarlo a migliorare le condizioni delle scuole e dell’istruzione, a dare occupazione a migliaia di docenti precari. In Germania, e non soltanto in Germania, i presidi non sono del tutto esenti dallo svolgere attività didattica. Per l’attività svolta, per un tempo maggiore di quello dei docenti, ricevono un’indennità mensile niente affatto elevata: poche centinaia di euroTutte le cariche delle nostre università, a partire da quella del rettore, sono elettive. Gli eletti possono chiedere la riduzione dell’attività didattica, e giammai ne sono esenti del tutto, nonostante l’enorme peso del ruolo e il dovere della ricerca scientifica, da consolidare con pubblicazioni delle quali si dà sostanziale e trasparente comunicazione (e relativo punteggio ad esse attribuito) nel catalogo d’ateneo. Gli eletti alle diverse cariche dell’ateneo non possono superare i due mandati consecutivi: complessivamente, per l’Università di Catania, otto anni. A presentare la propria candidatura alla competizione elettorale, rispettivamente, a rettore, a preside di facoltà, a direttore di dipartimento, di centro di gestione amministrativa, di centro di servizio e a presidente di corso di studi sono generalmente più candidati, ciascuno dei quali presenta un programma da attuare, e può essere sfiduciato. La condivisione del programma, anche nella fase di attuazione di quanto in esso contenuto, risulta fondamentale.Ciascuna unità operativa è composta da un numero di docenti e di personale tecnico-amministrativo e ausiliario ben più elevato di quello di una singola istituzione scolastica dimensionata tra 500 e 900 studenti. Ben poca cosa rispetto alle migliaia di studenti (tra 5.000 e 10.000) in ciascuna delle attuali facoltà, per complessivi 65.000 studenti nell’intero ateneo, nel quale si contano 1.500 docenti, 1.600 non docenti, parecchie centinaia tra dottorati di ricerca, specializzandi, assegnisti di ricerca, ecc. Le attuali indennità di carica, detratti gli oneri a carico dell’ateneo e dell’aliquota Irpef, sono di poca entità, e differenziati rispetto al ruolo ricoperto, mentre l’impegno e le responsabilità derivanti dalla carica da ciascuno degli eletti ricoperta sono incomparabili e incommensurabili rispetto a quelli dei dirigenti scolastici. L’attuale indennità mensile è compresa tra circa 700 e 200 euro, transitando per i 350 e i 300 euro, a seconda che si tratti del rettore, dei presidi di facoltà, dei direttori di dipartimento, dei presidenti del centri di gestione amministrativa, dei presidenti dei centri di servizio.Non si vede perché a dirigere le scuole non possano essere presidi democraticamente eletti, che si confrontano apertamente per ottenere il consenso degli insegnanti e dei non docenti elettori, tutti in grado di valutare oggettivamente i requisiti professionali del candidato (dei candidati) per potere svolgere correttamente e adeguatamente, durante gli anni del mandato conferitogli, la funzione di preside (dirigente scolastico), scaturita da una democratica competizione elettorale. La durata del mandato potrebbe durare tre o quattro anni, eventualmente da rinnovare, per una sola volta, con una nuova elezione. Non c’è alcun dubbio sul fatto che gli elettori saprebbero scegliere bene il loro preside, e peraltro l’elezione del preside potrebbe fare da drenaggio alla “fuga” dei docenti – e sono di ampia e di diffusa conoscenza le scuole dalle quali i docenti “fuggono” annualmente “in massa” – che caratterizza non poche scuole. Inoltre, a presentare la propria candidatura alla carica di dirigente scolastico (preside) saranno sempre gli insegnanti migliori (cioè, preparati alla gestione della scuola, disponibili a svolgere l’attività di gestione in un tempo di 36 ore settimanali aggiungendo allo stipendio da insegnante un’indennità di funzione di poche centinaia di euro), che si confronteranno apertamente per ottenere il consenso degli insegnanti e dei non docenti elettori, che a loro volta sapranno scegliere bene. E non si dica che il preside democraticamente eletto non può garantire una gestione ottimale perché viene ad assumere quella carica all’inizio di un determinato anno scolastico. Lo stesso avviene quando si tratta di un docente (o di una docente) che ha vinto il concorso a dirigente scolastico e che viene a trovarsi per la prima volta in una determinata scuola. Assolutamente nuova per lui, o per lei, mentre il preside democraticamente eletto conosce nei minimi particolari la scuola nella quale ha prestato per molto anni servizio e soprattutto conosce benissimo i colleghi e le colleghe che in quella scuola si sono trovati con lui per lungo tempo. L’apprezzamento è testimoniato dal successo elettorale, ovviamente concretizzatosi con la maggioranza assoluta dei voti a lui (o a lei) attribuiti.Naturalmente, l’elezione del preside dovrebbe avvenire sulla base di un protocollo di titoli e di regole. Titolo di notevole rilievo, oltre alla laurea e all’abilitazione, potrebbe essere il master di secondo livello in dirigenza scolastica (1.500 ore complessive, una parte delle quali in lezioni frontali), titolo di elevata specializzazione successivo alla laurea, conseguito in una delle università italiane. E in aggiunta, altre lauree e altre abilitazioni, corsi di formazione, funzioni svolte nelle scuole e ruoli ricoperti nelle stesse, non meno di cinque anni di servizio scolastico con contratto a tempo indeterminato. Per quanto concerne le regole: valutazione annuale, nelle sedi del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto, dell’attività svolta nella funzione di preside eletto, e valutazione complessiva alla conclusione del mandato sempre nelle stesse sedi collegiali. Essendo stata costruita la maggioranza sul proprio programma, ne scaturisce per il preside eletto l’obbligo dell’assoluta trasparenza e del confronto costante. Conseguentemente, anche “in itinere” in ordine a quanto possa comunque riguardare il programma, con conseguenze tali, nel caso di giudizio negativo alla valutazione annuale (o per negatività in corso d’anno), da determinare la sfiducia, le dimissioni in seguito alla sfiducia, l’elezione di un nuovo preside che sia sempre rispettoso della legge e dei diritti dei lavoratori-elettori. Nel caso di esito negativo alla valutazione annuale, di sfiducia in corso d’anno, di valutazione negativa alla fine del primo mandato, è impossibile presentarsi per un secondo mandato. Le valutazioni (annuali e/o conclusive del mandato) potrebbero svolgersi entro la