Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni

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mercoledì 21 novembre 2012

L’Inps con una circolare del 19 novembre 2012 chiarisce la procedura sulle pensioni per il pubblico impiego

 

 



Ecco la Circolare numero 131 del 19-11-2012 dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 


Direzione Generale
Roma, 19/11/2012
Circolare n. 131
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.
SOMMARIO: 1. Presentazione delle domande tramite canale telematico: entrata in vigore e regime transitorio;
2.Processo di telematizzazione delle domande di prestazioni in via esclusiva;
2.1 Procedura di richiesta del PIN;
3. Presentazione delle domande tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati. Prestazioni pensionistiche e previdenziali;
3.1 Modalità di compilazione della domanda di pensione di anzianità, anticipata, vecchiaia, inabilità, privilegiata e ordinaria in regime internazionale a carico degli stati esteri di cui al Regolamento comunitario;
3.2 Modalità di compilazione della pensione diretta a carico dello Stato estero;
3.3 Modalità di compilazione della domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e art. 1 delle legge n. 45/1990;
3.4 Modalità di compilazione della domanda di riscatto dei periodi ai fini del Tfs/Tfr per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale);
3.5 Modalità di compilazione della domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979, della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973 (ricongiunzioni non onerose);
3.6 Modalità di compilazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958;
3.7 Modalità di compilazione della domanda di liquidazione dell’Indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1092/73;
3.8 Modalità di compilazione della domanda di variazione individuale per Assegno al nucleo familiare da parte del titolare di pensione;
4. Presentazione delle domande tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati. Richieste di variazione della posizione assicurativa;
4.1 Richiesta di variazione e eliminazione periodo di servizio e/o riconosciuto;
4.2 Richiesta di inserimento periodo di servizio;
4.3 Richiesta di inserimento periodo riconosciuto;
5. Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato;
6. Presentazione delle domande tramite Patronato.