prima decade del mese di giugno e le elezioni potrebbero svolgersi alla fine dello stesso mese di giugno, con decorrenza della carica di preside dall’inizio dell’anno scolastico successivo.Per quanto concerne la spesa pubblica, dal sistema presidi eletti (complessivamente sarebbero 10.415) deriverebbe un notevole risparmio, quale conseguenza del fatto che lo stipendio dei docenti maggiorato dell’indennità mensile di funzione sarebbe alquanto inferiore a quello attualmente corrisposto, pur nell’articolazione degli aumenti periodici e con riferimento agli anni di servizio, ai dirigenti scolastici assunti o da assumere per concorso. D’altra parte, sempre facendo riferimento all’università, le figure sopra indicate, titolari di cariche d’ateneo per competizione elettorale, continuano a percepire lo stipendio di docenti maggiorato delle poche centinaia di euro mensili quale indennità di carica. E si tratta di professori di ruolo di prima fascia, cioè di professori ordinari.Tra l’altro, e addirittura soprattutto, scomparirebbero le ingenti spese per i concorsi con oltre centoventimila concorrenti. A meno che non si avesse in mente (sul piano governativo e ministeriale) di bandire un concorso a dirigente scolastico riservato ai docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno frequentato e che hanno positivamente superato gli esami intermedi, il tirocinio formativo e l’esame conclusivo del master di secondo livello in dirigenza scolastica, titolo di specializzazione (iscrizione che viene a costare più di tremila euro, e che sarebbe una spesa inutile se non scaturisse un adeguato riconoscimento del titolo e della specializzazione conseguiti, anche con riferimento alla meritocrazia). Il numero dei concorrenti risulterebbe parecchio ridotto rispetto agli attuali 150.000 circa ormai in lunga attesa di un bando di concorso a dirigente scolastico che non si concretizza. Si tratta, però, di un’ipotesi provocatoria.In ogni caso, sempre che si voglia insistere sul dirigente scolastico assunto per concorso a svolgere una funzione che invece, come accade per le università, potrebbe essere attribuita per elezione democratica, si proceda con la pubblicazione del bando di concorso promesso. Vi parteciperanno 150.000 insegnanti Va benissimo. Passeranno da tre a cinque anni per giungere alla conclusione. Va benissimo anche questo. I posti messi a concorso saranno 3.000, 4.000 o 5.000. Non ha importanza quanti saranno e non importa nemmeno se durante gli anni che verranno se ne renderanno disponibili altri. Anche questo va benissimo. In definitiva, a superare il concorso, e quindi ad essere idonei alla funzione di dirigente scolastico, oltre a quelli che vinceranno, potrebbero essere anche in 50.000. Benissimo anche questo, perché verrebbero iscritti in una graduatoria (una delle tante, perché non fa niente averne una in più o una in meno rispetto a quelle, di diverse tipologie, esistenti, indistruttibili nei decenni) a tempo indeterminato, meglio dire (ma soltanto per dire) “ad esaurimento”, dalla quale attingere immediatamente dopo i pensionamenti o le dimissioni dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato.I posti sono complessivamente poco più di 10.000 e il tempo che abbiamo davanti è abbastanza ampio da poterne sistemare altri 10.000 nei prossimi venti o addirittura trenta anni, naturalmente in età cresciuta di tanti anni quanti saranno stati gli anni di attesa, magari un anno prima d’essere collocati in pensione. Va benissimo anche questo. Ma sempre che di concorsi a dirigente scolastico non se ne facciano altri durante i prossimi trenta anni. Questo, però, potrebbe incorrere in dissensi e in proteste, non soltanto dei docenti attualmente in servizio con contratto tempo indeterminato, ma anche e soprattutto degli insegnanti che avranno la “fortuna” di ottenere un contratto a tempo indeterminato nei decenni futuri. Non andrebbe nella sostanza diversamente, anche se le entità numeriche risultassero di dimensioni più ridotte, nel caso di concorso preceduto dalla selezione dei concorrenti a suon di quiz a risposta multipla. Se le cose stanno così, l’elezione del preside potrebbe risultare una soluzione con aspetti positivi, non soltanto per le casse dello Stato, perché è del tutto evidente che le lunghe promesse e i ritardi che hanno fino ad oggi riguardato la pubblicazione del bando di concorso a dirigente scolastico non sono stati del tutto casuali e non calcolati. Tutt’altro. Bisognava fare cassa, e la si è fatta con le reggenze e sulla pelle dei docenti precari, rimasti senza occupazione perché le reggenze affidate a dirigenti scolastici vaganti da una sede all’altra (come i monaci vaganti del medioevo) hanno eliminato una notevole quantità di posti di lavoro da assegnare per contratto sia pure a tempo determinato a chi è rimasto (e continuerà con molti altri a rimanere) senza occupazione e senza stipendio.Se non si vuole procedere immediatamente con il concorso, o si voglia rinviare “sine die”, si provveda a rendere le scuole sostanzialmente dirette da un preside incaricato, eletto o non eletto che sia, proveniente dai ruoli del personale docente con contratto a tempo indeterminato. Se non si vuole procedere con lo status del preside democraticamente eletto, si potrebbe operare sulla base dell’attribuzione della funzione sulla base di graduatorie provinciali per titoli professionali e di specializzazione, ricordandosi che le scuole senza dirigente scolastico cresceranno notevolmente durante i prossimi cinque anni, fino a risultare il doppio e forse anche di più del doppio delle attuali 3.000. Così operando, ne trarrebbero considerevole vantaggio le scuole per quanto concerne l’organizzazione e la gestione, e si renderebbe giustizia ai docenti ai quali è stato negato il diritto all’occupazione (un diritto negato e arbitrariamente violato) e a tutti gli altri che altrimenti si vedrebbero a partire dal prossimo anno scolastico privati del lavoro pur avendone assoluto diritto. Se il diritto continuerà ad essere violato, allora si potrà oggettivamente dire che quanto è già accaduto e quanto di negativo accadrà per la mancata attribuzione del lavoro a chi ne aveva e ne avrà diritto rientrava, e continua a rientrare, nella volontà occulta (ma non più occulta) di chi non si è fatto e continua a non farsi scrupolo di puntare sul taglio irrazionale dei posti di lavoro per i precari della scuola nell’abito di un’epocale riforma distruttiva del sistema scolastico.

giovedì 17 marzo 2011

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011

Pubblicato sulla Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2011

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2010
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n.35). (11A02399)

ECCIO IL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008»;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio
2009/20011, le quantita' dei posti della dotazione organica del
personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla
Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del
2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane
della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai
sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
recante «Norme concernenti il riordino degli istituti professionali
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
relativi regolamenti, si e' proceduto alla individuazione delle
classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti
professionali di cui ridurre le consistenze orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185, recante modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap
ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di
curricoli delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-bis, che proroga il
termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;
Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo
alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli
istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della
legge n. 296/1996;
Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139
regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge
n. 296/2006;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010,
riguardante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;
Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010
riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di
secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale e'
stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le
risorse gia' attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Decreta:

Art. 1 Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A»,
«B», «C», «D», «E», e «F» e costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla
previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla relativa
serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di
handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto
del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna
regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche
dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche' sulla
base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale,
alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in
ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie,
secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo «Per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche
sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le
classi successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con
consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1,
comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli
istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle
singole istituzioni.
3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati
all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia,
nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle
situazioni problematiche.

Art. 2 Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una
volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con
gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla
ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato
anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati
di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione,
nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di
particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti
di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale,
l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici
rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale
regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri
elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema
informativo.
5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla
normativa vigente.

Art. 3 Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20
marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia
sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il
dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle
stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta
formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse
assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010,
relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con
cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero
della classi stesse.

Art. 4 Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento
sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed
alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e' consentita
l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta'
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in
collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5 Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20
marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il
tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che
supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e
secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino
a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La
dotazione organica e' comunque fissata in 27 ore settimanali per
classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo,
le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello
di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto
di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata
in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo,
a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con il presente decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a
tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e'
di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri
pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per
le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato
possibile coprire attivando la citata procedura possono essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni
orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno
contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore
sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento delle religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei
commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare
le attivita' educative e didattiche in base al piano dell'offerta
formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente
utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con
rientri pomeridiani.

Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo
alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi
regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione
tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento
e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in
applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione
che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se
costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei)
o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di
«Istituti di istruzione secondaria superiore».
3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione
dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli
istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non
meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che
a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate)
della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della
progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite
cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi
orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante
nelle classi successive alle prime.
8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove
classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto
vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del
secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente
provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di
tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le
attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di
concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare
riferimento.
9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo
delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere
decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario.
Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20%
del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel
secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere
ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e
che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo
anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non
dovra' determinare esuberi di personale.
10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7 Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli
23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5
del regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009
relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria
di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a
tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal decreto
ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte
all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire
la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti
musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai
conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il
citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per
ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento
didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il
presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ...
art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di
musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».

Art. 8 Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di
qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il
conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte
applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli
alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di
diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di
diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 81/2009.
3. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
5. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello
delle classi di provenienza degli alunni, purche' siano formate con
un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede
alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art.
16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.
7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
8. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul
dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in
relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per
sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione
del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o
di cattedre.

Art. 9 Dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal decreto ministeriale 25
ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma
602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa di dare piena
applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica
assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per
l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle
attuali consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico
di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni,
debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle
dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10 Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione
secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28
novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza,
la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti
comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le
aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo
esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita'
ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione
didattica in ambiente di cura.