1. Presentazione delle domande tramite canale telematico: entrata in vigore e regime transitorio
Con la Determinazione Presidenziale n. 95/2012, pubblicata nella GU n. 213, del 12 settembre 2012, si completa il percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizio, avviato dall’Istituto con circolari n. 169 del 2010 e n. 110 del 2011.
Ai fini dell’attuazione della suddetta Determinazione presidenziale, la presente Circolare si riferisce alle prestazioni o servizi della Gestione ex Inpdap.
A decorrere dal 12 gennaio 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;
- Ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e dell’art. 1 della legge n. 45/1990;
- Richieste di variazione della posizione assicurativa;
A decorrere dal 1° febbraio 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- pensione di privilegio;
- pensione diretta ordinaria in regime internazionale;
- pensione a carico dello stato estero;
- riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
A decorrere dal 4 marzo 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- ricongiunzione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;
- costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010);
- liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1092/1973;
- variazione individuale per l’Assegno al nucleo familiare.
Durante la fase transitoria, rispettivamente fino al giorno 11 gennaio, 31 gennaio e 3 marzo 2013, in relazione alla diversa tipologia della prestazione richiesta, le modalità tradizionali coesisteranno insieme con quelle telematiche.
2. Processo di telematizzazione delle domande di prestazioni in via esclusiva
La presentazione delle suddette domande dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Integrato – n. 803164;
- intermediari dell’Istituto.
In ogni caso tutte le istanze digitalizzate perverranno alle strutture territoriali competenti e saranno prese in carico dall’unità organizzativa cui compete l’attività il cui titolare è anche responsabile in termini di procedimento e provvedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i..
L’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate.
Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario.
Si precisa che tutte le domande pervenute in modalità telematica devono essere trattate senza necessità di acquisire la domanda cartacea in originale, la cui conservazione rimane in capo al beneficiario della prestazione (cfr. Circolare Inps n. 47 del 27 marzo 2012).
La data di presentazione sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.
Diversamente, qualora si accerti che la causa inibente dell’invio telematico sia addebitabile al sistema informativo dell’Inps, le Sedi provvederanno alla protocollazione in entrata, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.
Si precisa infine che la modulistica è stata modificata, ove necessario, per rendere l’applicazione compatibile con la nuova modalità operativa.
2.1 Procedura di richiesta del PIN
Per poter utilizzare il servizio di invio on-line, il richiedente deve essere in possesso del PIN di autenticazione, ove previsto a carattere dispositivo, in base a quanto previsto con Circolare n. 50 del 15 marzo 2011.
La procedura di richiesta del PIN “dispositivo”, disponibile online sul sito istituzionale www.inps.it, consentirà la stampa del modulo precompilato.
L’utente, stampato e sottoscritto il modulo di richiesta precompilato, potrà trasmetterlo scegliendo una delle seguenti modalità:
  1. invio della copia digitalizzata attraverso l’apposita funzione di invio documentazione della procedura online di richiesta allegando copia digitalizzata del documento di identità;
  2. invio al fax 800 803 164 del modulo sottoscritto, allegando copia del documento di riconoscimento;
  3. presentarsi personalmente presso una sede territoriale dell’Istituto (anche della gestione ex Inpdap).
Le richieste di cui ai punti 1 e 2 saranno processate dagli operatori del Contact Center.
Nel caso in cui la documentazione allegata alle richieste di attivazione di PIN dispositivo inviate al Contact Center mediante fax-server o online risulti incompleta o illeggibile non sarà possibile procedere all’attivazione del PIN “dispositivo”.
In questi casi l’operatore del Contact Center dovrà annullare la richiesta di PIN dispositivo notificando via e-mail all’utente il motivo dell’annullamento.
Le richieste presentate in sede dovranno invece essere acquisite attraverso la specifica funzionalità in uso.
Gli operatori ex INPDAP potranno accedere a questa applicazione attraverso l’area riservata del SIN, selezionando l’apposito link.
Dopo aver verificato l’identità del richiedente l’operatore di sede:
- dovrà inserire nella procedura il codice fiscale dell’utente richiedente il Pin;
- la procedura visualizzerà i dati anagrafici dell’utente e gli estremi del documento di riconoscimento; l’operatore dovrà verificare gli estremi del documento di riconoscimento e procedere alla loro rettifica qualora diversi dal documento esibito dall’utente.
La procedura notificherà via e-mail all’utente l’esito dell’operazione.
3. Presentazione delle domande tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati.Prestazioni pensionistiche e previdenziali
L’interessato utilizzando tale servizio può presentare le domande relative alle prestazioni indicate nel paragrafo 1.
Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE, attraverso il seguente percorso: servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Servizi ex Inpdap.
Una volta eseguite tali procedure, l’utente potrà visualizzare, nella sezione collocata a sinistra della pagina Web, il menù “servizi in linea” contenente l’elenco delle tipologie di domande per le quali è previsto l’invio con modalità telematica.
Per un corretto utilizzo della procedura sono disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda, nella sezione di riferimento per la richiesta della prestazione, consultabile on line.
Inoltre, un ulteriore ausilio potrà essere richiesto al Contact Center Integrato dell’Istituto che risponde al numero telefonico gratuito 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.
Per l’invio della domanda il richiedente deve fornire una serie di informazioni necessarie alla corretta determinazione o liquidazione di quanto richiesto.
La domanda sarà trasmessa regolarmente solo al momento della conferma finale; il sistema consente di salvare i dati acquisiti in forma provvisoria, permettendo all’utente di poter completare o modificare la domanda, entro 30 giorni dalla data di inizio della compilazione.
Decorso tale termine occorre effettuare una nuova compilazione della domanda.
Effettuato l’invio il richiedente avrà conferma della procedura e riceverà sulla propria casella di posta elettronica la comunicazione di notifica della domanda inoltrata, che riporta il numero di protocollo attribuito e, in allegato, il documento della relativa istanza.
Oltre alla funzione di invio della domanda, l’applicazione on-line permette, al soggetto autenticato, di:
- Visualizzare il riepilogo delle richieste inoltrate o da inoltrare;
- Esaminare e stampare il dettaglio delle istanze inviate tramite la funzione “Domande inoltrate”;
- Visualizzare una domanda non ancora completata e ultimarne l’inserimento dati tramite la funzione “Domande in corso di compilazione”.
Si precisa che con la funzione “domande inoltrate” l’interessato può visualizzare gli eventuali allegati collegati alla domanda inviata, nonché il provvedimento di riconoscimento della prestazione richiesta.
3.1 Modalità di compilazione della domanda di pensione di anzianità, anticipata, vecchiaia, inabilità, privilegiata e ordinaria in regime internazionale a carico degli stati esteri di cui al Regolamento comunitario
Sezione dati richiedente
Dalla pagina iniziale della procedura vengono visualizzati i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza; tali informazioni non sono modificabili.
Nel caso in cui sussistano delle discordanze con le informazioni riportate, l’interessato deve contattare tempestivamente il numero verde 800.105.000 e comunicare l’anomalia riferita ai dati anagrafici o relativi alla residenza.
In attesa dell’aggiornamento in banca dati, il richiedente può comunque compilare la domanda e procedere all’invio in via telematica.
Il richiedente deve indicare obbligatoriamente almeno un numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo e-mail al quale poter inviare eventuali comunicazioni.
Sezione domanda di pensione
Il richiedente dovrà compilare obbligatoriamente gli ulteriori campi indicando:
  • l’ultimo ente datore di lavoro, la relativa decorrenza dell’attività lavorativa, la provincia e il comune della sede/luogo di lavoro;
  • la data di cessazione lavoro;
  • se si è titolari di altro trattamento pensionistico: il numero della pensione, la data di decorrenza e l’Istituto erogante.
Per la richiesta della pensione di privilegio sono richieste ulteriori informazioni:
  • l’indicazione delle patologie per le quali chiede la pensione di privilegio;
  • le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
  • l’eventuale riconoscimento dell’equo indennizzo o della rendita vitalizia con l’indicazione delle patologie per le quali è stato/a concesso/a e il relativo importo;
  • data di cessazione dell’attività lavorativa con le relative motivazioni (ad es. dimissioni, limiti di età, inabilità);
  • indicazione dell’ultimo ente datore di lavoro e della sede/luogo di lavoro;
  • qualifica alla data di cessazione.
Sezione richieste aggiuntive
L’interessato può indicare, selezionando l’opzione nel campo corrispondente, le richieste aggiuntive in merito alla:
- modalità di riscossione della pensione (opzione obbligatoria);
- detrazioni d’imposta;
- assegni per il nucleo familiare;
- situazione debitoria;
- adesione al fondo credito;
- servizio prestato all’estero (applicazione dei regolamenti comunitari);
- trattenute sindacali.
Sezione modalità di riscossione della pensione
Il richiedente deve definire le modalità di riscossione della pensione indicando obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente postale o bancario o il numero del libretto postale.
Nel caso di conto cointestato deve indicare il codice fiscale, cognome e nome del cointestatario del conto corrente bancario o postale.
Sezione Nucleo familiare
Comporta la compilazione dei seguenti campi:
  • stato civile del dichiarante (coniugato/a, vedovo/a, celibe/nubile, separato/a, divorziato/a);
  • composizione del nucleo familiare con l’indicazione della relazione di parentela (ad es. coniuge, figlio, fratello/sorella, nipote), codice fiscale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza.
Sezione detrazioni d’imposta
Occorre indicare:
  • l’anno per il quale si chiedono le detrazioni fiscali;
  • l’ulteriore detrazione per 4 o più figli;
  • nel caso in cui il richiedente sia residente all’estero deve dichiarare che non usufruisce di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia nel Paese di residenza e in nessun altro Paese.
Sezione assegno per il nucleo familiare