Art. 11 Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per
l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella E, colonna A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E,
colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e'
affetto l'alunno.
2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali
regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni
e dagli enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la
possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato,
insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo
indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine
delle attivita' didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
recante regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti
locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle
risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti
scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra
le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per
classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.

Art. 12 Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto
interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del
personale educativo.
Art. 13

Scuole funzionanti
presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine
e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti
nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche
provinciali.

Art. 14 Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle
previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale,
secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul
dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione
di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei
necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non
possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15 Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici
effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio
dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle
operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura
costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.

Art. 16 Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale
del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche
provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua
slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire
complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17 Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle
tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti
di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri
derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per
la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della
scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28
marzo 2003, n. 53.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Gelmini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254

Parte di provvedimento in formato grafico

martedì 15 marzo 2011

Modalità operative per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 1950 Roma, 8 marzo 2011
D.G. per il personale scolastico
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia ( All. G ) - a. s. 2011/2012 -
- Istanze on-line -
Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale , hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia .
Conseguentemente i candidati che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo e di istituto devono produrre l’apposita domanda (all. G ) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare .
E’ noto , altresì, che tale domanda dovrà essere inviata tramite le " istanze on line" , e che non è richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 2011/2012, evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di digitazione.
Tale innovazione, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione del modello G siano contestuali in tutto il territorio nazionale. L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (All. G) sarà disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 29 marzo 20011 fino alle ore 14,00 del giorno 28 aprile 2011.
La presentazione dell’istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo :
-- la "Registrazione" da parte dell’utente , che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione già disponibile);
-- l’ "Inserimento" dell’istanza on line da parte dell’utente ( disponibile dal prossimo 29 marzo ) .
Nell’apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che Ministero I. U. R. Dip. per l’Istruzione Dir. Gen. per il personale scolastico GT/ Nota 1950 del 8 marzo 2011- All G - on line -.doc
vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.
Al riguardo del procedimento amministrativo in oggetto, si precisa quanto segue:
ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo;
nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto alle istituzioni scolastiche già prescelte per il precedente a. s. 2010/2011, integrarle e/o sostituirle del tutto o in parte;
l’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che intenda confermare in toto le medesime istituzioni scolastiche anche per l’a.s. 2011/2012, non dovrà compilare l’istanza on line in quanto restano automaticamente confermate le istituzioni scolastiche già scelte per l’a. s. 2010/2011, con la sola clausola che l’aspirante rimane nelle graduatorie delle sole sedi che, non essendo state oggetto di dimensionamento, hanno mantenuto lo stesso codice;
l’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, che, invece, intenda sostituire le sedi del tutto o in parte o comunicarne di nuove nel limite delle trenta consentite deve necessariamente registrarsi e utilizzare l’apposita funzionalità delle istanze on line.
Tale funzionalità deve necessariamente essere utilizzata anche dall’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 , ma non inserito nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a. s. 2010/2011, sempre che desideri figurare nelle citate graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2011/2012.
infine, l’aspirante che, avendone titolo, concorra per l’inclusione nelle citate graduatorie permanenti , e desideri anche l’inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l’a.s. 2011/2012 deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi tramite le istanze on line .
Tutti gli aspiranti della 1° fascia sono inclusi in graduatoria in base all’automatica trasposizione dell’ordine con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 .
Si richiama all’attenzione che la procedura non rappresenta in nessun caso una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lvo 297/94 ma solo l’acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia.
Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTERNET ed INTRANET .
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to LUCIANO CHIAPPETTA

lunedì 14 marzo 2011

Circolare del 14/03/2011 n. 14 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Modello 730/2011 - Redditi 2010 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati
Testo:
SOMMARIO
PREMESSA
1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON IL MODELLO 730/2011
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESTARE ASSISTENZA FISCALE
2.1. I sostituti d’imposta
2.1.1. Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
2.2. Caf-dipendenti e professionisti abilitati
2.2.1. Elenco dei professionisti abilitati
3. COMPENSI
3.1. Sostituti d’imposta
3.2. Caf e professionisti abilitati
4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730
4.1. Presentazione ai sostituti d’imposta
4.2. Presentazione al CAF o al professionista abilitato
5. PARTICOLARI TIPOLOGIE DI MODELLO 730
5.1. Dichiarazione congiunta
5.2. Dichiarazione “730-integrativo”
5.2.1. Dichiarazione integrativa a favore - codice 1
5.2.2. Dati del sostituto d’imposta errati – codice 2
5.2.3. Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3
6. RICHIESTA DI RIMBORSO PER SOMME EROGATE A TITOLO DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ NEGLI ANNI 2008 E 2009
7. ELABORAZIONE DEL MODELLO 730
7.1. Adempimenti del sostituto
7.2. Adempimenti del Caf e del professionista abilitato
7.2.1. Visto di conformità
8. ESITI E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE 730
8.1. Sostituti d’imposta
8.2. Caf e professionisti abilitati
8.2.1. Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo
9. RISULTATO CONTABILE MODELLO 730-4
9.1.Flusso telematico dei modelli 730-4
9.2. Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta
10. CONGUAGLI
10.1. Modalità e termini
10.1.1. Conguagli a credito
10.1.2. Conguagli a debito
11. SITUAZIONI PARTICOLARI
11.1. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
11.2. Decesso del contribuente
11.3. Eventi eccezionali
PREMESSA
La presente circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
Al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è stata rinnovata nella struttura e predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell’assistenza fiscale, delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d’imposta da quelle rivolte ai Caf e ai professionisti abilitati.
Inoltre, con l’intento di semplificare e rendere più immediate le indicazioni relative ai diversi adempimenti, sono state eliminate le informazioni che, pur essendo relative all’attività dell’assistenza fiscale sono anche rivolte al contribuente e, per questo, contenute nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione 730.
Per quanto riguarda le novità principali contenute nella circolare si segnalano le modalità per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate a tassazione ordinaria. E’ stato chiarito che il rimborso può essere richiesto nell’ambito dell’assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato nonché al sostituto d’imposta in determinati casi, se il contribuente è in possesso di un CUD che ne certifica la corresponsione.
Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.
La circolare contiene le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4. A tale riguardo, viene chiarito che, anche i sostituti d’imposta che negli anni scorsi hanno già partecipato al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 devono trasmettere, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione per il 2011 che richiede l’indicazione di nuovi dati per l’identificazione del sostituto, se intendono ricevere i mod. 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate.
1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2011
Ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, i lavoratori dipendenti e i pensionati possono utilizzare il modello 730/2011, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2011. Il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2011.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno 2011.
Anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Il rappresentante o tutore può dichiarare con il modello 730 i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni sopra esposte.
I redditi di contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.
2. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale
Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale, a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato (iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e esperti contabili vedi punto 2.2.1.).
2.1. I sostituti d’imposta
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.
L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.
Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.
2.1.1. Comunicazione dei sostituti per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
Il risultato finale delle dichiarazioni è reso disponibile, in via telematica, ai sostituti d’imposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della trasmissione telematica effettuata dai CAF ai sensi dell’16 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011 ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (v. punto 9), che deve essere compilato dai sostituti d’imposta e trasmesso entro il 31 marzo, indicando la propria sede telematica (fisconline o entratel) o quella dell’intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.
Questa procedura semplifica gli adempimenti a carico dei sostituti, poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. Inoltre, i sostituti inseriti nel flusso hanno la garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti e la possibilità di un’agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.
Poiché il modello di comunicazione, da trasmettere entro il 31 marzo 2011, richiede l’indicazione di nuovi dati per l’identificazione del sostituto d’imposta deve essere presentato anche da chi negli anni scorsi ha già partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4.
2.2. Caf-dipendenti e professionisti abilitati
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e definisce, all’articolo 34, comma 4, le attività che i CAF-dipendenti sono tenuti a svolgere nella prestazione dell’assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730.
I CAF per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o sede periferica del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, sede periferica della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello o l’espletamento di particolari attività connesse con la presentazione del modello 730/2011 (v. punto 3.2. penultimo e ultimo periodo).
Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche gli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e in quelli dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 e, conseguentemente, devono svolgere le attività, previste dal citato articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
All’attività svolta dai professionisti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 13 - 14 - 15 - 16, commi 1, 2, 3 e 4-bis, 21 - 22 - 25 e 26 del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
2.2.1. Elenco dei professionisti abilitati
L’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che il soggetto responsabile dell’assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
L’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999 stabilisce che, per il rilascio del visto di conformità i professionisti devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la prescritta documentazione.
A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
I professionisti che hanno già effettuato la comunicazione ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione unificata o sulla dichiarazione Iva, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto n. 164 del 1999, sono esentati dalla presentazione di una nuova comunicazione.
Al riguardo si specifica che, per l’attività di assistenza fiscale da prestare nel corso dell’anno 2011, il professionista deve essere iscritto nel predetto elenco a far data dal 30 giugno 2011, qualora il professionista risulti iscritto in data successiva potrà prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730 solo a partire dall’anno seguente.
Si mette in evidenza che, l’avvenuta presentazione dell’istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, costituendo, infatti, l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 22 del decreto 164 del 1999 il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80. Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Il professionista già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza mediante una autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti.
Per mantenere la propria iscrizione nell’elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate.
Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte. In detta ipotesi, peraltro, la polizza assicurativa potrà essere stipulata dal professionista o dall’associazione professionale e in questo ultimo caso, la polizza deve garantire il contribuente da ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato.
Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità al modello 730.
La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
3. Compensi
3.1. Sostituti d’imposta
Ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
I compensi non spettano:
alle Amministrazioni dello Stato, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993;
alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa, per le duplicate e per le annullate.
3.2. Caf e professionisti abilitati
Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, ai CAF e ai professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel, il compenso previsto dall’articolo 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.
Non spetta alcun tipo di compenso a carico del bilancio dello Stato, per le dichiarazioni identificate come “rettifiche” anche se costituiscono l’unica dichiarazione trasmessa e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate.
Non spettano i compensi di cui all’art. 3, comma 3-ter, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, per le dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti d’imposta che hanno prestato l’assistenza fiscale ai propri dipendenti e per la trasmissione telematica della dichiarazione dovuta dallo stesso soggetto che trasmette.
Si specifica inoltre che, per le dichiarazioni 730 trasmesse da professionisti che non risultano inseriti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (v. punto 2.2.1.) non è prevista l’erogazione di alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali non è tenuto a corrispondere alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato.
Un corrispettivo può essere richiesto al contribuente nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate.
Anche nel caso in cui il contribuente, con la compilazione del rigo 13 del quadro F del modello 730/2011, abbia richiesto il rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e/o 2009 assoggettate a tassazione ordinaria, il CAF o il professionista può chiedere un corrispettivo poiché, per il calcolo del rimborso richiesto, il soggetto che presta l’assistenza deve effettuare una nuova liquidazione per ognuna delle pregresse annualità interessate.
4. Presentazione della dichiarazione modello 730
4.1. Presentazione ai sostituti d’imposta
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2011:
il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.
Che il supporto cartaceo non sia indispensabile ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, è confermato dalla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, dove, nel chiarire il dato testuale dell’articolo 3, comma 9-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, si afferma che la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può “non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.”
Ciò consente di prevedere una modalità telematica di presentazione al sostituto d’imposta del modello 730, anche sulla scorta delle precisazioni rese con la risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009, secondo cui la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita la dichiarazione annuale del diritto alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del T.u.i.r., “non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l’adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d’imposta.”
Pertanto, la consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati; deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2015, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
4.2. Presentazione al CAF o al professionista abilitato
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il mese di maggio 2011:
il modello 730/2011 già compilato e sottoscritto oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Si evidenzia che le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2010” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2011”.
Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2015 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio. In tal caso il sostituto d’imposta svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.
Il CAF o il professionista abilitato rilascia, al contribuente, una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, occorre verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730, che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli e che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
Il CAF e il professionista nel mod. 730-2 devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta, su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L’assunzione dell’impegno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate barrando l’apposita casella posta in alto nel prospetto di liquidazione.
L’indicazione dei documenti esibiti dai contribuenti può avvenire in forma sintetica quando il CAF o il professionista abilitato ne conserva copia. In caso contrario, è necessario che gli stessi siano analiticamente indicati nel mod. 730-2. Ad esempio, le spese per farmaci si intendono elencate analiticamente se indicate con il relativo importo, anche complessivo, separatamente dalle altre spese sanitarie.
L’analitica redazione della ricevuta è sufficiente a garantire, in caso di controllo o richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, al CAF o al professionista abilitato, l’avvenuta verifica da parte del responsabile dell’assistenza fiscale della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione prodotta dall’assistito (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005).
La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta o del professionista abilitato.
5. Particolari tipologie di modello 730
5.1. Dichiarazione congiunta
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono, se almeno uno di essi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare il modello 730, presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta.
Comunque, non può essere utilizzata la forma congiunta se uno dei coniugi nel 2010 è titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o se è tenuto a presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso il coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale è presentata la dichiarazione deve essere indicato come dichiarante.
Nel caso in cui la dichiarazione congiunta sia presentata a un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.
Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti.
5.2. Dichiarazione “730-integrativo”
5.2.1. Dichiarazione integrativa a favore - codice 1
Se il contribuente riscontra nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere indicato il codice 1 nell’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 25 ottobre 2011, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.
Il contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui ha presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la documentazione.
Quando si e verificata la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25 ottobre il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2011.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.
5.2.2. Dati del sostituto d’imposta errati – codice 2
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, nell’apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria.
5.2.3. Dati del sostituto errati con integrativa a favore - codice 3
Se l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.
6. Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009
Il contribuente in possesso di CUD/2011 che certifica la corresponsione di somme erogate a titolo di incremento della produttività assoggettabili a imposta sostitutiva negli anni 2008 e/o 2009, sottoposte invece a tassazione ordinaria, può recuperare le eventuali maggiori imposte utilizzando il modello 730/2011.
Se nell’anno in cui dette somme sono state percepite erano presenti anche altre somme erogate per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, qualora intenda scegliere la tassazione sostitutiva per le nuove somme certificate, l’intera somma erogata a tale titolo deve essere assoggettata a imposta sostitutiva.
Si specifica che tale richiesta di rimborso è riservata al recupero delle maggiori imposte pagate in relazione a somme percepite a titolo di incremento della produttività, pertanto, per le correzioni delle dichiarazioni di anni precedenti attinenti ad altri aspetti, restano ferme le ordinarie modalità di rimborso e di rettifica delle dichiarazioni.