Per usufruire della richiesta di tale prestazione occorre preliminarmente inserire nella sezione “Nucleo familiare” i nominativi dei componenti, luogo e data di nascita, codice fiscale, relazione di parentela (ad es. coniuge, figlio, fratello/sorella, nipote) e residenza.
In questa sezione occorre riportare:
  • le eventuali altre pensioni dirette e/o ai superstiti (categoria, numero di pensione, Istituto erogante e decorrenza);
  • per ciascun componente occorre indicare l’eventuale inabilità a proficuo lavoro, lo status di orfano, se il figlio è in affido al coniuge separato nonché le informazioni relative agli studi del/i figlio/i (non studente, studente, apprendista o universitario) comprensivo della data di fine studi;
  • l’indicazione dell’anno di riferimento cui si riferisce la situazione reddituale del nucleo familiare;
  • per ciascun componente il nucleo familiare occorre indicare la situazione reddituale ripartita in base alla tipologia di reddito (ad es. lavoro dipendente e assimilato, autonomo, professionale, parasubordinato e d'impresa, reddito da pensioni dirette o ai superstiti, reddito da lavoro dipendente prestato all’estero, assegni alimentari, redditi da fabbricati e terreni).
In presenza, nel nucleo familiare, di un componente inabile occorre allegare la copia digitale della certificazione della commissione medico– sanitaria attestante l’inabilità.
La funzione “allega documento” viene attivata a completamento della domanda.
Sezione situazione debitoria
L’interessato deve riportare:
  • la natura del debito;
  • l’Ente/Soggetto creditore;
  • l’importo mensile.
Sezione adesione fondo credito
Se il richiedente intende aderire, in qualità di pensionato, alla gestione autonoma delle prestazioni creditizie e sociali deve obbligatoriamente compilare i campi previsti.
Sezione trattenuta sindacale
Nel caso in cui l’interessato richieda che sul trattamento pensionistico venga operata la ritenuta sindacale deve allegare la copia digitale dell’attestato rilasciato dal Sindacato cui risulta essere iscritto.
Sezione servizi all’estero (applicazione dei regolamenti comunitari)
Questa sezione viene attivata qualora l’interessato voglia chiedere la pensione diretta ordinaria in regime internazionale.
Sono richieste le seguenti informazioni:
  • cittadinanza del richiedente;
  • richiesta di opzione per la fruizione della pensione a carico degli stati esteri che devono essere elencati a cura del richiedente;
  • i periodi assicurativi in uno degli Stati appartenente alla CE (indicare obbligatoriamente lo Stato; sono facoltativi i campi relativi al periodo, tipo di attività prestata, datore di lavoro, città di lavoro, assicurazione sociale dello Stato CE e dellaCittà CE);
  • la tipologia di un’eventuale prestazione corrisposta da parte di un Ente italiano, l’Ente erogatore, la decorrenza e il relativo importo annuo;
  • attività lavorativa con l’indicazione della natura dei redditi percepiti per tale prestazione (subordinato, autonomo, reddito mensile, annuale);
  • ulteriori eventuali altri redditi (è obbligatorio indicare se si è titolari o meno di altri redditi);
  • abile o inabile al lavoro ed eventuali invalidità riconosciute;
  • notizie sui familiari del richiedente la pensione (es. nel caso in cui il richiedente sia vedovo occorre compilare la schermata relativa ai dati anagrafici, codice fiscale, la data di decesso, la cittadinanza; nel caso di coniuge indicare anche se presta attività lavorativa con la relativa retribuzione annua lorda, se titolare di pensione e la tipologia della pensione, l’Istituto erogatore, se beneficia di prestazioni per il sostegno a reddito indicando la tipologia);
  • modalità di riscossione della pensione derivante dai servizi all’estero.
Sezione dichiarazione di responsabilità
Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.2 Modalità di compilazione della pensione diretta a carico dello Stato estero
Questa tipologia di prestazione viene utilizzata quando l’iscritto ha maturato un autonomo diritto a pensione in uno stato membro della CE ancorché non abbia conseguito, secondo l’ordinamento pensionistico italiano, il diritto al trattamento di pensione connesso alla contribuzione versata nella gestione ex Inpdap e negli altri fondi pensionistici.
Per la modalità di compilazione si fa rinvio a quanto riportato nel precedente paragrafo con particolare riferimento alla sezione “ Servizi all’estero”.
3.3 Modalità di compilazione della domanda di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e dell’art. 1 della legge n. 45/1990
Selezionato il modello di domanda di ricongiunzione dal menù “servizi in linea” l’interessato deve indicare:
  • la tipologia di ricongiunzione che si vuole richiedere (art. 2 della legge n. 29/1979 o art. 1 della legge 45/1990) in relazione ai fondi pensionistici o casse pensioni in cui sono stati versati i contributi oggetto di ricongiunzione;
  • la categoria di appartenenza: richiedente titolare; richiedente superstite di iscritto. In quest’ultimo caso deve indicare la relazione di parentela (ad esempio vedova/a, orfano/a, madre, padre).
Sezione dati richiedente
In relazione se il richiedente è il titolare o il superstite di iscritto nella sezione di riferimento vanno riportati, qualora non visualizzati, il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza.
Il cittadino deve indicare obbligatoriamente almeno un numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo e-mail al quale poter inviare eventuali comunicazioni.
Deve inoltre comunicare la sede e il luogo di lavoro dell’iscritto o già del dante causa.
Sezione Estratto conto
L’Iscritto dovrà dichiarare obbligatoriamente nel relativo campo:
  • di aver preso visione del proprio estratto conto e, nel caso di anomalie riscontrate, di aver effettuato le eventuali richieste di variazione tramite il servizio accessibile da Estratto Conto Informativo.
Sezione domanda di ricongiunzione
  • In questa sezione l’interessato deve indicare, dall’elenco riportato, il fondo pensioni dove risultano accreditati i contributi oggetto di ricongiunzione.
Sezione dichiarazione di responsabilità
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.4 Modalità di compilazione della domanda di riscatto dei periodi ai fini del Tfs/Tfr per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale)
Sezione dati richiedente
I dati anagrafici del richiedente, l’indirizzo di residenza e domicilio sono automaticamente visualizzabili; solo il domicilio può essere inserito dall’iscritto, e si considera riferito solo alla istanza in corso.
Se le informazioni inerenti l’indirizzo e-mail e il numero di telefono (fisso o mobile) non vengono visualizzate, l’iscritto dovrà obbligatoriamente inserirle nella compilazione della domanda, in quanto sono necessarie per l’invio di tutte le comunicazioni previste dall’Istituto all’iscritto.
Sezione sede di lavoro
I dati relativi alla sede di servizio dell’iscritto vengono recuperati dalla banca dati Anagrafe dell’Istituto e visualizzati nel relativo campo.
Sezione Estratto conto
L’iscritto dovrà dichiarare obbligatoriamente nel relativo campo:
di aver preso visione del proprio estratto conto e di aver inoltrato l’eventuale richiesta di variazione alla posizione assicurativa.
Sezione Amministrazione di riferimento
  • Denominazione.
In questo campo è riportata l’Amministrazione dove l’iscritto presta servizio alla data domanda.
Nel caso in cui il richiedente svolga servizi contemporanei/secondari vengono visualizzate le relative amministrazioni. In questo caso il cittadino deve indicare l’amministrazione di riferimento alla data della domanda.
Se le informazioni non corrispondono alla situazione dell’iscritto, si può attivare, mediante la funzione “Altro”, un nuovo campo descrittivo da riempire.
  • Tipo incarico:
il richiedente deve indicare l’informazione relativa all’incarico ricoperto presso l’Amministrazione in cui presta servizio alla data domanda.
Sezione regime di fine servizio
Il richiedente deve indicare il regime (Trattamento fine servizio o Trattamento fine rapporto) cui è destinatario.
Sezione periodi da riscattare
Occorre indicare:
  • la categoria dei servizi per i quali si chiede il riscatto;
  • la tipologiadei servizi;
  • data inizio e data fine in relazione al periodi per il quale si chiede il riscatto;
  • Informazioni aggiuntive relative al periodo oggetto di riscatto;
  • attraverso la funzione “allego documentazione” sarà possibile inoltrare eventuale documentazione non autocertificabile.
Sezione dichiarazione di responsabilità
Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.5 Modalità di compilazione della domanda di ricongiunzioneai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979, della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973
Selezionato il modello di domanda di ricongiunzione dal menù “servizi in linea” l’interessato deve indicare:
  • la tipologia di ricongiunzione che si vuole richiedere (art. 6 della legge n. 29/1979, legge n. 523/1954 o artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973);
  • la categoria di appartenenza: richiedente titolare; richiedente superstite di iscritto. In quest’ultimo caso deve indicare la relazione di parentela (ad esempio vedova/a, orfano/a, madre, padre).
Sezione dati richiedente
In relazione allo status: richiedente titolare; richiedente superstite di iscritto; nella sezione di riferimento vanno riportati, qualora non visualizzati, il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza.
L’interessato deve indicare obbligatoriamente almeno un numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo e-mail al quale poter inviare eventuali comunicazioni.
Deve inoltre comunicare la sede e il luogo di lavoro dell’iscritto o già del dante causa.
Sezione Estratto conto
L’Iscritto dovrà dichiarare obbligatoriamente nel relativo campo:
  • di aver preso visione dell’estratto conto e, nel caso di anomalie riscontrate, di aver effettuato le eventuali richieste di variazione tramite l’apposito servizio accessibile da Estratto Conto Informativo.
Sezione domanda di ricongiunzione
  • In questa sezione l’interessato deve indicare, nel caso di ricongiunzione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979 ovvero ai sensi della legge n. 523/1954, la denominazione dell’Ente presso il quale sono stati versati i contributi oggetto di trasferimento mentre per la ricongiunzione di cui agli artt. 113 e 115 del DPR 1092/1973 le causali, evidenziando le nello specifico campo (passaggio dallo Stato agli Enti locali e viceversa per transiti avvenuti dal 1° giugno 1974 ovvero passaggio da altre gestioni previdenziali alle “Casse ex Inpdap”), per le quali si chiede la prestazione.
Sezione dichiarazione di responsabilità
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.6 Modalità di compilazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958
Questa tipologia di prestazione può essere richiesta dagli iscritti alla cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, o dai loro superstiti, cessati dal servizio senza diritto a pensione, in data anteriore al 31 Luglio 2010.
Selezionato il modello di domanda della prestazione in esame l’interessato deve indicare:
  • la categoria di appartenenza: richiedente titolare; richiedente superstite di iscritto. In quest’ultimo caso deve indicare la relazione di parentela (ad esempio vedova/a, orfano/a, madre, padre).
Sezione dati richiedente
In relazione allo status del richiedente, ovvero titolare o superstite di iscritto, nella sezione di riferimento vanno riportati, qualora non visualizzati, il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza.
L’interessato deve indicare obbligatoriamente almeno un numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo e-mail al quale poter inviare eventuali comunicazioni.
Deve inoltre comunicare la sede e il luogo di lavoro dell’iscritto o già del dante causa.
Sezione Estratto conto
Il richiedente dovrà dichiarare obbligatoriamente nel relativo campo:
  • di aver preso visione dell’ estratto conto e, nel caso di anomalie riscontrate, di aver effettuato le eventuali richieste di variazione tramite l’apposito servizio accessibile da Estratto Conto Informativo.
Sezione domanda di costituzione della posizione assicurativa
  • In questa sezione l’interessato deve dichiarare di avere/non avere ulteriore anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 presso l’Ente previdenziale, che dovrà essere indicato, ovvero alcun Ente previdenziale.
Sezione dichiarazione di responsabilità
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.7 Modalità di compilazione della domanda di liquidazione dell’Indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1092/1973
Questa tipologia di prestazione può essere richiesta esclusivamente dagli iscritti o dai loro superstiti, alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali cessati dal servizio senza diritto a pensione nei casi in cui non sia possibile procedere alla costituzione della posizione assicurativa, presso l’assicurazione generale obbligatoria – Fondo lavoratori dipendenti.
Selezionato il modello di domanda della prestazione in esame l’interessato deve indicare:
  • la categoria di appartenenza: richiedente titolare; richiedente superstite di iscritto. In quest’ultimo caso deve indicare la relazione di parentela (ad esempio vedova/a, orfano/a, madre, padre).
Sezione dati richiedente
In relazione allo status del richiedente, ovvero titolare o superstite di iscritto, nella sezione di riferimento vanno riportati, qualora non visualizzati, il codice fiscale, i dati anagrafici e la residenza.
Il cittadino deve indicare obbligatoriamente almeno un numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo e-mail al quale poter inviare eventuali comunicazioni.
Deve inoltre comunicare la sede e il luogo di lavoro dell’iscritto o già del dante causa.
Sezione Estratto conto
L’Iscritto dovrà dichiarare obbligatoriamente nel relativo campo:
  • di aver preso visione del proprio estratto conto e, nel caso di anomalie riscontrate, di aver effettuato le eventuali richieste di variazione tramite l’apposito servizio accessibile da Estratto Conto Informativo.
Sezione domanda di liquidazione indennità una tantum
  • In questa sezione l’interessato deve dichiarare di avere/non avere ulteriore anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 presso l’Ente previdenziale, che dovrà indicare, ovvero alcun Ente previdenziale.
Sezione richieste aggiuntive
L’interessato deve indicare, selezionando l’opzione nel campo corrispondente, la modalità di riscossione dell’Indennità una tantum (opzione obbligatoria) indicando obbligatoriamente il codice Iban del conto corrente postale o bancario.
Nel caso di conto cointestato deve riportare il codice fiscale, cognome e nome del cointestatario del conto corrente bancario o postale.
Sezione dichiarazione di responsabilità
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
Sezione informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali
  • Deve essere obbligatoriamente compilata.
3.8 Modalità di compilazione della domanda di variazione individuale per Assegno al nucleo familiare da parte del titolare di pensione
Questa tipologia di prestazione riguarda la richiesta per l’attribuzione, la rideterminazione del relativo importo a seguito di variazione del reddito e/o dei componenti del nucleo familiare e la revoca dell’Assegno per il nucleo familiare.
Per la richiesta della prestazione in esame il richiedente deve accedere dal link “domanda web di pensione”, evidenziare la funzione “compilazione domanda di variazione” e selezionare “Assegno per il nucleo familiare”.
Si precisa che tale funzionalità può essere utilizzata solo se il richiedente è titolare di trattamento pensionistico mentre nel caso in cui l’interessato abbia compilato la domanda web di pensione e la stessa si trovi nello stato “Protocollata” o “In Lavorazione” la relativa richiesta dovrà essere effettuata utilizzando la funzione di “compilazione documentazione aggiuntiva”.
Per le modalità di compilazione della domanda di variazione dell’Assegno per il nucleo familiare occorre indicare nella sezione “dati richiedente”, oltre i dati anagrafici, di residenza, i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail anche il numero di iscrizione della pensione e la data relativa alla decorrenza della variazione.
Per la compilazione delle sezioni “nucleo familiare” e “assegno per il nucleo familiare” si fa rinvio a quanto descritto al paragrafo 3.1 della presente Circolare.
4. Presentazione delle domande tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati. Richieste di variazione della posizione assicurativa
Anche il servizio di richiesta di variazione della posizione assicurativa è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE, attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Autenticazione con PIN – Servizi ex Inpdap.
L’utente potrà accedere alla funzione “Estratto Conto Informativo” nella sezione collocata a sinistra della pagina Web, nel menù “servizi in linea”.
Attraverso l’ “Estratto Conto Informativo” l’utente può visualizzare e stampare il prospetto della propria Posizione Assicurativa nel quale sono riportati i dati - desunti dalla banca dati della Gestione ex Inpdap - relativi ai dati anagrafici, agli stati di servizio, ad eventuali altri servizi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzioni o computo, alle retribuzioni ed alle maggiorazioni.
Qualora l’iscritto rilevi errori o incompletezze nei Periodi di servizio e/o nei Periodi riconosciuti, può richiederne la variazione previa apposita istruttoria.
L’applicazione permette altresì - tramite la funzione “Richieste di variazione già presentate” - di visualizzare il riepilogo delle richieste inoltrate e il relativo stato di lavorazione.
La funzionalità attualmente in linea secondo le note modalità attive dal 2010, evolverà come di seguito descritto a decorrere dal prossimo 12 gennaio.
Su quest’ultima versione, l’iscritto dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo e-mail e il numero di telefono (fisso o mobile), in quanto necessari per l’invio di eventuali comunicazioni.
4.1 Richiesta di variazione e eliminazione periodo di servizio e/o riconosciuto
L’utente accede dal menù “Estratto conto informativo” alla funzione “Estratto conto e richieste di variazione”, che gli consente di visualizzare il prospetto della propria posizione assicurativa.
Per variare o eliminare uno dei periodi riportati, stati di servizio o periodi riconosciuti, deve entrare nella funzione “dettaglio” del singolo periodo attraverso l’icona presente nella colonna “azioni”.
Dal dettaglio periodo, attraverso i relativi pulsanti, potrà accedere alla “Richiesta variazione periodo” o alla “Richiesta eliminazione periodo”.
In caso di richiesta di modifica di dati di un periodo, oltre alle variazioni, deve essere inserito obbligatoriamente il dato relativo all’ente datore di lavoro.
In caso di richiesta eliminazione periodo, l’utente deve dare “Conferma della eliminazione” attraverso il relativo pulsante.
Le richieste di variazione del periodo riconosciuto potranno riferirsi ai soli casi in cui l’iscritto individui una difformità fra quanto presente in banca dati e quanto rilevato sulla relativa determinazione.
4.2 Richiesta di inserimento periodo di servizio
Nella pagina “Estratto conto e richieste di variazione” l’utente accede alla funzione di inserimento attraverso il pulsante “Richiesta di inserimento periodo di servizio”.
Il richiedente dovrà compilare obbligatoriamente i campi con l’indicazione di:
- Data inizio periodo di servizio
- Data fine periodo
- Ente datore di lavoro nel periodo del quale si richiede l’inserimento, da selezionare tramite un apposito menù di ricerca per codice fiscale o denominazione.
Possono essere inserite ulteriori informazioni facoltative relative Rapporto di Impiego, rapporto di servizio, maggiorazioni e retribuzioni.
4.3 Richiesta di inserimento periodo riconosciuto
Le richieste devono essere riferite esclusivamente a periodi già oggetto di provvedimento/determina.
Il richiedente dovrà compilare obbligatoriamente i campi con l’indicazione di:
- Data inizio periodo riconosciuto
- Data fine periodo riconosciuto
- Tipologia di prestazione
- Ente emittente il decreto di riconoscimento del periodo
- Data del provvedimento.
Si consiglia di inserire, se note, le ulteriori informazioni relative a numero del provvedimento, data della domanda di prestazione, data di accettazione della stessa.
Per tutte le prestazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, una volta ultimato l’inserimento dei dati si procedeall’invio della domanda attraverso l'apposito pulsante.
Effettuato l’invio, il richiedente riceve sulla propria casella di posta elettronica la ricevuta di presentazione della domanda con il relativo numero di protocollo e gli eventuali allegati inviati.
5. Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato
In alternativa alle modalità di invio telematico di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato disponibile telefonicamente al numero verde 803.164.
Solo per gli utenti dotati di un Pin dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione.
Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.
6. Presentazione delle domande tramite Patronato
La richiesta delle prestazioni in esame può essere presentata anche tramite Patronato.
Gli Enti di patronato hanno a disposizione, direttamente dalla pagina del portale Inps a loro dedicata (sportello Patronati – funzioni di sportello Patronati) la procedura per l’invio delle domande in via telematica.
In particolare, in relazione alla prestazione richiesta dall’interessato, compilano il modello di domanda reperibile sul sito www.inps.it – gestione ex Inpdap – servizi in linea patronati; una volta completata la richiesta, con la funzione “Upload” inviano telematicamente all’Istituto la domanda, previa stampa e consegna al cittadino della ricevuta, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato. È possibile l’invio anche in formato xml, elaborato preventivamente dai sistemi del singolo patronato.