Se sono rilevati errori od omissioni nella dichiarazione originaria il contribuente deve produrre una dichiarazione integrativa (per l’anno 2008 è possibile solo la presentazione di dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito, quindi a sfavore del contribuente) e, solo dopo, può presentare il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività, tenendo conto delle variazioni apportate con la dichiarazione integrativa.
Conseguentemente, il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve indicare il reddito di lavoro dipendente ridotto delle somme sulle quali è stata effettuata la tassazione ordinaria e calcolare l’imposta sul reddito dovuta e le relative addizionali.
Le detrazioni legate al reddito (ad esempio, detrazioni per lavoro dipendente o pensione, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per canoni di locazione) dovranno essere nuovamente calcolate mantenendo inalterati i dati già dichiarati (giorni di spettanza, percentuali) che ne hanno determinato la fruizione nell’anno della dichiarazione originaria.
Anche per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione per gli anni 2008 e 2009, in quanto esonerati, si dovrà procedere alla nuova liquidazione delle imposte dovute partendo dai dati indicati nei CUD relativi a tali anni.
Se il modello 730/2011 è presentato al proprio sostituto d’imposta la richiesta di rimborso può essere effettuata solo se lo stesso sostituto ha fornito l’assistenza fiscale per l’anno o gli anni cui si riferiscono le somme erogate per incremento della produttività o se per gli stessi anni il dipendente non ha presentato dichiarazione perché esonerato ed ha un solo CUD rilasciato dallo stesso sostituto. Stessa modalità può essere utilizzata qualora si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ovvero passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo.
Il Caf o il professionista, con l’apposizione del visto di conformità sul modello 730/2011, certifica la sussistenza del rimborso calcolato a seguito della/e liquidazione/i della/e dichiarazione/i precedente/i avendo esaminando la documentazione necessaria per tale operazione.
In presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro diversa dal CUD non è possibile utilizzare il 730/2011 per ottenere il rimborso. In questo caso, il contribuente potrà presentare UNICO/2011 o istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Se il CUD originario presenta errori od omissioni non può essere utilizzato il modello 730/2011 per richiedere il rimborso della maggiore imposta versata sui premi di produttività; pertanto il contribuente potrà presentare esclusivamente istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Parimenti, se il contribuente intende correggere la dichiarazione per il 2008 contenente errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito, non essendo più consentito presentare una dichiarazione integrativa con esito favorevole essendo decorso il termine previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per il recupero delle imposte pagate sulle somme per incremento della produttività riferite a tale anno, non può essere utilizzato il modello 730/2011 ma è necessario presentare una istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
7. Elaborazione del modello 730
7.1. Adempimenti del sostituto
Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.
Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.
7.2. Adempimenti del Caf e del professionista abilitato
Il CAF, o il professionista abilitato, sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, elabora la dichiarazione, acquisisce le scelte per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef effettuate dall’assistito, provvedendo all’apertura dell’apposita busta, che non costituisce documentazione da conservare, e liquida le relative imposte.
Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF, o il professionista abilitato, deve tempestivamente informarne il contribuente perché possa presentare, entro i previsti termini ordinari, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2011 - Persone fisiche.
7.2.1. Visto di conformità
Il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:
della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.
Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come ad esempio:
copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica.
Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Al riguardo, la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005 ha chiarito che il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà “qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione”.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Pertanto, il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi che il contribuente può autocertificare:
la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità.
Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti.
8. Esiti e trasmissione della dichiarazione 730
8.1. Sostituti d’imposta
Entro il 31 maggio 2011 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate.
La consegna della dichiarazione e del prospetto di liquidazione, analogamente a quanto chiarito con la n. 145/E del 21 dicembre 2006 in materia di rilascio del CUD, può essere effettuata dal sostituto d’imposta anche mediante trasmissione in formato elettronico purchè sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della dichiarazione elaborata nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
il singolo dipendente deve avere accesso, tramite utenza e password personali, ad un sito internet dedicato;
sullo stesso sito deve essere data comunicazione a tutti i dipendenti, entro il 31 maggio, dell’avvenuta resa disponibilità della dichiarazione elaborata;
i dipendenti devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione;
i dipendenti devono ricevere apposita informazione della necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.
La stessa procedura può essere utilizzata per le dichiarazioni a rettifica.
Nel caso in cui vengano rilevati errori commessi dal sostituto nel prospetto di liquidazione, il medesimo deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato al sostituito.
Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30 giugno 2011.
Qualora entro la suddetta data, il sostituto abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.
Inoltre, sempre entro la predetta data, il sostituto deve consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1, in base alle modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2013.
8.2. Caf e professionisti abilitati
Entro il 15 giugno 2011, il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2011, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, sono evidenziati:
gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’ Irpef.
Se vengono rilevati errori commessi dal CAF o dal professionista abilitato, lo stesso soggetto che ha prestato l’assistenza deve rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato.
Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF o dal professionista abilitato, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2011 Persone fisiche.
Entro il 30 giugno 2011, il CAF e il professionista abilitato trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Qualora entro la predetta data, il soggetto che ha prestato l’assistenza abbia operato rettifiche sulle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate.
Le specifiche tecniche relative al modello 730/2011, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2011, prevedono la possibilità di inserire nel tracciato telematico della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate, anche il contenuto delle comunicazioni fornite all’assistito nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 cartaceo mediante l’indicazione di appositi codici.
Nel tracciato telematico i codici devono essere indicati distintamente per il dichiarante e per il coniuge dichiarante. Si precisa che, nel modello 730-3 cartaceo non devono essere riportati i codici associati al messaggio.
Il CAF e il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni, dei relativi prospetti di liquidazione e del modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2013.
8.2.1. Elaborazione, esiti e trasmissione del 730 integrativo
Il CAF o il professionista abilitato:
rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale nell’apposita casella “integrativo” deve essere indicato lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione e lo consegna all’assistito, entro il 10 novembre 2011, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;
trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 e i relativi modelli 730-4 integrativi che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre (v. punto 9.1.);
trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre 2011, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative 730/2011 ed entro la stessa data il modello 730-4 integrativo direttamente al sostituto d’imposta che non è incluso negli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.).
9. Risultato contabile modello 730-4
9.1.Flusso telematico dei modelli 730-4
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011 ha definito, per l’anno in corso, modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63, in materia di trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 e ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta, in via telematica, entro il 31 marzo 2011, per comunicare l’utenza telematica presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i dati dei 730-4 (v. punto 2.1.1.).
La procedura telematica del flusso informativo semplifica gli adempimenti dei soggetti che intervengono nell’assistenza fiscale, costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.
Possono richiedere di ricevere i dati dei 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate tutti i sostituti d’imposta; restano esclusi alcuni grandi sostituti indicati al successivo punto 9.2..
L’Agenzia rende disponibile ai CAF e ai professionisti abilitati l’elenco dei sostituti che hanno presentato la comunicazione.
Conseguentemente, i predetti soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro le scadenze stabilite, i modelli 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi destinati ai sostituti che hanno trasmesso la comunicazione.
Il risultato contabile costituisce parte integrante della dichiarazione mod. 730 e deve essere inviato dai CAF e dai professionisti abilitati nello stesso file contenente i dati della dichiarazione 730/2011 entro il 30 giugno 2011.
I CAF e i professionisti abilitati sono tenuti alla consegna dei mod. 730-4 per le vie ordinarie quando:
1) l’Agenzia comunica nella ricevuta l’impossibilità di consegnare telematicamente il risultato contabile al sostituto;
2) vengono restituiti al CAF da un sostituto che non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, poiché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.
In entrambi i casi la dichiarazione 730/2011 viene acquisita dall’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione 730, unitamente al mod. 730-4, non viene accolta se il codice fiscale del sostituto d’imposta, indicato nel riquadro del frontespizio ”Sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio”, non è inserito nell’elenco dei sostituti d’imposta fornito dall’Agenzia delle entrate. In questo caso il CAF o il professionista deve trasmettere all’Agenzia la sola dichiarazione e provvedere autonomamente alla consegna del risultato contabile.
9.2. Modelli 730-4 da inviare al sostituto d’imposta
Qualora il sostituto d’imposta non sia inserito nell’elenco fornito dall’Agenzia delle entrate il CAF o il professionista abilitato deve comunicare, entro il 30 giugno 2011, direttamente al sostituto d’imposta, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, per posta elettronica, invio telematico o mediante supporti magnetici. E’ opportuno che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF e dal professionista abilitato con lo stesso sistema di comunicazione concordato.
I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito provvedimento, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
La comunicazione del risultato contabile sarà effettuata telematicamente seguendo le istruzioni fornite anche con la pubblicazione sui rispettivi siti internet nei confronti dei seguenti sostituti: INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa.
Tali sostituti d’imposta sono esclusi dal flusso telematico dei mod. 730-4 in base al punto 3.1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2011, poiché in questo caso, la quantità dei dati trattati e la tempistica necessaria ai vari adempimenti richiede ancora una fase di graduale attuazione per garantire ai dipendenti e pensionati la tempestiva effettuazione delle operazioni di conguaglio.
I sostituti d’imposta restituiscono al CAF o al professionista abilitato, entro quindici giorni, una copia dei risultati contabili ricevuti; i mod. 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF o il professionista abilitato è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.
10. Conguagli
10.1. Modalità e termini
L’articolo 19 del decreto n. 164 del 1999, così come modificato dall’articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d’imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. Si ricorda che, nella precedente formulazione la norma prevedeva che i conguagli fossero effettuati sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio.
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti entro il 30 giugno 2011.
Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.
I sostituti d’imposta esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell’Agenzia delle entrate (v. punto 9.2.) ricevono i risultati contabili direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati.
I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2011.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall’Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.
A norma di quanto disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I ICI del modello 730, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2011.
In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per l’effettuazione del versamento ICI.
Conseguentemente, danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI e risultanti nel prospetto di liquidazione mod. 730-3 se il sostituto d’imposta ha fornito assistenza diretta o nel risultato contabile mod. 730-4 nel caso l’assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato.
Se il contribuente barra la casella 1 del quadro I, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 risulta uguale al credito risultante, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.
Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, ciascuno dei coniugi per il pagamento del proprio debito ai fini dell’ICI può utilizzare, in tutto o in parte, il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.
Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento dell’ICI.
Qualora nel mod. 730 originario non sia stato compilato il quadro ICI o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2011 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.
Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che presenta il modello 730 può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell’addizionale comunale, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. In tal caso, il contribuente indicherà nella Sezione V, rigo F6, colonna 5, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque (massimo quattro per i pensionati), in cui intende frazionare il debito e il sostituto d’imposta calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0, 33 per cento mensile.
La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre.
Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.
10.1.1. Conguagli a credito
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2011.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.
10.1.2. Conguagli a debito
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011.
Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2011. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.
Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2011 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
11. Situazioni particolari
11.1. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione
Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (compresa l’ipotesi dei dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) ovvero l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2010 giugno 2011) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
11.2. Decesso del contribuente
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2011 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
11.3. Eventi eccezionali
I termini per la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, in assenza di espresse disposizioni, non sono interessati da provvedimenti di sospensione degli adempimenti. Ciò stante la complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempistica entro cui il procedimento deve concludersi.
Pertanto, in assenza di specifici provvedimenti che prevedano la sospensione e fissino nuovi termini per gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali che fruiscono di provvedimenti di sospensione degli adempimenti fiscali, qualora intendano avvalersi dell’assistenza fiscale, devono rispettare gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi previsti. Analogamente devono essere rispettati i tempi previsti da parte dei soggetti che svolgono l’assistenza fiscale, compresi quelli previsti per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni.
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