Il Direttore Generale
Nori

martedì 28 agosto 2012

Miur, approvati in CdM quattro decreti: Sistema nazionale di valutazione e nuove assunzioni.

Il Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2012 ha esaminato e approvato quattro decreti presidenziali in tema di pubblica istruzione, riguardanti il regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione e l'autorizzazione al Miur ad effettuare assunzioni di: dirigenti scolastici, docenti e personale educativo; docenti per le Accademie e i Conservatori di Musica; personale tecnico-amministrativo e tre unità di direttore amministrativo per il settore AFAM.Queste azioni rientrano nella più ampia e complessiva azione del Miur a favore dell'istruzione e della formazione. Un'azione che si articola anche in: procedure per l'abilitazione nazionale dei docenti universitari, un piano straordinario per l'assunzione di professori universitari associati, reclutamento di docenti della scuola tramite concorso.

-1. DPR recante autorizzazione al Miur ad assumere a tempo indeterminato, per l'a.s. 2012 – 2013, 1213 dirigenti scolastici, a trattenere in servizio 134 dirigenti scolastici per l'a.s. 2012/2013, ad assumere 21.112 unità di personale docente ed educativo

Le assunzioni di dirigenti scolastici e di docenti e personale educativo autorizzate dal DPR per l'a.s. 2012/2013 rientrano nel programma triennale di assunzioni nel comparto scuola 2011-2013 per rispondere al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del servizio scolastico. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all'assunzione di 1213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni di età per l'assoluta necessità di coprire i numerosi posti che risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.
-2 .DPR recante l'autorizzazione al Miur ad assumere 60 docenti di I e II fascia per le Accademie e i Conservatori di MusicaLe assunzioni di docenti di I e II fascia autorizzate dal DPR per l'anno accademico 2012/2013 rispondono al fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, alla data del 1° novembre 2012 cesseranno dal servizio 214 docenti di prima e seconda fascia. Rispetto a queste nuove vacanze di organico 60 posti saranno ricoperti con l'assunzione autorizzata dal DPR dei docenti iscritti nelle graduatorie nazionali; le restanti cattedre vacanti saranno attribuite con incarichi a tempo determinato annuale.

-3. DPR recante l'autorizzazione al Miur – Direzione generale per l'Alta formaziona artistica, musicale e coreutica, ad assumere 280 unità di personale tecnico –amministrativo (149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentaleLe assunzioni del personale tecnico – amministrativo e delle unità di direttore amministrativo autorizzate dal DPR per l'anno accademico 2012/2013 rispondono all'esigenza di garantire un corretto avvio dell'anno accademico per le Accademie e i Conservatori. Infatti, le assunzioni autorizzate servono a coprire quota parte delle vacanze di organico che si determineranno a seguito di cessazioni dal servizio del personale al 1° novembre 2012.
-4. DPR recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazioneQuesto DPR, proposto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, riguarda l'istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le scuole paritarie, definendone finalità, struttura e modalità di funzionamento, in linea con le migliori prassi internazionali.Il Sistema di valutazione si basa sull'attività di collaborazione di tre istituzioni: l'Invalsi (l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell'intera procedura di valutazione; l'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole.Uno dei perni di questa riforma è costituito dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Questa analisi sarà contenuta in un Rapporto di autovalutazione da cui successivamente l'Invalsi desumerà gli indicatori che consentiranno di individuare le istituzioni scolastiche da sottoporre alla valutazione esterna, coordinata dagli ispettori.In base ai risultati del Rapporto, la scuola definirà un piano di miglioramento avvalendosi anche del sostegno dell'Indire, o della collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Gli esiti del procedimento di valutazione non hanno l'obiettivo di sanzionare o premiare ma intendono rendere pubblico il rendimento della scuola in termini di efficacia formativa. Lo scopo è attivare un processo di miglioramento sistematico e complessivo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che deve essere mirato soprattutto a innalzare i livelli di apprendimento degli studenti e a dotarli di conoscenze e competenze essenziali per operare scelte consapevoli per il loro futuro. Il sistema permetterà anche di comprendere il valore dell'azione di coordinamento dei dirigenti scolastici.L'intervento normativo, dalla cui attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, completa il processo di decentramento dell'Amministrazione a favore delle autonomie scolastiche, divenute operative dal 2000, e permette di dotarle di uno strumento di validazione del loro operato. In quest'ottica, il Sistema di valutazione costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese e per promuovere un esercizio responsabile dell'autonomia da parte di tutte le istituzioni scolastiche e formative. Inoltre, permette di colmare il ritardo che il nostro Paese ha accumulato rispetto agli altri Paesi europei, perché fornisce una risposta all'impegno preciso richiesto dall'Europa di sostenere, con un programma di ristrutturazione, le scuole che hanno fatto registrare risultati insoddisfacenti.Il decreto sarà successivamente sottoposto, per i prescritti pareri, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. Contemporaneamente all'acquisizione dei pareri degli organi consultivi, si aprirà un percorso di consultazioni e confronto sul testo con gli operatori del mondo della scuola, con le realtà associative rappresentanti i genitori, gli studenti e la società civile, nonché con i sindacati del comparto e con le forze politiche. Procedure abilitazione nazionale docenti universitariDopo l'emanazione dei due bandi per la formazione delle commissioni nazionali per l'abilitazione al ruolo di professore di I e II fascia e per i candidati, si avvicinano le prime scadenze per l'avvio dell'operatività delle procedure: 1) il 28 agosto scadranno i termini per la presentazione da parte dei professori ordinari in servizio presso le Università italiane delle candidature a far parte delle commissioni nazionali; 2) il 3 settembre scadranno i termini per l'eventuale ritiro della candidatura. Si tratta complessivamente di 184 commissioni nazionali che saranno formate a seguito dell'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari da parte dell'ANVUR e successivo sorteggio nell'ambito delle liste di idonei formate per ciascun settore concorsuale. Per quanto riguarda i candidati sarà possibile presentare la domanda entro il 20 novembre attraverso la procedura telematica predisposta dal Ministero e accessibile dal sito dedicato all'abilitazione nazionale.Piano straordinario di assunzione professori universitari associatiPer l'anno in corso si prevede l'assegnazione agli atenei della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di professori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali risorse consentiranno l'assunzione di un numero di professori di II fascia compreso tra 2.500 e 3.000. Si ricorda che l'assegnazione della tranche 2012 sarà ripartita tra tutte le università statali con perequazione per quelle che sono state escluse dal riparto dell'anno 2011. Il Decreto di riparto terrà inoltre conto dei risultati della didattica e della ricerca di ogni università e del grado di virtuosità relativo alla spesa del personale. Il decreto di assegnazione delle risorse predisposto dal Miur di concerto con il Mef sarà sottoposto per il previsto parere delle competenti commissioni parlamentari agli inizi del mese di settembre.Reclutamento docenti della scuola tramite procedura concorsuale E' prevista per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie. La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative per favorire l'ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci e meritevoli. Visto l'elevato numero di potenziali candidati, vi sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l'inserimento di una simulazione di una lezione per verificare l'abilità didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2013/2014. A questo primo bando seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuove regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.

venerdì 17 agosto 2012

CRISI, CONTRIBUENTI.IT: - 43% FATTURATO STUDI PROFESSIONALI.

NIZZA (FR) - In Italia, Veterinari, avvocati, sociologi, giornalisti, medici, dottori commercialisti e biologi sono le professioni stanno risentendo maggiormente della crisi con un calo del fatturato del 43% nei primi 6 mesi del 2012 e con la chiusura del 22% degli studi professionali. La crisi degli studi professionali in Italia è particolarmente significativa se messa a confronto con quella europea. L'indagine presentata oggi a Nizza (Francia) - elaborata da KRLS Network of Business Ethics per il magazine "Contribuenti.it" - nella giornata conclusiva del settimo simposio internazionale, al quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle associazioni dei contribuenti dei principali paesi europei, mette in evidenza che nei primi 6 mesi del 2012, in tutti i principali paesi europei, si registra una ripresa: in Francia, + 4,3% del fatturato, +3,4% in! Inghilterra, + 3,3% in Germania, + 2,7% in Irlanda, + 2,6% in Olanda e + 2,4% in Svezia.In Italia, invece, le professioni che fanno da trainano e supporto all'economia sono in forte difficoltà. Secondo l'indagine Di KRLS Network of Business Ethics redatta per Contribuenti.it Magazine dell'Associazione Contribuenti Italiani, che ha preso in esame alcuni indicatori economici dei primi 6 mesi del 2012 ed incrociato i dati del fatturato, delle prenotazioni, dell'occupazione e delle forniture professionali, nel bel Paese la situazione è davvero preoccupante.Il settore giuridico-economico (avvocati e dottori commercialisti) è uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Nel primo semestre del 2012, il fatturato globale è diminuito del 48% rispetto al periodo precedente, segnando un -44% nelle prenotazioni, un -22% nell'occupazione ed un -61% nelle forniture professionali. Il settore medico (veterinari, medici e biologi), altro comparto di punta nelle professioni, presenta ! anch'esso tutti gli indicatori negativi: il fatturato globale, nel primo semestre del 2012, ha segnato un -42% rispetto all'anno precedente, il - 47% nelle prenotazioni, il -26% nell'occupazione ed il - 55% nelle forniture professionali.Male anche il settore della comunicazione (sociologi e giornalisti). Del 39% la contrazione del fatturato, dell' 31% le prenotazioni, del 28% l'occupazione e del 53% le forniture professionali."Di fronte alla chiusura del 22% degli studi professionali, costituiti prevalentemente da piccoli studi ed al crollo del fatturato" - ha commentato Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani - ''è impensabile che il governo non intervenga sostenendo anche il comparto delle professioni, prevedendo per i professionisti misure straordinarie, come il pagamento immediato delle parcelle da parte della pubblica amministrazione, il credito d'imposta sugli acquisti e il bonus occupazione per chi assume''.
Fonte ASSOCIAZIONE CONTRIBUENTI ITALIANI

domenica 12 agosto 2012

Delega d’autorizzazione alla scelta della sede per l’anno scolastico 2012-13 da parte del personale docente



info iuniscuola@gmail.com o +39 02 39810868 o 346 6872531

modello di delega http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/delega-2012-per-la-scelta-della-sede-da-parte-del-personale-docente/

In vista delle operazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2012-13, si fornisce il modello di delega per la scelta della sede, valido unicamente per il personale docente.

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE ....
______________________


OGGETTO: DELEGA ACCETTAZIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATOE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE – ANNO SCOLASTICO 2012-2013.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………………… (prov……………) il ……………………….
Residente nel Comune di ………………………………………………………….. (prov. )
In via …………………………………………………………… tel…………………..…………………………………
Inserito/a nelle graduatorie prov.li ad esaurimento per la/le classe/si di concorso …………………………………………………….
Aspirante alla stipula di contratto a tempo indeterminato/determinato per l’a.s. 2012-13;
DELEGA
Con il presente atto:
¨ il Dirigente dell’U.S.T. .................;
¨ il rappresentante dell’Organizzazione Sindacale ………………………………..…………;
¨ il Sign./Sign.ra ………………………………………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………..…(prov……………) il ……………………..…. identificabile con documento ………………………….………… n°………………………………..….
rilasciato da …………………………………………………. in data ……………………………………..…
AD ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE PER L’A.S. 2012/2013
LA SEDE SCELTA DAL DESIGNATO IN VIRTÙ DELLA PRESENTE DELEGA
Con la finalità di cui sopra indica i seguenti criteri in stretto ordine di preferenza:apporre numerazione 1/2/3 nei riquadri
¨ la classe di concorso accettata ………………………………………………………………………..
¨ le sedi …………………………………………………………………………………………………………………
¨ solo cattedre intere e/o raggruppamenti orari disponibili ………………………………….

……………………………………………. …………………………………………………………………
Luogo e data firma

domenica 5 agosto 2012

Controversie in materia di Invalidità civile

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 103 del 30-07-2012
Ecco il testo
Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Risorse Umane Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione Coordinamento Generale Legale Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/07/2012
Circolare n. 103
-Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza -Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.
SOMMARIO:
1. Premessa2. Disposizioni organizzative 2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012 2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 20123. Ruolo delle Direzioni regionali4. Modifiche procedurali 5. Attività di Formazione6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
1. Premessa
L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n.248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidita’ civile.

L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ.), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.

Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art.38 ha introdotto l’art. 445 bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale successiva fase come un giudizio di merito.

Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito.

A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30.12.2011.

Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”.

La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.

Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende necessario fornire alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative.
Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.
2. Disposizioni organizzative

Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in materia di invalidità civile.

Preliminarmente si fa presente, che, per evidenti ragioni di economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte di Appello.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, si dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano trattati come segue:
contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello;
contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.

Nell’ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.
2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012

Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv. Civ., la rappresentanza e difesa dell’Istituto in secondo grado sarà curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv.Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello.

Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima data.

L’U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2° grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i documenti necessari per un’efficace difesa dell’Istituto.
2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012

Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, opera “a regime” , per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ATPO.

Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circolare n.168/2011 e, pertanto, i Funzionari Inv.Civ seguiranno i procedimenti in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase relativa all’ATPO.

Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso di contestazione dell’ATPO, sarà curato unicamente dall’Avvocatura territoriale competente.

A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. cureranno la rappresentanza e difesa dell’Istituto anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall’interruzione del pagamento delle provvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonchè nell’eventuale contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà nuovamente consentita, a parziale modifica del messaggio numero 5776 del 2 aprile 2012, l’acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.

I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa dell’Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di invalidità civile.
3. Ruolo delle Direzioni regionali

Come descritto in premessa, all’Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione.

L’esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici Legali, attraverso l’affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate e formate.

La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza il giudizio d’appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla Legge n. 35/2012, una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici attesi.

Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni regionali, alle quali è riconosciuta nell’ambito della responsabilità complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della qualità dei servizi e di assicurarne l’integrazione e lo sviluppo equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte d’Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa, informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
4. Modifiche procedurali

La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i quali sarà adottata la opzione gestionale dell’impiego dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. saranno incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato la determinazione che individua le strutture territoriali presso le quali attivare la suddetta opzione gestionale, l’amministratore della sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei Funzionari amministrativi Inv.Civ..

Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della procedura SISCO.

Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno alla DCPCG l’elenco dei funzionari (file formato excel contenente: sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell’Istituto ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.93/2009; tali funzionari saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell’ambito delle misure di produzione.
5. Attività di Formazione

Al fine di consentire l’impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv.Civ. nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d’intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale, l’organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio, informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane. Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati con il seguente titolo: “Funzionari Inv.Civ.: la gestione del contenzioso”.
6. Attività centrali di supporto e monitoraggio

Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.

Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti all’indirizzo GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.

Il Direttore Generale

Nori

venerdì 3 agosto 2012

Firmato Protocollo d'Intesa MIUR e Ministero della Salute per la tutela del diritto alla salute e allo studio degli studenti con disabilità

[Il MIUR e il Ministero della Salute hanno siglato un Protocollo d’Intesa per la tutela del diritto allo studio e alla salute degli studenti con disabilità. L’obiettivo principale dell’accordo è quello di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative per la tutela dei bambini e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.
In particolare l’intesa rafforza la collaborazione istituzionale tra i due ministeri per favorire la diagnosi precoce di disabilità nei bambini in età prescolare; sostenere iniziative per l’integrazione scolastica; promuovere l’applicazione del modello “International Classification of Functioning” dell’Organizzazione mondiale della sanità; esaminare la normativa di settore; promuovere ricerche e studi di tipo epidemiologico e favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.]


ECCO IL PROTOCOLLO D'INTESA
tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e il
Ministero della Salute
PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ VISTI
gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA
la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata il 20 novembre 1989 a New York, ed, in particolare, l’articolo 28, comma 1, lettera e), il quale prevede, tra l’altro, che gli Stati, al fine di garantire l’esercizio del diritto del fanciullo all’educazione gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità, adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica;
VISTA
la legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n.241 e successive modificazioni e integrazioni";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap"; VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTA
la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA
la legge dell'8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali";
VISTA
la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l’articolo 35, comma 7 secondo il quale all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie sulla base dì accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, e della salute;
VISTO
il protocollo d’intesa, siglato in data 24 ottobre 2003, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca e il Ministero della salute, recante: "Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da patologie che impediscono temporaneamente la frequenza scolastica, attraverso il servizio di istruzione domiciliare";
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap" attuativo della citata legge n. 289/2002, ed, in particolare, l’art.2;
VISTA
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea dell’ONU il 13 dicembre 2006;
VISTA
la legge 3 marzo 2009 n. 18 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
VISTA
l’Intesa del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane in merito alle modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n.39/CU);
VISTA
la legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed, in particolare, l’art. 10, comma 5 nella parte in cui si riferisce all’utilizzo delle classificazioni internazionali dell’OMS nei verbali di accertamento della sussistenza della condizione di handicap al fine della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI);
VISTA
la legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
VISTA
la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed, in particolare, l’art. 19, comma 11, concernente l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile;
VISTA
la legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
VISTO
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 47-bis il quale prevede che, nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;
VISTO
il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. serie generale n.139 del 17 giugno 2006, che, nell’ambito della "tutela della salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza", nel rappresentare la situazione dei soggetti disabili per i quali è richiesto un forte impegno a livello sanitario e sociale, un sostegno alla famiglia ed alla scuola ed è necessaria sovente un’integrazione di competenze a livello multidisciplinare che occorre garantire, ha individuato quale obiettivo il miglioramento dell’assistenza ai bambini e agli adolescenti affetti da patologie croniche- mediante lo sviluppo di modelli integrati tra centri specialistici, ospedali, attività assistenziali territoriali, quali l’assistenza psicologica e sociale, la scuola, le associazioni dei malati e il privato no profit;
premesso che:
- il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute;
- le esperienze in atto hanno garantito l’integrazione degli studenti disabili nell’ambito del sistema di istruzione, fornendo un contributo decisivo al recupero della dispersione scolastica dovuta alla disabilità;
- il coordinamento degli interventi sanitari e scolastici è necessario per l’integrazione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e Disturbi Evolutivi Specifici;

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1- Premesse -
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Articolo 2- Obiettivi -
1. Le Parti si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte a garantire la presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, garantendo l’integrazione degli interventi. A tal fine, le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo interistituzionale, con l'obiettivo di garantire, nella misura massima possibile, il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.
Articolo 3- Oggetto dell’Intesa -
1. Le Parti convengono nel rafforzare la collaborazione istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza nel processo di inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse comune:
 esame e revisione della normativa di settore, su cui le Parti hanno competenza concorrente, con particolare riguardo alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento sia della disabilità che dei disturbi evolutivi specifici, al fine di una più efficace e razionale modalità di intervento oltre che di una ottimizzazione dei costi;
 proposta di revisione dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 20 marzo 2008 in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza dell’alunno con disabilità;
 attivazione di azioni di monitoraggio congiunto sulle procedure di rilascio di certificazioni diagnostiche, anche al fine di produrre periodiche proposte di miglioramento;
 individuazione di misure finalizzate all’estensione agli alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici – ove ne ricorrano le condizioni – di quanto previsto per l’istruzione domiciliare e in ospedale, nel caso in cui sia impedita temporaneamente la frequenza scolastica, e per l’assunzione di farmaci in orario scolastico;
 promozione e sostegno di iniziative volte a favorire la diagnosi precoce di bambini con disabilità in età prescolare, nonché sviluppo di iniziative rivolte ad alcune rilevanti tipologie specifiche di disabilità e disturbi evolutivi specifici, in una logica di sistema che integri l’approccio clinico con quello psicopedagogico;
 sostegno e promozione di iniziative mirate all’integrazione scolastica da realizzare in collaborazione tra le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Servizio sanitario nazionale;
 progressiva applicazione del modello “International Classification of Functioning” (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), opportunamente adeguato alla realtà italiana ed alle peculiarità del modello italiano di inclusione scolastica, tenendo anche conto della sperimentazione attuata in materia dal Centro Controllo Malattie del Ministero della salute in collaborazione con il Centro di Collaborazione OMS del Friuli Venezia Giulia;
 attivazione di programmi di formazione su tematiche specifiche, nell’ambito degli obiettivi prioritari individuati, e definizione di “pacchetti formativi” con contenuti comuni e differenziati per le diverse professionalità coinvolte, rivolti ad operatori sanitari, al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie;
 promozione di ricerche e studi di tipo epidemiologico sulla appropriatezza diagnostica e sulla diffusione dei disturbi evolutivi specifici;
 scambio di dati e di informazioni, contenuti nella documentazione clinica e scolastica, utilizzando le rispettive reti telematiche e di informatizzazione, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
 promozione e sviluppo di iniziative condivise di comunicazione istituzionale - anche con il coinvolgimento delle Associazioni delle persone con disabilità – sia per sostenere azioni congiunte di sensibilizzazione sia per fornire informazioni adeguate alle famiglie su tematiche di interesse prioritario.

In particolare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a:
 promuovere la costituzione di reti di scuole per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 realizzare un sistema di rilevazione dei dati relativi agli alunni ed agli studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, nonchè al personale della scuola impegnato nel processo di inclusione scolastica, condivisibile con gli operatori ed i responsabili sanitari, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
 potenziare e mettere in rete i CTS - Centri Territoriali di Supporto, promuovendo il coordinamento con le Aziende Sanitarie;
 favorire iniziative di formazione congiunta tra personale scolastico e sanitario.
In particolare, il Ministero della Salute si impegna a:
collaborare con le Regioni e le Province Autonome, affinché nell'ambito dell'assistenza sanitaria sia garantita l’integrazione tra quest’ultima, l’educazione dei bambini e l’istruzione di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici attraverso le seguenti azioni:
 assicurare anche attraverso il miglioramento dell’appropriatezza diagnostica e organizzativa, una pronta risposta da parte dei servizi specialistici territoriali per l’infanzia e l’adolescenza alla valutazione dei bisogni del bambino o dell’adolescente e della famiglia, ed al coordinamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali, per la definizione, con gli operatori della scuola, del progetto di integrazione scolastica;
 elaborare linee di indirizzo per la certificazione diagnostica di disabilità e disturbi evolutivi specifici finalizzate all’integrazione scolastica, anche attraverso una ridefinizione dei protocolli diagnostici per le principali disabilità, che tengano conto della gravità dei disturbi e delle aree potenziali di sviluppo;
 favorire la collaborazione attiva di almeno una figura professionale in rappresentanza dell’azienda sanitaria o di una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 formulare proposte finalizzate ad assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, che gli interventi di riabilitazione si svolgano in orario extrascolastico;
 promuovere interventi volti ad ottimizzare l’erogazione e l’utilizzo degli strumenti tecnologici, finalizzati all’autonomia personale e sociale di alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, messi a disposizione dal servizio scolastico e da quello sanitario;
 favorire iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.
Articolo 4- Comitato paritetico –
1. L'attuazione della presente intesa è demandata ad un Comitato paritetico presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, composto da quattro rappresentanti designati da ciascuna Parte firmataria, con compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività e delle iniziative realizzate.
2. Potranno essere costituiti Gruppi di lavoro specifici per l’approfondimento di tematiche di comune interesse.
3. Alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro potranno essere invitati di volta in volta, e a seconda delle necessità, rappresentanti provenienti dal mondo della scuola, dell’università e della sanità, o delle Associazioni, senza diritto di voto e senza alcun onere a carico delle Parti.
Articolo 5- Segreteria tecnica –
1. I profili organizzativi, afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa, verranno curati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tramite la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, che assicurerà il necessario coordinamento con il Ministero della Salute, anche attraverso la costituzione di una Segreteria tecnica.
Articolo 6- Clausola di invarianza finanziaria –
1. Dall’attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto della presente Intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Articolo 7- Durata e modifiche al protocollo -
1. Il presente protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e d’intesa tra le Parti, può essere modificato in qualunque momento e con automatico rinnovo se nessuna delle Parti lo disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza.
Roma, 12 luglio 2012
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Francesco Profumo -
Il Ministro della Salute
- Renato Balduzzi